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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3410/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San IU Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San IU Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2191 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3529/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di San IU Vesuviano e della SO.
Resistente_2 SpA, in qualità di concessionario per la gestione e riscossione dei tributi per il Comune, IL FE ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2191 del 23/10/2024, per IMU anno
2019 per un importo complessivo di € 20.743,00, emesso nei suoi confronti quale soggetto chiamato all'eredità dei coniugi Nominativo_1 e Nominativo_2.
Il ricorrente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e difetto di titolarità della pretesa tributaria per essere stato erroneamente individuato dall'ente impositore quale erede dei genitori (Nominativo_1 e Nominativo_2 D'angelo, deceduti rispettivamente il 26/09/1986 e il 13/08/2006), non avendo mai accettato l'eredità di alcuno dei genitori, né tacitamente né espressamente. Viene evidenziato che la delazione all'eredità non è sufficiente per assumere la qualità di erede, ma è necessaria l'accettazione. L'onere di provare l'assunzione della qualità di erede da parte del ricorrente spetta alla Pubblica Amministrazione, in base all'art. 2697 c.c.. Viene, inoltre, eccepito che l'accettazione dell'eredità del marito (Nominativo_1) resa dalla madre (Nominativo_2) nel 1989 in nome e per conto dei figli minori (tra cui l'attuale ricorrente, Ricorrente_1) è inefficace in quanto priva della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 320 cod. civ.), requisito fondamentale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, come l'accettazione di un'eredità.
In subordine ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per errore di calcolo nella determinazione del quantum della pretesa tributaria.
Si è costituita la sola SO.GE.S. Spa ed ha controdedotto la legittimità dell'operato basato sull'assenza di adempimenti dei chiamati all'eredità, non avendo i chiamati all'eredità mai presentato le dichiarazioni di successione, rendendo impossibile all'amministrazione tracciare i passaggi di proprietà se non basandosi sulle banche dati pubbliche e sulle regole della successione legittima. Ha contestato, inoltre, l'affermazione del ricorrente di non aver mai avuto diritti sui beni, depositando visure ipotecarie che lo indicano come proprietario "pro quota" nell'anno d'imposta in contestazione (2019), anche in relazione a procedure di pignoramento. Da ultimo, ha dedotto l'irrilevanza degli errori catastali nel presente giudizio, opponendo la presunzione di veridicità dei dati catastali ai fini IMU.
Successivamente, sia il ricorrente e sia la resistente hanno depositato la sentenza di questa Corte, sez. 18,
n. 13142/2025 che ha accolto analogo ricorso della sorella del ricorrente Nominativo_3.
All'udienza di discussione, la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria fatta valere eccependo che, pur essendo chiamato alla successione dei propri genitori, non ha accettato né espressamente, né tacitamente l'eredità, non essendo neanche in possesso degli immobili indicati nell'atto impugnato.
In effetti, nella successione mortis causa la delazione che ne segue l'apertura, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede, poiché è necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante l'aditio o per effetto di una gestione pro herede, oppure anche, in caso di possesso di beni ereditari, in esito al procedimento di cui all'art. 485 c.c.
La Corte condivide la decisione di cui alla sentenza n. 13142/2025 di accoglimento del ricorso proposto da Nominativo_3, fondata sul principio che “In effetti, nella successione mortis causa la delazione che ne segue l'apertura, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede
… La sola chiamata all'eredità, pertanto, non giustifica l'accertamento IMU". La Corte ha altresì stabilito che "i resistenti, su cui gravava il relativo onere probatorio, non hanno fornito elementi idonei a superare l'eccezione svolta dalla ricorrente".
Questo Collegio ritiene che, anche in questo giudizio, ci sia una evidente carenza probatoria.
Va ricordato che per acquistare la qualità di erede serve una manifestazione di volontà o un comportamento concludente. Questo accade attraverso tre modalità principali, anche menzionate nella sentenza
13142/2025:
a) IO (Accettazione espressa): È l'atto formale (davanti a un notaio o con scrittura privata) in cui si dichiara esplicitamente di voler accettare l'eredità.
b) Gestione pro herede (Accettazione tacita): Si realizza quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede
(ad esempio, vendere una casa che faceva parte del patrimonio defunto o pagare debiti ereditari con i soldi dell'eredità).
c) Il meccanismo dell'Art. 485 c.c. (Accettazione ex lege): Questa è una conseguenza legale per chi è nel possesso dei beni ereditari (ad esempio, il figlio che viveva con il genitore e continua a stare in quella casa) e non fa l'inventario entro tre mesi. In questo caso, la legge lo considera erede puro e semplice, anche se lui non ha mai detto "accetto".
Ciò premesso, il concessionario, dopo circa venti anni dal decesso di Nominativo_2 (2006) non ha prodotto alcuna prova della eventuale gestione pro herede di tutti i beni (terreni e immobili) riportati nell'atto impugnato oppure non è stato in grado di provare il ricorrere del meccanismo di cui all'art. 485 c.c. Certamente non sono sufficienti a provare la gestione pro herede le iscrizioni ipotecarie dal cui esame emerge solo che per 3 immobili, riportati nell'avviso di accertamento, si è proceduto alla trascrizione contro il ricorrente ed altri familiari, di un atto giudiziario del Tribunale di Nola e non di una vendita o donazione.
Risultano assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie, e di quanto dedotto dalla SO.GE.S. S.p.A. in ordine alle risultanze dei registri immobiliari, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San IU Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San IU Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2191 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3529/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di San IU Vesuviano e della SO.
