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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 13608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13608 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 53217 del ruolo generale per l'anno 2024, introdotta ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 17.9.2025, vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Tommaso Soldi, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dei procuratori speciali avv. Amelia De Luca e Ramona Guardascione,
con il patrocinio dell'avv. Antonio Dell'Isola giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 17.9.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 L ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale la Parte_1 CP_1
perché fosse accertata in capo alla convenuta la sua responsabilità per i danni patiti dal
[...] ricorrente con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 25.366,35, di cui € 699,70 per danno emergente ed € 24.666,65 per lucro cessante, e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese.
A tal fine ha dedotto: - di aver concluso, in data 30.10.2020, un contratto telefonico con la società convenuta per usufruire dei servizi Wind Tre Business al costo bimestrale di € 81,00 per l'offerta comprendente la linea fissa con connettività illimitata, chiamate illimitate, router ed attivazione inclusi;
- che, in data 25.1.2024, si era verificato un improvviso distacco del servizio, con la conseguenza che il ricorrente si era trovato privo di linea telefonica ed internet;
- che erano state effettuate varie chiamate al call center, senza ottenere la risoluzione del problema;
- che la situazione era rimasta invariata fino al 3.2.2024, quando era stato sollecitato a mezzo pec un intervento risolutivo, senza tuttavia nessun positivo risultato;
- che era stato necessario inviare diffida a mezzo del difensore e rivolgersi al Corecom del Lazio per ottenere un provvedimento d'urgenza per la risoluzione del problema tecnico;
- che il servizio era stato ripristinato soltanto in data 19.2.2024; - che tuttavia nuovamente il problema tecnico si era presentato in data 23.5.2024, in particolare la linea fissa della scuola risultava inattiva per gli utenti che chiamavano il relativo numero;
- che era stata inviata nuova comunicazione per segnalare il disservizio;
- che era stato necessario adire nuovamente il
CORECOM, con risoluzione del problema tecnico, tuttavia senza che venisse raggiunto un accordo in ordine al profilo risarcitorio;
- che la causa del disservizio era stata individuata in un errore commesso dai tecnici che avevano confuso due diversi utenti con denominazione similare;
- che la CP_1 resistente aveva provveduto a corrispondere a titolo di risarcimento la somma di € 1.450,29; - che tuttavia l'indisponibilità del servizio telefonico aveva creato un danno particolarmente grave, in considerazione dell'attività svolta all'interno dell'edificio, adibito a scuola dell'infanzia; - che il disservizio era avvenuto proprio nel periodo in cui si effettuano le iscrizioni per l'anno successivo, con conseguente rilevante calo del numero delle medesime;
- che si verteva chiaramente in ipotesi di responsabilità contrattuale;
- che si sarebbe dovuto risarcire il danno emergente, costituito dai pagamenti effettuati per la fornitura non goduta, dovendosi applicare la previsione di cui all'art. 6 della delibera Agcom 347/18/CONS, che prevede il pagamento della somma di € 6 per ogni giorno di interruzione, dovendosi conteggiare due voci in quanto interrotta sia la linea voce che i dati;
- che la somma si sarebbe ulteriormente dovuta raddoppiare trattandosi di utenza business;
- che si sarebbe dovuto provvedere anche al rimborso della somma corrisposta quale canone oltre alla restituzione di quanto indebitamente richiesto quale contributo di attivazione super office 200 per un importo totale di
€ 95,00; - che in totale quindi il danno patrimoniale ammontava ad € 1.896,00 per indennizzo, oltre alla restituzione di complessivi € 132,99 per voci non dovute inserite in fattura, oltre ad € 121,00 per rimborso del canone per i mesi non usufruiti pari a due mesi e mezzo, sottratto l'importo di € 1.450,29 pagina 2 di 8 per le note di credito emesse dalla debitrice, per un complessivo ammontare di € 699,70; - che, in relazione al lucro cessante, nell'anno in cui si è creato il disservizio si era determinata una flessione di iscrizioni pari a 5 unità; - che quindi doveva essere riconosciuto l'importo di € 24.666,65, pari alla retta media per la frequenza alla scuola per l'infanzia moltiplicata per 5; - che doveva essere anche risarcito il danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi Controparte_1 confronti, con vittoria di spese.
