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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9484/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9484/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DOMENICO MORFEO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI LASALA, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE L. SAVASTA FIORE, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE L. SAVASTA FIORE, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE L. SAVASTA FIORE, giusta procura in atti;
interventori ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 46.642,36, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
in qualità di mandataria con rappresentanza di Banco di Napoli S.p.A., CP_1 nei confronti di a titolo di saldo del conto corrente n. Parte_1
27/4208, acceso in data 1.12.2001 da di Civitavecchia Nicola, Controparte_5 nonché del contratto di apertura di credito in conto corrente del 14.12.2012, garantiti dalla fino alla concorrenza di £ 200.000,00, poi ridotta a € 52.000,00. Pt_1
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1820/2016 del 6.10.2016), debitrice ingiunta, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la nullità del contratto di c/c siccome non sottoscritto dal funzionario della banca;
2) la mancata produzione della serie integrale degli e/c e del contratto di apertura di credito in c/c; 3) la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto siccome priva di causa e indeterminata;
5) l'illegittima applicazione dello ius variandi; 5) il superamento del tasso soglia usura;
6) la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto;
7) la inefficacia e la liberazione della garanzia ex art. 1956 c.c. per la mala fede in contrahendo della Banca.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e di ordinare alla
Banca la cancellazione del suo nominativo della Centrale Rischi, con condanna al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa. Vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda con sentenza non definitiva pronunciata il 24.6.2021 e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, in corso di causa sono intervenute in giudizio Controparte_2 CP_3
e infine quali cessionarie del credito.
[...] Controparte_4
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa – nelle more riassegnata alla scrivente – è pervenuta all'udienza del 13.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In limine litis, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi pagina 2 di 9 dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato né chiesto né prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve richiamarsi, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Mette conto poi rammentare che, nei rapporti bancari, in tema di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito). Quando, infatti, come nella specie, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione pagina 3 di 9 opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Tanto chiarito in via generale e facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio al caso di specie, va osservato che l'opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto, sin dalla fase monitoria: (i) il contratto di c/c stipulato in data 11.12.2001 da di Civitavecchia Nicola;
(ii) il Controparte_5 contratto di apertura di credito in c/c del 14.12.2012; (iii) la garanzia del 6.12.2001 rilasciata dall'odierna opponente.
È stata inoltre prodotta la serie continua degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto sino alla sua chiusura.
A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sulla creditrice opposta, competeva dunque alla debitrice opponente dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle avverse pretese contrattuali.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Con valutazione assorbente rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla opposta, va infatti osservato che i fatti estintivi, impeditivi o modificativi eccepiti dalla opponente (nullità del contratto di c/c per omessa sottoscrizione del funzionario della banca, nullità della c.m.s., illegittima applicazione dello ius variandi) attengono tutti al rapporto garantito, non già a quello di garanzia.
In effetti, la prospettazione difensiva di parte opponente si fonda sull'assunto che la garanzia sia sussumibile nel paradigma normativo della fideiussione, con la conseguente applicazione del relativo statuto normativo.
Occorre tuttavia procedere alla esatta qualificazione della garanzia personale rilasciata dall'opponente.
Sul punto, deve rammentarsi che la figura negoziale del garantievertrag ha in comune con la fideiussione il fatto di rafforzare la garanzia del credito vantato nei confronti di un soggetto terzo (debitore principale), distinguendosi invece per il fatto di non possedere alcun connotato di accessorietà rispetto al debito principale, facendo sorgere un'autonoma obbligazione con la quale il garante si impegna, per il caso di inadempimento del debitore principale, a pagare immediatamente una somma di danaro a titolo di indennità, senza poter opporre al creditore le eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere nei confronti di quest'ultimo. L'autonomia del negozio – e la sua natura indennitaria – peraltro implica non solo l'impossibilità di far valere le eccezioni che attengono al rapporto di valuta per evitare il pagamento – effetto che, a ben vedere, è raggiungibile anche nella fideiussione attraverso l'inserzione della c.d. clausola solve et repete – ma anche l'impossibilità di esercitare pagina 4 di 9 un'azione recuperatoria nei confronti del creditore dopo il pagamento facendo leva su eccezioni che attengono al rapporto principale.
Stando all'orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., SS.UU. n. 3947/2010), il discrimen tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione può essere tracciato avuto riguardo ad alcuni elementi sintomatici, consistenti principalmente nella presenza di clausole che sanciscano l'impossibilità, per il garante, di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di base che spettano al debitore principale, così come l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione o clausole quali quella di “pagamento a prima richiesta”.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'opposta, la natura autonoma della garanzia di cui si discorre si desume da una serie di indici che, complessivamente valutati, inducono a ritenere come, ad onta del nomen iuris impiegato dalla banca nella predisposizione del modulo contrattuale, nel quale si fa riferimento al termine fideiussione, la finalità perseguita sia stata quella di rendere l'obbligo di pagamento del garante insensibile rispetto alle vicende afferenti il rapporto principale.
In tal senso inducono a deporre le seguenti pattuizioni:
a) l'art. 2 del contratto, a tenore del quale i fideiussori si impegnano a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. Tale previsione dimostra che l'obbligazione di pagamento del garante è completamente insensibile rispetto alle vicende del rapporto principale e delle prestazioni (pagamenti) che, nell'ambito di esso, siano state eseguite. Al contrario, nella fideiussione codicistica, il garante, a norma dell'art. 1945 c.c., non potrebbe mai essere esposto ad effettuare il pagamento, qualora la prestazione eseguita dal debitore principale, in favore del creditore, fosse annullata, revocata o dichiarata inefficace, essendo egli pienamente legittimato ad opporre le stesse eccezioni spettanti al debitore;
b) l'art. 7 del contratto di garanzia, il quale dispone che il fideiussore è tenuto
“a pagare immediatamente al Banco di Napoli, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. In tal caso è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato si preclude, per pagina 5 di 9 ciò solo, la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della
Cassazione;
c) l'art. 8, secondo il quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Invero, tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore, pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale;
d) l'art. 6 del contratto de quo, a tenore della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione “restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini di cui all'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché la norma citata si collega al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria” (cfr. Cass. n. 3964/1999;
8324/2001; 153772010; SS.UU. n. 3947/2010).
Posta, quindi, la natura autonoma della garanzia in esame, ne discende che all'opponente non è consentito di sollevare le contestazioni, che sarebbero spettate alla debitrice principale, relative alla nullità del contratto per violazione della forma scritta, per illegittima applicazione di interessi (peraltro formulata in maniera inammissibilmente generica), per nullità della c.m.s., per illegittima applicazione dello ius variandi.
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso e il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà
a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento (ipotesi non prospettata nella specie).
pagina 6 di 9 Pertanto, l'unica doglianza ammissibile sollevata dall'opponente è solo quella relativa alla asserita usurarietà degli interessi applicati, atteso che la nullità della clausola concernente la disciplina degli interessi per contrarietà con una norma penale (art. 644 c.p.), ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, può astrattamente configurarsi come giusto motivo di rifiuto al pagamento da parte del garante (cfr. Cass. n. 26262/2007).
Senonché detto motivo di opposizione è infondato nelle sue stesse premesse.
Parte opponente ha infatti lamentato il superamento del tasso soglia nel II, III e IV semestre del 2003, nel I, II e III trimestre del 2004, nel I, II, III e IV trimestre del
2005, nel I, III trimestre del 2006, nel I, II, III e IV trimestre del 2007, nel I, II, III trimestre del 2008, nel III e IV trimestre del 2011, rinviando sul punto genericamente alla consulenza tecnica di parte.
Premesso che l'onere probatorio gravante sul convenuto/opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, in ogni caso mette conto osservare che parte opponente, a fronte di un rapporto sorto nel 2001, ha sostanzialmente lamentato il superamento del tasso soglia usura nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. SS.UU. n. 24675/2017).
