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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 623/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 26.3.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mililli del Parte_1
foro di Chieti, con studio in Ortona (CH) Piazza Porta Caldari n. 26 presso cui elegge domicilio, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona della sua legale rappresentante, , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Remo Di Martino del foro di Chieti presso il cui studio sito in Ortona
Via G. D'Annunzio è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona, n.
90/2022 pubblicata il 21.7.2022 e n. 577/2023 pubblicata il 6.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
IN VIA PRELIMINARE, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 283 cpc, per i motivi tutti esposti in narrativa, Voglia sospendere in tutto o in parte l'esecutività della
1 sentenza n. 64/2023 del 25.05.2023, concedendo il provvedimento inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza;
NEL MERITO, in accoglimento dei suesposti motivi ed in riforma parziale sentenza n. 90/2022 pubblicata il 21/07/2022 RG 596/2021 e sentenza n. 64/2023 pubblicata il 25.05.2023 RG 596/2021
Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona: - accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed Cont in diritto delle domande svolte dalla nel proprio atto di citazione del 04.11.2021, Parte_2
notificato il 10.11.2021, per come valutate nella sentenza 90/2022 ed accolte nella sentenza 64/2023, rigettarle, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si opus sit, ammettere la prova per testi, già richiesta con le memorie ex art.
183 Vi comma cpc II termine a mezzo dei i sig.ri residente a[...]
Matteotti n. 100, residente a [...] e Geom. Tes_2
sulle seguenti circostanze: 7) “Vero che la tubatura distinta dalla lettera B, nella Testimone_3
foto 1 allegata alla presente memoria -che si mostra-, è a servizio dell'appartamento di proprietà del sig. condomino del CO Il Castello, per lo scarico delle acque nere”. 8) Testimone_1
“Vero che la parte della tubatura distinta dalla lettera C che si innesta nel terreno che si mostra nella foto 1 allegata, era presente sin da prima dell'installazione delle tubature per lo scarico di acque nere realizzate dal sig. essendo al servizio del condominio per lo scarico delle acque R_
pluviali.>>
Appellata – appellante incidentale
<< PRELIMINARMENTE: dichiarare l'inesistenza e/o inammissibilità dell'appello avverso la sentenza parziale n. 64/2023, pubblicata il 25.05.2023 RG 596/2021 Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona.
NEL MERITO: per le motivazioni sopra esposte rigettare in toto l'appello proposto avverso la sentenza n. 90/22 pubblicata il 21/07/2022 RG 596/2021.
SEMPRE NEL MERITO e in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma parziale sentenza n.
90/2022, pubblicata il 21/07/2022 RG 596/2021: accertata e dichiarata la responsabilità condannare il convenuto al risarcimento del danno, equitativamente stabilito in euro 10.000,00, o di quell'altra somma minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
accertata la soccombenza totale condannare il convenuto alle spese diritti ed onorari del primo grado o in subordine compensare le spese nella misura di un terzo;
accertata altresì la temerarietà della lite in primo ed in secondo grado condannare il medesimo convenuto all'ulteriore risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I e III comma cpc. nella misura che la Corte riterrà giusta ed equa. Condannare il
2 convenuto alle spese diritti ed onorari della presente fase processuale, tenendo conto conto (sic) anche della fase della sospensiva>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione l'attrice deducendo che Controparte_1 Controparte_4 aveva realizzato, con il benestare del condominio “Il Castello” di Ortona, condotte di
[...]
scarico gravanti su di una propria area, conveniva in giudizio l'uno e l'altro chiedendo accertarsi l'abusività delle condotte e la inesistenza di servitù di scolo a favore del o di altri, con ordine R_
di rimozione delle opere realizzate, la condanna al risarcimento del danno e ad un equo indennizzo per l'uso fattone.
