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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 747/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO MILANO 27 – Parte_1 C.F._1
MONZA, presso lo studio dell'avv. DOMENICO VALENTINI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in LARGO PONTIDA NR. 3 -20871- VIMERCATE
(MB),
APPELLATO
Contro
P. IVA , elettivamente domiciliata in VIA DURINI 24 – Controparte_2 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO FERRONI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 14 APPELLATA TERZA MA
Contro
(P. IVA , elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA Controparte_2 P.IVA_1
N. 19 – BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. MASSIMO COLLIVA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA TERZA MA
Contro
, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previa ogni opportuna ed emittenda declaratoria, giudicare: in totale riforma della sentenza n. 331/2024 del Tribunale di Monza, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale intervenuto tra le parti, per esclusivi fatto e colpa dell'avv. ; per Controparte_1
l'effetto, condannare l'avv. al risarcimento in favore del ricorrente di ogni Controparte_1 danno, per lucro cessante, danno emergente, perdita di chances, danno morale, danno biologico ed alla vita di relazione, in qualsiasi forma, temporanea e/o permanente, subìta, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, artt. 1 e 2 sul dovuto dal giorno della domanda fino alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.
Il tutto oltre a maggior danno da svalutazione monetaria dal giorno del dovuto alla proposizione della domanda.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario".
per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano rigettare l'infondato e dilatorio appello principale e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza
In via subordinata: nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. Pt_1
e quindi qualora sia accertata in capo all'avv.to la responsabilità civile
[...] Controparte_1
pagina 2 di 14 professionale e conseguentemente questo ultimo sia condannato a risarcire il danno subito dall'attore si chiede di
1) accertare l'esistenza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale, concluso tra l'avv.to e Polizza nr. 370214905, polizza Controparte_1 Controparte_2 base intestata a decorrenza dal 31.10.2017 e rinnovata annualmente, Controparte_1
Polizza nr. 400439165, polizza base intestata a del 29.10.2020 che Controparte_1
la polizza nr. 370214905 Polizza nr. 400439355, polizza integrativa che aumenta il Parte_2 massimale previsto dalla polizza nr. 400439165 e quindi ritenere e dichiarare che
(P. IV ) deve tenere indenne e manlevare l'avv.to Controparte_2 P.IVA_2 [...]
da ogni esborso consequenziale alla condanna e conseguentemente condannare la CP_1 società a tenere indenne e manlevare da ogni esborso consequenziale alla Controparte_2 condanna l'avv.to e, quindi, a rimborsare all'avv.to Controparte_1 Controparte_1 quanto da esso dovuto al sig. a seguito della condanna. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per chiamata dall'Avv. Controparte_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni domanda, eccezione e deduzione ex art. 346 c.p.c., in via principale, rigettare l'atto di appello siccome infondato in fatto e in diritto e confermare
l'impugnata sentenza. In ogni caso, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente, siccome in-fondata in fatto e in diritto, tenuto conto di tutti i limiti contrattuali della denegata obbligazione assicurativa;
rigettare la domanda attorea siccome infondata, se del caso, anche per la ritenuta annullabilità del contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 1435 c.c.
Col favore delle spese”.
Per chiamata dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via principale: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 331/2024, che ha escluso la responsabilità professionale dell'Avv. e ritenuta assorbita la domanda di Controparte_3 manleva formulata dall'Assicurato a carico di con conferma altresì del capo Controparte_2 relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla predetta Compagnia;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale sopra formulata e di accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. : (i) accertare e Controparte_3 dichiarare la quota di responsabilità da attribuirsi rispettivamente agli Avv.ti e Controparte_1
pagina 3 di 14 e contestualmente (ii) accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo del Sig. Controparte_3
e disporre l'esclusione ovvero la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., quantomeno con Pt_1 riferimento alla quota di responsabilità da attribuirsi all'Avv. , e, per l'effetto, (iii) accertare e CP_3 dichiarare che sarà tenuta a manlevare/garantire/assicurare/tenere indenne Controparte_2
l'Assicurato entro la quota di responsabilità dello stesso, nonché entro il limite del massimale di €
350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 5% per ciascun sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio l'avvocato Parte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Monza, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale, e la condanna del professionista al risarcimento dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance.
In particolare, secondo l'attore, l'avvocato aveva presentato tardivamente l'appello contro la sentenza n. 724/19 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza, che lo aveva condannato a 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre alle spese processuali e di custodia cautelare.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ripercorreva i fatti all'origine della controversia, evidenziando quanto segue:
- nel biennio 2016 – 2017 era stato sottoposto a indagini da parte della Guardia di Finanza, al termine delle quali era stato rinviato a giudizio, unitamente ad altri soggetti, per:
• il reato di associazione per delinquere (art. 416, comma 2, c.p.);
• ulteriori reati previsti e puniti dagli art. 110 c.p. e art. 5, comma 8 bis, D.Lgs. 286/98 (T.U. delle norme sull'immigrazione) nonché dagli artt. 110, 48, 479, 61 n. 2 c.p.;
• corruzione, ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p., del Luogotenente della Guardia di Finanza
, previa corresponsione della somma di denaro di euro 1.200,00; Persona_1
• corruzione, ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p., del sovrintendente responsabile Parte_3 dell'Ufficio Immigrazione del Commissariato Greco-Turro di Milano.
