Sentenza 18 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2018, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2018 |
Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) AT PO IO, n. Anaco (Venezuela) 8.1.1975 2) BE ER DR, n. Catania 21.12.1976 3) RA ZI AC, n. Catania 7.7.1977 avverso la sentenza n. 886/D della Corte d'Appello di Catania del 18/03/2016 esaminati gli atti e letti i ricorsi e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, d.ssa M. De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi AT e Ven- tura e per il rigetto del ricorso BE;
uditi i difensori dei ricorrenti avv. Franca Gloria Letizia Auteri per BE e avv. LV Cannata per RA - che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente ri- formato quella emessa dal Tribunale di Catania il 18/10/2013 statuendo nei ter- mini seguenti: conferma della responsabilità, già affermata in primo grado, di AT FI IP IO in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B dell'imputazione) e riduzione della pena alla misura finale di otto anni di reclusione ed C 35.000,00 di multa;
dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di BE ER DR in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 limitatamente alla condotta avente oggetto sostanza stupefacente del tipo mari- juana (capo I-bis) perché estinto per prescrizione;
conferma della condanna in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. (capo I) e a quello di cui al citato capo I-bis in relazione ad altre tipologie di stupefacenti, con rideterminazione della pena finale nella misura di tredici anni e sette mesi di reclusione: conferma della responsabilità, già affermata in primo grado, di RA ZI AC in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capo O) e della condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione.
2. Condivise le valutazioni del giudice di primo grado, la Corte territoriale ne ha in larga parte confermato le determinazioni riguardo ai predetti imputati, tratti a giudizio e condannati per vicende tra loro non direttamente collegate.
2.1 II AT è, infatti, accusato di avere gestito, unitamente alla moglie AN EZ ED giudicata separatamente, un traffico di stupefacenti dalla Repubblica Dominicana verso l'Italia, venendo arrestato - per fatto diverso da quello per cui si procede - in data 01/09/2009 in flagranza di reato in ordine alla detenzione di un certo quantitativo di cocaina poi ceduto a tale TI Ric- cioli. Quanto all'oggetto dell'imputazione nel presente giudizio, la Corte ha ribadito che sulla scorta dei risultati delle intercettazioni telefoniche e delle captazioni ambientali, non possano nutrirsi ragionevoli dubbi circa la compartecipazione al suddetto traffico illecito transcontinentale, ancorché la consorte se ne sia assun- ta la responsabilità esclusiva.
2.2 L'accusa nei confronti di BE ER DR è, invece, di ave- re organizzato, inizialmente insieme a IO LI (giudicato separatamente), un ramificato traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere catanese di San Cri- stoforo con il beneplacito del potente clan mafioso capeggiato da LV EL. La Corte territoriale ha ribadito che dalle captazioni dei colloqui intercorsi tra il predetto LI, all'epoca detenuto, e suoi familiari e vertenti sul dissidio aperto- si con il BE per la supremazia nella gestione del traffico di stupefacenti, siano emersi elementi corposi per l'affermazione di responsabilità in ordine sia al reato associativo che a quello di traffico di stupefacenti, del resto neppure conte- stati nella loro materialità dall'imputato appellante.
2.3 A RA ZI AC è stato, infine, contestato di avere aiutato il ma- rito TI Solferino - separatamente giudicato per reati di traffico di so- stanze stupefacenti e in quel torno di tempo (inizio anno 2009) prossimo ad essere sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale — a sottrarre alla misura ablatoria un'autovettura di rilevante valore (C 44.000,00) mediante intestazione fittizia della relativa titolarità (art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992) e in assenza di entrate reddituali lecite, entrambi i coniugi essendo, infatti, del tutto sconosciuti al Fisco quali produttori di reddito oggetto di regolare denuncia.
3. Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione i predetti imputati, che deducono rispettivamente i seguenti motivi.
3.1 AT Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi di colpevo- lezza a proprio carico, pur non essendo ravvisabili nei fatti condotte integranti il reato contestato Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla concrete modalità della condotta contestata;
lamenta, inoltre, che è stata affer- mata la responsabilità in un caso di mera connivenza non punibile, essendosi la ex moglie assunta la completa responsabilità dell'addebito. Difetto di motivazione della sentenza impugnata, redatta per relationem ri- spetto a quella del primo giudice, senza nulla aggiungere al percorso interpre- tativo già seguito nel grado precedente.