1.1. Con la sentenza parziale e non definitiva sopraindicata n. 90/2022, il Tribunale di Ortona
– Sezione Distaccata di Ortona, a seguito dell'accordo conciliativo intervenuto, in sede di mediazione obbligatoria disposta nel corso della causa, tra l'attrice ed il convenuto Controparte_1 condominio “Il Castello”, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le medesime parti con integrale compensazione delle spese, disponendo per il prosieguo della causa.
1.2. Con la sentenza definitiva sopraindicata n. 64/2024 il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande della per il resto respinte, ha ordinato al convenuto Controparte_1 [...]
la cessazione di qualsivoglia impedimento o turbativa al legittimo esercizio, Controparte_4
da parte dell'attrice del proprio diritto di proprietà sul fondo identificato al catasto terreni del Comune di Ortona al foglio 25, p.lla 287, con conseguente obbligo di provvedere all'immediato ripristino dello status quo ante mediante la rimozione della condotta di scarico delle acque luride proveniente dall'appartamento di proprietà, nonché di tutte le sue diramazioni a servizio dell'appartamento stesso, tubatura e diramazioni tutte identificabili dal loro colore grigio le altre domande proposte dalla compensando infine integralmente le spese di lite tra le parti. Controparte_1
1.3. Per quanto è in questa fase ancora utile evidenziare, il giudice di prime cure ha motivato l'accoglimento della domanda qualificata quale actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. in ragione sia dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal convenuto R_
(il quale, infatti, è l'autore della modifica della preesistente tubazione di scarico delle sole acque piovane condominiali che insiste nel tratto finale sul fondo dell'attrice, mediante l'installazione di una nuova tubazione per il convogliamento e lo scarico pure delle acque luride provenienti dal proprio appartamento) sia della dimostrata proprietà (ed esclusiva disponibilità) da parte dell'attrice dell'area su cui insiste la servitù di scarico per cui è causa.
2. Il convenuto ha proposto appello con atto di citazione nei Controparte_4 confronti della appello notificato anche al CO “Il Castello”. Controparte_5
3 Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Il giudice ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie e le stesse deduzioni delle parti.
Infatti, l'appellante, quando nel 2012 installava le nuove condutture sulla facciata del condominio, sostituì, con l'autorizzazione dell'amministratore del condominio, solo l'ultima parte della tubatura condominiale preesistente e, ad essa, ha collegato i nuovi scarichi;
detta circostanza, confermata dal condominio nei propri scritti difensivi, rende evidente che i nuovi scarichi installati confluiscano, non già nel sottosuolo del terreno della società attrice (particella 287), ma in una tubazione CP_6
preesistente (che poi riversa il contenuto sulla particella medesima). Prima dell'intervento realizzato dall'appellante, il pluviale condominiale era, quindi, già collegato allo scarico sottostante il fondo dell'attrice ed ivi vi riversava solo l'acqua piovana proveniente dal tetto;
la nuova conduttura nella quale confluiscono le acque bianche (della cucina) e le acque nere (del bagno) dell'appartamento di proprietà dell'appellante al secondo piano e le acque nere (del bagno) dell'appartamento di altro inquilino al primo piano, si collega a quella preesistente di proprietà del condominio. Tutto ciò è reso evidente dalla foto allegata dall'appellante (doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c.). Dunque, è il condominio che scarica sul fondo dell'attrice e non l'appellante, tantomeno in via esclusiva di talché <l'actio negatoria servitutis nei confronti del sig. dunque, non poteva R_
essere esperita dalla Co.Re. Service Srl, ma, semmai, dal condominio proprietario della tubatura preesistente alla quale i condomini e hanno allacciato le nuove tubature a servizio R_ Tes_1
delle rispettive proprietà. Di contro, la Co.Re. Service Srl aveva la possibilità di agire, mediante actio negatoria servitutis contro il solo condominio Il Castello, proprietario del tratto di tubazione collegata alla rete fognaria sottostante la particella 287, alla quale, con il benestare del medesimo condominio, i condomini e hanno allacciato i propri scarichi.>>. Si censura, altresì, R_ Tes_1
la mancata ammissione della prova orale richiesta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., istanza istruttoria riproposta nelle note autorizzate conclusive del 15.5.2023 richiamate all'udienza di discussione orale della causa. La prova avrebbe dimostrato l'assunto dell'appellante e, non ammettendola, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la nuova conduttura veicolasse solo gli scarichi a servizio dell'immobile di sua proprietà e che, tutta la tubatura di colore grigio fosse di proprietà esclusiva dell'appellante sino all'allaccio con la fognatura sottostante il fondo dell'attrice.