-a seguito dell'udienza tenutasi il 16 luglio 2019, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza n.
724/19, depositata il 14 ottobre 2019, con la quale veniva riconosciuto colpevole dei reati a lui Pt_1 ascritti e condannato a 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare.
pagina 4 di 14 -avverso tale sentenza, l'avvocato da incaricato, aveva proposto appello oltre i termini di CP_1 Pt_1
45 giorni previsti dalla legge;
-pertanto, con ordinanza del 30 marzo 2020, la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo il deposito dell'atto tardivo (la sentenza impugnata era stata depositata il 14 ottobre 2019; il termine di 45 giorni per proporre appello decorreva dal 14 ottobre e scadeva il 28 novembre 2019; mentre l'atto di appello, come sopra riportato, veniva presentato, tardivamente, il 9 dicembre 2019);
- in virtù di quanto sopra, l'attore censurava la condotta gravemente negligente del proprio difensore nell'adempimento del mandato, sostenendo che, se l'impugnazione fosse stata tempestiva, avrebbe potuto ottenere l'assoluzione (parziale o totale), in considerazione delle lacune motivazionali presenti nella sentenza di primo grado;
in alternativa, avrebbe potuto accedere al patteggiamento in secondo grado o quantomeno, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe potuto ottenere una riduzione della pena;
infine, avrebbe avuto comunque la chance di impugnare la sentenza di secondo grado, ricorrendo in
Cassazione, in caso di mancato accoglimento dell'appello.
- secondo l'attore, vi sarebbero ampie ragioni per ritenere che la pena inflitta all'attore sarebbe stata ridotta, per effetto della probabile assoluzione in appello, almeno per le due ipotesi di reato di corruzione di P.U., risultanti meno solide sotto il profilo probatorio, e, parimenti, per il reato di associazione a delinquere, come evidenziato dallo stesso difensore convenuto, nell'atto di appello dichiarato inammissibile per deposito tardivo.
- l'errore professionale del difensore convenuto giustificava, quindi, secondo l'attore, la risoluzione del contratto d'opera professionale, e costituiva il fondamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.
Si costituiva l'avvocato chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a Controparte_1 chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, nonché l'autorizzazione Controparte_2
a chiamare in causa l'avvocato ritenuto dal convenuto co-difensore di fiducia Controparte_3 dell'attore nel medesimo giudizio penale (doc. n. 1 bis – fascicolo I grado parte conv.), responsabile anch'egli di avere del tutto omesso di proporre l'appello avverso la sentenza de quo e, quindi, tenuto, in caso di eventuale accoglimento della domanda, a rispondere in solido con il difensore convenuto.
Chiedeva la conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario, considerata la necessità di un'istruzione probatoria complessa. Chiedeva, altresì, l'acquisizione del fascicolo del P.M., la cui documentazione sarebbe stata indispensabile per poter svolgere un giudizio prognostico sull'esito dell'impugnazione, qualora la stessa fosse stata correttamente proposta nei termini di legge, non pagina 5 di 14 potendosi tale giudizio fondarsi unicamente sulla sentenza prodotta dall'attore, in quanto la stessa era stata emessa dal GIP del Tribunale di Monza a seguito di giudizio abbreviato.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree. Osservava il convenuto, in particolare, di aver subito pressioni e minacce da parte del suo assistito, tali da indurlo a rinunciare al mandato (doc. n. 3 – fasc. I grado, parte convenuta) già durante la pendenza del giudizio penale de quo, il quale era poi proseguito con il subentro di un altro difensore, l'avv. Villa, che aveva optato per il giudizio abbreviato;
che, dopo la sentenza di condanna, il convenuto si era lasciato convincere dall'attore ad assumere nuovamente la sua difesa, accettando l'incarico di presentare istanze di affievolimento della misura cautelare degli arresti domiciliari;
che, svolta tale assistenza, a fronte della mancata corresponsione del compenso pattuito, si vedeva costretto, a causa delle continue pressioni e minacce dell'attore, a proporre appello avverso il provvedimento ex art. 571, comma 3 c.p.p., pur non avendo ricevuto né un mandato espresso, né alcun compenso, ed avendo, per di più, appreso che un altro legale, l'avv. , era stato nominato quale difensore di fiducia nel giudizio di I grado e Controparte_3 in quello dinanzi alla Corte di Appello.
Con decreto del 06.05.2021, il Giudice adito disponeva la conversione del rito da sommario in ordinario, e autorizzava la chiamata in causa, svolta dal convenuto, di e dell'avv. Controparte_2
. Controparte_3
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'annullabilità del contratto di prestazione Controparte_2
d'opera professionale ex art. 1435 c.c., chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva, altresì, il terzo chiamato avv. , il quale, dichiaratosi estraneo ai fatti, Controparte_3 eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 702 c.p.c., per assoluta indeterminatezza del quantum della richiesta risarcitoria, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine, la chiamata in garanzia di al fine di manlevarlo e tenerlo indenne da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole del presente giudizio. In particolare, l'avv. osservava che il CP_3 documento n. 1 bis prodotto dal convenuto Avv. (doc. 1 bis, fascicolo di primo grado parte CP_1 convenuta) non riguardava il procedimento penale oggetto delle domande del presente giudizio, ma un altro procedimento.
