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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3317 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Altieri e Parte_1 dall'Avv. Michelangelo Fiorentino giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio dei nominati procuratori in Formia (LT), via Rubino n. 38.
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 708/2024 pubblicata l'11/06/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale parte appellante, con il ricorso di primo grado unitamente ad altri ricorrenti, premesso di essere docente di scuola statale, rappresentava di aver ottenuto contratti di supplenza per 2 anni scolastici: aa.ss. 2020/21, 2021/22; allegava il certificato di servizio attestate i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per entrambe le annualità
Lamentava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che istituisce la cd Carta docente pari ad € 500 annui per l'acquisto di libri, riviste, personal computer, biglietti per eventi culturali o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, riconosce il bonus unicamente ai soli docenti di ruolo, con l'esclusione del personale precario.
Sosteneva in diritto l'illegittimità dell'esclusione del personale precario dalla fruizione del beneficio della Carta Docenti, che doveva ritenersi esteso anche ai docenti non di ruolo con contratti fino al 31 agosto e al 30 giugno (Ordinanza del
18 maggio 2022 della VI Sezione della Corte di Giustizia nella causa C450/21;
Sentenza del 16 marzo 2022 n. 18042 del Consiglio di Stato, Sezione Settima).
Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1, comma 121, Legge 13.07.15 n. 107; accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle 3 annualità di servizio come descritto in atti e così per complessivi € 1.000,00, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, quale contributo per la formazione di ciascun ricorrente;
per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di € 1.000,00, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, quale contributo per la formazione di ciascun ricorrente, o, in alternativa, mediante pagamento in favore dei ricorrenti, anche a titolo risarcitorio, della relativa somma. In via subordinata….Con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Rosaria
Altieri, nonché condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato.”
Il , costituitosi, chiedeva del ricorso, con la Controparte_1 condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha rilevato che solo non aveva Parte_1 documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico “in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio”.
Concludeva riconoscendo il diritto delle parti ricorrenti ma non dell'appellante alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione Parte_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pronunciava declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso riguardo alla posizione della e giustifica la compensazione per un terzo delle spese di Pt_1 lite proprio per tale ragione.
Si riporta la statuizione in dispositivo.“- dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla posizione di - accerta il diritto delle parti ricorrenti Parte_1
(ad eccezione di ad usufruire, per gli anni scolastici descritti in Parte_1 parte motiva, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015; - condanna il convenuto ad attribuire alle parti ricorrenti (ad CP_1 eccezione di il beneficio economico tramite la carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 1.000,00 ciascuno, oltre accessori come in parte motiva;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna per la restante parte il convenuto alla rifusione in favore CP_1 di parte ricorrente di euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre euro 118,50 a titolo di rimborso C.U….”
Con atto di gravame la lamenta l'erroenità della decisione per aver Pt_1 documentato e provato, già dal primo grado, in sede di note di trattazione scritta, depositate il 27.11.2023, di essere ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche e che, quindi la pronuncia doveva essere riformata con accoglimento delle originarie domande.
Si è costituito il resistendo all'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato.
Corte di Cassazione, adita in via pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha risolto la questione relativa ai principi di diritto applicabili alle fattispecie quale quella in esame già alla data del 27.10.2023. La questione interpretativa non a caso è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte in quella veste adita, onde consentire l'esercizio della a funzione di nomofilachia in via anticipata rispetto alla risoluzione di questioni giuridiche di particolare importanza, evitando che il meccanismo ordinario dei ricorsi.
Nel giudizio che ne è seguito la Corte di Cassazione ha fatto del resto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia UE, secondo la quale, in presenza di un lavoro identico o simile, la direttiva sul lavoro a termine e il principio di non discriminazione ostano a una norma nazionale che limiti il beneficio in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato;
valutato quindi comparabile (eguale o simile) con quello di ruolo, tra le varie forme previste dalla legge, l'insegnamento precario annuale e quello fino al termine della didattica, ai quali va pertanto riconosciuto, anche retroattivamente i benefici richiesti, se il docente è ancora interno al sistema scolastico, perché diventato di ruolo oppure ancora iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento.
E' proprio questa la circostanza che il Tribunale ha ritenuto non provata.
Invece è documentale e provato che l'appellante fosse iscritta (cfr. doc. all. 4 Gae
Latina 2023 – 2024 depositato il 27.11.2023 in occasione delle note per la trattazione scritta), come risulta dalla schermata tratta dal sistema informativo miur
- dipartimento dell'istruzione- nelle graduatorie ad esaurimento 14/07/2023 ufficio scolastico provinciale di Latina - graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia- dove, con buona pace della richiesta di aumento del compenso per la redazione degli atti ex art. 4 comma 1 bis e 2, D.M. n. 55/2014, solo scorrendo il file, finalmente e senza alcuna segnalazione, emerge la posizione 102 della Parte_1
[...]
Essendo tutti gli altri requisiti presenti ed in mancanza di appello incidentale l'appello della va accolto ed in parziale riforma della gravata sentenza, Pt_1 ferma nel resto, va dichiarato il diritto di al beneficio denominato Parte_1
“Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Segue la condanna del all'attribuzione Controparte_1 dell'indicato beneficio in favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Va esclusa la disposta parziale compensazione in ragione della esclusione della motivazione addotta dal primo giudice e condannata l'Amministrazione appellata al pagamento integrale delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 2.700,00 e per il presente grado in complessivi euro 462,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Va escluso il richiesto aumento anche solo considerando che il preteso link utile per raggiungere istantaneamente il documento utile ai fini della decisione non ha funzionato.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto di al beneficio denominato “Carta Parte_1 elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione dell'indicato beneficio in Controparte_1 favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 2.700,00 e per il presente grado in complessivi euro 462,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3317 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Altieri e Parte_1 dall'Avv. Michelangelo Fiorentino giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio dei nominati procuratori in Formia (LT), via Rubino n. 38.