2.2. La decisione di ordinare la cessazione di qualsiasi impedimento o turbativa all'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice con obbligo di ripristino della situazione preesistente è errata poiché non è stata né dedotto né provato il presupposto della molestia del diritto dominicale dell'attrice (art. 949, comma 2, c.c.).
4 2.3. In particolare, l'ordine di rimozione del canale di scolo viola l'art. 949 c.c. in quanto
<l'impianto di scarico grava sulla facciata condominiale del CO Il Castello e non sulla proprietà della società appellata>> e solo < il CO Il Castello avrebbe, in ipotesi, il diritto
a pretendere la rimozione dell'impianto che insiste sulla sua facciata;
certamente detto diritto non appartiene alla In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto limitarsi Controparte_5
ad ordinare il distacco dalla rete fognaria e non anche la rimozione, dalla facciata condominiale, dell'intero impianto realizzato.
2.4. L'obbligo di fare contenuto nella sentenza n. 64/2023 è oltre tutto inapplicabile in quanto l'appellante dovrebbe rimuovere, oltre alle tubature di sua esclusiva proprietà anche l'ulteriore tratto verticale condominiale che veicola anche gli scarichi di altro condomino. Tanto più che si tratta di condutture condominiali sulle quali l'appellante non può agire. Se, in ogni caso e per assurdo si ipotizzasse che l'appellante debba effettivamente rimuovere le diramazioni orizzontali che collegano il suo appartamento nonché l'intero tratto verticale grigio sino al collegamento fognario, rimarrebbe la sola tubatura orizzontale a servizio del bagno del sig. che, senza il discendente a cui oggi Tes_1
è connesso, provocherebbe un getto a cascata di acque luride, provenienti dal suo bagno, sulla corte di proprietà dell'appellata. Inoltre, anche le acque pluviali convogliate nel tubo di colore arancione cadrebbero a sbalzo sulla corte della società appellata. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare che, l'unico soggetto titolato ad agire contro il sig. e, ovviamente, anche contro l'altro R_
era ed è il CO Il Castello e, dichiarare, conseguentemente, la carenza Controparte_7
di legittimazione attiva della Controparte_1
3. Con deposito di comparsa di risposta, si è costituita la la quale ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 90/2022 e ha dedotto altresì la manifesta infondatezza dei motivi del gravame, invocando la condanna dell'appellante per temerarietà della lite.
In via incidentale, essa ha interposto appello sulla base dei motivi di seguito riassunti.
3.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente respinto la domanda risarcitoria, tacciandola di genericità e sostenendo che il danno da mancato godimento dell'immobile non può essere in re ipsa, trascurando tuttavia che il tubo di scarico dei servizi igienici del convenuto è posto in prossimità R_ dell'ingresso principale del “Complesso Monumentale Architettonico ed Archeologico” nel quale, sotto l'insegna “Relais de Charme Torre della Loggia” (www.torredellaloggia.it), la Controparte_1
conduce una attività di affittacamere e di location per eventi, che si svolge nel perimetro anche
[...] all'aperto e con accesso numeroso di pubblico, e proprio in corrispondenza della corte medievale più importante. E' stata, altresì, obliterata la richiesta di una c.t.u. estimativa del danno avanzata fornendo anche gli elementi da prendere, a tal fine, in considerazione. Peraltro, trattandosi dell'imposizione di
5 una servitù di fatto, è inevitabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, una perdita di valore del fondo per tutto il tempo anteriore alla eliminazione della situazione illegittima, perdita che nella specie, in via equitativa, poteva essere stimata in una somma non inferiore ad € 11.000,00 (pari a € 1.000,00 per ciascuno degli anni di durata dell'abuso).
