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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell' udienza del 26.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11787/2022 R.G. tra rappresentato e difeso dall' Avv. Galati Pietro Parte_1
Attilio come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv CP_1
M.T.Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 3.11.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione cat. VO con decorrenza aprile 1998, asserendo che il valore retributivo attribuito ai periodi di contribuzione figurativa per malattia, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sia errato per difetto, dopo aver rilevato che “in virtù dell'art. 8 della legge n 155/81 – espressamente richiamato dall'art. 1, comma 2 e 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 – in presenza della malattia l' ha CP_1
l'obbligo di intervenire virtualmente su quei periodi riconoscendo una retribuzione figurativa “ad integrazione” (o addirittura a
“copertura” di periodi privi di retribuzione) che ha la precisa finalità, appunto, di integrare la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro in misura ridotta (o di coprirla, ove inesistente), onde consentire al lavoratore, assente dal lavoro non per sua scelta, di raggiungere l'importo “percepito in costanza di lavoro” e facendo, appunto, leva sulle previsioni di cui all'art. 8, L.n. 155/81, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 co. 1 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia per un importo pensionistico alla decorrenza, aprile 1998, di euro
819,42 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli CP_1 importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori”, con vittoria di spese.
L' , costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza CP_1 ex art. 47 D.P.R. n. 639/70; nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
*
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Tanto premesso, norma di riferimento è l'art. 8, L.n. 155/81, che è bene, dunque, almeno in parte richiamare: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. … Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. …”.
Come anticipato in premessa, la parte ricorrente specificatamente si duole della errata applicazione dei criteri di cui all'art. 8 L.n.
155/81, in particolare adducendo che - “ai sensi dell'art 12 della
L 153/1969, la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere, che rinvengano la loro causa nel rapporto di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione datane dalle parti, fatta eccezione per le sole erogazioni espressamente escluse dalla base imponibile ai sensi dello stesso art. 12 … - L' ha errato, CP_2 pertanto, il calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente di malattia. Le retribuzioni utilizzate dall' , come da estratto CP_2 conto allegato, per i predetti periodi non corrispondono, infatti, alla retribuzione percepita da lavoro dipendente ex art.8 legge
155/81 e seguenti citate … A sostegno dei propri assunti, ha, quindi, sviluppato i calcoli relativi ai valori retributivi da attribuire ai periodi di malattia per gli anni dal 1989 al 1997, nei termini che, a titolo esemplificativamente, appresso si riportano:
- anno 1989 retribuzione settimanale lav dip euro 181,95 (9460,97 :
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 2 x 181,95 = euro 360,90 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro 9830,87;
-anno 1995 retribuzione settimanale lav dip euro 248,43 (12.918,13:
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 3 x 248,43 = euro 745,29 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro
13.663,42;
- anno 1996 retribuzione settimanale lav dip euro 251,96 (13.101,47:
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 2 x 251,96 = euro 503,92 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro
13.605,39;
- anno 1997 retribuzione settimanale lav dip euro 259,77 (13.507,93:
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 1 x 259,77 = euro 259,77 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro 13.767,70
(…).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che il metodo di calcolo a fondamento dei conteggi che precedono non sia coerente con il quadro normativo di riferimento.
La parte ricorrente, nel procedimento per la valorizzazione delle retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa, dopo aver addizionato le retribuzioni pensionabili da lavoro dell'anno e le retribuzioni ad integrazione accreditate figurativamente dall' , divide la somma ottenuta per il numero complessivo delle CP_1 settimane di lavoro dipendente per, poi, moltiplicare il quoziente di detta operazione per il numero delle settimane di malattia;
laddove, l'art. 8, comma 1, dappresso virgolettato, invece, dispone che, per il calcolo della retribuzione media settimanale “la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in maniera ridotta”. Di conseguenza, per determinare in maniera corretta la retribuzione media settimanale, invece, occorrerebbe preliminarmente escludere dalle retribuzioni da lavoro dipendente quelle corrisposte in maniera ridotta, mentre, per quanto anzidetto, la divisione eseguita dalla parte ricorrente utilizza impropriamente dividendi
(comprensivi anche delle retribuzioni figurative ad integrazione) e divisori (comprensivi delle settimane di lavoro con retribuzione ridotte) che sarebbero, per quanto detto, da scomputare.
A ciò aggiungasi come, nei suddetti conteggi, la parte ricorrente muove dall'ulteriore erroneo presupposto di attribuire alle settimane di malattia, per cui risultano accreditate retribuzioni figurative ad integrazione, la stessa (intera) retribuzione settimanale media dei periodi di lavoro, senza tenere conto delle retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro, come se si trattasse di malattia piena.