3.2 BE Vizio della motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'att.192, comma 2 cod. proc. pen. riguardo all'esistenza della compagine criminale, al suo funzionamento, agli affari curati, all'eventuale esistenza di una cassa co- mune, ai rapporti economici ed organizzativi interni ed esterni al sodalizio, allo accordo tra i componenti;
riguardo all'identità tra ricorrente e soggetto (o sog- getti) indicato (indicati) talvolta come DR, talaltra come lo AT e altre volte ancora come DR lo AT;
riguardo, infine, a quali condotte di rilievo penale avrebbe egli posto in essere nell'ambito della com- pagine associativa, con espressa indicazione degli elementi oggettivi e soggettivi di detta partecipazione. Quale secondo e ultimo motivo di censura, si deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle pur concesse circostanze attenuanti generiche in prevalenza, anziché in equivalenza, alla contestata recidiva.
3.3 RA Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata e agli elementi di valutazione a discarico offerti alla valutazione della Corte territoriale. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche espressamente richieste con i motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati o basati su motivi improponibili (di merito su responsabilità e/o sulla valutazione delle prove o ancora sulle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio) o generici e vanno come tali dichiarati inammissibili.
2. Ricorso AT Due dei tre motivi in cui il ricorso si articola risultano del tutto generici, limi- tandosi alla mera enunciazione delle rispettive doglianze, il primo concernente la pretesa assenza di elementi di colpevolezza a carico dell'imputato (che in defini- tiva si duole di non essere stato assolto) ed il terzo vertente su di una pretesa carenza di motivazione, censurata poiché del tutto legittimamente e in realtà neanche più del dovuto, fa riferimento ad elementi di fatto passati in rassegna in maniera più dettagliata dal giudice di primo grado.Anche il secondo motivo di ricorso risulta in parte generico, ma su tale aspetto fa aggio la circostanza che la dedotta illegittima omessa applicazione della meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 si basa su di una diversa lettura delle concrete modalità della condotta contestata all'imputato, che invece la Corte territoriale ha ritenuto manifestazione del pieno coinvolgimento del ricorrente nel traffico intercontinentale di marijuana orga- nizzata dalla moglie (ex stando al ricorso), AN EZ, obiettivamente e logi- camente incompatibile con l'ipotesi di lieve entità di cui al citato art. 73, comma 5 cit.
3. Ricorso BE Come traspare dalla stessa articolazione del primo motivo di censura, il ricor- rente fa valere quale vizio della motivazione la circostanza, peraltro comprensi- bile, di non condividere le determinazioni di merito della Corte territoriale che ha ritenuto accertata la sussistenza di quella che ha definito <una rete di trafficanti che orbitavano nell della famiglia mafiosa cappello> (pagg. 5 e 6 sent. im- pugnata) nonché la sua partecipazione al gruppo associativo criminale, previa dovuta indicazione degli elementi probatori, consistenti in larga parte negli esiti di attività di intercettazione di conversazioni tra presenti, sulla base dei quali è avvenuta anche la sua identificazione (pagg.
6-7 sentenza). Trattasi, tuttavia, di questioni improponibili in sede di legittimità e che si ricol- legano evidentemente alle prospettazioni ed alle argomentazioni sostenute dal ricorrente nei gradi di merito del giudizio ma che sfuggono al sindacato di legit- timità ove, come nella specie, non ne venga dedotta la contrarietà a parametri di carattere logico. Quanto al secondo e ultimo motivo di censura, se ne deve parimenti dichiarare l'improponibilità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), traducendosi esso nella mera contestazione del potere discrezionale del giudice di merito di adeguare il trattamento sanzionatorio alla fattispecie, potere che del resto la Corte d'appello ha concretamente esercitato, pervenendo ad una sia pur minima riduzione della pena inflitta al ricorrente in primo grado, previa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (parzialmente al capo I- bis) per sopravvenuta prescrzione.
4. Ricorso RA Il primo motivo di ricorso risulta palesemente improponibile (art. 606, com- ma 3 cod. proc. pen.), postulando una totale revisione degli elementi probatori esaminati nei precedenti gradi di giudizio, giusta operazione ermeneutica estra- nea alle attribuzioni del giudice di legittimità.Anche il secondo motivo è improponibile, poiché finisce per contestare l'eser- cizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il tratta- mento sanzionatorio graduando la misura della pena, che la Corte territoriale ha ritenuto implicitamente congrua, anche perché congiunta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versa- mento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascu