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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 733/2025 del ruolo generale degli affari di V.G., avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 9.4.2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall'avv. LUIGI GIULIANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio, sito in Benevento alla Via Colonnette;
RECLAMANTE
E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (c.f. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di separate procure alle liti rilasciate in C.F._5 calce ai ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale e valevoli anche per la presente fase di reclamo, dall'avv. CE IN (c.f. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliati presso il suo studio, sito in Benevento alla Via Dei Cappuccini n. 11;
RECLAMATI
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ (P.IVA ), aperta presso il Parte_1 P.IVA_1
1 Tribunale di Benevento con sentenza n. 5/2025 pubblicata il 14.1.2025, in persona del curatore, dott.ssa
; Parte_4
RECLAMATA AC
E
CE IN (c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Benevento alla Via Dei Cappuccini n. 11;
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi promossi dinanzi al Tribunale di Benevento, successivamente riuniti, CP_1
, e premesso di essere titolari di
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
crediti per differenze retributive, in forza di distinti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Benevento, tutti per importi inferiori ad € 5.000,00 e non opposti (rispettivamente d.i. n. 177/2024, d.i. n. 230/2024,
d.i. n. 181/2024 e d.i. n. 192/2024), chiedevano di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale del comune debitore “ (P. IVA ), con sede legale in Benevento, alla via Parte_1 P.IVA_1
Catone snc.
Il debitore, all'udienza fissata per l'esame dell'istanza presentata dal creditore , attesa Controparte_1 la riunione degli altri ricorsi per l'apertura della procedura liquidatoria concorsuale, chiedeva un termine per provvedere al pagamento anche degli altri creditori istanti, eccependo, altresì, di aver già estinto l'obbligazione nei confronti del creditore Il Tribunale di Benevento, Parte_5 all'udienza del 18.12.2024 si riservava, concedendo al debitore un termine di 30 giorni per il deposito di note e documenti.
Con sentenza n. 5/2025, pubblicata il 14.1.2025, sciogliendo la riserva, accoglieva le istanze e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della rilevando la sussistenza di tutti i presupposti e Parte_1
requisiti necessari per l'apertura della procedura liquidatoria richiesta. In particolare, evidenziava il
Tribunale che: ai fini del superamento della soglia di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, sebbene i decreti ingiuntivi posti dai creditori a fondamento delle proprie istanze fossero inferiori al suddetto limite, comunque risultavano debiti verso l'erario e gli enti previdenziali di importo superiore ad €
80.000,00; in ordine all'assoggettabilità alla procedura, poi, rilevava che il superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII emergeva dalla documentazione contabile agli atti e in particolare all'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2021, con conseguente impossibilità di qualificare la debitrice come “impresa minore”; quanto, infine, alla sussistenza dell'insolvenza, evidenziava che i crediti degli istanti erano
2 portati da titoli giudiziali definitivi, che le procedure esecutive esperite erano rimaste infruttuose, che l'eccepito pagamento eseguito in favore del creditore era relativo a mensilità diverse da quelle CP_2
ingiunte e che, comunque, non risultavano bilanci depositati dopo il 2021; aggiungeva, infine, che i crediti insoluti erano tutti di modesta entità, sì da avvalorare ancora di più l'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Avverso detta decisione la società ha proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019, con ricorso Parte_1
depositato il 6.2.2025, chiedendo di dichiarare nulla o, comunque, di revocare la sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda, la reclamante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del termine a difesa concesso al debitore per dimostrare l'adempimento delle obbligazioni dei creditori istanti e, di conseguenza, l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei creditori (stante la prova dell'estinzione delle obbligazioni che il debitore avrebbe fornito in caso di rispetto del termine concesso) e, comunque, lo stato di insolvenza, non desumibile dall'infruttuoso pignoramento presso terzi. A tal fine depositava vaglia postali intestati ai creditori istanti.
Costituendosi in giudizio con separate memorie, i creditori, rimettendosi alla decisione della Corte “in ordine all'eccepita violazione del termine concesso al reclamante per il compiuto svolgimento delle proprie difese”, hanno insistito per la conferma della decisione reclamata, evidenziando la definitività dei decreti monitori da ciascuno posti a base dell'istanza e, in ogni caso, il mancato pagamento di quanto in essi ingiunto sino alla data della loro costituzione in sede di reclamo.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per la Liquidazione giudiziale della Pt_1
e ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Con memoria depositata in data 21.3.2025 è intervenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 51, comma 9, CCII,
l'avv. Francesco Fallarino, quale procuratore di se stesso, chiedendo che venisse confermata la sentenza impugnata, atteso il mancato pagamento dei compensi professionali, liquidati in suo favore, quale difensore distrattario, in ciascuno dei decreti ingiuntivi sopra menzionati, per complessivi € 3.589,40.
All'udienza del 9.4.2025, la causa è stata trattata con il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, decisa con la presente sentenza.
Deve essere accolto il primo motivo di reclamo formulato dalla società reclamante, attinente alla nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del termine a difesa concessole.
Dagli atti del giudizio prefallimentare svoltosi dinanzi al Tribunale di Benevento risulta, infatti, che all'udienza del 18.12.2024, il Tribunale, sulla richiesta del debitore di ottenere un rinvio per dimostrare l'intervenuto pagamento dei crediti degli istanti e, quindi, l'estinzione delle loro obbligazioni, si
3 riservava la decisione, concedendo al debitore un termine di 30 giorni per il deposito di note e documenti. Tuttavia, prima della scadenza del termine concesso, in data 14.1.2025, pubblicava la sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura concorsuale liquidatoria.
Osserva il Collegio che, sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, quindi, la pronuncia della sentenza prima del loro completo decorso, determina la nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio “senza necessità di allegare e dimostrare alcun pregiudizio specifico o ulteriore” (cfr. ex multis Cass., 29510/2024; Cass., 36596/2021).
Il principio deve ritenersi applicabile anche al procedimento in corso, atteso che, sebbene “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, né il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare” (Cass., 18310/2023), nondimeno, una volta che tale bilanciamento sia stato compiuto e il giudice abbia ritenuto conforme alle esigenze della procedura e dei creditori la concessione di un termine a difesa, questo deve necessariamente essere rispettato, pena la nullità della sentenza emessa prima del suo completo decorso (arg. ex Cass., 1760/2008 e Cass.,
23718/2014).
Nel caso di specie, quindi, poiché il Tribunale, riservandosi, aveva concesso al debitore il termine di 30 giorni per depositare note e documenti al fine di dimostrare l'intervenuto pagamento integrale dei crediti degli istanti (ossia per fornire la prova di un evento ostativo all'apertura della procedura), la decisione emessa prima del decorso integrale di tale termine, pregiudicando il diritto di difesa del debitore, deve essere dichiarata nulla.
Dalla nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deriva la necessità di revocare l'apertura della procedura;
tuttavia, il giudice del reclamo, sanata la violazione del diritto di difesa riscontrato nella sentenza impugnata, non può limitarsi a dichiarare la siffatta nullità (cfr. Cass.,
3861/2019), né è tenuto a rimettere gli atti al primo giudice per una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura, ma è obbligato a verificare direttamente i presupposti necessari alla richiesta apertura della procedura liquidatoria.
Ed infatti, stante l'applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. anche al procedimento in esame e vista la previsione di cui all'art. 50, comma 5, CCII, poiché il vizio di nullità riscontrato nella sentenza reclamata non è tra quelli per i quali è prevista la rimessione della causa al primo giudice, la rilevazione della
4 nullità impone alla Corte di decidere nel merito, valutando, quindi, la sussistenza dei requisiti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e rimettendo al Tribunale solo per i provvedimenti conseguenziali di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
Orbene, nel caso di specie la reclamante non ha contestato le valutazioni già compiute dal Tribunale in ordine al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 CCII (emergenti dal bilancio 2021), né la sussistenza di un'esposizione debitoria superiore ad € 30.000,00, compresi i debiti erariali e previdenziali. Tali valutazioni, oltre a non essere state oggetto di reclamo, sono condivise da questa
Corte alla luce della documentazione presente nel fascicolo telematico di primo grado.
La reclamante ha, invece, contestato la sussistenza della legittimazione attiva dei creditori istanti e dello stato di insolvenza, invocando a tal fine l'emissione di cinque vaglia postali in favore dei creditori istanti e depositati in allegato al reclamo.
Ritiene il Collegio che la suddetta documentazione non è idonea ad escludere la legittimazione attiva dei creditori istanti.
Non solo, infatti, i vaglia postali emessi in favore degli odierni reclamati in data 14.1.2025 (depositati in allegato al reclamo) non risultano essere mai stati consegnati e incassati dai creditori, così come da essi eccepito, in mancanza di diversa prova da parte del debitore reclamante, ma, in ogni caso, anche ove riscossi, essi non estinguono l'integrale credito vantato dagli istanti, atteso che recano la sola sorte capitale e non anche gli interessi e la rivalutazione monetaria pure ingiunta nei provvedimenti monitori definitivi invocati da ciascuno a fondamento della propria pretesa creditoria.
Anche ove le suddette somme fossero state incassate dai creditori istanti, quindi, - circostanza di cui, si ribadisce, non vi è prova, stante l'esplicita eccezione formulata in tal senso dai reclamati e la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento da parte del debitore - i sig.ri , e CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3 sarebbero comunque legittimati a proporre l'istanza in esame, vantando ancora crediti per interessi e rivalutazione nei confronti del comune debitore.
Peraltro, non può non osservarsi come nella presente procedura sia tempestivamente intervenuto ai sensi dell'art. 50, comma 9, CCII, l'avv. Fallarino Francesco, anch'egli creditore della per i Parte_1
compensi professionali riconosciutigli quale procuratore anticipatario nei decreti ingiuntivi emessi in favore degli altri creditori istanti. Anch'egli, quindi, è autonomamente legittimato ad agire per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Passando, infine, ad analizzare la sussistenza dell'ultimo requisito previsto per l'apertura della procedura, ossia lo stato di insolvenza, la Corte evidenzia la correttezza delle valutazioni già compiute dal Tribunale, non scalfite dalle ragioni prospettate nel reclamo in esame.
5 Ad avviso del debitore reclamante, infatti, i debiti verso i creditori istanti sarebbero stati tutti estinti e i decreti ingiuntivi non opposti per mero errore circa la ritenuta sufficienza dei pagamenti.
Premesso quanto già osservato in ordine alla mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme riportate nei decreti ingiuntivi posti a fondamento delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, questa Corte non può non evidenziare che, in ogni caso, non risultano depositati bilanci dopo il 2021 e che, comunque, vi è la prova della sussistenza di rilevanti debiti verso l'erario e gli enti previdenziali, scaduti e non adempiuti. Inoltre, anche le somme ingiunte, sebbene fossero di modesta entità, non sono state pagate nell'immediatezza della notifica dei provvedimenti monitori e la stessa emissione dei vaglia postali non è sufficiente a fornire la prova della capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, attesa la mancanza di deduzione e prova circa la provvista utilizzata.
Tali elementi, congiuntamente valutati, dimostrano chiaramente lo stato di insolvenza in cui versa la società debitrice.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società (P.IVA ), con sede legale in Benevento, alla via Catone Parte_1 P.IVA_1
snc, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Benevento per i restanti provvedimenti.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio tra il reclamante e i reclamati costituiti, atteso il parziale accoglimento del reclamo e la declaratoria di nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale, vanno compensate per ½; la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando i parametri fissati per le cause di valore indeterminato
(cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014; Cass. 1346/2013), sulla base del valore minimo di tariffa, tenuto conto della pluralità delle parti assistite difese tutte dal medesimo procuratore con posizioni sostanzialmente sovrapponibili, sebbene prospettate in diversi atti di costituzione e con distrazione in favore dell'avv. Francesco Fallarino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
La mancata costituzione della procedura liquidatoria comporta l'irripetibilità delle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto in data 6.2.2025 ex art. 51 d.lgs. 14/2019 dalla società Parte_1
avverso la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale a suo carico n. 5/2025,
[...]
nonché in accoglimento delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale presentate da CP_1
6 , e nonché in qualità di CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 interventore dall'avv. Francesco Fallarino, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Benevento n. 5/2025 pubblicata in data 14.1.2025 e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con essa disposta;
2) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della (P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Benevento alla via Catone snc e rimette gli atti al Tribunale di Benevento per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
3) comepnsa per ½ le spese di lite tra la società e i reclamati costituiti e condanna Parte_1
la società reclamante al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e dell'avv. Francesco Fallarino, della restante metà delle spese di lite di entrambi i
[...] Parte_3
gradi di giudizio, che si liquidano per la prima fase del giudizio in € 525,00 e, per la presente fase del giudizio, in € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge sui soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Fallarino dichiaratosi antistatario;
4) nulla per le spese di lite tra la e la curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1 [...]