A titolo esemplificativo, per l'anno 19898, l'estratto conto analitico in atti indica n. 52 settimane di lavoro effettivo, nel corso delle quali il ricorrente ha fruito di n. 2 settimane a contribuzione ridotta per malattia. Per tale anno, lo stesso estratto riporta retribuzioni per le quali è stato assolto l'obbligo contributivo in misura di euro 9460,97 e retribuzioni figurative ad integrazione per euro 61,08.
A fronte di tali dati numerici, il ricorrente: 1) calcola la retribuzione settimanale dei periodi a normale contribuzione, dividendo il suddetto importo di euro 9460,97 per n. 52 settimane;
2) moltiplica l'importo ottenuto (nel caso pari ad euro 181,95), quale valore medio settimanale, per le 2. 5 settimane di malattia ad integrazione;
3) attribuisce, quindi, al suddetto periodo di malattia il valore retributivo di euro 369,90 (181,95x2); 4) somma detto ultimo importo al valore delle retribuzioni da lavoro dipendente di euro 9460,97, ottenendo la retribuzione complessiva di euro 9830,87.
Trattasi, come già anticipato, di una sequenza di calcolo che non appare corretta, laddove essa non tiene conto del fatto che, per le settimane di malattia ad integrazione, parte del corrispondente valore retributivo è già considerato ed incluso nell'importo delle retribuzioni da lavoro dipendente accreditate in estratto conto (a differenza della normale malattia, per la quale rileva e deve essere calcolato un valore retributivo interamente figurativo).
In conseguenza di tale erroneo presupposto di partenza, la determinazione della retribuzione media settimanale, non tenendo conto del preliminare e necessario scomputo dalle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte in maniera ridotta e delle relative settimane, non può che addivenire ad un risultato errato per eccesso.
Per i motivi suesposti la domanda attorea non può essere accolta.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da disattendere.
Il contrasto giurisprudenziale di merito giustifica le compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da con ricorso depositato il Parte_1
3.11.2022, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa le spese di lite.
Lecce, 2 aprile 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell' udienza del 26.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11787/2022 R.G. tra rappresentato e difeso dall' Avv. Galati Pietro Parte_1
Attilio come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv CP_1
M.T.Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 3.11.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione cat. VO con decorrenza aprile 1998, asserendo che il valore retributivo attribuito ai periodi di contribuzione figurativa per malattia, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sia errato per difetto, dopo aver rilevato che “in virtù dell'art. 8 della legge n 155/81 – espressamente richiamato dall'art. 1, comma 2 e 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 – in presenza della malattia l' ha CP_1
l'obbligo di intervenire virtualmente su quei periodi riconoscendo una retribuzione figurativa “ad integrazione” (o addirittura a
“copertura” di periodi privi di retribuzione) che ha la precisa finalità, appunto, di integrare la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro in misura ridotta (o di coprirla, ove inesistente), onde consentire al lavoratore, assente dal lavoro non per sua scelta, di raggiungere l'importo “percepito in costanza di lavoro” e facendo, appunto, leva sulle previsioni di cui all'art. 8, L.n. 155/81, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 co. 1 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia per un importo pensionistico alla decorrenza, aprile 1998, di euro
819,42 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli CP_1 importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori”, con vittoria di spese.
L' , costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza CP_1 ex art. 47 D.P.R. n. 639/70; nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
*
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Tanto premesso, norma di riferimento è l'art. 8, L.n. 155/81, che è bene, dunque, almeno in parte richiamare: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. … Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. …”.
Come anticipato in premessa, la parte ricorrente specificatamente si duole della errata applicazione dei criteri di cui all'art. 8 L.n.
