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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1350 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIPRIANI KATIA presso cui elettivamente domicilia in VIA POMPEO ACCORSI 41 46012 BOZZOLO
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e matrimonio celebrato con rito Civile, in Parte_1 Controparte_1
data 06.10.2012 nel Comune di Foiano della Chiana (AR) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Foiano Della Chiana (AR) n. 9 parte 1.
2. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, con limitazione della responsabilità genitoriale paterna (art. 337 quater c.c.), in favore della madre e
1 2
con esplicita attribuzione in via esclusiva alla stessa di tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla vita del figlio, ivi comprese quelle di natura sanitaria, scolastica, ricreativa, sportiva, educativa e abitativa.
3. Collocare prevalentemente il minore che vi avrà Persona_1
residenza, presso il luogo di residenza della madre.
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1
figlio, in via indiretta, mediante versamento alla signora , Parte_1 dell'importo di € 600,00 mensili (per 12 mensilità) o della somma ritenuta dal giudice congrua, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, anche alla luce della documentazione ottenuta e prodotta in giudizio afferente la sua situazione reddituale e la differenza notevole di tempo che trascorre Per_1
presso la madre rispetto al padre. Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Assegno unico e qualsivoglia emolumento a sostegno della famiglia da percepire al 100% da parte della signora
. Parte_1
5. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie come da protocollo che segue: sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni
a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE
MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la
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sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6. Disporre che il padre possa vedere, compatibilmente con gli impegni del figlio minore e salvo opposizione di questi, nei termini che seguono: potrà permanere ogni anno durante le vacanze scolastiche estive Per_1
per 15 giorni consecutivi che il sig. dovrà concordare con la madre CP_1
entro il 30 maggio di ogni anno. Il padre potrà inoltre Pt_1 Parte_2
venire a vistare il figlio un fine settimana al mese, recandosi presso il luogo di residenza del figlio, garantendo la frequenza scolastica anche del sabato e del
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lunedì. In subordine disporre, ove ritenuto opportuno, una frequentazione padre figlio corrispondente all'interesse del minore stesso.
7. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare secondo i parametri di legge in vigore, compresa la rifusione della spesa per
l'introduzione del giudizio (CU di € 98,00).
8. Con ogni ulteriore provvedimento ritenuto equo e di giustizia nell'interesse del minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito civile, in data 06.10.2012 nel Comune di Foiano della Chiana (AR), con e che dal matrimonio è nato il figlio Controparte_1
in data 05.11.2012, ha dedotto che: Per_1
- a seguito di contrasti le parti hanno deciso di separarsi formalizzando la separazione con un accordo a seguito di negoziazione assistita del 20.12.2016, trasmesso in stessa data alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo che ha rilasciato autorizzazione in data 22.12.2016;
- dall'anno 2017 ha visto il figlio, nonostante gli accordi Controparte_1
presi in sede di separazione, solo quando ha voluto e praticamente solo nei mesi estivi. Allorquando lo ha portato presso di sé a Benevento.
Tanto dedotto, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Il resistente, pur regolarmente citato, non si è costituito.
Il giudice delegato, sentita la ricorrente , disposto in via provvisoria ed urgente l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso di lei, sentito il minore e acquisite le relazioni dei servizi sociali competenti Per_1
rispettivamente per il comune di Bozzolo (MN) , luogo di residenza della madre e del minore , e del comune di Casoria (NA) , luogo di domicilio del resistente, acquisita la documentazione reddituale delle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione in data 10.11.2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero l' accordo a seguito di negoziazione assistita del 20.12.2016, trasmesso in stessa data alla
Procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo che ha rilasciato autorizzazione in data 22.12.2016;
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Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo stabilito dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido del figlio minore.
Quanto ai provvedimenti accessori relativi all'unico figlio della coppia, considerato, pertanto, che “ sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” (Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587), l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei, appare il regime più tutelante per il minore.
A tal riguardo si osserva che lo stesso minore sentito all'udienza del 21.1.2025 dal giudice delegato, ha riferito di vedere poco il padre e che anche quando è presso di lui di trascorrere di fatto poco tempo insieme a lui;
ha inoltre precisato che il padre gli avrebbe più volte promesso di passare del tempo da solo con lui ma di non aver poi mai mantenuto le promesse. Appare evidente quindi che il padre , così come anche riferito dalla ricorrente, non sia presente in modo costante, stabile ed adeguato nella vita del figlio e che gli aspetti di criticità non dipendano unicamente dalla distanza geografica. I servizi sociali hanno poi riferito di adeguate capacità genitoriali in capo alla madre, pertanto appare adeguato l'attuale regime di affido esclusivo alla madre, con collocamento del minore presso di lei. Non si giustifica al contrario l'adozione del regime di affido cd. super esclusivo richiesto dalla madre, posto che il padre è comunque presente nella vita del figlio, e conosce le sue abitudini di vita anche se
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non è pienamente partecipe. Lo stesso figlio ha infatti confermato che sente il padre telefonicamente tutte le sere.
