TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 689/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
VENTURA GIOVANNI e VENTURA SILVIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Trieste, via Coroneo 17;
RICORRENTE contro
( ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e , elettivamente domiciliata presso la relativa sede in Bologna, via Testoni 6;
CONVENUTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Ciò premesso si conclude:
In via strumentale accertare e dichiarare la natura di fatto subordinata ex art. 2094 e
2126 c.c. dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti dal 2.6.1999 al 10.4.2006.
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al computo ad ogni fine giuridico ed economico dell'anzianità di servizio maturata nei rapporti intercorsi con l'amministrazione convenuta dal
2.6.1999 al 31.12.2019, in subordine dal 11.4.2006 al 31.12.2019, in ulteriore subordine nel diverso periodo che si accerti con ogni conseguenza di legge e di contratto.
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo lavorato alle dipendenze del dal 2.6.1999 al 31.12.2019 o, in subordine dal 11.4.2006 al Controparte_1
31.12.2019 o, in ulteriore subordine il diverso periodo che si accerti, ai fini della determinazione di quanto alla stessa dovuto a decorrere dal 1.1.2022 a titolo di indennità di esclusività del rapporto di lavoro ex art. 5 CCNL 8.6.2000 e conseguentemente condannare il a Controparte_1 corrispondere quanto dovuto a titolo di differenze retributive in relazione a tale istituto retributivo, con accessori di legge.
3) Con vittoria di spese».
Per la parte convenuta:
«In via di principalità:
dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adìto Tribunale di Parma a conoscere delle domande proposte dalla parte ricorrente, per essere diversamente competente il Tribunale di Roma;
In via gradata, in subordine: previa dichiarazione, per quanto di ragione, di prescrizione del diritto di accertamento azionato in giudizio ex adverso dedotto, respingersi il proposto ricorso in quanto nel merito infondato.
Pag. 2 di 6 Con vittoria di spese ed onorari».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.7.2023, , Dirigente sanitario Parte_1
veterinario presso il , assunta a tempo indeterminato con Controparte_1 decorrenza dall'1.1.2020, ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a partire dal 1999, avendo prestato servizio presso il con le stesse mansioni odierne in forza di CP_1 co.co.co. fino al 2006 e di contratti a tempo determinato dal 2006 al 2019; per l'effetto, la ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento in suo CP_1 favore delle differenze sull'indennità di esclusività, prevista dal CCNL applicabile, dovute in ragione di tale maggiore anzianità di servizio.
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito e la prescrizione del diritto all'accertamento della natura subordinata della collaborazione prestata dal 1999 al 2006 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio, il convenuto ha dato atto di avere provveduto a CP_1
liquidare la richiesta indennità di esclusività e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
4. All'udienza del 12.12.2024, la parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dichiarando di insistere nella domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione antecedente all'assunzione a tempo determinato;
inoltre, ha contestato la correttezza contabile dell'indennità liquidata, allegando che non sarebbe stata calcolata l'incidenza della tredicesima mensilità.
5. È stato assegnato un termine alla parte ricorrente per depositare note di precisazione delle domande sulle quali la stessa ritenesse di insistere;
con memoria del 29.1.2025,
Pag. 3 di 6 la parte ha ritenuto di ritenere cessata la materia del contendere in merito alla liquidazione della sorte capitale dell'indennità e alla strumentale domanda di accertamento della natura subordinata dei rapporti di collaborazione antecedenti all'assunzione, insistendo solamente per la ulteriore condanna del alla CP_1 liquidazione degli interessi legali con decorrenza dal 23.1.2022, per un totale di €
876,39.
6. Il , con successiva memoria autorizzata, ha preso atto della rinuncia alle CP_1
contestazioni sollevate all'udienza del 12.12.2024 e ha eccepito la tardività della domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, nonché in ogni caso l'erronea indicazione della decorrenza della debenza degli stessi, che sarebbero invece dovuti dal 16.11.2023, data di entrata in vigore dell'ultimo CCNL nel quale è stata prevista che anche l'esperienza professionale maturata a tempo determinato è valutata ai fini del calcolo dell'anzianità utile per l'indennità di esclusività.
7. In proposito, si rileva che la domanda di condanna al pagamento degli interessi non può essere considerata tardiva, in quanto essi rappresentano un naturale accessorio della domanda principale di condanna formulata in ricorso e la loro dipendenza discende direttamente da un'espressa previsione legale.
8. Quanto alla decorrenza, si ritiene corretta la prospettazione di parte ricorrente, in quanto il mancato computo dell'esperienza professionale a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità utile per l'indennità di esclusività si poneva in contrasto con il principio di diritto unionale, espresso dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla dir. 1999/70/CE, di divieto di discriminazione tra rapporti a tempo determinato e tempo indeterminato in merito alle condizioni di impiego.
9. La modifica del CCNL non ha quindi istituito un nuovo diritto in capo ai dirigenti con esperienza professionale a tempo determinato, ma ha piuttosto adeguato la regolamentazione contrattual-collettiva a principi già presenti nell'ordinamento e la cui cogenza poteva anche precedentemente essere desunta in via interpretativa.
Pag. 4 di 6 10.
Per questi motivi
, il deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di € 876,39 a titolo di interessi legali, non avendo il contestato CP_1 la correttezza contabile dell'importo indicato da parte ricorrente, ma solo l'identificazione della data di decorrenza;
deve invece essere dichiarata cessata la materia del contendere in merito a tutte le altre domande formulate in ricorso.
11. In ragione del carattere controverso della questione giuridica sottesa alla fattispecie e della fattiva collaborazione del alla definizione della lite in via CP_1 amministrativa, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite.
12. La restante parte delle spese di lite sostenute dal ricorrente è posta a carico del convenuto in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in CP_1 ragione dell'implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente e del fatto che questi è stato comunque costretto ad adire gli organi giurisdizionali per ottenere il soddisfacimento della sua pretesa, nonché del fatto che, come già esposto, l'anzianità di servizio avrebbe dovuto essere calcolata includendo le annualità a tempo determinato già prima che venisse modificato il CCNL in tal senso. La liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 876,39 a titolo di interessi legali;
2. dichiara cessata la materia del contendere sulle altre domande formulate in ricorso;
Pag. 5 di 6 3. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che liquida Parte_1 in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 259,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 12/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
VENTURA GIOVANNI e VENTURA SILVIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Trieste, via Coroneo 17;
RICORRENTE contro
( ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e , elettivamente domiciliata presso la relativa sede in Bologna, via Testoni 6;
CONVENUTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Ciò premesso si conclude:
In via strumentale accertare e dichiarare la natura di fatto subordinata ex art. 2094 e
2126 c.c. dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti dal 2.6.1999 al 10.4.2006.
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al computo ad ogni fine giuridico ed economico dell'anzianità di servizio maturata nei rapporti intercorsi con l'amministrazione convenuta dal
2.6.1999 al 31.12.2019, in subordine dal 11.4.2006 al 31.12.2019, in ulteriore subordine nel diverso periodo che si accerti con ogni conseguenza di legge e di contratto.
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo lavorato alle dipendenze del dal 2.6.1999 al 31.12.2019 o, in subordine dal 11.4.2006 al Controparte_1
31.12.2019 o, in ulteriore subordine il diverso periodo che si accerti, ai fini della determinazione di quanto alla stessa dovuto a decorrere dal 1.1.2022 a titolo di indennità di esclusività del rapporto di lavoro ex art. 5 CCNL 8.6.2000 e conseguentemente condannare il a Controparte_1 corrispondere quanto dovuto a titolo di differenze retributive in relazione a tale istituto retributivo, con accessori di legge.
3) Con vittoria di spese».
Per la parte convenuta:
«In via di principalità:
dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adìto Tribunale di Parma a conoscere delle domande proposte dalla parte ricorrente, per essere diversamente competente il Tribunale di Roma;
In via gradata, in subordine: previa dichiarazione, per quanto di ragione, di prescrizione del diritto di accertamento azionato in giudizio ex adverso dedotto, respingersi il proposto ricorso in quanto nel merito infondato.
