Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3142
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento per vizi di notifica e omessa notifica degli atti presupposti

    La documentazione in atti attesta la corretta notifica delle cartelle di pagamento presupposte, che non sono state oggetto di opposizione, consolidando la pretesa creditoria dell'amministrazione. Sono stati notificati ulteriori atti non impugnati prima dell'atto di pignoramento.

  • Rigettato
    Illegittimità del pignoramento, illegittimità e nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e decadenza

    La prescrizione e la decadenza avrebbero dovuto essere sollevate in sede di impugnazione degli atti della procedura di recupero dei debiti tributari, non potendo essere sollevate nei confronti di un atto terminale della procedura esecutiva come il pignoramento presso terzi.

  • Rigettato
    Violazione dei limiti di pignorabilità del credito

    La ricorrente non ha provato le condizioni che avrebbero dovuto rendere le somme non pignorabili, né ha dimostrato che la somma pignorata eccedesse i limiti di pignorabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3142
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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