Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Brasca, Elvira Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del D.M. 12/05/2025, n. -OMISSIS-, di revoca dall’incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS- (codice fiscale -OMISSIS-) e, in sostituzione della ricorrente, è stato nominato Commissario liquidatore della predetta società cooperativa il dott. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compreso il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza in ordine alla revoca del Commissario liquidatore seppur non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del parere del Comitato di Sorveglianza del 9 aprile 2024, prot. mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.E.-OMISSIS- dell’11 aprile 2024, quale atto presupposto del D.M. 12/05/2025, n. -OMISSIS-, con cui si è ritenuto che “ non siano stati superati i gravi inadempimenti che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale si era provveduto alla nomina ” del Commissario
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SS LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 1.9.2025, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha revocato, alla stessa, l’incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, sostituendola, nella medesima funzione, con il dott. -OMISSIS-.
Il provvedimento di revoca risulta fondato sui seguenti rilievi: -la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza ha riscontrato l’omesso deposito di talune relazioni semestrali ed estratti conto dei depositi bancari, oltre ad operazioni incompatibili con i principi di trasparenza e tracciabilità posti a presidio dell’attività liquidatoria; -con note ministeriali rubricate al prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, è stata, pertanto, richiesta al Commissario liquidatore la trasmissione della documentazione mancante, unitamente ai necessari chiarimenti in ordine alle causali sottese alle richiamate operazioni e della relativa documentazione a supporto; -nonostante le interlocuzioni intervenute con il Commissario liquidatore, le richiamate richieste sono rimaste sostanzialmente inevase e, pertanto,
con successiva nota ministeriale rubricata al prot. n. -OMISSIS- del 12.9.2023, si è dato avvio al procedimento di revoca dalla carica di Commissario liquidatore; -anche successivamente all’avvio del procedimento di revoca, il Commissario liquidatore non ha fornito idonee giustificazioni in ordine all’omesso deposito della documentazione richiesta e le controdeduzioni presentante e la documentazione tardivamente allegata dal Commissario non consentono, in ogni caso, di superare pienamente i rilievi sollevati dalla Direzione generale per i Servizi di Vigilanza non essendo stati acquisiti il libro giornale della procedura, gli estratti conto mancanti e i giustificativi afferenti alle operazioni poste in essere successivamente al 2016; -pertanto, anche in violazione dell’art. 205 della L.F., il Commissario liquidatore non ha tempestivamente ed esaustivamente adempiuto ai propri doveri informativi, con pregiudizio delle funzioni di vigilanza attribuite a questa Autorità e conseguente compromissione del rapporto fiduciario che costituisce il fondamento del conferimento dell’incarico commissariale.
La ricorrente, in punto di fatto, ha premesso di essere stata nominata Commissario liquidatore della “-OMISSIS-” con D.M. n. -OMISSIS- del 22.12.2009, di aver scrupolosamente svolto, in tale ruolo, una enorme mole di lavoro, di aver puntualmente contestato gli addebiti di cui alle note ministeriali (citate nell’atto di revoca) e alla nota di avvio del procedimento di revoca, producendo la documentazione richiesta (costituita da una gran mole di documenti) e di aver fornito al Ministero ogni chiarimento richiesto, sottolineando che l’attività liquidatoria era stata completata al 99,09%.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1) Eccesso di potere, quale vizio della funzione amministrativa, sotto diversi e distinti profili sintomatici: a) travisamento dei fatti ed errore di fatto; b) contraddittorietà; c) difetto di motivazione; d) ingiustizia grave e manifesta e manifesta illogicità; e) violazione del principio di proporzionalità e sviamento di potere ”; in estrema sintesi, la ricorrente ha lamentato: (i) che i fatti e le circostanze posti a base del provvedimento gravato sarebbero erronei e/o insussistenti; che le relazioni semestrali sarebbero state tutte depositate e, con le controdeduzioni, anche quelle che si assumevano mancanti, unitamente ai verbali del Comitato di Sorveglianza e i giustificativi delle spese; che gli addebiti contenuti nel provvedimento ministeriale sarebbero eccessivamente generici; (ii) che l’atto gravato sarebbe viziato da contraddittorietà rispetto ai precedenti e numerosi verbali del Comitato di Sorveglianza di approvazione (senza contestazioni) dell’operato della ricorrente; (iii) il difetto di motivazione dell’atto impugnato, in considerazione della mole di lavoro espletata (e documentata) dalla ricorrente in relazione alla procedura inerente la -OMISSIS-, procedura oramai giunta a termine; (iv) l’ingiustizia manifesta dell’atto gravato in quanto