Art. 19. (Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali)
Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
((Le prestazioni comunque rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante un compenso pari all'8 per cento della paga giornaliera in godimento da elevare al 10 per cento nella settimana in cui dette prestazioni superano le quattro ore))
Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreto ministeriale.
Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
((Le prestazioni comunque rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante un compenso pari all'8 per cento della paga giornaliera in godimento da elevare al 10 per cento nella settimana in cui dette prestazioni superano le quattro ore))
Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreto ministeriale.