3.2. E' stato, inoltre, completamente tralasciato, sotto il medesimo profilo risarcitorio, l'aspetto della illiceità, civile e penale, della condotta del convenuto considerato che la “condotta fecale” è in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 31 del Regolamento edilizio del Comune di Ortona, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista igienico-sanitario ( il comma 4 del citato articolo recita: “È vietato sistemare tubi di scarico esternamente alle murature delle facciate, ad eccezione di quelle necessarie per le acque meteoriche”) e con le norme poste a tutela della igiene e sanità regionali e nazionali che puniscono, amministrativamente e penalmente, coloro che scaricano le acque nere nelle condutture delle acque bianche. Si tratta di circostanze incontestate che il Tribunale non ha inspiegabilmente esaminato. Dunque, nella specie, oltre alla riduzione in pristino, andava riconosciuto anche il risarcimento del danno in re ipsa ai sensi dell'art. 872 c.c. in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
3.3. Il giudice di prime cure, nella regolazione delle spese, ha erroneamente valutato la condotta posta in essere in spregio delle più elementari regole edilizie di igiene e sanitarie, dal convenuto R_
il quale non aveva neppure aderito alla mediazione obbligatoria;
il rigetto della domanda di cui al n.
3) dell'atto di citazione in primo grado (avente ad oggetto il mero scarico abusivo di acque piovane), non oggetto di gravame, è del tutto residuale e di poco conto rispetto alle prime due (aventi ad oggetto lo scarico abusivo di acque nere e maggiormente impattante anche dal punto di vista visivo); quindi, la soccombenza del convenuto era di fatto totale e non parziale. Peraltro, l'istruttoria ha dimostrato anche la temerarietà delle difese del convenuto il quale, come richiesto dall'attrice, avrebbe dovuto essere condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
4. Con ordinanza del 13.7.2023 è stata respinta l'istanza d'inibitoria ex artt. 283 e 351 proposta dall'appellante principale. Indi, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 26.3.2025, sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'appello principale, al di là della sua fuorviante intestazione, ha ad oggetto esclusivamente la sentenza definitiva n. 64/2023 e non quella non definitiva n. 90/2022, poiché i motivi del gravame attengono al contenuto della prima decisione – accoglimento della domanda di accertamento della inesistenza della servitù di scarico e di cessazione della turbativa e delle molestie ex art. 949 c.c. – e
6 non certo a quello della seconda – dichiarazione della cessazione della materia del contendere tra l'attrice e l'altra parte convenuta ossia il CO “Il Castello” alla luce del verbale di mediazione conciliazione con accordo integrato datato 16.5.2022 (v. doc. prodotto in data 24.6.2022, in fasc. parte appellante principale di primo grado) –. Il riferimento alla sentenza non definitiva, contenuto nella esposizione del primo motivo di appello e teso a dimostrare come il giudice di prime cure non abbia esattamente ricostruito lo stato dei luoghi e individuato i diritti dominicali sulle condutture presenti sulla facciata condominiale, è funzionale alla sola contestazione della decisione presa con la sentenza definitiva. Che l'oggetto del gravame sia costituito soltanto da quest'ultima trova conferma nel fatto che l'appellante ha citato in giudizio soltanto la e non il CO nei R_ Controparte_1 confronti del quale, evidentemente solo per scientia, si è limitato a notificargli l'atto di appello. Ne segue che la sentenza non definitiva n. 90/2022 è passata in giudicato.
