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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. AR AQ Presidente
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 597/2025 V.G, promosso congiuntamente da:
,nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gabara n. 11, C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv.
EL IN ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in San Cataldo,
Corso Vittorio Emanuele n. 15, e nata a [...] il [...] e residente in [...],Parte 2
,rappresentata e difesa via Cesare Balbo n. 1, C.F.: C.F. 2
dall'Avv. Torquato Tasso, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
San Cataldo, Corso Vittorio Emanuele n. 109;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI : all'udienza del 18.06.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, Parte 1 e Parte 2
[...] esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva, nasceva il
14.04.2022 a Caltanissetta la figlia, Persona 1 e che, a seguito dell'interruzione della predetta relazione, avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Chiedevano, pertanto, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore alle condizioni dalle stesse indicate in ricorso.
All'udienza del 18/6/2025, le parti insistevano per l'accoglimento della domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate in ricorso.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo per il mantenimento della minore, a carico del padre, di € 150,00 mensili, oltre al versamento della metà delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Le parti, inoltre, hanno dato atto che l'intero importo dell'assegno unico erogato dall' CP_1 per la figlia minore è percepito dalla sig.ra Parte 2
Le suddette condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, Persona_1 nata dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 597/2025 R.G.V.G.:
accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte 1 e
Persona 1nei confronti della figlia minore, Parte 2
[...] siano regolate dalle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 25.03.2025 con la ulteriore precisazione che l'intero importo dell'assegno unico, erogato dall' CP_1 per la figlia minore, è percepito dalla sig.ra Parte_2
[...] ·
Nulla sulle spese.
Così deciso il 17 ottobre 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Giudice rel.
Calogero Domenico Cammarata Il Presidente
AR AQ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. AR AQ Presidente
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 597/2025 V.G, promosso congiuntamente da:
,nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gabara n. 11, C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv.
EL IN ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in San Cataldo,
Corso Vittorio Emanuele n. 15, e nata a [...] il [...] e residente in [...],Parte 2
,rappresentata e difesa via Cesare Balbo n. 1, C.F.: C.F. 2
dall'Avv. Torquato Tasso, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
San Cataldo, Corso Vittorio Emanuele n. 109;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI : all'udienza del 18.06.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, Parte 1 e Parte 2
[...] esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva, nasceva il
14.04.2022 a Caltanissetta la figlia, Persona 1 e che, a seguito dell'interruzione della predetta relazione, avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Chiedevano, pertanto, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore alle condizioni dalle stesse indicate in ricorso.
All'udienza del 18/6/2025, le parti insistevano per l'accoglimento della domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate in ricorso.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo per il mantenimento della minore, a carico del padre, di € 150,00 mensili, oltre al versamento della metà delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Le parti, inoltre, hanno dato atto che l'intero importo dell'assegno unico erogato dall' CP_1 per la figlia minore è percepito dalla sig.ra Parte 2
Le suddette condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, Persona_1 nata dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 597/2025 R.G.V.G.:
accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte 1 e
Persona 1nei confronti della figlia minore, Parte 2
[...] siano regolate dalle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 25.03.2025 con la ulteriore precisazione che l'intero importo dell'assegno unico, erogato dall' CP_1 per la figlia minore, è percepito dalla sig.ra Parte_2
[...] ·
Nulla sulle spese.
Così deciso il 17 ottobre 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Giudice rel.
Calogero Domenico Cammarata Il Presidente
AR AQ