Parte_1
Così deciso in Napoli il 9.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 733/2025 del ruolo generale degli affari di V.G., avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 9.4.2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall'avv. LUIGI GIULIANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio, sito in Benevento alla Via Colonnette;
RECLAMANTE
E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (c.f. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di separate procure alle liti rilasciate in C.F._5 calce ai ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale e valevoli anche per la presente fase di reclamo, dall'avv. CE IN (c.f. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliati presso il suo studio, sito in Benevento alla Via Dei Cappuccini n. 11;
RECLAMATI
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ (P.IVA ), aperta presso il Parte_1 P.IVA_1
1 Tribunale di Benevento con sentenza n. 5/2025 pubblicata il 14.1.2025, in persona del curatore, dott.ssa
; Parte_4
RECLAMATA AC
E
CE IN (c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Benevento alla Via Dei Cappuccini n. 11;
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi promossi dinanzi al Tribunale di Benevento, successivamente riuniti, CP_1
, e premesso di essere titolari di
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
crediti per differenze retributive, in forza di distinti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Benevento, tutti per importi inferiori ad € 5.000,00 e non opposti (rispettivamente d.i. n. 177/2024, d.i. n. 230/2024,
d.i. n. 181/2024 e d.i. n. 192/2024), chiedevano di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale del comune debitore “ (P. IVA ), con sede legale in Benevento, alla via Parte_1 P.IVA_1
Catone snc.
Il debitore, all'udienza fissata per l'esame dell'istanza presentata dal creditore , attesa Controparte_1 la riunione degli altri ricorsi per l'apertura della procedura liquidatoria concorsuale, chiedeva un termine per provvedere al pagamento anche degli altri creditori istanti, eccependo, altresì, di aver già estinto l'obbligazione nei confronti del creditore Il Tribunale di Benevento, Parte_5 all'udienza del 18.12.2024 si riservava, concedendo al debitore un termine di 30 giorni per il deposito di note e documenti.
Con sentenza n. 5/2025, pubblicata il 14.1.2025, sciogliendo la riserva, accoglieva le istanze e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della rilevando la sussistenza di tutti i presupposti e Parte_1
requisiti necessari per l'apertura della procedura liquidatoria richiesta. In particolare, evidenziava il
Tribunale che: ai fini del superamento della soglia di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, sebbene i decreti ingiuntivi posti dai creditori a fondamento delle proprie istanze fossero inferiori al suddetto limite, comunque risultavano debiti verso l'erario e gli enti previdenziali di importo superiore ad €
80.000,00; in ordine all'assoggettabilità alla procedura, poi, rilevava che il superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII emergeva dalla documentazione contabile agli atti e in particolare all'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2021, con conseguente impossibilità di qualificare la debitrice come “impresa minore”; quanto, infine, alla sussistenza dell'insolvenza, evidenziava che i crediti degli istanti erano
2 portati da titoli giudiziali definitivi, che le procedure esecutive esperite erano rimaste infruttuose, che l'eccepito pagamento eseguito in favore del creditore era relativo a mensilità diverse da quelle CP_2
ingiunte e che, comunque, non risultavano bilanci depositati dopo il 2021; aggiungeva, infine, che i crediti insoluti erano tutti di modesta entità, sì da avvalorare ancora di più l'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Avverso detta decisione la società ha proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019, con ricorso Parte_1
depositato il 6.2.2025, chiedendo di dichiarare nulla o, comunque, di revocare la sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda, la reclamante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del termine a difesa concesso al debitore per dimostrare l'adempimento delle obbligazioni dei creditori istanti e, di conseguenza, l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei creditori (stante la prova dell'estinzione delle obbligazioni che il debitore avrebbe fornito in caso di rispetto del termine concesso) e, comunque, lo stato di insolvenza, non desumibile dall'infruttuoso pignoramento presso terzi. A tal fine depositava vaglia postali intestati ai creditori istanti.
Costituendosi in giudizio con separate memorie, i creditori, rimettendosi alla decisione della Corte “in ordine all'eccepita violazione del termine concesso al reclamante per il compiuto svolgimento delle proprie difese”, hanno insistito per la conferma della decisione reclamata, evidenziando la definitività dei decreti monitori da ciascuno posti a base dell'istanza e, in ogni caso, il mancato pagamento di quanto in essi ingiunto sino alla data della loro costituzione in sede di reclamo.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per la Liquidazione giudiziale della Pt_1
e ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Con memoria depositata in data 21.3.2025 è intervenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 51, comma 9, CCII,
l'avv. Francesco Fallarino, quale procuratore di se stesso, chiedendo che venisse confermata la sentenza impugnata, atteso il mancato pagamento dei compensi professionali, liquidati in suo favore, quale difensore distrattario, in ciascuno dei decreti ingiuntivi sopra menzionati, per complessivi € 3.589,40.
