Ordinanza collegiale 6 giugno 2022
Sentenza 20 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 02012/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE RG, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: ER CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Marcorelli, Alfredo Caggiula e Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 25.11.2020 con cui il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Suap del Comune di Ugento ha ingiunto al ricorrente la demolizione di alcune opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo, ivi inclusi: a) la comunicazione di avvio del procedimento per ingiunzione di ordinanza di demolizione prot. n. 23934 del 6.11.2020; b) le risultanze della visita effettuata dall'A.C. in data 7.10.2020 presso l'immobile del ricorrente; c) la relazione/il verbale di sopralluogo redatto dai tecnici comunali incaricati all'esito del sopralluogo del 7.10.2020;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/4/2021:
- della nota del Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Suap del Comune di Ugento prot. n. 3462 del 9.2.2021, dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 25.11.2020, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 23934 del 6.11.2020, delle risultanze della visita effettuata presso l'immobile del ricorrente il 7.10.2020, della relazione di sopralluogo prot. n. 23714 del 4.11.2020 e di tutti gli altri atti ad essi presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ugento e di ER CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.ti V. Mele e O. M. Calsolaro, per la parte ricorrente, avv. A. Quinto, per la P.A., avv.ti A. Caggiula e L. Sticchi, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) col ricorso introduttivo del giudizio r.g.n. 201/2021 il Sig. RG impugna l’ordinanza di demolizione n. 7 del 25 novembre 2020, resa dal Comune nei suoi confronti e con la quale si contestano alcune difformità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite con p.d.c. n. 1/2018;
- b) con i motivi aggiunti del 28 aprile 2021, il Sig. RG si duole dell’ulteriore nota comunale prot. 3462 del 9.2.21, con cui il Comune gli ha ordinato l’immediata sospensione di ogni tipo di lavorazione sull’immobile oggetto della suddetta ordinanza di demolizione n. 7 del 25.11.2020;
- c) il giudizio r.g.n. 201/2021 è stato chiamato all’udienza pubblica del 16 novembre 2022, in occasione della quale sono stati chiamati anche i ricorsi r.g.n. 387/2018, 458/2018 e 459/2018 – tra i quali, nel ricorso principale r.g.n. 387/2018, si controverteva intorno alla legittimità del cit. p.d.c. n. 1/2018, che sta a monte degli atti in questa sede impugnati – e il Presidente ha dato avviso della possibile valutazione dell’interesse alla decisione della presente causa in relazione alla definizione dei gravami precedentemente proposti.
2) Considerato che il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso principale r.g.n. 387/2018 e, per l’effetto, ha annullato il p.d.c. n. 1/2018 rilasciato in favore del Sig. RG.
3) Ritenuto, pertanto, che non residui più interesse a censurare, nel presente giudizio, una ordinanza di demolizione – e gli atti alla medesima successivi – con la quale si contestano alcune difformità rispetto a quanto assentito, a monte, con un p.d.c. ormai annullato.
4) Ritenuto quindi che il ricorso e i motivi aggiunti vadano dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, e che le spese di lite vadano compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio dei giorni 16 novembre 2022 e 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO