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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
FRANCINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione
Capezzano Pianore, via San Michele Arcangelo n. 5, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SOLANGE Parte_2 C.F._2
DELLA MAGGIORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (Lu), frazione Lido, via Giotto n. 56, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo riterrà più opportuno.
B) I coniugi si concedono – ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto – il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto.
C) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
D) I coniugi chiedono che venga disposta la revoca del provvedimento d'assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente non sussistendo più i presupposti di fatto e di Parte_1 diritto per tale assegnazione, in quanto la figlia è maggiorenne, economicamente Per_1 autosufficiente e non abita più nell'ex casa familiare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RA (LU) il 21/10/1995, dal quale è nata la figlia maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in RA (LU) in data 21/10/1995, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di RA (LU) all'Atto Numero 108, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1995;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DISPONE la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso in favore della sig.ra dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 728/2012 pubblicata il 22/6/2012, nel Parte_1 procedimento N. R.G. 389/2011;
d) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Parte_1
e) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di RA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
FRANCINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione
Capezzano Pianore, via San Michele Arcangelo n. 5, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SOLANGE Parte_2 C.F._2
DELLA MAGGIORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (Lu), frazione Lido, via Giotto n. 56, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo riterrà più opportuno.
B) I coniugi si concedono – ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto – il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto.
C) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
D) I coniugi chiedono che venga disposta la revoca del provvedimento d'assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente non sussistendo più i presupposti di fatto e di Parte_1 diritto per tale assegnazione, in quanto la figlia è maggiorenne, economicamente Per_1 autosufficiente e non abita più nell'ex casa familiare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RA (LU) il 21/10/1995, dal quale è nata la figlia maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in RA (LU) in data 21/10/1995, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di RA (LU) all'Atto Numero 108, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1995;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DISPONE la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso in favore della sig.ra dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 728/2012 pubblicata il 22/6/2012, nel Parte_1 procedimento N. R.G. 389/2011;
d) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Parte_1
e) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di RA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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