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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3210/2024 r.g, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enza Del Giudice;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmarco CP_1
Pisapia Cioffi e Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario utile per beneficiare della indennità di accompagnamento (ex L.508/88 e L. 18/80) il riconoscimento dello status di persona affetta da disabilità che necessita di sostegno elevato o molto elevato (ex art.
3. co. 3 della L. 104/92) a seguito di domanda amministrativa del 31.1.2023, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ha, comunque, dedotto l'aggravamento dello stato di salute producendo nuova documentazione.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, CP_1 comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e che pertanto l'opposizione è ammissibile, si è proceduto a riconferire incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di acquisire chiarimenti in ordine all'incidenza sul complesso
{PAGE \* MERGEFORMAT} invalidante delle patologie riscontrate da documentazione medica successiva ed in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa, con sentenza, a seguito di deposito telematico di note scritte, disposte, ex art.127 ter c.p.c.., in sostituzione dell'udienza del
16.1.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP. Sotto tale profilo, deve ritenersi che, rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico” (Cass,
n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Ferma, dunque, la valutazione medico legale già correttamente espressa in sede di ATP, il medesimo CTU ha vagliato la documentazione medica successiva (il referto di Visita fisiatrica – del 13-06-2024; la Lettera dimissione – P.O. di IV RA (SA) dell' 08-11-2024; il referto di
Visita psichiatrica dell'U.O. di Contursi - Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Salerno del
10-12-2024) e, in base ad essa ed al nuovo esame medico – legale eseguito, ha riscontrato un aggravamento del quadro morboso (in particolare delle funzioni cognitive) verificatosi successivamente al precedente esame e tale da giustificare la sussistenza del requisito sanitario utile per fruire dei benefici invocati, con decorrenza successiva alla precedente Consulenza. In particolare, si è soffermato sul referto di Visita psichiatrica –del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Salerno del 10-12-2024 in cui viene diagnosticato un aggravamento ulteriore del quadro neuropsichiatrico;
nello specifico, ha osservato il CTU, già lo specialista della ASL aveva posto in risalto il documentato aggravamento delle patologie globali quali cause determinanti una condizione di non autosufficienza dal punto di vista neuropsichiatrico. Nel referto in questione, lo specialista dell'ASL aveva infatti riferito di un peggioramento rispetto alla osservazione riscontrando nella paziente un atteggiamento mutacico e confabulante. Il Consulente, ha così dichiarato che l'istante è affetta da: ““Vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva senile con deterioramento cognitivo globale e deficit mnesico-comportamentali. Artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente interessamento funzionale del rachide in toto e delle ginocchia e con lieve deficit deambulatorio.
Cardiopatia ipertensiva”. Tale quadro patologico, a carattere evolutivo, rende l'istante, a parere del perito, totalmente e permanentemente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita, rendendo necessaria la assistenza continua. Il CTU ha quindi concluso che si realizzano, sul piano medico legale i requisiti richiesti sia per l'accesso all'indennità di accompagnamento che ai benefici di cui al co.3 art.3 L.104/92.
{PAGE \* MERGEFORMAT} In ordine alla decorrenza, ha ritenuto congruo farla risalire al 10.12.2024, data della visita psichiatrica effettuata presso l'U.O. Salute Mentale dell'ASL Salerno.
Le conclusioni del CTU risultano congruamente motivate ed immuni da vizi per cui vanno condivise anche in ordine alla decorrenza del requisito sanitario. Va, pertanto, dichiarato che sussistono le condizioni sanitarie utili a beneficiare della indennità di accompagnamento (ex
L.18/80 e L. 508/88) e lo status di persona affetta da disabilità che necessita di sostegno elevato o molto elevato ex art.3 co.
3. L.104/92 a decorrere dal 10.12.2024.
Le spese di lite, stante il differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa e del deposito del giudizio di merito, vengono interamente compensate tra le parti.
Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza.
Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04;
Cass. n. 7716/03).
Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso
{PAGE \* MERGEFORMAT} sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n.
7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' tenuto anche conto della dichiarazione CP_1 reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento (ex L.508/88) e dello stato di persona affetta da disabilità che necessita di sostegno elevato o molto elevato ex art.3 co.
3. L.104/92 a decorrere dal 10.12.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Salerno, 16.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio
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