CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1006/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 settembre 2025 promossa d a
OGGETTO: [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. VENEZIANO Parte_1
VINCENZO elettivamente domiciliata in VIA PIGNOLO 21 24126
BERGAMO presso il difensore avv. VENEZIANO VINCENZO, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSI SIMONE Controparte_1
GIUSEPPE e dall'avv. BELELLI PAOLO ) VIA C.F._1
TASSO 35/7 24121 BERGAMO, elettivamente domiciliato in VIA A. SAFFI,
16 25121 BRESCIA presso il difensore avv. GRASSI SIMONE GIUSEPPE,
come da procura a margine della comparsa di costituzione
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1798/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, Accertato e
dichiarato che il IG. per le causali dedotte in atti, è debitore della CP_1
somma di € 10.000,00 nei confronti della IG.ra , per Parte_1
l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice medesima
del menzionato importo o del diverso, maggiore o minore, ritenuto di
Giustizia, oltre interessi dal dovuto (ossia dal settembre 2009, mese di
ricezione della somma mutuata, come indicato dal convenuto nella comparsa
di costituzione in primo grado) al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e
compensi del presente nonché del precedente grado di giudizio, oltre
accessori di legge”.
Dell'appellato
pagina 2 di 7 “Dichiarare l'appello inammissibile ex art.348 bis c.p.c., primo comma, per
manifesta infondatezza e, per l'effetto, disporsi la discussione orale della
causa secondo quanto previsto dall'art.350 bis c.p.c., confermando in ogni
sua parte l'impugnata sentenza di primo grado. Nel merito Rigettare l'appello
proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, per le ragioni sopra esposte, e, per l'effetto, confermare in ogni sua
parte l'impugnata sentenza di primo grado. Condannare l'appellante al
pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96 c.p.c., ultimo
comma. In ogni caso Spese (generali e borsuali) e compenso professionale
del grado integralmente rifusi. In via istruttoria, occorrendo e se ritenuto del
caso Ammettersi prova per testimoni sulla circostanza di cui al seguente
capitolo omissis…”,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1798/23 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di alla restituzione della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 10.000, oltre interessi, asseritamente corrispostagli a titolo di mutuo, ritenendo che l'attrice non aveva provato né la consegna del danaro né
l'assunzione da parte del convenuto dell'obbligo restitutorio.
In particolare, argomentava il primo giudice che l'insanabile contraddittorietà
delle risultanze dell'istruttoria esperita non potevano che condurre al rigetto della domanda per difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie pagina 3 di 7 posta a suo fondamento.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provata l'avvenuta consegna di danaro al sig. CP_1
Assume che tale circostanza non era mai stata contestata dal convenuto-
appellato il quale, invece, non aveva provato la simulazione allegata;
deduce altresì che la testimonianza resa dal proprio coniuge, sig. avrebbe dovuto Per_1
indurre il tribunale ad una diversa decisione.
Il teste aveva, infatti, riferito, che la somma di euro 10.000 era stata consegnata dal teste stesso al sig. il quale si era limitato a restituire la CP_1
sola somma di euro 100.
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove le allegazioni, circoscritte e puntuali del convenuto, erano state ritenute non contestate ai sensi dell'art.
pagina 4 di 7 Assume di aver contestato, nella prima memoria, ex art. 183 sesto comma c.p.c, la ricostruzione dei fatti come prospettati dal convenuto e di aver escluso la sussistenza di prove in ordine alla natura simulata dell'obbligazione assunta.
L'appello è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa dell'appellante allegava che la somma mutuata al sig. pari a euro 10.000, era stata a quest'ultimo CP_1
consegnata in più tranches e che alcunchè era stato restituito dal mutuatario.
Costituendosi in giudizio il convenuto non contestava di aver ricevuto la somma di euro 10.000, ma contestava che il versamento in questione fosse “
avvenuto a beneficio della signora e che avesse titolo in un Parte_1
prestito”.
Allegava che era stato , coniuge dell'attrice, a chiedergli di poter Persona_2
collaborare nell'attività di acquisto di materiale ferroso, rinveniente per lo più
da procedure concorsuali, al fine di poterlo rivendere al dettaglio e trarne così
il margine di guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto, all'ingrosso, e la rivendita, al dettaglio e che, una volta perfezionatosi l'accordo, gli aveva consegnato la somma di euro 10.000.
Elencava, quindi, analiticamente tutti i versamenti effettuati in favore del sig.
che venivano contestati del tutto genericamente dalla difesa attorea nella Per_1
prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c.
Ciò premesso, la consegna del danaro deve ritenersi circostanza contestata, per pagina 5 di 7 avere il convenuto contestato che la somma di danaro gli fosse stata consegnata dalla signora e, del pari, costituiva circostanza Parte_1
contestata che tale somma gli fosse stata consegnata a titolo di mutuo, con l'assunzione dell'obbligazione di restituirla con gli interessi.
Entrambe le circostanze, che era onere di parte attrice/appellante provare in giudizio, non sono state dimostrate né può rinvenirsi tale prova nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale, come rilevato dal primo Per_1
giudice, riferiva circostanze diverse da quelle dedotte nell'atto introduttivo ossia che il convenuto si era limitato a restituire la sola somma di euro 100.