A tal fine ha dedotto: - che ogni intervento sulla rete telefonica non viene eseguito direttamente dal gestore ma viene richiesto al soggetto proprietario dell'infrastruttura, che provvede a dare esecuzione alla richiesta;
- che in relazione al disservizio determinatosi nel periodo 25 gennaio- 19 febbraio 2024 doveva riconoscersi che l'inconveniente era stato determinato da un errore causato da una situazione di omonimia;
- che era stato richiesto l'intervento di che aveva determinato la riattivazione in Pt_3 data 19.2.2024; - che in relazione a tale disservizio erano state emesse note di credito in applicazione di quanto previsto nella Carte Servizi, per € 910,00 ed € 34,15; - che in relazione a tale episodio nessun ulteriore importo doveva ritenersi dovuto;
- che, quanto al disservizio asseritamente verificatosi nel periodo 23 maggio - 16 luglio 2024, relativo alla sola linea telefonica, la resistente si era attivata coinvolgendo anche unico soggetto abilitato ad operare sull'infrastruttura di rete;
- che Pt_3 comunque aveva emesso note di credito per l'importo di € 456,00 ed € 50,14; - che la domanda volta al riconoscimento del risarcimento del danno doveva ritenersi del tutto infondata;
- che non potevano essere oggetto di domanda al Giudice ordinario gli indennizzi previsti nell'ambito di procedura amministrativa di cui alle varie delibere AGCOM;
- che il Giudice ordinario eventualmente in presenza dei presupposti può riconoscere il risarcimento del danno e non l'indennizzo; - che nella specie non ricorrevano i presupposti per il risarcimento del danno;
- che non poteva ritenersi provato il nesso causale tra il disservizio e la riduzione delle iscrizioni;
- che non sussisteva neppure il presupposto per il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Le prove orali richieste da parte ricorrente non sono state ammesse.
All'udienza del 17.9.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Oggetto della presente controversia è costituito dalla domanda di condanna al risarcimento del danno, per inadempimento contrattuale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, proposta dalla società attrice nei confronti della in relazione a due episodi di disservizio verificatisi il primo nel Controparte_1 periodo dal 25 gennaio al 19 febbraio 2024 che aveva determinato il mancato funzionamento della linea telefonica e del traffico internet ed il secondo nel periodo dal 23 maggio al 16 luglio 2024 che aveva determinato il mancato funzionamento della linea telefonica.
pagina 3 di 8 Con riferimento all'effettivo accadimento dei disservizi, la parte resistente non ha sostanzialmente mosso alcuna contestazione, riconoscendo, per il primo episodio, la circostanza che era stato determinato da una confusione dovuta ad una omonimia con altro cliente che aveva richiesto la cessazione della fornitura e, per il secondo, limitandosi ad obiettare di aver provveduto ad attivarsi con il gestore dell'infrastruttura per ottenere l'intervento di ripristino. Pt_3
Essendo il resistente tenuto a garantire il funzionamento dei servizi telefonici, oggetto del contratto di somministrazione, risulta evidente l'inadempimento della in relazione alle prestazioni che si CP_1 era impegnata ad erogare relativamente ai periodi in precedenza indicati.
Quanto alle conseguenze economiche di tale inadempimento, occorre ricordare che, premettendo di aver ricevuto dalla società resistente l'importo di € 1.450,29, l ha richiesto il Parte_1 riconoscimento di ulteriori importi, così precisati:
a. danno patrimoniale a sua volta distinto in a.1 danno emergente per € 699,70, somma ottenuta in applicazione dell'indennizzo regolamentare previsto dalla Delibera Agcom 347/18/CONS, tenuto conto delle somme corrisposte quale canone per il servizio non goduto € 121,00, sottraendo l'importo già corrisposto da;
a.2 lucro cessante per € 24.666,65, pari alla retta media per la frequenza alla CP_1 scuola per l'infanzia moltiplicata per 5;
b. danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Iniziando a valutare la prima voce di danno richiesta (danno emergente), va ricordato che nel settore delle telecomunicazioni, la possibilità di riconoscere un indennizzo all'utente del servizio telefonico è stata prevista, in attuazione della direttiva 22/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'art. 84 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), secondo cui: “1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extra-giudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”. A tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha adottato un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - quale condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale, sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'Autorità, in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale. In relazione alla materia degli indennizzi, l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha approvato, con delibera 73/11/CONS, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, attualmente sostituito dal più recente regolamento approvato con Delibera 347/18/CONS.
pagina 4 di 8 È costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che la funzione deflattiva attribuita agli indennizzi esclude che gli stessi possano essere domandati in sede giurisdizionale, ove al cliente è consentito agire al fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti (cfr. Cass. 15349/2017; recentemente, Trib. Roma, n. 12505/2022;
Trib. Milano, sez. XI, n. 8065/2022).
E' stato specificamente chiarito, ancor più di recente, che “in tema di contratti di telefonia mobile, gli indennizzi per i disservizi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli espressamente previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore telefonico, con funzione integrativa del contratto ex articolo 1339 del Cc, restando esclusi dalla tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa alternativa disciplinata dalle delibere AGCOM. In particolare, quanto al regime probatorio, la natura giuridica dell'indennizzo, prescinde dalla prova del danno e dalla sua stessa sussistenza, ma richiede invece che l'attore deduca e dimostri la previsione contrattuale dell'indennizzo stesso e dimostri l'inizio e la durata del pregiudizio (disservizio), diversamente dall'onere della prova in sede risarcitoria che richiede la dimostrazione degli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno” (cfr. Tribunale Milano sez. XI, n. 2475/2025).
Dal momento che, ai fini del riconoscimento del danno emergente, la parte ricorrente ha fatto riferimento alle previsioni della delibera AGCOM senza neppure allegare specifiche previsioni delle condizioni generali di contratto o della carta dei servizi, integrative del contenuto contrattuale, in questa sede non risulta possibile accertare il diritto a conseguire importi ulteriori rispetto a quello già pacificamente riconosciuto dalla nella fase precedente al giudizio. CP_1
Con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante, la Suprema Corte ha chiarito che “nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 27609 del 29/10/2019).
Peraltro, in tema di danno da mancato guadagno, è stato anche affermato che tale voce
“concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il pagina 5 di 8 giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
29486 del 15/11/2024; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente con specifico riferimento al periodo di disservizio determinatosi nei mesi di gennaio- febbraio 2024 ha sostenuto che il medesimo avrebbe determinato un notevole decremento del numero di iscrizioni alla scuola per l'infanzia, che si erano ridotte dalle nove dell'anno precedente alle quattro dell'anno in esame, con conseguente produzione di un danno da quantificare nel mancato introito relativo ad un numero di quote annuali pari a cinque.
L'iter logico seguito dalla difesa della parte ricorrente al fine di sostenere l'esistenza del danno e del nesso causale con il disservizio non può essere condiviso per quanto di seguito esposto:
- è risultato indimostrato che le iscrizioni si potessero perfezionare soltanto nel periodo in cui si è determinato il disservizio;
- anche in ipotesi di mancato funzionamento della linea telefonica e del servizio internet, i soggetti interessati avrebbero potuto perfezionare l'iscrizione con altre modalità;
- risulta che nel periodo in esame l poteva contare sulla funzionalità del servizio mail e Pt_1 pec;
- al fine di avvalorare in maniera concreta l'esistenza del nesso di causalità, la parte ricorrente avrebbe dovuto documentare il numero di iscrizioni ricevute nel periodo limitato del disservizio, da comparare con l'analogo periodo dell'anno precedente, mentre si è limitata a documentare il numero totale delle iscrizioni;
- ai sensi dell'art. 1227 c.c., sarebbe stato nella possibilità del ricorrente attivarsi per munire l'istituto di un servizio alternativo temporaneo, al fine di limitare l'ipotetica perdita economica.
Per tale voce di danno non potrà quindi essere riconosciuto alcun importo.
Quanto al danno di natura non patrimoniale, va ricordato che la Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, risarcibili sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, vanno enucleati come segue: - l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); - la lesione dell'interesse deve essere grave, nel senso che l'offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); - il danno non deve essere futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di pagina 6 di 8 diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Nel caso in esame la parte ricorrente si è limitata ad allegare un danno all'immagine, che sarebbe stato determinato dalla perdita di credibilità dell'Istituto derivante dalla difficoltà degli utenti di mettersi in contatto con la scuola: ha allegato effettivamente al n. 11 della sua produzione alcune mail in cui si evidenziano difficoltà di contattare il numero fisso dell'Istituto. Tuttavia, dal contenuto di tali comunicazioni non emerge alcun elemento tale far evincere una considerazione negativa da parte degli utenti in ordine alla affidabilità della scuola.
In relazione al profilo della lesione del diritto all'immagine, va ricordato che tale pregiudizio deve essere specificamente allegato e provato, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7594 del 28/03/2018 secondo cui; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023).
Peraltro la parte ricorrente, in ordine alla quantificazione del pregiudizio, si è limitata a chiedere una liquidazione in via equitativa, senza tener conto del costante insegnamento in materia della Corte di legittimità secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20889 del
17/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016).
La domanda del ricorrente va pertanto totalmente disattesa.
Tenuto conto della circostanza che i disservizi lamentati sono stati positivamente accertati in questa sede, benché poi non si sia ritenuto provato l'ulteriore risarcimento del danno richiesto, si ritiene la ricorrenza del presupposto per una parziale compensazione delle spese del giudizio nella misura della metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, considerato il valore della controversia e lo svolgimento di tutte le fasi processuali, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
pagina 7 di 8 • respinge la domanda attorea;
• condanna il ricorrente al pagamento in favore della della metà delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida, già operata la compensazione, in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 53217 del ruolo generale per l'anno 2024, introdotta ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 17.9.2025, vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Tommaso Soldi, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dei procuratori speciali avv. Amelia De Luca e Ramona Guardascione,
con il patrocinio dell'avv. Antonio Dell'Isola giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 17.9.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 L ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale la Parte_1 CP_1
perché fosse accertata in capo alla convenuta la sua responsabilità per i danni patiti dal
[...] ricorrente con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 25.366,35, di cui € 699,70 per danno emergente ed € 24.666,65 per lucro cessante, e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese.
A tal fine ha dedotto: - di aver concluso, in data 30.10.2020, un contratto telefonico con la società convenuta per usufruire dei servizi Wind Tre Business al costo bimestrale di € 81,00 per l'offerta comprendente la linea fissa con connettività illimitata, chiamate illimitate, router ed attivazione inclusi;
- che, in data 25.1.2024, si era verificato un improvviso distacco del servizio, con la conseguenza che il ricorrente si era trovato privo di linea telefonica ed internet;
- che erano state effettuate varie chiamate al call center, senza ottenere la risoluzione del problema;
- che la situazione era rimasta invariata fino al 3.2.2024, quando era stato sollecitato a mezzo pec un intervento risolutivo, senza tuttavia nessun positivo risultato;
- che era stato necessario inviare diffida a mezzo del difensore e rivolgersi al Corecom del Lazio per ottenere un provvedimento d'urgenza per la risoluzione del problema tecnico;
- che il servizio era stato ripristinato soltanto in data 19.2.2024; - che tuttavia nuovamente il problema tecnico si era presentato in data 23.5.2024, in particolare la linea fissa della scuola risultava inattiva per gli utenti che chiamavano il relativo numero;
- che era stata inviata nuova comunicazione per segnalare il disservizio;
- che era stato necessario adire nuovamente il
CORECOM, con risoluzione del problema tecnico, tuttavia senza che venisse raggiunto un accordo in ordine al profilo risarcitorio;
- che la causa del disservizio era stata individuata in un errore commesso dai tecnici che avevano confuso due diversi utenti con denominazione similare;
- che la CP_1 resistente aveva provveduto a corrispondere a titolo di risarcimento la somma di € 1.450,29; - che tuttavia l'indisponibilità del servizio telefonico aveva creato un danno particolarmente grave, in considerazione dell'attività svolta all'interno dell'edificio, adibito a scuola dell'infanzia; - che il disservizio era avvenuto proprio nel periodo in cui si effettuano le iscrizioni per l'anno successivo, con conseguente rilevante calo del numero delle medesime;
- che si verteva chiaramente in ipotesi di responsabilità contrattuale;
- che si sarebbe dovuto risarcire il danno emergente, costituito dai pagamenti effettuati per la fornitura non goduta, dovendosi applicare la previsione di cui all'art. 6 della delibera Agcom 347/18/CONS, che prevede il pagamento della somma di € 6 per ogni giorno di interruzione, dovendosi conteggiare due voci in quanto interrotta sia la linea voce che i dati;
- che la somma si sarebbe ulteriormente dovuta raddoppiare trattandosi di utenza business;
- che si sarebbe dovuto provvedere anche al rimborso della somma corrisposta quale canone oltre alla restituzione di quanto indebitamente richiesto quale contributo di attivazione super office 200 per un importo totale di
€ 95,00; - che in totale quindi il danno patrimoniale ammontava ad € 1.896,00 per indennizzo, oltre alla restituzione di complessivi € 132,99 per voci non dovute inserite in fattura, oltre ad € 121,00 per rimborso del canone per i mesi non usufruiti pari a due mesi e mezzo, sottratto l'importo di € 1.450,29 pagina 2 di 8 per le note di credito emesse dalla debitrice, per un complessivo ammontare di € 699,70; - che, in relazione al lucro cessante, nell'anno in cui si è creato il disservizio si era determinata una flessione di iscrizioni pari a 5 unità; - che quindi doveva essere riconosciuto l'importo di € 24.666,65, pari alla retta media per la frequenza alla scuola per l'infanzia moltiplicata per 5; - che doveva essere anche risarcito il danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi Controparte_1 confronti, con vittoria di spese.
A tal fine ha dedotto: - che ogni intervento sulla rete telefonica non viene eseguito direttamente dal gestore ma viene richiesto al soggetto proprietario dell'infrastruttura, che provvede a dare esecuzione alla richiesta;
- che in relazione al disservizio determinatosi nel periodo 25 gennaio- 19 febbraio 2024 doveva riconoscersi che l'inconveniente era stato determinato da un errore causato da una situazione di omonimia;
- che era stato richiesto l'intervento di che aveva determinato la riattivazione in Pt_3 data 19.2.2024; - che in relazione a tale disservizio erano state emesse note di credito in applicazione di quanto previsto nella Carte Servizi, per € 910,00 ed € 34,15; - che in relazione a tale episodio nessun ulteriore importo doveva ritenersi dovuto;
- che, quanto al disservizio asseritamente verificatosi nel periodo 23 maggio - 16 luglio 2024, relativo alla sola linea telefonica, la resistente si era attivata coinvolgendo anche unico soggetto abilitato ad operare sull'infrastruttura di rete;
- che Pt_3 comunque aveva emesso note di credito per l'importo di € 456,00 ed € 50,14; - che la domanda volta al riconoscimento del risarcimento del danno doveva ritenersi del tutto infondata;
- che non potevano essere oggetto di domanda al Giudice ordinario gli indennizzi previsti nell'ambito di procedura amministrativa di cui alle varie delibere AGCOM;
- che il Giudice ordinario eventualmente in presenza dei presupposti può riconoscere il risarcimento del danno e non l'indennizzo; - che nella specie non ricorrevano i presupposti per il risarcimento del danno;
- che non poteva ritenersi provato il nesso causale tra il disservizio e la riduzione delle iscrizioni;
- che non sussisteva neppure il presupposto per il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Le prove orali richieste da parte ricorrente non sono state ammesse.
All'udienza del 17.9.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Oggetto della presente controversia è costituito dalla domanda di condanna al risarcimento del danno, per inadempimento contrattuale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, proposta dalla società attrice nei confronti della in relazione a due episodi di disservizio verificatisi il primo nel Controparte_1 periodo dal 25 gennaio al 19 febbraio 2024 che aveva determinato il mancato funzionamento della linea telefonica e del traffico internet ed il secondo nel periodo dal 23 maggio al 16 luglio 2024 che aveva determinato il mancato funzionamento della linea telefonica.
pagina 3 di 8 Con riferimento all'effettivo accadimento dei disservizi, la parte resistente non ha sostanzialmente mosso alcuna contestazione, riconoscendo, per il primo episodio, la circostanza che era stato determinato da una confusione dovuta ad una omonimia con altro cliente che aveva richiesto la cessazione della fornitura e, per il secondo, limitandosi ad obiettare di aver provveduto ad attivarsi con il gestore dell'infrastruttura per ottenere l'intervento di ripristino. Pt_3
Essendo il resistente tenuto a garantire il funzionamento dei servizi telefonici, oggetto del contratto di somministrazione, risulta evidente l'inadempimento della in relazione alle prestazioni che si CP_1 era impegnata ad erogare relativamente ai periodi in precedenza indicati.
Quanto alle conseguenze economiche di tale inadempimento, occorre ricordare che, premettendo di aver ricevuto dalla società resistente l'importo di € 1.450,29, l ha richiesto il Parte_1 riconoscimento di ulteriori importi, così precisati:
a. danno patrimoniale a sua volta distinto in a.1 danno emergente per € 699,70, somma ottenuta in applicazione dell'indennizzo regolamentare previsto dalla Delibera Agcom 347/18/CONS, tenuto conto delle somme corrisposte quale canone per il servizio non goduto € 121,00, sottraendo l'importo già corrisposto da;
a.2 lucro cessante per € 24.666,65, pari alla retta media per la frequenza alla CP_1 scuola per l'infanzia moltiplicata per 5;
b. danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Iniziando a valutare la prima voce di danno richiesta (danno emergente), va ricordato che nel settore delle telecomunicazioni, la possibilità di riconoscere un indennizzo all'utente del servizio telefonico è stata prevista, in attuazione della direttiva 22/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'art. 84 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), secondo cui: “1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extra-giudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”. A tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha adottato un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - quale condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale, sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'Autorità, in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale. In relazione alla materia degli indennizzi, l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha approvato, con delibera 73/11/CONS, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, attualmente sostituito dal più recente regolamento approvato con Delibera 347/18/CONS.
pagina 4 di 8 È costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che la funzione deflattiva attribuita agli indennizzi esclude che gli stessi possano essere domandati in sede giurisdizionale, ove al cliente è consentito agire al fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti (cfr. Cass. 15349/2017; recentemente, Trib. Roma, n. 12505/2022;
Trib. Milano, sez. XI, n. 8065/2022).
E' stato specificamente chiarito, ancor più di recente, che “in tema di contratti di telefonia mobile, gli indennizzi per i disservizi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli espressamente previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore telefonico, con funzione integrativa del contratto ex articolo 1339 del Cc, restando esclusi dalla tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa alternativa disciplinata dalle delibere AGCOM. In particolare, quanto al regime probatorio, la natura giuridica dell'indennizzo, prescinde dalla prova del danno e dalla sua stessa sussistenza, ma richiede invece che l'attore deduca e dimostri la previsione contrattuale dell'indennizzo stesso e dimostri l'inizio e la durata del pregiudizio (disservizio), diversamente dall'onere della prova in sede risarcitoria che richiede la dimostrazione degli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno” (cfr. Tribunale Milano sez. XI, n. 2475/2025).
Dal momento che, ai fini del riconoscimento del danno emergente, la parte ricorrente ha fatto riferimento alle previsioni della delibera AGCOM senza neppure allegare specifiche previsioni delle condizioni generali di contratto o della carta dei servizi, integrative del contenuto contrattuale, in questa sede non risulta possibile accertare il diritto a conseguire importi ulteriori rispetto a quello già pacificamente riconosciuto dalla nella fase precedente al giudizio. CP_1
Con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante, la Suprema Corte ha chiarito che “nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 27609 del 29/10/2019).
Peraltro, in tema di danno da mancato guadagno, è stato anche affermato che tale voce
“concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il pagina 5 di 8 giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
29486 del 15/11/2024; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente con specifico riferimento al periodo di disservizio determinatosi nei mesi di gennaio- febbraio 2024 ha sostenuto che il medesimo avrebbe determinato un notevole decremento del numero di iscrizioni alla scuola per l'infanzia, che si erano ridotte dalle nove dell'anno precedente alle quattro dell'anno in esame, con conseguente produzione di un danno da quantificare nel mancato introito relativo ad un numero di quote annuali pari a cinque.
L'iter logico seguito dalla difesa della parte ricorrente al fine di sostenere l'esistenza del danno e del nesso causale con il disservizio non può essere condiviso per quanto di seguito esposto:
- è risultato indimostrato che le iscrizioni si potessero perfezionare soltanto nel periodo in cui si è determinato il disservizio;
- anche in ipotesi di mancato funzionamento della linea telefonica e del servizio internet, i soggetti interessati avrebbero potuto perfezionare l'iscrizione con altre modalità;
- risulta che nel periodo in esame l poteva contare sulla funzionalità del servizio mail e Pt_1 pec;
- al fine di avvalorare in maniera concreta l'esistenza del nesso di causalità, la parte ricorrente avrebbe dovuto documentare il numero di iscrizioni ricevute nel periodo limitato del disservizio, da comparare con l'analogo periodo dell'anno precedente, mentre si è limitata a documentare il numero totale delle iscrizioni;
- ai sensi dell'art. 1227 c.c., sarebbe stato nella possibilità del ricorrente attivarsi per munire l'istituto di un servizio alternativo temporaneo, al fine di limitare l'ipotetica perdita economica.
Per tale voce di danno non potrà quindi essere riconosciuto alcun importo.
Quanto al danno di natura non patrimoniale, va ricordato che la Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, risarcibili sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, vanno enucleati come segue: - l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); - la lesione dell'interesse deve essere grave, nel senso che l'offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); - il danno non deve essere futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di pagina 6 di 8 diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Nel caso in esame la parte ricorrente si è limitata ad allegare un danno all'immagine, che sarebbe stato determinato dalla perdita di credibilità dell'Istituto derivante dalla difficoltà degli utenti di mettersi in contatto con la scuola: ha allegato effettivamente al n. 11 della sua produzione alcune mail in cui si evidenziano difficoltà di contattare il numero fisso dell'Istituto. Tuttavia, dal contenuto di tali comunicazioni non emerge alcun elemento tale far evincere una considerazione negativa da parte degli utenti in ordine alla affidabilità della scuola.
In relazione al profilo della lesione del diritto all'immagine, va ricordato che tale pregiudizio deve essere specificamente allegato e provato, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7594 del 28/03/2018 secondo cui; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023).
Peraltro la parte ricorrente, in ordine alla quantificazione del pregiudizio, si è limitata a chiedere una liquidazione in via equitativa, senza tener conto del costante insegnamento in materia della Corte di legittimità secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20889 del
17/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016).
La domanda del ricorrente va pertanto totalmente disattesa.
Tenuto conto della circostanza che i disservizi lamentati sono stati positivamente accertati in questa sede, benché poi non si sia ritenuto provato l'ulteriore risarcimento del danno richiesto, si ritiene la ricorrenza del presupposto per una parziale compensazione delle spese del giudizio nella misura della metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, considerato il valore della controversia e lo svolgimento di tutte le fasi processuali, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
pagina 7 di 8 • respinge la domanda attorea;
• condanna il ricorrente al pagamento in favore della della metà delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida, già operata la compensazione, in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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