6. Tanto premesso, il primo motivo dell'appello principale è infondato.
6.1. La domanda della parte attrice appellata, accolta con la decisione impugnata, concerne le tubature, di colore grigio e più nuove (v. foto versate in atti da entrambe le parti) poste sulla facciata condominiale, una che scende in verticale e un'altra orizzontale più breve che nel tratto più in alto si collega alla prima, tutte a servizio dell'unità abitativa dell'appellante nel senso che convogliano gli scarichi sia della cucina che del bagno della stessa, tubature pacificamente realizzate dal convenuto appellante ne mese di novembre 2012.
6.2. Il condominio ha negato di avere assentito le predette opere e l'appellante non ha provato o chiesto di provare di essere stato autorizzato dal condominio. Quest'ultimo, del resto, ha dedotto di riconoscere esclusivamente il pluviale di acque bianche che scende verticalmente nell'intersezione tra la facciata del fabbricato e il loggiato e poi prosegue anche orizzontalmente (nelle citate fotografie di colore arancione e vetusto) ed ha riconosciuto di non avere altro diritto di scarico sulla proprietà della parte attrice appellata e su tali presupposti la lite è stata conciliata tra l'attrice e il condominio convenuto.
6.3. Orbene, l'appellante, insistendo sul fatto che la parte finale verso terra della nuova tubatura realizzata ha sostituito il preesistente tratto finale del pluviale cosicché la stessa è cosa CP_6
condominiale e in definitiva gli scarichi neri del proprio appartamento confluiscono nella stessa e non nel fondo dell'attrice appellata rispetto alla cui domanda, di conseguenza, il soggetto passivamente legittimato passivamente sarebbe il condominio, si ostina a non cogliere gli aspetti giuridici rilevanti della vicenda. Invero, al di là del rilievo che il fatto esposto dall'appellante è stato contestato dalla parte attrice (la quale ha sostenuto che l'appellante ha, in realtà, modificato l'andamento del pluviale condominiale deviandolo e facendolo confluire, nel tratto finale, nella nuova tubazione realizzata) ed
7 è indimostrato (la prova non può essere certo costituita dalle deduzioni del condominio, altra parte convenuta, deduzioni difensive di cui, peraltro, non vi è traccia nel fascicolo), il punto essenziale non
è la proprietà di uno o più tratti della tubatura, ma – come ha lucidamente colto il giudice di prime cure – chi abbia imposto al fondo dell'attrice appellata il peso dello scarico di acque luride. L'autore di tale illegittimo aggravio è la parte appellante il quale, come si è detto, pacificamente realizzava le nuove tubazioni per convogliare nel terreno della controparte (non soltanto le precipitazioni piovose ma anche) le acque nere provenienti dalla propria unità immobiliare ed ha affermato la legittimità della propria condotta lesiva della proprietà dell'attrice appellata;
egli – e non il condominio rimasto estraneo alla imposizione e affermazione del peso sul fondo altrui – è, dunque, il legittimato passivo dell'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c..
6.4. Da quanto appena esposto discende la superfluità della prova testimoniale richiesta e non ammessa, del tutto condivisibilmente, dal giudice di prime cure;
oltre tutto, il cap. 7 attiene ad un profilo, comunque, irrilevante cioè l'innesto sulla nuova tubatura di altra conduttura asseritamente di acque nere provenienti da altra unità immobiliare di un terzo e che, a ben vedere, non è oggetto della domanda accolta dal Tribunale;
infine, relativamente al cap. 8, quand'anche la circostanza risultasse confermata dai testimoni, non verrebbe inficiata la fondatezza della domanda dell'attrice rispetto alla quale ciò che conta è l'immutazione della condotta di scarico ad opera dell'appellante, tale da avere imposto di fatto una servitù di scarico di acque nere sul fondo dell'attrice appellata.
7. Il secondo motivo è infondato.
7.1. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la molestia e la turbativa all'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice appellata deriva dalle caratteristiche specifiche delle opere realizzate dall'appellante (si ripete, vistose tubature convoglianti acque luride nel fondo altrui) che pregiudicano il godimento della cosa da parte della proprietaria, tanto più che nell'area verde sulla quale le opere insistono, dalla quale sono visibili nonché udibili i passaggi degli scarichi, non è contestato – e, comunque, è documentalmente provato – che, in ragione dell'amenità e pregio dei luoghi, si tengano attività di intrattenimento legate all'attività recettiva svolta dall'appellata sotto l'insegna “Relais de
Charme Torre della Loggia”.