Pag. 2 di 6 Con vittoria di spese ed onorari».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.7.2023, , Dirigente sanitario Parte_1
veterinario presso il , assunta a tempo indeterminato con Controparte_1 decorrenza dall'1.1.2020, ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a partire dal 1999, avendo prestato servizio presso il con le stesse mansioni odierne in forza di CP_1 co.co.co. fino al 2006 e di contratti a tempo determinato dal 2006 al 2019; per l'effetto, la ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento in suo CP_1 favore delle differenze sull'indennità di esclusività, prevista dal CCNL applicabile, dovute in ragione di tale maggiore anzianità di servizio.
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito e la prescrizione del diritto all'accertamento della natura subordinata della collaborazione prestata dal 1999 al 2006 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio, il convenuto ha dato atto di avere provveduto a CP_1
liquidare la richiesta indennità di esclusività e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
4. All'udienza del 12.12.2024, la parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dichiarando di insistere nella domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione antecedente all'assunzione a tempo determinato;
inoltre, ha contestato la correttezza contabile dell'indennità liquidata, allegando che non sarebbe stata calcolata l'incidenza della tredicesima mensilità.
5. È stato assegnato un termine alla parte ricorrente per depositare note di precisazione delle domande sulle quali la stessa ritenesse di insistere;
con memoria del 29.1.2025,
Pag. 3 di 6 la parte ha ritenuto di ritenere cessata la materia del contendere in merito alla liquidazione della sorte capitale dell'indennità e alla strumentale domanda di accertamento della natura subordinata dei rapporti di collaborazione antecedenti all'assunzione, insistendo solamente per la ulteriore condanna del alla CP_1 liquidazione degli interessi legali con decorrenza dal 23.1.2022, per un totale di €
876,39.
6. Il , con successiva memoria autorizzata, ha preso atto della rinuncia alle CP_1
contestazioni sollevate all'udienza del 12.12.2024 e ha eccepito la tardività della domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, nonché in ogni caso l'erronea indicazione della decorrenza della debenza degli stessi, che sarebbero invece dovuti dal 16.11.2023, data di entrata in vigore dell'ultimo CCNL nel quale è stata prevista che anche l'esperienza professionale maturata a tempo determinato è valutata ai fini del calcolo dell'anzianità utile per l'indennità di esclusività.
7. In proposito, si rileva che la domanda di condanna al pagamento degli interessi non può essere considerata tardiva, in quanto essi rappresentano un naturale accessorio della domanda principale di condanna formulata in ricorso e la loro dipendenza discende direttamente da un'espressa previsione legale.
8. Quanto alla decorrenza, si ritiene corretta la prospettazione di parte ricorrente, in quanto il mancato computo dell'esperienza professionale a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità utile per l'indennità di esclusività si poneva in contrasto con il principio di diritto unionale, espresso dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla dir. 1999/70/CE, di divieto di discriminazione tra rapporti a tempo determinato e tempo indeterminato in merito alle condizioni di impiego.
9. La modifica del CCNL non ha quindi istituito un nuovo diritto in capo ai dirigenti con esperienza professionale a tempo determinato, ma ha piuttosto adeguato la regolamentazione contrattual-collettiva a principi già presenti nell'ordinamento e la cui cogenza poteva anche precedentemente essere desunta in via interpretativa.
Pag. 4 di 6 10.
Per questi motivi
, il deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di € 876,39 a titolo di interessi legali, non avendo il contestato CP_1 la correttezza contabile dell'importo indicato da parte ricorrente, ma solo l'identificazione della data di decorrenza;
deve invece essere dichiarata cessata la materia del contendere in merito a tutte le altre domande formulate in ricorso.
11. In ragione del carattere controverso della questione giuridica sottesa alla fattispecie e della fattiva collaborazione del alla definizione della lite in via CP_1 amministrativa, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite.
12. La restante parte delle spese di lite sostenute dal ricorrente è posta a carico del convenuto in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in CP_1 ragione dell'implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente e del fatto che questi è stato comunque costretto ad adire gli organi giurisdizionali per ottenere il soddisfacimento della sua pretesa, nonché del fatto che, come già esposto, l'anzianità di servizio avrebbe dovuto essere calcolata includendo le annualità a tempo determinato già prima che venisse modificato il CCNL in tal senso. La liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 876,39 a titolo di interessi legali;
2. dichiara cessata la materia del contendere sulle altre domande formulate in ricorso;
Pag. 5 di 6 3. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che liquida Parte_1 in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 259,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 12/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6