gli addebiti sarebbero smentiti dai documenti e dalle controdeduzioni depositate nel procedimento e che il Ministero non avrebbe nemmeno esaminato; anche la denunciata violazione dell’art. 205 della L.F. sarebbe insussistente; (v) la violazione del principio di proporzionalità e sviamento di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare e controllare la procedura in sede di Atti Finali e solo in quella sede, eventualmente, contestare alcune singole spese o eccepire mancanza di correttezza e trasparenza; “ 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - Eccesso di potere per contraddittorietà del parere del Comitato di Sorveglianza, richiamato nel provvedimento di revoca impugnato, con i precedenti pareri favorevoli resi dal medesimo Comitato (all. 15), con cui (nel corso degli anni) è stato sempre approvato l’operato della Commissaria ”; con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione del provvedimento di revoca gravato, anche tenuto conto del fatto che il generico richiamo al parere favorevole del Comitato di Sorveglianza sarebbe del tutto inidoneo, in quanto il detto parere non era mai stato portato a conoscenza della ricorrente medesima; “ 3) Violazione dell’art. 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede per i diretti destinatari del procedimento il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ”, con il terzo e ultimo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 10 della legge n. 240 del 1990, in quanto l’Amministrazione procedente non avrebbe tenuto conto dell’analitica confutazione complessivamente resa dalla ricorrente in sede di controdeduzioni e di giustificazioni, unitamente alla documentazione prodotta.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto di cui alla nota del 15.5.2024 con cui il Ministero ha comunicato alla ricorrente la chiusura del procedimento di revoca e alla quale è seguito il Decreto di nomina del sostituto; nel merito, ha puntualmente contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto.
Anche il controinteressato -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 2.10.2025, la ricorrente ha impugnato il parere del Comitato di Sorveglianza del 9.4.2024 -depositato in giudizio dalla difesa erariale-, quale atto presupposto del D.M. n. -OMISSIS- (impugnato con il ricorso introduttivo), il quale ha concluso che “ non risultano essere stati superati i gravi inadempimenti che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale si era provveduto alla nomina nella carica commissariale e che costituiscono il presupposto del procedimento di revoca ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1) Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; 2) Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e del giusto procedimento. Violazione degli artt. 199 e 37 L.F. e degli artt. 7 e 10 L. 241/90 ”; con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la contraddittorietà del parere, atteso che per quasi 15 anni il Comitato avrebbe sempre approvato l’operato del Commissario senza alcun rilievo; la motivazione del parere sarebbe apparente e tautologica e, comunque, fondata su errori di fatto atteso che il Libro Giornale, a differenza di quanto sostenuto, sarebbe stato esibito al Direttore Generale il 23.5.2023; con il secondo motivo si è lamentato il vizio di eccesso di poter per sviamento in quanto il Comitato di Sorveglianza avrebbe agito per una finalità diversa da quella ad esso assegnata, limitandosi ad avvallare le (peraltro errate) decisioni dell’Autorità di Vigilanza; il parere violerebbe, inoltre, il principio di proporzionalità.
La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto relativi ad atto non avente natura provvedimentale; nel merito ha rilevato l’infondatezza delle censure ivi azionate.
Rinunciata l’istanza cautelare, in vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni e replicato a quelle avversarie.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Si può prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale, in quanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, non è fondato nel merito.
Il primo motivo del ricorso introduttivo non è condivisibile.
Premesso che ai fini dello scrutinio di legittimità dell’atto impugnato assume rilievo unicamente la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede procedimentale, restando del tutto irrilevanti gli atti depositati in giudizio, si osserva che con nota ministeriale prot. -OMISSIS- del 20.3.2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società evidenziava alla ricorrente che, con riferimento alla relazione semestrale al 31.12.2022, “ non si evincono le causali dei seguenti movimenti bancari:
- “disposizioni di addebito” del 31 gennaio 2022 per Euro 1.000,00, per ricarica
Prepagata “BUSINESS EASY”;
- bonifico di Euro 9.000,00, del 3 ottobre 2022, in favore della S.V., per «costituzione
di fondo cassa procedura per adempimenti e spese»;
- “disposizioni di addebito” del 26 ottobre 2022 di Euro 1.000,00, per ricarica
Prepagata “BUSINESS EASY”.
- dei pagamenti effettuati dalla Procedura, nel periodo di riferimento, in favore della
“-OMISSIS-”, pari a complessivi Euro 2.556,00 “.