È noto poi l'orientamento, meritevole di condivisione, delineatosi nella prevalente giurisprudenza, volto ad attribuire portata generale al principio della non prospettabilità dell'usura sopravvenuta e a estenderne l'applicazione anche al contratto di conto corrente (cfr. Trib. Lucca 26/10/2018: “la natura usuraia del tasso di interesse va verificata al momento della stipulazione del contratto stesso e non al momento successivo in cui sono dovuti. Tale principio, per quanto enunciato con riferimento ai contratti di mutuo, è applicabile anche a quelli di conto corrente”; in direzione analoga, Trib. Roma, 6/12/2017; Corte d'Appello Milano, 21/12/2017). È stato osservato altresì che “in tema di conto corrente non è configurabile la figura dell'usura sopravvenuta, tenuto conto che il giudice è vincolato, nella valutazione dell'esistenza o meno dell'usura, all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., come modificati dalla L. n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000” (Trib. Arezzo, 21/02/2019; Trib. Milano 14/09/2018: “in tema di conto corrente bancario, la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che in caso di usura sopravvenuta (sia per pagina 7 di 9 pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto) la clausola di pattuizione degli interessi non sia né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione nel caso di specie neppure prospettate”). In definitiva, l'usura è suscettibile di venire in rilievo soltanto con riferimento al momento della pattuizione.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza del motivo di opposizione.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione basato sull'assunto della violazione dell'obbligo di buona fede da parte della siccome rimasto del tutto CP_6 indimostrato. La consequenziale domanda di risarcimento dei danni, meramente allegata da parte attrice, non può pertanto trovare accoglimento, perché generica e non provata. Neppure può essere accolta la domanda di condanna dell'opposta alla cancellazione del nominativo dell'opponente dalla Centrale Rischi della Banca di
Italia, non essendo stata nè documentata la segnalazione né essendo stati allegati e provati i presupposti della sua illegittimità.
Va infine disattesa l'eccezione di inefficacia e liberazione dalla garanzia ex art. 1956
c.c.
Ribadito che, alla luce della documentazione in atti, non si configura alcuna violazione del canone di correttezza e buona fede, non essendo stata in alcun modo dimostrata la mala fede della banca opposta e premesso che, laddove effettivamente sussistente, la violazione dell'obbligo di buona fede sarebbe in astratto idonea a integrare la responsabilità contrattuale della banca e non l'inefficacia della garanzia, quanto all'invocata applicazione dell'art. 1956 c.c. mette conto rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, nel tempo, l'impossibilità, per il garante autonomo, di sollevare le tipiche eccezioni fideiussorie di cui agli artt. 1956 e 1957
c.c., essendo consentito a quest'ultimo la sola proponibilità delle eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (cfr. Cass. n. 30509/2019; 28204/2019; SS.UU., n.
3947/2010; 3257/2007; 17490/2007; 23900/2006; 10486/2004; 10486/2004).
Non può essere taciuto, tuttavia, che, in ordine all'applicazione dell'art. 1956 c.c. al contratto autonomo di garanzia, è ravvisabile anche un minoritario orientamento permissivo della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo il quale tale disposizione potrebbe trovare comunque ingresso, nelle garanzie autonome, nelle forme dell'exceptio doli, in quanto espressione di una generale esigenza di protezione del garante ricavabile dai canoni di buona fede e correttezza, che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del pagina 8 di 9 debitore principale (cfr. Cass. n. 13759/2015). Secondo tale orientamento, ove anche
(come nel caso di specie) si inquadri la fattispecie nel contratto autonomo di garanzia, la mancata informazione del garante circa l'inadempimento del conduttore violerebbe comunque l'obbligo generale di comportamento secondo buona fede, con conseguente liberazione dalla garanzia prestata.
Ciò posto, in disparte ogni questione sulla prevalenza di uno o l'altro dei citati orientamenti della Cassazione, occorre rilevare che, nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente (cfr.
Cass. n. 34685/2022).