La sentenza, pertanto, va confermata con motivazione in parte differente.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1006/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 settembre 2025 promossa d a
OGGETTO: [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. VENEZIANO Parte_1
VINCENZO elettivamente domiciliata in VIA PIGNOLO 21 24126
BERGAMO presso il difensore avv. VENEZIANO VINCENZO, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSI SIMONE Controparte_1
GIUSEPPE e dall'avv. BELELLI PAOLO ) VIA C.F._1
TASSO 35/7 24121 BERGAMO, elettivamente domiciliato in VIA A. SAFFI,
16 25121 BRESCIA presso il difensore avv. GRASSI SIMONE GIUSEPPE,
come da procura a margine della comparsa di costituzione
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1798/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, Accertato e
dichiarato che il IG. per le causali dedotte in atti, è debitore della CP_1
somma di € 10.000,00 nei confronti della IG.ra , per Parte_1
l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice medesima
del menzionato importo o del diverso, maggiore o minore, ritenuto di
Giustizia, oltre interessi dal dovuto (ossia dal settembre 2009, mese di
ricezione della somma mutuata, come indicato dal convenuto nella comparsa
di costituzione in primo grado) al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e
compensi del presente nonché del precedente grado di giudizio, oltre
accessori di legge”.
Dell'appellato
pagina 2 di 7 “Dichiarare l'appello inammissibile ex art.348 bis c.p.c., primo comma, per
manifesta infondatezza e, per l'effetto, disporsi la discussione orale della
causa secondo quanto previsto dall'art.350 bis c.p.c., confermando in ogni
sua parte l'impugnata sentenza di primo grado. Nel merito Rigettare l'appello
proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, per le ragioni sopra esposte, e, per l'effetto, confermare in ogni sua
parte l'impugnata sentenza di primo grado. Condannare l'appellante al
pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96 c.p.c., ultimo
comma. In ogni caso Spese (generali e borsuali) e compenso professionale
del grado integralmente rifusi. In via istruttoria, occorrendo e se ritenuto del
caso Ammettersi prova per testimoni sulla circostanza di cui al seguente
capitolo omissis…”,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1798/23 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di alla restituzione della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 10.000, oltre interessi, asseritamente corrispostagli a titolo di mutuo, ritenendo che l'attrice non aveva provato né la consegna del danaro né
l'assunzione da parte del convenuto dell'obbligo restitutorio.
In particolare, argomentava il primo giudice che l'insanabile contraddittorietà
delle risultanze dell'istruttoria esperita non potevano che condurre al rigetto della domanda per difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie pagina 3 di 7 posta a suo fondamento.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provata l'avvenuta consegna di danaro al sig. CP_1
Assume che tale circostanza non era mai stata contestata dal convenuto-
appellato il quale, invece, non aveva provato la simulazione allegata;
deduce altresì che la testimonianza resa dal proprio coniuge, sig. avrebbe dovuto Per_1
indurre il tribunale ad una diversa decisione.
Il teste aveva, infatti, riferito, che la somma di euro 10.000 era stata consegnata dal teste stesso al sig. il quale si era limitato a restituire la CP_1
sola somma di euro 100.
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove le allegazioni, circoscritte e puntuali del convenuto, erano state ritenute non contestate ai sensi dell'art.
pagina 4 di 7 Assume di aver contestato, nella prima memoria, ex art. 183 sesto comma c.p.c, la ricostruzione dei fatti come prospettati dal convenuto e di aver escluso la sussistenza di prove in ordine alla natura simulata dell'obbligazione assunta.
L'appello è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa dell'appellante allegava che la somma mutuata al sig. pari a euro 10.000, era stata a quest'ultimo CP_1
consegnata in più tranches e che alcunchè era stato restituito dal mutuatario.
Costituendosi in giudizio il convenuto non contestava di aver ricevuto la somma di euro 10.000, ma contestava che il versamento in questione fosse “
avvenuto a beneficio della signora e che avesse titolo in un Parte_1
prestito”.
Allegava che era stato , coniuge dell'attrice, a chiedergli di poter Persona_2
collaborare nell'attività di acquisto di materiale ferroso, rinveniente per lo più
da procedure concorsuali, al fine di poterlo rivendere al dettaglio e trarne così
il margine di guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto, all'ingrosso, e la rivendita, al dettaglio e che, una volta perfezionatosi l'accordo, gli aveva consegnato la somma di euro 10.000.
Elencava, quindi, analiticamente tutti i versamenti effettuati in favore del sig.
che venivano contestati del tutto genericamente dalla difesa attorea nella Per_1
prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c.
Ciò premesso, la consegna del danaro deve ritenersi circostanza contestata, per pagina 5 di 7 avere il convenuto contestato che la somma di danaro gli fosse stata consegnata dalla signora e, del pari, costituiva circostanza Parte_1
contestata che tale somma gli fosse stata consegnata a titolo di mutuo, con l'assunzione dell'obbligazione di restituirla con gli interessi.
Entrambe le circostanze, che era onere di parte attrice/appellante provare in giudizio, non sono state dimostrate né può rinvenirsi tale prova nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale, come rilevato dal primo Per_1
giudice, riferiva circostanze diverse da quelle dedotte nell'atto introduttivo ossia che il convenuto si era limitato a restituire la sola somma di euro 100.
La sentenza, pertanto, va confermata con motivazione in parte differente.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c.