A seguito del riscontro ricevuto dalla ricorrente, il Ministero, con nota -OMISSIS- del 14.4.2023, dopo aver evidenziato che tale riscontro “ non offre indicazioni circostanziate in ordine all’impiego effettivo delle somme accreditate sul conto del Commissario e sulla prepagata ”, precisava di aver “ dato corso ad un complessivo riesame del fascicolo della Procedura, dal quale è sinora emerso quanto di seguito compendiato:
1) relativamente agli anni 2022, 2021 e 2020 la S.V. ha relazionato con cadenza annuale, il che si pone in contrasto con il disposto dell’art. 205 L.F., applicabile ratione temporis, che impone al commissario di presentare semestralmente il proprio rapporto sull’andamento della procedura;
2) la relazione inerente all’anno 2021 non è corredata dagli estratti conto dei depositi bancari e/o postali intestati alla Procedura;
3) tra il 2020 ed il 2019 sono stati: prelevati Euro 6.000,00 in contanti; accreditati Euro 2.200,00 su prepagata; bonificati Euro 9.446,33 sul conto corrente del Commissario;
4) alla relazione al 31 dicembre 2018 non sono stati allegati gli estratti conto relativi al periodo ricompreso tra il 31 giugno 2018 ed il 30 settembre 2018, mentre nel 4° trimestre del 2018 sono stati prelevati Euro 1.000,00 in contanti e sono state effettuati accrediti su prepagata per Euro 500,00;
5) nel 1° semestre del 2018 sono stati prelevati Euro 2.700,00 in contanti e sono state effettuate ricariche su prepagata per Euro 2.800,00;
6) nel 2° semestre del 2017 sono state prelevati Euro 2.900,00 in contanti ed accreditati Euro 1.000,00 su prepagata;
7) alla relazione al 30 giugno 2017 non sono stati allegati gli estratti conto relativi al periodo ricompreso tra il 31 marzo 2017 ed il 30 giugno 2017;
8) non è stata depositata la relazione relativa al 2° semestre del 2016;
9) nel 1° semestre del 2016 sono stati prelevati contanti per Euro 1.750,00 e emessi assegni per Euro 1.091,00;
10) non è stata depositata la relazione relativa al 2° semestre del 2015
11) nel 1° semestre del 2015 sono stati prelevati Euro 5.600,00 in contanti ed effettuate ricariche su prepagata per Euro 1.000,00;
12) nel 2014 sono stati prelevati contanti per Euro 14.200,00 ed eseguiti accrediti su prepagata per Euro 1.500,00;
13) nel 2013 sono stati prelevati contanti per Euro 21.500,00;
14) nel 2012 sono stati prelevati contanti per Euro 6.400,00 ed emessi assegni per Euro 16.144,25;
15) nel 2011 sono stati prelevati contanti per Euro 50.550,00 ed emessi assegni per Euro 4.475,10;
16) nel 4° trimestre del 2010 sono stati prelevati contanti per Euro 8.000,00 ”. Il Ministero, a tal proposito, sottolineava che “(i) l’impiego di carte prepagate e di assegni, (ii) la costituzione di “fondi spese” mediante accredito sul conto del Commissario e (iii) il prelevamento di contanti sono tutte operazioni bancarie generalmente incompatibili con i principi di trasparenza e pubblicità posti a presidio dell’attività liquidatoria; ciò in quanto dette operazioni non consentono di tracciare i flussi finanziari della Procedura (….).Quanto precede, unitamente alle segnalate carenze documentali, impedisce la verifica delle causali sottese alle uscite poste a carico della Procedura, con conseguente impossibilità di esercitare compiutamente le funzioni di vigilanza attribuite a questo Ministero. In considerazione di quanto sopra, con la presente si richiede la trasmissione:
- di una relazione nella quale vengano specificate le modalità di impiego delle somme prelevate, bonificate dal conto della Procedura al conto del Commissario, ovvero altrimenti trasferite tramite assegno o prepagata, con allegazione della relativa documentazione a supporto;
- dell’elenco ufficiale dei movimenti effettuati con la citata carta prepagata, con indicazione del relativo saldo;
- delle relazioni e degli estratti conto mancanti, come specificati sub nn. 2), 4), 7),
8) e 10) che precedono ”.
A seguito di espressa richiesta per conto della Commissaria liquidatrice, con nota del 12.5.2023, il Ministero forniva la propria disponibilità ad un incontro in ordine al contenuto della richiesta di documenti e chiarimenti, evidenziando la stringente necessità -stante la mancata evasione della richiesta di documenti e chiarimenti - di “ acquisire le relazioni semestrali e gli estratti conto mancanti, unitamente al libro giornale della Procedura ”.