Nel caso di specie, invece, l'opponente si è limitata a invocare l'applicazione dell'art. 1956 c.c. lamentando genericamente la “mala fede in contrahendo” della Banca, senza neppure allegare e provare i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla giurisprudenza sopra citata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA ai sensi dell'art. 653
c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1820/2016 del
6.10.2016;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Foggia, 18.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9484/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DOMENICO MORFEO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI LASALA, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE L. SAVASTA FIORE, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE L. SAVASTA FIORE, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE L. SAVASTA FIORE, giusta procura in atti;
interventori ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 46.642,36, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
in qualità di mandataria con rappresentanza di Banco di Napoli S.p.A., CP_1 nei confronti di a titolo di saldo del conto corrente n. Parte_1
27/4208, acceso in data 1.12.2001 da di Civitavecchia Nicola, Controparte_5 nonché del contratto di apertura di credito in conto corrente del 14.12.2012, garantiti dalla fino alla concorrenza di £ 200.000,00, poi ridotta a € 52.000,00. Pt_1
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1820/2016 del 6.10.2016), debitrice ingiunta, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la nullità del contratto di c/c siccome non sottoscritto dal funzionario della banca;
2) la mancata produzione della serie integrale degli e/c e del contratto di apertura di credito in c/c; 3) la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto siccome priva di causa e indeterminata;
5) l'illegittima applicazione dello ius variandi; 5) il superamento del tasso soglia usura;
6) la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto;
7) la inefficacia e la liberazione della garanzia ex art. 1956 c.c. per la mala fede in contrahendo della Banca.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e di ordinare alla
Banca la cancellazione del suo nominativo della Centrale Rischi, con condanna al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa. Vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda con sentenza non definitiva pronunciata il 24.6.2021 e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, in corso di causa sono intervenute in giudizio Controparte_2 CP_3
e infine quali cessionarie del credito.
[...] Controparte_4
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa – nelle more riassegnata alla scrivente – è pervenuta all'udienza del 13.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In limine litis, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi pagina 2 di 9 dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato né chiesto né prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve richiamarsi, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Mette conto poi rammentare che, nei rapporti bancari, in tema di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito). Quando, infatti, come nella specie, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione pagina 3 di 9 opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Tanto chiarito in via generale e facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio al caso di specie, va osservato che l'opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto, sin dalla fase monitoria: (i) il contratto di c/c stipulato in data 11.12.2001 da di Civitavecchia Nicola;
(ii) il Controparte_5 contratto di apertura di credito in c/c del 14.12.2012; (iii) la garanzia del 6.12.2001 rilasciata dall'odierna opponente.
È stata inoltre prodotta la serie continua degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto sino alla sua chiusura.
A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sulla creditrice opposta, competeva dunque alla debitrice opponente dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle avverse pretese contrattuali.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Con valutazione assorbente rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla opposta, va infatti osservato che i fatti estintivi, impeditivi o modificativi eccepiti dalla opponente (nullità del contratto di c/c per omessa sottoscrizione del funzionario della banca, nullità della c.m.s., illegittima applicazione dello ius variandi) attengono tutti al rapporto garantito, non già a quello di garanzia.
In effetti, la prospettazione difensiva di parte opponente si fonda sull'assunto che la garanzia sia sussumibile nel paradigma normativo della fideiussione, con la conseguente applicazione del relativo statuto normativo.
Occorre tuttavia procedere alla esatta qualificazione della garanzia personale rilasciata dall'opponente.
Sul punto, deve rammentarsi che la figura negoziale del garantievertrag ha in comune con la fideiussione il fatto di rafforzare la garanzia del credito vantato nei confronti di un soggetto terzo (debitore principale), distinguendosi invece per il fatto di non possedere alcun connotato di accessorietà rispetto al debito principale, facendo sorgere un'autonoma obbligazione con la quale il garante si impegna, per il caso di inadempimento del debitore principale, a pagare immediatamente una somma di danaro a titolo di indennità, senza poter opporre al creditore le eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere nei confronti di quest'ultimo. L'autonomia del negozio – e la sua natura indennitaria – peraltro implica non solo l'impossibilità di far valere le eccezioni che attengono al rapporto di valuta per evitare il pagamento – effetto che, a ben vedere, è raggiungibile anche nella fideiussione attraverso l'inserzione della c.d. clausola solve et repete – ma anche l'impossibilità di esercitare pagina 4 di 9 un'azione recuperatoria nei confronti del creditore dopo il pagamento facendo leva su eccezioni che attengono al rapporto principale.
