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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3142/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15460/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO/3 n. 07184202400007275001 AMM. FIN. PROV 2012
- PIGNORAMENTO/3 n. 07184202400007275001 AMM. FIN. PROV 2013
- PIGNORAMENTO/3 n. 07184202400007275001 AMM. FIN. PROV 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3243/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 in relazione all'atto di pignoramento presso terzi emesso da ADER ai sensi degli artt. 72bis e 48 bis dpr n,602/73, notificato alla predetta in data 5/9/2024 e relativo a tributi erariali ( IRPEf e registro , per un importo di 5.802, 69 poponeva opposione giudiziale avverso detto atto presso il Tribunale di nola ( esecuzioini mobiliari ) che in data 4/6/2025dichiaravailproprio difetto di giurisdizione, dando termine perrissunzione giudizio innanzi a questo competente giudice tributario.
Di qui il ricorso in riassunzione prodotto dalla interessata concui ha riproposto imotivi di gravame già dedotti ab origine e cioè :
a) nullità dell'atto di pignoramento per vizi di notifica, omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti;
2) illegittimità del pignoramento, illegittimità e nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrione e decadenza di ogni diritto ed azione;
3) violazione dei limiti del pignoramento , natura del credito pignorato .
Si è costituita in giudizio per resistere Agenzia Entrate - ON
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'same non merita ad avviso di questo giudicante positvo apprezzamento in ragione della non fondatezza delle censure ivi dedotte con i tre mezzi d'impugnazione.
Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la logica connessione esistente fra gli stessi,
l'interessata ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e la intervnuta prescrizione della pretesa tributaria .
Le dette censure sono prive di pregio.
Invero, agli atti di causa è stata versata documentazione che attesta la intervenuta notifica delle presupposte cartelle di pagamento, avvenuta a mezzo di servizio postale con consegna di plichi o direttamene alla destinataria o a mezzoi della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. , nelle date indicate nell'atto qui gravato . Dette cartelle non risulta siano state fatte oggetto di opposizione giudiziale con consolidamento della pretesa creditoria vantata dall'Amministrazione. Non solo ma alla rcorrente successivamente sono stati notiziati altri atti di recupero,parimenti non impugnati, fino agiungere qui gravato atto di pignoramento.
Non sussiste dunque il denunciato vizio in procedendo così come incofigurabile è l'invocata prescrizione che avrebbe dovuto tutt'al più essere sollevata nella sede di impugnazione degli atti della procedura di recupero dei debiti tributari accertati carico della predetta ricorrente a suo tempo intervenu alla stessa notiziati senza che possa nei confronti di un atto terminale della procedura esecutiva ( come l'atto di pignoramento presso terzi ) sollevarsi ( insussistenti ) rilievi procedimentali e di merito.
Anche la doglianza relativa ai limiti di pignorabilità di cui al terzo motivo di gravame si rivela infondata.
Trattasi di una censura generica , senza che parte ricorrente aqbbia provato le condizioni che avrebbero dovuto far ritenere non pignorabili le somme richieste a suo carico e neppure che la somma a richiedersi in pagamento sia limitata ad un 1/5 del solo importo eccedente il minimo .
Conclusivamente,. il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Le spese dei lite seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, che si liquidano in euro 2000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15460/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO/3 n. 07184202400007275001 AMM. FIN. PROV 2012
- PIGNORAMENTO/3 n. 07184202400007275001 AMM. FIN. PROV 2013
- PIGNORAMENTO/3 n. 07184202400007275001 AMM. FIN. PROV 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3243/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 in relazione all'atto di pignoramento presso terzi emesso da ADER ai sensi degli artt. 72bis e 48 bis dpr n,602/73, notificato alla predetta in data 5/9/2024 e relativo a tributi erariali ( IRPEf e registro , per un importo di 5.802, 69 poponeva opposione giudiziale avverso detto atto presso il Tribunale di nola ( esecuzioini mobiliari ) che in data 4/6/2025dichiaravailproprio difetto di giurisdizione, dando termine perrissunzione giudizio innanzi a questo competente giudice tributario.
Di qui il ricorso in riassunzione prodotto dalla interessata concui ha riproposto imotivi di gravame già dedotti ab origine e cioè :
a) nullità dell'atto di pignoramento per vizi di notifica, omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti;
2) illegittimità del pignoramento, illegittimità e nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrione e decadenza di ogni diritto ed azione;
3) violazione dei limiti del pignoramento , natura del credito pignorato .
Si è costituita in giudizio per resistere Agenzia Entrate - ON
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'same non merita ad avviso di questo giudicante positvo apprezzamento in ragione della non fondatezza delle censure ivi dedotte con i tre mezzi d'impugnazione.
Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la logica connessione esistente fra gli stessi,
l'interessata ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e la intervnuta prescrizione della pretesa tributaria .
Le dette censure sono prive di pregio.
Invero, agli atti di causa è stata versata documentazione che attesta la intervenuta notifica delle presupposte cartelle di pagamento, avvenuta a mezzo di servizio postale con consegna di plichi o direttamene alla destinataria o a mezzoi della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. , nelle date indicate nell'atto qui gravato . Dette cartelle non risulta siano state fatte oggetto di opposizione giudiziale con consolidamento della pretesa creditoria vantata dall'Amministrazione. Non solo ma alla rcorrente successivamente sono stati notiziati altri atti di recupero,parimenti non impugnati, fino agiungere qui gravato atto di pignoramento.
Non sussiste dunque il denunciato vizio in procedendo così come incofigurabile è l'invocata prescrizione che avrebbe dovuto tutt'al più essere sollevata nella sede di impugnazione degli atti della procedura di recupero dei debiti tributari accertati carico della predetta ricorrente a suo tempo intervenu alla stessa notiziati senza che possa nei confronti di un atto terminale della procedura esecutiva ( come l'atto di pignoramento presso terzi ) sollevarsi ( insussistenti ) rilievi procedimentali e di merito.
Anche la doglianza relativa ai limiti di pignorabilità di cui al terzo motivo di gravame si rivela infondata.
Trattasi di una censura generica , senza che parte ricorrente aqbbia provato le condizioni che avrebbero dovuto far ritenere non pignorabili le somme richieste a suo carico e neppure che la somma a richiedersi in pagamento sia limitata ad un 1/5 del solo importo eccedente il minimo .
Conclusivamente,. il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Le spese dei lite seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, che si liquidano in euro 2000,00.