Con successiva nota prot. -OMISSIS- del 12.9.2023, di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’incarico di Commissario liquidatore, il Ministero, richiamate le precedenti note ministeriali, i riscontri alle medesime, l’incontro avvenuto il 23.5.2023 (cui non seguivano i chiarimenti né le informazioni richieste), evidenziava che “ allo stato la richiesta di chiarimenti prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2023 è rimasta sostanzialmente inevasa; il che ha, di fatto, impedito allo scrivente Ufficio di esercitare compiutamente le funzioni di vigilanza attribuitegli per legge ” e rilevava che “ - l’omessa ottemperanza alla richiesta veicolata con la citata ministeriale prot. n.-OMISSIS-, nonostante fosse stato ivi esplicitamente dedotto che “in caso di insufficiente, parziale o mancato riscontro nei termini assegnati, saranno, avviate le procedure per la revoca della S.V. dall’incarico di Commissario liquidatore del Consorzio in oggetto, ai sensi dell’art. 7, L. 241/90”; -le ulteriori circostanze ivi esposte, tra cui: il compimento di rilevanti operazioni bancarie incompatibili con i principi di trasparenza e pubblicità posti a presidio dell’attività liquidatoria; l’omessa presentazione di relazioni ed estratti conto, in violazione del disposto di cui all’art. 205 L.F. applicabile ratione temporis, evidenziano gravi inadempimenti nello svolgimento dell’ufficio commissariale, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sul presupposto del quale la S.V. era stata investita nella carica di Commissario liquidatore della Procedura in oggetto con decreto ministeriale DM 22/12/2009 n. 303/2009. Pertanto, si ritiene sussistano ragioni di pubblico interesse per promuovere la revoca di detto incarico, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 37 e 199 della L.F. ”.
All’esito della nota di avvio del procedimento di revoca, pervenivano comunicazioni del Commissario (nota del 27.9.2023 con allegati giustificativi di spese per il periodo 2010-2016) che non erano però ritenute satisfattive, come emerge dalla nota prot. 2620 del 20.3.2024 con cui il Ministero, nel richiedere il parere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 37 e 199 della L.F., applicabili ratione temporis , ai membri del Comitato di Sorveglianza, evidenziava che “ i gravi inadempimenti nello svolgimento dell’ufficio commissariale non siano stati rimossi in quanto:
-non è stata fornita alcuna giustificazione rispetto al rifiuto di depositare la documentazione a supporto delle spese del Procedura, se non dopo la notifica dell’avvio del procedimento di revoca; il che, contrariamente a quanto indicato sub (i) che precede, ha sensibilmente incrinato il rapporto fiduciario con lo stesso, evidenziando carenze in punto di trasparenza e collaborazione dell’ufficio commissariale;
-anche a fronte della ricezione dei richiamati giustificativi di spesa, permangono perplessità rispetto alla complessiva entità delle uscite poste a carico della Procedura (ed in particolare rispetto all’impiego del denaro oggetto di prelevamento), superiori rispetto a quelle documentate;
-molti dei giustificativi di spesa si ripetono o appaiono inerenti ad uscite non addebitabili alla Procedura (quali, ad esempio, spese per telefonia fissa e mobile riferibili allo “Studio legale -OMISSIS-”, indennità di missione del commissario e altre spese mai autorizzate e comunque non autorizzabili, etc.);
-taluni verbali del C.d.s. da ultimo versati in atti non risultano sottoscritti dalle SS.LL.;
-nonostante le richieste formulate in tal senso, non è stato fornito né il libro giornale della Procedura (richiesto con prot. n. -OMISSIS-; All. 6), né una relazione che consenta di “ricostruire” analiticamente le spese sostenute dalla Procedura, né le relazioni e gli estratti conto mancanti, di cui ai punti 2, 4, 7, 8 e 10 della ministeriale prot. n. -OMISSIS- (ossia relazione al 31-12-2026, relazione al 31-12-2015, estratti conto inerenti al primo trimestre del 2017, estratti conto inerenti al 3° trimestre del 2018, estratti conto inerenti al 2021);
- infine, non sono state depositate le relazioni semestrali inerenti al 2023, il che evidenzia il perdurare dell’inottemperanza rispetto agli incombenti di cui all’art. 205 L.F ”.