All'udienza del 9.4.2025, la causa è stata trattata con il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, decisa con la presente sentenza.
Deve essere accolto il primo motivo di reclamo formulato dalla società reclamante, attinente alla nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del termine a difesa concessole.
Dagli atti del giudizio prefallimentare svoltosi dinanzi al Tribunale di Benevento risulta, infatti, che all'udienza del 18.12.2024, il Tribunale, sulla richiesta del debitore di ottenere un rinvio per dimostrare l'intervenuto pagamento dei crediti degli istanti e, quindi, l'estinzione delle loro obbligazioni, si
3 riservava la decisione, concedendo al debitore un termine di 30 giorni per il deposito di note e documenti. Tuttavia, prima della scadenza del termine concesso, in data 14.1.2025, pubblicava la sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura concorsuale liquidatoria.
Osserva il Collegio che, sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, quindi, la pronuncia della sentenza prima del loro completo decorso, determina la nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio “senza necessità di allegare e dimostrare alcun pregiudizio specifico o ulteriore” (cfr. ex multis Cass., 29510/2024; Cass., 36596/2021).
Il principio deve ritenersi applicabile anche al procedimento in corso, atteso che, sebbene “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, né il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare” (Cass., 18310/2023), nondimeno, una volta che tale bilanciamento sia stato compiuto e il giudice abbia ritenuto conforme alle esigenze della procedura e dei creditori la concessione di un termine a difesa, questo deve necessariamente essere rispettato, pena la nullità della sentenza emessa prima del suo completo decorso (arg. ex Cass., 1760/2008 e Cass.,
23718/2014).
Nel caso di specie, quindi, poiché il Tribunale, riservandosi, aveva concesso al debitore il termine di 30 giorni per depositare note e documenti al fine di dimostrare l'intervenuto pagamento integrale dei crediti degli istanti (ossia per fornire la prova di un evento ostativo all'apertura della procedura), la decisione emessa prima del decorso integrale di tale termine, pregiudicando il diritto di difesa del debitore, deve essere dichiarata nulla.
Dalla nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deriva la necessità di revocare l'apertura della procedura;
tuttavia, il giudice del reclamo, sanata la violazione del diritto di difesa riscontrato nella sentenza impugnata, non può limitarsi a dichiarare la siffatta nullità (cfr. Cass.,
3861/2019), né è tenuto a rimettere gli atti al primo giudice per una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura, ma è obbligato a verificare direttamente i presupposti necessari alla richiesta apertura della procedura liquidatoria.
Ed infatti, stante l'applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. anche al procedimento in esame e vista la previsione di cui all'art. 50, comma 5, CCII, poiché il vizio di nullità riscontrato nella sentenza reclamata non è tra quelli per i quali è prevista la rimessione della causa al primo giudice, la rilevazione della
4 nullità impone alla Corte di decidere nel merito, valutando, quindi, la sussistenza dei requisiti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e rimettendo al Tribunale solo per i provvedimenti conseguenziali di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
Orbene, nel caso di specie la reclamante non ha contestato le valutazioni già compiute dal Tribunale in ordine al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 CCII (emergenti dal bilancio 2021), né la sussistenza di un'esposizione debitoria superiore ad € 30.000,00, compresi i debiti erariali e previdenziali. Tali valutazioni, oltre a non essere state oggetto di reclamo, sono condivise da questa
Corte alla luce della documentazione presente nel fascicolo telematico di primo grado.
La reclamante ha, invece, contestato la sussistenza della legittimazione attiva dei creditori istanti e dello stato di insolvenza, invocando a tal fine l'emissione di cinque vaglia postali in favore dei creditori istanti e depositati in allegato al reclamo.
Ritiene il Collegio che la suddetta documentazione non è idonea ad escludere la legittimazione attiva dei creditori istanti.