8. Il terzo motivo è infondato.
8.1. Infatti, l'ordine di cessazione delle molestie e turbative impartito dal Tribunale non poteva che includere anche la rimozione delle tubature in questione dal momento che, mediante le stesse, risulta violato il diritto di proprietà dell'attrice appellata. E' poi noto che l'actio negatoria servitutis include non solo << … la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante
8 la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui … >> (così, tra le altre, Cass. 27405/2014).
9. Anche il quarto motivo è infondato.
9.1. L'ordine giudiziale di rimozione delle tubature è attuabile dall'appellante il quale, come le ha installate, può anche asportarle. Del resto, il CO “Il Castello” si è professato estraneo alla condotta dell'appellante e, nell'accordo conciliativo con l'attrice appellata, ha dichiarato la sua non opposizione alla rimozione delle tubature (v. doc. cit.).
9.2. La caduta a sbalzo delle acque meteoriche dal pluviale arancione condominiale – la quale sarebbe una conseguenza della rimozione delle tubature – non è stata eccepita né dall'attrice appellata né dal condominio sicché non è una circostanza che può sollevare l'appellante per sottrarsi all'ordine giudiziale di rimozione.
9.3. Quanto alle conseguenze di quest'ultima sulla (ulteriore) conduttura orizzontale (di colore arancione scuro e, nelle parti usurate, nero) proveniente da altra unità abitativa – (solo) secondo la parte appellante convogliante anch'essa acque scure – che resterebbe senza sbocco, si osserva che si tratta di questioni che non concernono l'appellante e che, eventualmente, potrebbero essere sollevate dal terzo in sede di esecuzione dell'ordine giudiziale.
10. Acclarata l'infondatezza dell'appello principale, occorre ora passare all'esame dell'appello incidentale dell'attrice appellata Controparte_1
11. I primi due motivi di appello incidentale – che, attenendo sotto diversi ma complementari profili alla domanda risarcitoria respinta dal Tribunale, vanno valutati insieme – sono fondati.
11.1. Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, la domanda risarcitoria non può essere reputata “formulata in termini generici ed apodittici” avendo la parte attrice specificato, nell'atto di citazione in giudizio e nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 (quest'ultima, ai fini della rilevanza delle istanze istruttorie), il pregio architettonico e storico del compendio immobiliare acquistato nel 2006, successivamente oggetto di una complesso recupero, restauro e valorizzazione sotto la sorveglianza della Sovrintendenza, ed ove, dal gennaio 2017, è esercitata un'attività di affittacamere e di location per eventi (come celebrazioni di matrimoni e banchetti) che si svolgono anche all'aperto e proprio nell'area giardino per cui è causa e con presenza di numeroso pubblico (v. la copiosa documentazione, anche fotografica, allegata alle menzionate memorie istruttorie). E' stato, poi, dedotto come la presenza dal 2009 delle tubature realizzate dal convenuto avesse diminuito R_ il valore “immobiliare, ambientale e architettonico” del bene – a tale fine, come si è innanzi detto, la
9 parte attrice aveva chiesto anche disporsi una c.t.u. – e fosse incompatibile con l'attività recettiva ivi svolta e costituisse “un vero e proprio deterrente” per la clientela sicché il godimento e lo sfruttamento dell'immobile ne è risultato compromesso (<< … è possibile celebrare i matrimoni civili tra le mura del complesso, ed una delle maggiori attività svolte, soprattutto in estate ed all'aperto, sono eventi di diversa natura tutti con l'accesso di numeroso pubblico. Il tubo di scarico del bagno del Sig. R_
è posto proprio in corrispondenza del giardino principale della attrice, con notevole danno poiché quel lato risulta talmente indecoroso al punto di non poter essere utilizzato se non parzialmente, anche perché non è piacevole sapere che a pochi metri di distanza da un tavolo apparecchiato, o da dove si celebra un matrimonio, si vede ed a volte si sente, il rumore dello scarico del water …>>).
11.2. La domanda è, inoltre, fondata poiché, fermo restando che il danno in parola non è in re ipsa (v. Cass. 14268/2021, Cass. 16601/2017 e Cass. ss.uu. 26972/2008), alla luce delle sopraindicate circostanze di fatto del caso concreto in esame, in base a nozioni di comune esperienza e a presunzioni semplici, può ritenersi che l'indecorosa situazione determinata dal convenuto (di abusiva imposizione di una servitù di scarico di acque luride sul fondo altrui), limitando il godimento dell'area da parte della proprietaria, abbia senz'altro cagionato ad essa anche un apprezzabile danno patrimoniale.
11.3. Come lamentato dall'appellante incidentale, sono stati anche trascurati i plurimi profili d'illiceità della condotta del convenuto:
- la violazione del Regolamento edilizio del Comune di Ortona dal punto di vista dell'estetica e del decoro dei fabbricati ed igienico sanitario (v. art. 31 il cui comma 4 prescrive che “È vietato sistemare tubi di scarico esternamente alle murature delle facciate, ad eccezione di quelle necessarie per le acque meteoriche. È altresì vietato sistemare esternamente alle facciate canne di ventilazione, tubazioni o canalizzazioni in genere tranne nei casi in cui ciò sia reso necessario da specifiche normative o tali condotte non siano direttamente visibili da spazi pubblici.”);
- la violazione dell'art. 889, comma 2, c.c. (”per i tubi di acqua lurida, per quelli del gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”); come risulta dalle foto allegate, le tubature realizzate dal convenuto non aderiscono alla parete condominiale come il pluviale condominiale, ma se ne distaccano sensibilmente occupando a terra una parte del suolo di proprietà dell'appellante incidentale (cfr., tra l'altro, le eloquenti fotografie allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dell'attrice appellane incidentale).
Non è neppure chiaro se la tubazione esterna realizzata dal convenuto si allacci a una conduttura che sversa nella rete fognaria pubblica o, come sostiene l'appellante incidentale, ad una canaletta per la raccolta delle acque piovane.
10 11.4. Tali profili, evidenziando anche l'inosservanza della disciplina edilizia e sulle distanze a tutela della proprietà privata, rafforzano la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice appellante incidentale in relazione al danno da diminuzione del godimento dell'immobile derivante dalla abusiva imposizione della servitù sul proprio fondo e per il tempo in cui essa è perdurata (v. Cass. 21501/2018
e Cass. 7752/2013 in tema di violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni private ove è specificato che il danno non necessita di una specifica attività probatoria).
11.5. Il danno va liquidato all'attualità, in via equitativa in base alle sopra illustrate circostanze del caso concreto, in € 8.800,00 (€ 800,00 annui per undici anni, periodo di protrazione dell'abusiva situazione de qua, secondo quando dedotto dall'attrice appellante incidentale). Sulla somma finale decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
12. Il terzo motivo di appello, relativo all'omesso riconoscimento della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., e alla regolazione delle spese di lite è parzialmente fondato.
12.1. Quanto alla temerarietà delle lite disconosciuta dal giudice di prime cure, riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione il rigetto della domanda dell'attrice relativa al canale di gronda (contrassegnata sub n. 3 nell'atto di citazione di primo grado) e l'implicita rinuncia, evidenziata nella sentenza gravata (ove è stata stigmatizzata la diversa formulazione delle domande attoree negli atti difensivi, introduttivi e conclusionali), a quella relativa all'ulteriore canale orizzontale che si ricollega a quello realizzato dal (domanda contrassegnata sub n. 2 nell'atto R_
di citazione di primo grado). La conseguente reciproca soccombenza, pur se parziale, ostava, dunque, al riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (v., tra le altre, Cass. 24158/2017).
12.2. Ciò posto, è tuttavia condivisibile la doglianza relativa alla disposta compensazione totale delle spese. Malgrado il rigetto delle sopraindicate domande, è stata accolta la domanda di maggiore importanza relativa alle tubature convoglianti acque luride (ibidem sub n. 1) e, all'esito del presente grado del giudizio, pure quella risarcitoria di talché, soppesando le domande accolte e respinte, appare giustificata la compensazione soltanto parziale e in ragione soltanto di 1/3 delle spese di primo grado che, per il resto, devono gravare sul convenuto (maggiormente soccombente) R_
13. In conclusione, l'appello principale di va respinto mentre Controparte_4
va accolto, nei limiti anzidetti, quello incidentale della Dunque, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza appellata che, per il resto s'intende confermata, Controparte_4
va condannato (anche) al pagamento in favore della a titolo risarcitorio,
[...] Controparte_1 della somma di € 8.800,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, nonché al rimborso in favore della stessa dei 2/3 delle spese del primo grado del giudizio che, per il resto, s'intendono compensate e che, per l'intero, si liquidano come in dispositivo secondo
11 le tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, sulla base dei documenti versati in atti, scaglione conforme alle domande, valori minimi per la fase di trattazione ed istruttoria (pur essendo stata discussa l'inibitoria, essa è risultata di minima complessità anche considerando che non
è stata svolta alcuna attività istruttoria suppletiva) e valori medi per le restanti.
14. Le spese del presente grado del giudizio sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri testé citati.
15. L'esito del presente grado del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale Controparte_4
[...]
16. Come invocato dall'appellata – appellante incidentale si rinviene la Controparte_1 responsabilità processuale aggravata dell'appellante principale ai Controparte_4 sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. ovvero, in ogni caso, ai sensi del comma 3 della stessa disposizione.
16.1. L'esame dei motivi dell'appello principale ha evidenziato la manifesta inconsistenza, in fatto e in diritto, delle censure formulate con il gravame che, appunto, è risultato obliterare del tutto l'evidenza delle risultanze istruttorie, la linea difensiva del CO (di fatto, alla fine, adesiva alle tesi della parte attrice) e la stessa motivazione della sentenza gravata (che aveva chiaramente messo in luce la manifesta infondatezza delle tesi del . Va poi considerata la palese abusività R_
della condotta del convenuto il quale, prima del giudizio, è rimasto insensibile a tutti gli inviti a sanarla (non aderendo neppure alla mediazione obbligatoria) e, poi nel corso del giudizio, ha tentato di giustificarla in modo via via diverso fino a giungere a sostenere (pur avendo una unità immobiliare dall'ampia superficie e con numerosi vani) di non avere altra possibilità di scarico. Dunque, deve ritenersi che l'appellante abbia agito con dolo o quanto meno con colpa grave, cosicché sussistono i presupposti per ritenere, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria – ovvero, in ogni caso, per abuso del processo ai sensi del comma 3 della medesima disposizione – dell'appellante il quale va condannato a pagare in favore dell'appellata della somma, di € 2.400,00, determinata equitativamente in ragione di circa la metà dell'importo delle spese di lite da rimborsare. Segue la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da Controparte_4
2) in accoglimento dell'appello incidentale dell'appellata e in parziale riforma Controparte_1
della sentenza impugnata, condanna l'appellante Controparte_4
12 a) al pagamento in favore della della somma di € 8.800,00, oltre interessi Controparte_1
legali dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo;
b) al rimborso in favore della dei 2/3 delle spese del primo grado del Controparte_1 giudizio che, per il resto, s'intendono compensate e che, per l'intero, si liquidano in complessivi
€ 2.552,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Controparte_4 Controparte_1
le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 4.888,00, oltre rimborso
[...]
forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
4) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata la somma di € 2.400,00, oltre interessi legali sino al saldo;
5) condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00;
6) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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