Resistente_2 SpA, in qualità di concessionario per la gestione e riscossione dei tributi per il Comune, IL FE ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2191 del 23/10/2024, per IMU anno
2019 per un importo complessivo di € 20.743,00, emesso nei suoi confronti quale soggetto chiamato all'eredità dei coniugi Nominativo_1 e Nominativo_2.
Il ricorrente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e difetto di titolarità della pretesa tributaria per essere stato erroneamente individuato dall'ente impositore quale erede dei genitori (Nominativo_1 e Nominativo_2 D'angelo, deceduti rispettivamente il 26/09/1986 e il 13/08/2006), non avendo mai accettato l'eredità di alcuno dei genitori, né tacitamente né espressamente. Viene evidenziato che la delazione all'eredità non è sufficiente per assumere la qualità di erede, ma è necessaria l'accettazione. L'onere di provare l'assunzione della qualità di erede da parte del ricorrente spetta alla Pubblica Amministrazione, in base all'art. 2697 c.c.. Viene, inoltre, eccepito che l'accettazione dell'eredità del marito (Nominativo_1) resa dalla madre (Nominativo_2) nel 1989 in nome e per conto dei figli minori (tra cui l'attuale ricorrente, Ricorrente_1) è inefficace in quanto priva della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 320 cod. civ.), requisito fondamentale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, come l'accettazione di un'eredità.
In subordine ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per errore di calcolo nella determinazione del quantum della pretesa tributaria.
Si è costituita la sola SO.GE.S. Spa ed ha controdedotto la legittimità dell'operato basato sull'assenza di adempimenti dei chiamati all'eredità, non avendo i chiamati all'eredità mai presentato le dichiarazioni di successione, rendendo impossibile all'amministrazione tracciare i passaggi di proprietà se non basandosi sulle banche dati pubbliche e sulle regole della successione legittima. Ha contestato, inoltre, l'affermazione del ricorrente di non aver mai avuto diritti sui beni, depositando visure ipotecarie che lo indicano come proprietario "pro quota" nell'anno d'imposta in contestazione (2019), anche in relazione a procedure di pignoramento. Da ultimo, ha dedotto l'irrilevanza degli errori catastali nel presente giudizio, opponendo la presunzione di veridicità dei dati catastali ai fini IMU.
Successivamente, sia il ricorrente e sia la resistente hanno depositato la sentenza di questa Corte, sez. 18,
n. 13142/2025 che ha accolto analogo ricorso della sorella del ricorrente Nominativo_3.
All'udienza di discussione, la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria fatta valere eccependo che, pur essendo chiamato alla successione dei propri genitori, non ha accettato né espressamente, né tacitamente l'eredità, non essendo neanche in possesso degli immobili indicati nell'atto impugnato.
In effetti, nella successione mortis causa la delazione che ne segue l'apertura, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede, poiché è necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante l'aditio o per effetto di una gestione pro herede, oppure anche, in caso di possesso di beni ereditari, in esito al procedimento di cui all'art. 485 c.c.
La Corte condivide la decisione di cui alla sentenza n. 13142/2025 di accoglimento del ricorso proposto da Nominativo_3, fondata sul principio che “In effetti, nella successione mortis causa la delazione che ne segue l'apertura, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede
… La sola chiamata all'eredità, pertanto, non giustifica l'accertamento IMU". La Corte ha altresì stabilito che "i resistenti, su cui gravava il relativo onere probatorio, non hanno fornito elementi idonei a superare l'eccezione svolta dalla ricorrente".
Questo Collegio ritiene che, anche in questo giudizio, ci sia una evidente carenza probatoria.
Va ricordato che per acquistare la qualità di erede serve una manifestazione di volontà o un comportamento concludente. Questo accade attraverso tre modalità principali, anche menzionate nella sentenza
13142/2025:
a) IO (Accettazione espressa): È l'atto formale (davanti a un notaio o con scrittura privata) in cui si dichiara esplicitamente di voler accettare l'eredità.
b) Gestione pro herede (Accettazione tacita): Si realizza quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede
(ad esempio, vendere una casa che faceva parte del patrimonio defunto o pagare debiti ereditari con i soldi dell'eredità).
c) Il meccanismo dell'Art. 485 c.c. (Accettazione ex lege): Questa è una conseguenza legale per chi è nel possesso dei beni ereditari (ad esempio, il figlio che viveva con il genitore e continua a stare in quella casa) e non fa l'inventario entro tre mesi. In questo caso, la legge lo considera erede puro e semplice, anche se lui non ha mai detto "accetto".
Ciò premesso, il concessionario, dopo circa venti anni dal decesso di Nominativo_2 (2006) non ha prodotto alcuna prova della eventuale gestione pro herede di tutti i beni (terreni e immobili) riportati nell'atto impugnato oppure non è stato in grado di provare il ricorrere del meccanismo di cui all'art. 485 c.c. Certamente non sono sufficienti a provare la gestione pro herede le iscrizioni ipotecarie dal cui esame emerge solo che per 3 immobili, riportati nell'avviso di accertamento, si è proceduto alla trascrizione contro il ricorrente ed altri familiari, di un atto giudiziario del Tribunale di Nola e non di una vendita o donazione.
Risultano assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie, e di quanto dedotto dalla SO.GE.S. S.p.A. in ordine alle risultanze dei registri immobiliari, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.