Non solo, infatti, i vaglia postali emessi in favore degli odierni reclamati in data 14.1.2025 (depositati in allegato al reclamo) non risultano essere mai stati consegnati e incassati dai creditori, così come da essi eccepito, in mancanza di diversa prova da parte del debitore reclamante, ma, in ogni caso, anche ove riscossi, essi non estinguono l'integrale credito vantato dagli istanti, atteso che recano la sola sorte capitale e non anche gli interessi e la rivalutazione monetaria pure ingiunta nei provvedimenti monitori definitivi invocati da ciascuno a fondamento della propria pretesa creditoria.
Anche ove le suddette somme fossero state incassate dai creditori istanti, quindi, - circostanza di cui, si ribadisce, non vi è prova, stante l'esplicita eccezione formulata in tal senso dai reclamati e la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento da parte del debitore - i sig.ri , e CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3 sarebbero comunque legittimati a proporre l'istanza in esame, vantando ancora crediti per interessi e rivalutazione nei confronti del comune debitore.
Peraltro, non può non osservarsi come nella presente procedura sia tempestivamente intervenuto ai sensi dell'art. 50, comma 9, CCII, l'avv. Fallarino Francesco, anch'egli creditore della per i Parte_1
compensi professionali riconosciutigli quale procuratore anticipatario nei decreti ingiuntivi emessi in favore degli altri creditori istanti. Anch'egli, quindi, è autonomamente legittimato ad agire per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Passando, infine, ad analizzare la sussistenza dell'ultimo requisito previsto per l'apertura della procedura, ossia lo stato di insolvenza, la Corte evidenzia la correttezza delle valutazioni già compiute dal Tribunale, non scalfite dalle ragioni prospettate nel reclamo in esame.
5 Ad avviso del debitore reclamante, infatti, i debiti verso i creditori istanti sarebbero stati tutti estinti e i decreti ingiuntivi non opposti per mero errore circa la ritenuta sufficienza dei pagamenti.
Premesso quanto già osservato in ordine alla mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme riportate nei decreti ingiuntivi posti a fondamento delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, questa Corte non può non evidenziare che, in ogni caso, non risultano depositati bilanci dopo il 2021 e che, comunque, vi è la prova della sussistenza di rilevanti debiti verso l'erario e gli enti previdenziali, scaduti e non adempiuti. Inoltre, anche le somme ingiunte, sebbene fossero di modesta entità, non sono state pagate nell'immediatezza della notifica dei provvedimenti monitori e la stessa emissione dei vaglia postali non è sufficiente a fornire la prova della capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, attesa la mancanza di deduzione e prova circa la provvista utilizzata.
Tali elementi, congiuntamente valutati, dimostrano chiaramente lo stato di insolvenza in cui versa la società debitrice.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società (P.IVA ), con sede legale in Benevento, alla via Catone Parte_1 P.IVA_1
snc, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Benevento per i restanti provvedimenti.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio tra il reclamante e i reclamati costituiti, atteso il parziale accoglimento del reclamo e la declaratoria di nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale, vanno compensate per ½; la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando i parametri fissati per le cause di valore indeterminato
(cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014; Cass. 1346/2013), sulla base del valore minimo di tariffa, tenuto conto della pluralità delle parti assistite difese tutte dal medesimo procuratore con posizioni sostanzialmente sovrapponibili, sebbene prospettate in diversi atti di costituzione e con distrazione in favore dell'avv. Francesco Fallarino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
La mancata costituzione della procedura liquidatoria comporta l'irripetibilità delle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto in data 6.2.2025 ex art. 51 d.lgs. 14/2019 dalla società Parte_1
avverso la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale a suo carico n. 5/2025,
[...]
nonché in accoglimento delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale presentate da CP_1
6 , e nonché in qualità di CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 interventore dall'avv. Francesco Fallarino, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Benevento n. 5/2025 pubblicata in data 14.1.2025 e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con essa disposta;
2) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della (P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Benevento alla via Catone snc e rimette gli atti al Tribunale di Benevento per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
3) comepnsa per ½ le spese di lite tra la società e i reclamati costituiti e condanna Parte_1
la società reclamante al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e dell'avv. Francesco Fallarino, della restante metà delle spese di lite di entrambi i
[...] Parte_3
gradi di giudizio, che si liquidano per la prima fase del giudizio in € 525,00 e, per la presente fase del giudizio, in € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge sui soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Fallarino dichiaratosi antistatario;
4) nulla per le spese di lite tra la e la curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1 [...]
Parte_1
Così deciso in Napoli il 9.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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