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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4859 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
28/07/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta RUGGIERI
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano GOBBATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente della medesima presso la madre e facoltà per il padre di vederla e averla con sé:
-il mercoledì dall'uscita di scuola, o dal pomeriggio ad ore 16 nei periodi di sospensione scolastica, sino al giovedì pomeriggio verso le 17.30; sarà il padre,
inoltre, che andrà a prendere la LI a scuola (che frequenta in Persona_1
Vicenza, nonostante risieda con la madre a Castelgomberto) anche negli altri giorni della settimana;
la madre recupererà la LI presso l'abitazione del padre alle
17.30 del lunedì, martedì, giovedì e venerdì;
-15 giorni, anche non consecutivi, nel corso del periodo estivo;
2. il signor verserà alla signora 300 euro al mese, rivalutabili CP_2 CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal gennaio di ogni anno, a titolo di contributo al mantenimento della LI minore;
il signor si Persona_1 CP_2
obbliga inoltre al pagamento integrale dei buoni pasto ove dovuti, e dell'iscrizione e delle rette mensili del corso di pianoforte, di teatro, di cinema frequentati dalla
LI; concorrerà poi per il 50% alle altre spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse di , così come individuate e regolamentate dal Persona_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale, ferme le eccezioni appena menzionate
(100% di buoni pasto, del corso di pianoforte, del corso di teatro, del corso di cinema);
2 3 alla madre spetterà interamente l'assegno unico erogando dall'INPS per la LI
, così come la detrazione per figli a carico;
Persona_1
4. spese legali interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori delle parti alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e
[...]
mantenimento della LI minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla LI minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, salvo le eccezioni concordate.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di
3 note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...]
riportati, da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4859 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
28/07/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta RUGGIERI
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano GOBBATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente della medesima presso la madre e facoltà per il padre di vederla e averla con sé:
-il mercoledì dall'uscita di scuola, o dal pomeriggio ad ore 16 nei periodi di sospensione scolastica, sino al giovedì pomeriggio verso le 17.30; sarà il padre,
inoltre, che andrà a prendere la LI a scuola (che frequenta in Persona_1
Vicenza, nonostante risieda con la madre a Castelgomberto) anche negli altri giorni della settimana;
la madre recupererà la LI presso l'abitazione del padre alle
17.30 del lunedì, martedì, giovedì e venerdì;
-15 giorni, anche non consecutivi, nel corso del periodo estivo;
2. il signor verserà alla signora 300 euro al mese, rivalutabili CP_2 CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal gennaio di ogni anno, a titolo di contributo al mantenimento della LI minore;
il signor si Persona_1 CP_2
obbliga inoltre al pagamento integrale dei buoni pasto ove dovuti, e dell'iscrizione e delle rette mensili del corso di pianoforte, di teatro, di cinema frequentati dalla
LI; concorrerà poi per il 50% alle altre spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse di , così come individuate e regolamentate dal Persona_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale, ferme le eccezioni appena menzionate
(100% di buoni pasto, del corso di pianoforte, del corso di teatro, del corso di cinema);
2 3 alla madre spetterà interamente l'assegno unico erogando dall'INPS per la LI
, così come la detrazione per figli a carico;
Persona_1
4. spese legali interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori delle parti alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e
[...]
mantenimento della LI minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla LI minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, salvo le eccezioni concordate.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di
3 note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...]
riportati, da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4