Quanto alla visite , considerata la distanza geografica tra padre e figlio, appare opportuno prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé un fine Per_1
settimana al mese recandosi presso Bozzolo, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
quattro giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale tra il giorno di Natale e quello di
Capodanno; tre settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 30.04 di ogni anno. Durante i periodi delle vacanze pasquali, natalizie ed estive il padre potrà portare il minore con sé.
Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio.
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, dalla documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. in particolare modello 730 del
2023) emerge un reddito annuo, per il 2022, di circa 3.200,00 euro, e la stessa in udienza ha dichiarato di lavorare ora come OSS con una retribuzione di circa
1000/1300 euro mensili;
non ha documentato le spese di alloggio. Dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate è risultato che il resistente per l'anno 2021 aveva una retribuzione netta pari a circa 31.000 euro , mentre per l'anno 2022, ai fini fiscali aveva un imponibile pari a circa 51.000 euro.
Tenuto quindi conto delle predette rispettive capacità reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore – e quindi del fatto che la gestione del minore è quasi interamente a carico della ricorrente- appare equo fissare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (luglio
2024), somma da adeguare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di agosto 2025.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024. L'assegno cd. unico va riconosciuto al 100% in favore della madre, genitore affidatario e collocatario.
Sulle spese di lite.
Stante la natura del giudizio e la parziale soccombenza, vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
affida alla madre in via esclusiva il figlio minore, , Persona_1
con collocazione presso la stessa. Il padre potrà vedere il figlio un fine settimana al mese recandosi presso Bozzolo, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
quattro giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale tra il giorno di Natale e quello di
Capodanno; tre settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 30.04 di ogni anno. Durante i periodi delle vacanze pasquali, natalizie ed estive il padre potrà portare il minore con sé;
pone a carico del resistente l'assegno mensile pari ad €500,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente per il mantenimento del minore, con rivalutazione annuale istat dal mese di agosto 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
l'assegno cd. unico va riconosciuto al 100% in favore della madre, genitore affidatario e collocatario;
compensa le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foiano della Chiana
(AR) per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n. 9 P. I anno 2012).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1350 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIPRIANI KATIA presso cui elettivamente domicilia in VIA POMPEO ACCORSI 41 46012 BOZZOLO
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e matrimonio celebrato con rito Civile, in Parte_1 Controparte_1
data 06.10.2012 nel Comune di Foiano della Chiana (AR) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Foiano Della Chiana (AR) n. 9 parte 1.
2. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, con limitazione della responsabilità genitoriale paterna (art. 337 quater c.c.), in favore della madre e
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con esplicita attribuzione in via esclusiva alla stessa di tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla vita del figlio, ivi comprese quelle di natura sanitaria, scolastica, ricreativa, sportiva, educativa e abitativa.
3. Collocare prevalentemente il minore che vi avrà Persona_1
residenza, presso il luogo di residenza della madre.
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1
figlio, in via indiretta, mediante versamento alla signora , Parte_1 dell'importo di € 600,00 mensili (per 12 mensilità) o della somma ritenuta dal giudice congrua, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, anche alla luce della documentazione ottenuta e prodotta in giudizio afferente la sua situazione reddituale e la differenza notevole di tempo che trascorre Per_1
presso la madre rispetto al padre. Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Assegno unico e qualsivoglia emolumento a sostegno della famiglia da percepire al 100% da parte della signora
. Parte_1
5. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie come da protocollo che segue: sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni
a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE
MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la
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sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6. Disporre che il padre possa vedere, compatibilmente con gli impegni del figlio minore e salvo opposizione di questi, nei termini che seguono: potrà permanere ogni anno durante le vacanze scolastiche estive Per_1
per 15 giorni consecutivi che il sig. dovrà concordare con la madre CP_1
entro il 30 maggio di ogni anno. Il padre potrà inoltre Pt_1 Parte_2
venire a vistare il figlio un fine settimana al mese, recandosi presso il luogo di residenza del figlio, garantendo la frequenza scolastica anche del sabato e del
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lunedì. In subordine disporre, ove ritenuto opportuno, una frequentazione padre figlio corrispondente all'interesse del minore stesso.
7. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare secondo i parametri di legge in vigore, compresa la rifusione della spesa per
l'introduzione del giudizio (CU di € 98,00).
8. Con ogni ulteriore provvedimento ritenuto equo e di giustizia nell'interesse del minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito civile, in data 06.10.2012 nel Comune di Foiano della Chiana (AR), con e che dal matrimonio è nato il figlio Controparte_1
in data 05.11.2012, ha dedotto che: Per_1
- a seguito di contrasti le parti hanno deciso di separarsi formalizzando la separazione con un accordo a seguito di negoziazione assistita del 20.12.2016, trasmesso in stessa data alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo che ha rilasciato autorizzazione in data 22.12.2016;
- dall'anno 2017 ha visto il figlio, nonostante gli accordi Controparte_1
presi in sede di separazione, solo quando ha voluto e praticamente solo nei mesi estivi. Allorquando lo ha portato presso di sé a Benevento.
Tanto dedotto, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Il resistente, pur regolarmente citato, non si è costituito.
Il giudice delegato, sentita la ricorrente , disposto in via provvisoria ed urgente l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso di lei, sentito il minore e acquisite le relazioni dei servizi sociali competenti Per_1
rispettivamente per il comune di Bozzolo (MN) , luogo di residenza della madre e del minore , e del comune di Casoria (NA) , luogo di domicilio del resistente, acquisita la documentazione reddituale delle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione in data 10.11.2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero l' accordo a seguito di negoziazione assistita del 20.12.2016, trasmesso in stessa data alla
Procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo che ha rilasciato autorizzazione in data 22.12.2016;
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Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo stabilito dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido del figlio minore.
Quanto ai provvedimenti accessori relativi all'unico figlio della coppia, considerato, pertanto, che “ sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” (Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587), l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei, appare il regime più tutelante per il minore.
A tal riguardo si osserva che lo stesso minore sentito all'udienza del 21.1.2025 dal giudice delegato, ha riferito di vedere poco il padre e che anche quando è presso di lui di trascorrere di fatto poco tempo insieme a lui;
ha inoltre precisato che il padre gli avrebbe più volte promesso di passare del tempo da solo con lui ma di non aver poi mai mantenuto le promesse. Appare evidente quindi che il padre , così come anche riferito dalla ricorrente, non sia presente in modo costante, stabile ed adeguato nella vita del figlio e che gli aspetti di criticità non dipendano unicamente dalla distanza geografica. I servizi sociali hanno poi riferito di adeguate capacità genitoriali in capo alla madre, pertanto appare adeguato l'attuale regime di affido esclusivo alla madre, con collocamento del minore presso di lei. Non si giustifica al contrario l'adozione del regime di affido cd. super esclusivo richiesto dalla madre, posto che il padre è comunque presente nella vita del figlio, e conosce le sue abitudini di vita anche se
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non è pienamente partecipe. Lo stesso figlio ha infatti confermato che sente il padre telefonicamente tutte le sere.
Quanto alla visite , considerata la distanza geografica tra padre e figlio, appare opportuno prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé un fine Per_1
settimana al mese recandosi presso Bozzolo, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
quattro giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale tra il giorno di Natale e quello di
Capodanno; tre settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 30.04 di ogni anno. Durante i periodi delle vacanze pasquali, natalizie ed estive il padre potrà portare il minore con sé.
Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio.
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, dalla documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. in particolare modello 730 del
2023) emerge un reddito annuo, per il 2022, di circa 3.200,00 euro, e la stessa in udienza ha dichiarato di lavorare ora come OSS con una retribuzione di circa
1000/1300 euro mensili;
non ha documentato le spese di alloggio. Dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate è risultato che il resistente per l'anno 2021 aveva una retribuzione netta pari a circa 31.000 euro , mentre per l'anno 2022, ai fini fiscali aveva un imponibile pari a circa 51.000 euro.
Tenuto quindi conto delle predette rispettive capacità reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore – e quindi del fatto che la gestione del minore è quasi interamente a carico della ricorrente- appare equo fissare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (luglio
2024), somma da adeguare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di agosto 2025.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024. L'assegno cd. unico va riconosciuto al 100% in favore della madre, genitore affidatario e collocatario.
Sulle spese di lite.
Stante la natura del giudizio e la parziale soccombenza, vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
affida alla madre in via esclusiva il figlio minore, , Persona_1
con collocazione presso la stessa. Il padre potrà vedere il figlio un fine settimana al mese recandosi presso Bozzolo, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
quattro giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale tra il giorno di Natale e quello di
Capodanno; tre settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 30.04 di ogni anno. Durante i periodi delle vacanze pasquali, natalizie ed estive il padre potrà portare il minore con sé;
pone a carico del resistente l'assegno mensile pari ad €500,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente per il mantenimento del minore, con rivalutazione annuale istat dal mese di agosto 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
l'assegno cd. unico va riconosciuto al 100% in favore della madre, genitore affidatario e collocatario;
compensa le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foiano della Chiana
(AR) per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n. 9 P. I anno 2012).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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