Articolo 1 della Legge 6 giugno 1975, n. 208
Articolo 2
Versione
1 luglio 1975
Art. 1.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di L. 100 miliardi per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.
Entrata in vigore il 1 luglio 1975