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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4450/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039053532000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064193267864 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato alla Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento n. 82025003 05 532000 riferita a tasse automobilistiche annualità
2020 notificata in data 22 luglio 2025 a mezzo PEC di € 307,39.
Al riguardo deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
La Regione Campania regolarmente costituita in data 27 gennaio 2026 contrasta le eccezioni proposte e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 6 febbraio 2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ritenendo che la documentazione ex adverso prodotta non consenta di ritenere regolarmente avvenuta la notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione prodotta in atti si ritiene provata la regolare notifica dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064193267864/2020 periodo di imposta 2020 notificato con raccomandata postale di operatore privato in data 14 luglio 2023 e conseguentemente non intervenuta prescrizione triennale del credito tributario.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 250,00 a titolo di spese di lite, oltre CUT e oneri di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr IA AT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4450/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039053532000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064193267864 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato alla Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento n. 82025003 05 532000 riferita a tasse automobilistiche annualità
2020 notificata in data 22 luglio 2025 a mezzo PEC di € 307,39.
Al riguardo deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
La Regione Campania regolarmente costituita in data 27 gennaio 2026 contrasta le eccezioni proposte e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 6 febbraio 2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ritenendo che la documentazione ex adverso prodotta non consenta di ritenere regolarmente avvenuta la notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione prodotta in atti si ritiene provata la regolare notifica dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064193267864/2020 periodo di imposta 2020 notificato con raccomandata postale di operatore privato in data 14 luglio 2023 e conseguentemente non intervenuta prescrizione triennale del credito tributario.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 250,00 a titolo di spese di lite, oltre CUT e oneri di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr IA AT