In data 9.4.2024, il Comitato di Sorveglianza esprimeva il proprio parere, secondo cui “ in considerazione che la documentazione richiesta dall’Ufficio è stata prodotta solo dopo la notifica dell’avvio del procedimento di revoca, quando ormai il rapporto fiduciario tra Amministrazione ed il Commissario era venuto meno per la mancata pronta collaborazione nel fornire giustificazioni e attestazioni atte a superare le criticità contestate; tenuto conto che i giustificativi di spesa trasmessi non hanno fatto venir meno le perplessità in ordine alla precisa ricostruzione delle spese sostenute, anche a causa della mancata consegna del libro giornale richiesto; considerato che non risultano ancora depositate le relazioni, i verbali e gli estratti conto richiesti; il Comitato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 199 e 37 L.F., esaminata la documentazione trasmessa da codesto Ufficio unitamente alla nota ministeriale che si riscontra, sulla base di quanto precede ritiene che all’esito delle controdeduzioni non risultano essere stati superati i gravi inadempimenti che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale si era provveduto alla nomina nella carica commissariale e che costituiscono il presupposto del procedimento di revoca dall’incarico ”.
Infine, con nota del 7.5.2024, il Ministero, richiamato il contenuto del parere del Comitato comunicava alla ricorrente che “ In ragione del richiamato parere del Comitato e di tutte le ulteriori motivazioni compendiate nella nota prot. n. -OMISSIS- del 20 marzo 2024, già portata alla Sua conoscenza a mezzo p.e.c. e da intendersi quivi integralmente richiamata, si conferma la necessità di disporre la revoca della S.V. dalla carica di Commissario liquidatore della Procedura in oggetto ”.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sono condivisibili le doglianze relative alla erroneità dei presupposti a base dell’atto di revoca, in quanto la (parziale) carenza della documentazione e delle informazioni richieste emerge da tutte le note ministeriali e dal parere del Comitato di Sorveglianza ed è confermata dalla stessa difesa erariale che ribadisce la mancata acquisizione della documentazione in questione da parte dell’Amministrazione, evidenziando come la ricorrente ometta di indicare il numero di protocollo con cui tali documenti sarebbero stati depositati in sede procedimentale.
Quanto alla asserita genericità degli addebiti contenuti nel provvedimento ministeriale, si osserva che nel provvedimento gravato l’Amministrazione ha precisato che “ la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza ha riscontrato l’omesso deposito di talune relazioni semestrali ed estratti conto dei depositi bancari, oltre ad operazioni incompatibili con i principi di trasparenza e tracciabilità posti a presidio dell’attività liquidatoria ”, che “ con note ministeriali rubricate al prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, è stata pertanto richiesta al Commissario liquidatore la trasmissione della documentazione mancante, unitamente ai necessari chiarimenti in ordine alle causali sottese alle richiamate operazioni e della relativa documentazione a supporto ”, che “ nonostante le interlocuzioni intervenute con il Commissario liquidatore, le richiamate richieste sono rimaste sostanzialmente inevase e che, pertanto, con successiva nota ministeriale rubricata al prot. n. -OMISSIS- del 12 settembre 2023, si è dato avvio al procedimento di revoca (….) ”, che “ anche successivamente all’avvio del procedimento di revoca, il Commissario liquidatore non ha fornito idonee giustificazioni in ordine all’omesso deposito della documentazione richiesta e che le controdeduzioni presentante e la documentazione tardivamente allegata dal Commissario non consentono, in ogni caso, di superare pienamente i rilievi sollevati dalla Direzione generale per i Servizi di Vigilanza non essendo stati acquisiti il libro giornale della procedura, gli estratti conto
mancanti ed i giustificativi afferenti alle operazioni poste in essere successivamente al 2016 ” e che pertanto “ anche in violazione dell’art. 205 della Legge fallimentare, il Commissario liquidatore non ha tempestivamente ed esaustivamente adempiuto ai propri doveri informativi, con pregiudizio delle funzioni di vigilanza attribuite a questa Autorità e conseguente compromissione del rapporto fiduciario che costituisce il fondamento del conferimento dell’incarico commissariale ”.
Dunque, sulla base di tali rilievi, del contenuto delle note ministeriali ivi richiamate, dell’acquisizione del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza in ordine alla revoca del Commissario liquidatore (regolarmente richiamato nel provvedimento), l’Amministrazione ha assunto l’atto di revoca, che appare pienamente e congruamente motivato.
Sotto questo profilo, non assumono rilievo i plurimi riferimenti alla mole di attività posta in essere dalla ricorrente nell’esercizio dell’incarico ricevuto, atteso che il provvedimento di revoca trova (esclusivo) fondamento sulla carenza informativa rilevata dall’Autorità di Vigilanza e sulla indisponibilità del Commissario ad ovviare compiutamente a tale carenza.
Con riferimento alla denunciata contraddittorietà dell’atto gravato rispetto alle precedenti (positive) valutazioni del Comitato di Sorveglianza, si osserva che l’approvazione, da parte di quest’ultimo, delle relazioni semestrali non esonera il Commissario dall’obbligo di adempiere puntualmente ai doveri informativi di cui all’art. 205 L.F. anche nei confronti dell’Autorità di vigilanza, qualora questa richieda le relazioni semestrali, gli estratti conto e la documentazione giustificativa ritenuta mancante (come avvenuto nel caso di cui si discute).
Anche la dedotta violazione del principio di proporzionalità non appare fondata.
Al fine di assicurare la correttezza della procedura liquidatoria, l’art. 204 L.F. stabilisce, tra l’altro, che il Commissario liquidatore si attiene alle direttive dell’Autorità di vigilanza; l’art. 205 L.F. dispone che il Commissario debba presentare, alla fine di ogni semestre, all’Autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione e che copia di tale relazione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, sia trasmessa al Comitato di sorveglianza.
Non pare, pertanto, sussistente alcuna irragionevolezza (o mancanza di proporzionalità) della revoca atteso che essa costituisce l’unico strumento che consente di superare la carenza di informazioni e di documenti rilevate dall’Autorità di vigilanza.
In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato.
Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Con riferimento all’asserito difetto di motivazione, non può che richiamarsi quanto già esposto in precedenza in ordine alla congruità dell’apparato motivazionale sotteso all’atto di revoca.
Quanto al parere del Comitato di sorveglianza, si osserva che la difesa erariale ha documentato che gli uffici ministeriali avevano portato a conoscenza del Commissario liquidatore il contenuto del parere medesimo con nota del 7.5.2024, per cui anche tale doglianza non appare fondata.
Infine, anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, relativo alla violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è fondato.
L’Amministrazione ha valutato le controdeduzioni e la documentazione ad esse allegata prodotte dalla ricorrente e ha accolto la richiesta di audizione della medesima. La circostanza che i rilievi della ricorrente non siano stati condivisi dal Ministero -come rappresentato negli atti sopra ricordati – non può determinare la violazione della norma procedimentale invocata in ricorso.
In definitiva, il ricorso introduttivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Parimenti infondati sono i motivi aggiunti.
Quanto al primo motivo, inerente la contraddittorietà del parere e la sua motivazione asseritamente tautologica, si richiama quanto già in precedenza osservato in ordine alla assenza di contraddittorietà, atteso che il Comitato, preso atto dell’inidoneità delle controdeduzioni prodotte dalla ricorrente a superare le criticità rilevate dall’Autorità di vigilanza, ha espresso parere favorevole alla revoca, restando del tutto irrilevanti le precedente approvazione di rendiconti semestrali, che non esonerano il Commissario dall’obbligo di fornire all’Autorità di vigilanza tutta la documentazione richiesta. Quanto alla motivazione, dalla piana lettura del parere del Comitato -sopra ricordato - emergono le ragioni poste a base della decisione favorevole in ordine alla revoca dell’incarico.
Infine, anche il secondo motivo dell’atto per motivi aggiunti, inerente l’asserito sviamento di potere del parere del Comitato, non può trovare accoglimento.
Va precisato che l’onere motivazionale in ordine alla revoca grava sull’Autorità di vigilanza, che deve assumere il provvedimento, giusta l’art. 199 L.F. e non certo sul Comitato di sorveglianza, che svolge funzioni di controllo; non ha, dunque, fondamento (ed è affermazione sostanzialmente apodittica) la censura secondo cui il Comitato di sorveglianza avrebbe agito per una finalità diversa da quella assegnata, essendosi limitato ad avvallare le decisioni dell’Autorità di Vigilanza, atteso che spetta a quest’ultima il potere disporre la revoca dell’incarico.
Nel caso in esame, il Comitato di sorveglianza ha espresso il proprio parere dopo aver acquisito la nota ministeriale del 20.3.2024 - che evidenziava persistenti carenze documentali - e ha valutato la non idoneità degli apporti del Commissario a superare dette criticità.
Anche tali ultime doglianze non sono, dunque, condivisibili.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di causa tra tutte le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS LF, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SS LF | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.