Stando all'orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., SS.UU. n. 3947/2010), il discrimen tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione può essere tracciato avuto riguardo ad alcuni elementi sintomatici, consistenti principalmente nella presenza di clausole che sanciscano l'impossibilità, per il garante, di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di base che spettano al debitore principale, così come l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione o clausole quali quella di “pagamento a prima richiesta”.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'opposta, la natura autonoma della garanzia di cui si discorre si desume da una serie di indici che, complessivamente valutati, inducono a ritenere come, ad onta del nomen iuris impiegato dalla banca nella predisposizione del modulo contrattuale, nel quale si fa riferimento al termine fideiussione, la finalità perseguita sia stata quella di rendere l'obbligo di pagamento del garante insensibile rispetto alle vicende afferenti il rapporto principale.
In tal senso inducono a deporre le seguenti pattuizioni:
a) l'art. 2 del contratto, a tenore del quale i fideiussori si impegnano a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. Tale previsione dimostra che l'obbligazione di pagamento del garante è completamente insensibile rispetto alle vicende del rapporto principale e delle prestazioni (pagamenti) che, nell'ambito di esso, siano state eseguite. Al contrario, nella fideiussione codicistica, il garante, a norma dell'art. 1945 c.c., non potrebbe mai essere esposto ad effettuare il pagamento, qualora la prestazione eseguita dal debitore principale, in favore del creditore, fosse annullata, revocata o dichiarata inefficace, essendo egli pienamente legittimato ad opporre le stesse eccezioni spettanti al debitore;
b) l'art. 7 del contratto di garanzia, il quale dispone che il fideiussore è tenuto
“a pagare immediatamente al Banco di Napoli, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. In tal caso è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato si preclude, per pagina 5 di 9 ciò solo, la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della
Cassazione;
c) l'art. 8, secondo il quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Invero, tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore, pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale;
d) l'art. 6 del contratto de quo, a tenore della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione “restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini di cui all'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché la norma citata si collega al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria” (cfr. Cass. n. 3964/1999;
8324/2001; 153772010; SS.UU. n. 3947/2010).
Posta, quindi, la natura autonoma della garanzia in esame, ne discende che all'opponente non è consentito di sollevare le contestazioni, che sarebbero spettate alla debitrice principale, relative alla nullità del contratto per violazione della forma scritta, per illegittima applicazione di interessi (peraltro formulata in maniera inammissibilmente generica), per nullità della c.m.s., per illegittima applicazione dello ius variandi.
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso e il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà
a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento (ipotesi non prospettata nella specie).
pagina 6 di 9 Pertanto, l'unica doglianza ammissibile sollevata dall'opponente è solo quella relativa alla asserita usurarietà degli interessi applicati, atteso che la nullità della clausola concernente la disciplina degli interessi per contrarietà con una norma penale (art. 644 c.p.), ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, può astrattamente configurarsi come giusto motivo di rifiuto al pagamento da parte del garante (cfr. Cass. n. 26262/2007).
Senonché detto motivo di opposizione è infondato nelle sue stesse premesse.
Parte opponente ha infatti lamentato il superamento del tasso soglia nel II, III e IV semestre del 2003, nel I, II e III trimestre del 2004, nel I, II, III e IV trimestre del
2005, nel I, III trimestre del 2006, nel I, II, III e IV trimestre del 2007, nel I, II, III trimestre del 2008, nel III e IV trimestre del 2011, rinviando sul punto genericamente alla consulenza tecnica di parte.
Premesso che l'onere probatorio gravante sul convenuto/opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, in ogni caso mette conto osservare che parte opponente, a fronte di un rapporto sorto nel 2001, ha sostanzialmente lamentato il superamento del tasso soglia usura nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. SS.UU. n. 24675/2017).