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 708/2024 pubblicata l'11/06/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale parte appellante, con il ricorso di primo grado unitamente ad altri ricorrenti, premesso di essere docente di scuola statale, rappresentava di aver ottenuto contratti di supplenza per 2 anni scolastici: aa.ss. 2020/21, 2021/22; allegava il certificato di servizio attestate i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per entrambe le annualità
Lamentava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che istituisce la cd Carta docente pari ad € 500 annui per l'acquisto di libri, riviste, personal computer, biglietti per eventi culturali o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, riconosce il bonus unicamente ai soli docenti di ruolo, con l'esclusione del personale precario.
Sosteneva in diritto l'illegittimità dell'esclusione del personale precario dalla fruizione del beneficio della Carta Docenti, che doveva ritenersi esteso anche ai docenti non di ruolo con contratti fino al 31 agosto e al 30 giugno (Ordinanza del
18 maggio 2022 della VI Sezione della Corte di Giustizia nella causa C450/21;
Sentenza del 16 marzo 2022 n. 18042 del Consiglio di Stato, Sezione Settima).
Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1, comma 121, Legge 13.07.15 n. 107; accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle 3 annualità di servizio come descritto in atti e così per complessivi € 1.000,00, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, quale contributo per la formazione di ciascun ricorrente;
per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di € 1.000,00, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, quale contributo per la formazione di ciascun ricorrente, o, in alternativa, mediante pagamento in favore dei ricorrenti, anche a titolo risarcitorio, della relativa somma. In via subordinata….Con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Rosaria
Altieri, nonché condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato.”
Il , costituitosi, chiedeva del ricorso, con la Controparte_1 condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha rilevato che solo non aveva Parte_1 documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico “in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio”.
Concludeva riconoscendo il diritto delle parti ricorrenti ma non dell'appellante alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione Parte_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pronunciava declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso riguardo alla posizione della e giustifica la compensazione per un terzo delle spese di Pt_1 lite proprio per tale ragione.
Si riporta la statuizione in dispositivo.“- dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla posizione di - accerta il diritto delle parti ricorrenti Parte_1
(ad eccezione di ad usufruire, per gli anni scolastici descritti in Parte_1 parte motiva, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015; - condanna il convenuto ad attribuire alle parti ricorrenti (ad CP_1 eccezione di il beneficio economico tramite la carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 1.000,00 ciascuno, oltre accessori come in parte motiva;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna per la restante parte il convenuto alla rifusione in favore CP_1 di parte ricorrente di euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre euro 118,50 a titolo di rimborso C.U….”
Con atto di gravame la lamenta l'erroenità della decisione per aver Pt_1 documentato e provato, già dal primo grado, in sede di note di trattazione scritta, depositate il 27.11.2023, di essere ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche e che, quindi la pronuncia doveva essere riformata con accoglimento delle originarie domande.
Si è costituito il resistendo all'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato.
Corte di Cassazione, adita in via pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha risolto la questione relativa ai principi di diritto applicabili alle fattispecie quale quella in esame già alla data del 27.10.2023. La questione interpretativa non a caso è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte in quella veste adita, onde consentire l'esercizio della a funzione di nomofilachia in via anticipata rispetto alla risoluzione di questioni giuridiche di particolare importanza, evitando che il meccanismo ordinario dei ricorsi.
Nel giudizio che ne è seguito la Corte di Cassazione ha fatto del resto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia UE, secondo la quale, in presenza di un lavoro identico o simile, la direttiva sul lavoro a termine e il principio di non discriminazione ostano a una norma nazionale che limiti il beneficio in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato;
valutato quindi comparabile (eguale o simile) con quello di ruolo, tra le varie forme previste dalla legge, l'insegnamento precario annuale e quello fino al termine della didattica, ai quali va pertanto riconosciuto, anche retroattivamente i benefici richiesti, se il docente è ancora interno al sistema scolastico, perché diventato di ruolo oppure ancora iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento.
E' proprio questa la circostanza che il Tribunale ha ritenuto non provata.
Invece è documentale e provato che l'appellante fosse iscritta (cfr. doc. all. 4 Gae
Latina 2023 – 2024 depositato il 27.11.2023 in occasione delle note per la trattazione scritta), come risulta dalla schermata tratta dal sistema informativo miur
- dipartimento dell'istruzione- nelle graduatorie ad esaurimento 14/07/2023 ufficio scolastico provinciale di Latina - graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia- dove, con buona pace della richiesta di aumento del compenso per la redazione degli atti ex art. 4 comma 1 bis e 2, D.M. n. 55/2014, solo scorrendo il file, finalmente e senza alcuna segnalazione, emerge la posizione 102 della Parte_1
[...]
Essendo tutti gli altri requisiti presenti ed in mancanza di appello incidentale l'appello della va accolto ed in parziale riforma della gravata sentenza, Pt_1 ferma nel resto, va dichiarato il diritto di al beneficio denominato Parte_1
“Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Segue la condanna del all'attribuzione Controparte_1 dell'indicato beneficio in favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Va esclusa la disposta parziale compensazione in ragione della esclusione della motivazione addotta dal primo giudice e condannata l'Amministrazione appellata al pagamento integrale delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 2.700,00 e per il presente grado in complessivi euro 462,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Va escluso il richiesto aumento anche solo considerando che il preteso link utile per raggiungere istantaneamente il documento utile ai fini della decisione non ha funzionato.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto di al beneficio denominato “Carta Parte_1 elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione dell'indicato beneficio in Controparte_1 favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 2.700,00 e per il presente grado in complessivi euro 462,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa