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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22418 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BUONANNO ROSANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n.16
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSO FILIPPO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Serra n.75
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 19.12. 1983, che dalla loro relazione sono nati tre figli:
, e tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 Persona_3
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che pag. 1 di 4 aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Ebbene, acquisito il parere del PM, all'udienza dell'11.03.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni così come rimodulate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1)ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2)omologare le seguenti condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici tra le parti anche in vista del divorzio:
3) autorizzare i sigg.ri e a continuare a vivere separatamente con mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto;
4) dare atto che le parti non prevedono alcun assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 5) dare atto della dichiarazione delle parti a che non risultano procedimenti in sede penale e civile aventi in tutto o in parte a oggetto le domande di cui al presente ricorso ovvero domande ad esso connesse, e a tale fine si riportano in ogni caso sul punto al contenuto della scrittura da loro sottoscritta in data
20.11.2024
6) dare atto che le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).
In vista del divorzio le parti hanno previsto la seguente pattuizione: “Il Prof. si Parte_1 impegna irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, dott.ssa , l'importo di € Parte_2
170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70, così come modificato dall'art. 10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473bis.49 c.p.c.; somma da corrispondere alla dott.ssa Parte_2
con bonifico bancario su c.c. a quest'ultima intestato, le cui coordinate bancarie sono già
[...]
note al rimettente alla data di sottoscrizione del presente atto, alle seguenti scadenze: a) €
50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025; b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2026; c) €
70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027.
Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. anche solo di una tranche farà Parte_1
perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa al Pt_2 recupero dell'intero importo non versato, ma con le precisazioni di cui appresso.
Nell'ipotesi in cui non si addivenisse alla pronunzia di divorzio per cause ascrivibili alla dott.ssa
, quest'ultima sarà tenuta a restituire al prof. la somma già Parte_2 Parte_1 ricevuta di € 50.000,00 e di cui al punto 2a) e il prof. null'altro dovrà corrispondere Parte_1
alla stessa in relazione al presente accordo e alla scrittura privata del 20.11.24”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire e porre a base della presente decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese di giudizio non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Parte_2
-pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 577 , P. II, S. A, sez.C anno 1983 );
-provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
-spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22418 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BUONANNO ROSANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n.16
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSO FILIPPO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Serra n.75
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 19.12. 1983, che dalla loro relazione sono nati tre figli:
, e tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 Persona_3
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che pag. 1 di 4 aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Ebbene, acquisito il parere del PM, all'udienza dell'11.03.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni così come rimodulate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1)ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2)omologare le seguenti condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici tra le parti anche in vista del divorzio:
3) autorizzare i sigg.ri e a continuare a vivere separatamente con mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto;
4) dare atto che le parti non prevedono alcun assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 5) dare atto della dichiarazione delle parti a che non risultano procedimenti in sede penale e civile aventi in tutto o in parte a oggetto le domande di cui al presente ricorso ovvero domande ad esso connesse, e a tale fine si riportano in ogni caso sul punto al contenuto della scrittura da loro sottoscritta in data
20.11.2024
6) dare atto che le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).
In vista del divorzio le parti hanno previsto la seguente pattuizione: “Il Prof. si Parte_1 impegna irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, dott.ssa , l'importo di € Parte_2
170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70, così come modificato dall'art. 10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473bis.49 c.p.c.; somma da corrispondere alla dott.ssa Parte_2
con bonifico bancario su c.c. a quest'ultima intestato, le cui coordinate bancarie sono già
[...]
note al rimettente alla data di sottoscrizione del presente atto, alle seguenti scadenze: a) €
50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025; b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2026; c) €
70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027.
Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. anche solo di una tranche farà Parte_1
perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa al Pt_2 recupero dell'intero importo non versato, ma con le precisazioni di cui appresso.
Nell'ipotesi in cui non si addivenisse alla pronunzia di divorzio per cause ascrivibili alla dott.ssa
, quest'ultima sarà tenuta a restituire al prof. la somma già Parte_2 Parte_1 ricevuta di € 50.000,00 e di cui al punto 2a) e il prof. null'altro dovrà corrispondere Parte_1
alla stessa in relazione al presente accordo e alla scrittura privata del 20.11.24”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire e porre a base della presente decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese di giudizio non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Parte_2
-pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 577 , P. II, S. A, sez.C anno 1983 );
-provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
-spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4