È noto poi l'orientamento, meritevole di condivisione, delineatosi nella prevalente giurisprudenza, volto ad attribuire portata generale al principio della non prospettabilità dell'usura sopravvenuta e a estenderne l'applicazione anche al contratto di conto corrente (cfr. Trib. Lucca 26/10/2018: “la natura usuraia del tasso di interesse va verificata al momento della stipulazione del contratto stesso e non al momento successivo in cui sono dovuti. Tale principio, per quanto enunciato con riferimento ai contratti di mutuo, è applicabile anche a quelli di conto corrente”; in direzione analoga, Trib. Roma, 6/12/2017; Corte d'Appello Milano, 21/12/2017). È stato osservato altresì che “in tema di conto corrente non è configurabile la figura dell'usura sopravvenuta, tenuto conto che il giudice è vincolato, nella valutazione dell'esistenza o meno dell'usura, all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., come modificati dalla L. n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000” (Trib. Arezzo, 21/02/2019; Trib. Milano 14/09/2018: “in tema di conto corrente bancario, la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che in caso di usura sopravvenuta (sia per pagina 7 di 9 pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto) la clausola di pattuizione degli interessi non sia né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione nel caso di specie neppure prospettate”). In definitiva, l'usura è suscettibile di venire in rilievo soltanto con riferimento al momento della pattuizione.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza del motivo di opposizione.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione basato sull'assunto della violazione dell'obbligo di buona fede da parte della siccome rimasto del tutto CP_6 indimostrato. La consequenziale domanda di risarcimento dei danni, meramente allegata da parte attrice, non può pertanto trovare accoglimento, perché generica e non provata. Neppure può essere accolta la domanda di condanna dell'opposta alla cancellazione del nominativo dell'opponente dalla Centrale Rischi della Banca di
Italia, non essendo stata nè documentata la segnalazione né essendo stati allegati e provati i presupposti della sua illegittimità.
Va infine disattesa l'eccezione di inefficacia e liberazione dalla garanzia ex art. 1956
c.c.
Ribadito che, alla luce della documentazione in atti, non si configura alcuna violazione del canone di correttezza e buona fede, non essendo stata in alcun modo dimostrata la mala fede della banca opposta e premesso che, laddove effettivamente sussistente, la violazione dell'obbligo di buona fede sarebbe in astratto idonea a integrare la responsabilità contrattuale della banca e non l'inefficacia della garanzia, quanto all'invocata applicazione dell'art. 1956 c.c. mette conto rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, nel tempo, l'impossibilità, per il garante autonomo, di sollevare le tipiche eccezioni fideiussorie di cui agli artt. 1956 e 1957
c.c., essendo consentito a quest'ultimo la sola proponibilità delle eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (cfr. Cass. n. 30509/2019; 28204/2019; SS.UU., n.
3947/2010; 3257/2007; 17490/2007; 23900/2006; 10486/2004; 10486/2004).
Non può essere taciuto, tuttavia, che, in ordine all'applicazione dell'art. 1956 c.c. al contratto autonomo di garanzia, è ravvisabile anche un minoritario orientamento permissivo della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo il quale tale disposizione potrebbe trovare comunque ingresso, nelle garanzie autonome, nelle forme dell'exceptio doli, in quanto espressione di una generale esigenza di protezione del garante ricavabile dai canoni di buona fede e correttezza, che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del pagina 8 di 9 debitore principale (cfr. Cass. n. 13759/2015). Secondo tale orientamento, ove anche
(come nel caso di specie) si inquadri la fattispecie nel contratto autonomo di garanzia, la mancata informazione del garante circa l'inadempimento del conduttore violerebbe comunque l'obbligo generale di comportamento secondo buona fede, con conseguente liberazione dalla garanzia prestata.
Ciò posto, in disparte ogni questione sulla prevalenza di uno o l'altro dei citati orientamenti della Cassazione, occorre rilevare che, nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente (cfr.
Cass. n. 34685/2022).
Nel caso di specie, invece, l'opponente si è limitata a invocare l'applicazione dell'art. 1956 c.c. lamentando genericamente la “mala fede in contrahendo” della Banca, senza neppure allegare e provare i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla giurisprudenza sopra citata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA ai sensi dell'art. 653
c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1820/2016 del
6.10.2016;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Foggia, 18.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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