155/81, in particolare adducendo che - “ai sensi dell'art 12 della
L 153/1969, la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere, che rinvengano la loro causa nel rapporto di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione datane dalle parti, fatta eccezione per le sole erogazioni espressamente escluse dalla base imponibile ai sensi dello stesso art. 12 … - L' ha errato, CP_2 pertanto, il calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente di malattia. Le retribuzioni utilizzate dall' , come da estratto CP_2 conto allegato, per i predetti periodi non corrispondono, infatti, alla retribuzione percepita da lavoro dipendente ex art.8 legge
155/81 e seguenti citate … A sostegno dei propri assunti, ha, quindi, sviluppato i calcoli relativi ai valori retributivi da attribuire ai periodi di malattia per gli anni dal 1989 al 1997, nei termini che, a titolo esemplificativamente, appresso si riportano:
- anno 1989 retribuzione settimanale lav dip euro 181,95 (9460,97 :
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 2 x 181,95 = euro 360,90 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro 9830,87;
-anno 1995 retribuzione settimanale lav dip euro 248,43 (12.918,13:
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 3 x 248,43 = euro 745,29 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro
13.663,42;
- anno 1996 retribuzione settimanale lav dip euro 251,96 (13.101,47:
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 2 x 251,96 = euro 503,92 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro
13.605,39;
- anno 1997 retribuzione settimanale lav dip euro 259,77 (13.507,93:
52 settimane) e, pertanto, la seguenti retribuzioni di malattia devono essere così riparametrate: settimane malattia 1 x 259,77 = euro 259,77 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente dell'anno di riferimento per una retribuzione annua di euro 13.767,70
(…).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che il metodo di calcolo a fondamento dei conteggi che precedono non sia coerente con il quadro normativo di riferimento.
La parte ricorrente, nel procedimento per la valorizzazione delle retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa, dopo aver addizionato le retribuzioni pensionabili da lavoro dell'anno e le retribuzioni ad integrazione accreditate figurativamente dall' , divide la somma ottenuta per il numero complessivo delle CP_1 settimane di lavoro dipendente per, poi, moltiplicare il quoziente di detta operazione per il numero delle settimane di malattia;
laddove, l'art. 8, comma 1, dappresso virgolettato, invece, dispone che, per il calcolo della retribuzione media settimanale “la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in maniera ridotta”. Di conseguenza, per determinare in maniera corretta la retribuzione media settimanale, invece, occorrerebbe preliminarmente escludere dalle retribuzioni da lavoro dipendente quelle corrisposte in maniera ridotta, mentre, per quanto anzidetto, la divisione eseguita dalla parte ricorrente utilizza impropriamente dividendi
(comprensivi anche delle retribuzioni figurative ad integrazione) e divisori (comprensivi delle settimane di lavoro con retribuzione ridotte) che sarebbero, per quanto detto, da scomputare.
A ciò aggiungasi come, nei suddetti conteggi, la parte ricorrente muove dall'ulteriore erroneo presupposto di attribuire alle settimane di malattia, per cui risultano accreditate retribuzioni figurative ad integrazione, la stessa (intera) retribuzione settimanale media dei periodi di lavoro, senza tenere conto delle retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro, come se si trattasse di malattia piena.
A titolo esemplificativo, per l'anno 19898, l'estratto conto analitico in atti indica n. 52 settimane di lavoro effettivo, nel corso delle quali il ricorrente ha fruito di n. 2 settimane a contribuzione ridotta per malattia. Per tale anno, lo stesso estratto riporta retribuzioni per le quali è stato assolto l'obbligo contributivo in misura di euro 9460,97 e retribuzioni figurative ad integrazione per euro 61,08.
A fronte di tali dati numerici, il ricorrente: 1) calcola la retribuzione settimanale dei periodi a normale contribuzione, dividendo il suddetto importo di euro 9460,97 per n. 52 settimane;
2) moltiplica l'importo ottenuto (nel caso pari ad euro 181,95), quale valore medio settimanale, per le 2. 5 settimane di malattia ad integrazione;
3) attribuisce, quindi, al suddetto periodo di malattia il valore retributivo di euro 369,90 (181,95x2); 4) somma detto ultimo importo al valore delle retribuzioni da lavoro dipendente di euro 9460,97, ottenendo la retribuzione complessiva di euro 9830,87.
Trattasi, come già anticipato, di una sequenza di calcolo che non appare corretta, laddove essa non tiene conto del fatto che, per le settimane di malattia ad integrazione, parte del corrispondente valore retributivo è già considerato ed incluso nell'importo delle retribuzioni da lavoro dipendente accreditate in estratto conto (a differenza della normale malattia, per la quale rileva e deve essere calcolato un valore retributivo interamente figurativo).
In conseguenza di tale erroneo presupposto di partenza, la determinazione della retribuzione media settimanale, non tenendo conto del preliminare e necessario scomputo dalle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte in maniera ridotta e delle relative settimane, non può che addivenire ad un risultato errato per eccesso.
Per i motivi suesposti la domanda attorea non può essere accolta.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da disattendere.
Il contrasto giurisprudenziale di merito giustifica le compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da con ricorso depositato il Parte_1
3.11.2022, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa le spese di lite.
Lecce, 2 aprile 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa