Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 132 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GATTO MARIA CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
16/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/06/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 136, parte 1;
- che dall'unione era nata, il 02/01/1993, la figlia;
CP_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
“a) I coniugi si autorizzano a vivere separati. Il sig. rimane nell'abitazione CP_2
familiare sita in Via Marche is. 12Bis interno 85 n° 8, mentre la sig.ra si impegna a Pt_1
cercare altra sistemazione. b) Relativamente al mantenimento della figlia nulla è dovuto in quanto, economicamente autosufficiente. c) Relativamente al mantenimento della sig.ra
[...]
, il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento la somma di Parte_1 CP_3
€ 250,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente. d) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non molestarsi, impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio e/o autorizzazioni amministrative di qualunque genere e/o natura. Convengono, i ricorrenti, che il decreto di omologazione delle presenti condizioni di separazione consensuale, venga fatto annotare nell'atto di matrimonio dall'ufficiale dello stato civile, con esonero del medesimo da ogni responsabilità”.
All'udienza del 21/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
NA (ME) il 31/10/1953, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/06/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 136, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 22/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.