Una volta autorizzata la chiamata in causa di svolta dall'avv. , si costituiva Controparte_2 CP_3 in giudizio la suddetta compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande di quest'ultimo.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 331/2024, pubblicata il 31.01.2024, rigettava le domande proposte contro l'avv. e contro l'avv. , ritenute assorbite le domande proposte dal primo CP_1 CP_3 contro il proprio assicuratore;
condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata da quest'ultimo, compensava per metà le spese Controparte_2
pagina 6 di 14 di lite tra e ponendo la restante metà a carico dell'avv. Controparte_1 Controparte_3
in favore dell'avv. ; condannava l'avv. a rifondere alla terza chiamata da CP_1 CP_3 CP_3 quest'ultimo, le spese di lite nella misura della metà, condannando, altresì, Controparte_2
al pagamento della restante metà in favore di CP_3 Controparte_2
Il primo Giudice, pertanto, preliminarmente respingeva ogni pretesa dell'attore nei confronti del terzo chiamato avv. , a cui documentalmente risultava non essere stato conferito alcun mandato CP_3 difensivo per i fatti di cui è causa.
In merito alla domanda risarcitoria, per l'inesatto adempimento del mandato professionale, il Tribunale, pur reputando pacifico l'errore professionale dell'avv. riteneva che l'attore non avesse assolto CP_1 all'onere della prova del nesso eziologico tra la condotta del legale e l'evento lesivo lamentato, ossia la prova che, qualora l'appello fosse stato proposto nei termini, l'attore avrebbe ottenuto una totale o parziale assoluzione, ovvero una riduzione della pena.
Relativamente ai reati di corruzione e di associazione a delinquere, rispetto ai quali l'attore lamentava la debolezza dell'impianto probatorio, il Tribunale osservava che:
- “dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge con chiarezza la natura corruttiva dell'episodio, accertata sia attraverso approfondimenti investigativi di natura patrimoniale, sia per mezzo dell'esame dei tabulati telefonici” (pag. 11, sentenza di primo grado);
- che la contestata dazione di euro 1.200,00 non era stata diversamente giustificata né dall'attore né dal in sede di interrogatorio dinanzi al P.M.; Persona_1
- che dalle indagini era emersa l'incompatibilità della situazione reddituale del pubblico ufficiale con la proprietà di due immobili, uno dei quali acquistato in occasione di una procedura esecutiva immobiliare a carico dell'attore;
- che sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di una Persona_2 stretta collaborazione tra e in diverse attività illecite, promosse dall'attore Persona_1 Pt_1 per soddisfarne gli interessi personali, in cambio di denaro;
- che anche la seconda ipotesi di corruzione, rispetto alla quale l'attore aveva lamentato l'assenza dell'elemento dell'utilità, era supportata dalle risultanze delle indagini, che avevano fatto emergere un “costante asservimento della funzione pubblica ricoperta dal Sovrintendente della polizia di Stato Alongi all'interesse personale del ” (pag. 12 sentenza di primo grado); Pt_1
- che l'accusa di associazione per delinquere, per la quale l'attore contestava l'assenza del comune disegno criminoso e della stabile organizzazione di uomini e mezzi, era suffragata da numerosi riscontri probatori;
pagina 7 di 14 - che l'attore non aveva riferito, né tantomeno prodotto documentazione, circa gli esiti dei giudizi, a carico dei correi, che avrebbero potuto giustificare un diverso giudizio prognostico di responsabilità per i reati a lui contestati;
- che il convenuto aveva invece prodotto l'ordinanza del Tribunale del riesame, che non CP_1 scalfiva minimamente l'impianto accusatorio del G.I.P., e che descriveva l'attore come persona pericolosa e propensa al crimine;
- che il Tribunale di Monza, nel comminare la pena, si era attenuta al minimo edittale, sicché non poteva ipotizzarsi una riforma della sentenza sul punto in senso più favorevole all'attore;
- che l'attore non aveva provato che avrebbe in concreto potuto beneficiare del patteggiamento in appello, non essendo “possibile effettuare una prognosi favorevole in merito al consenso della
Procura Generale al paventato patteggiamento” (pag. 13, sentenza di primo grado).
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , articolando due motivi e Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Si è costituito l'avvocato Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale. Si è costituita
[...]
chiamata in causa sia dall'avv. , che dall'avv. chiedendo il rigetto CP_2 CP_3 CP_1 dell'appello.
è rimasto contumace. Controparte_3
All'udienza del 14.01.2025, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352
c.p.c. il 13 maggio 2025; all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'atto di appello, predisposto dall'avv. ove fosse stato tempestivamente proposto, non avrebbe CP_1 ottenuto l'assoluzione, ovvero uno sconto di pena, in favore dell'attore, con riferimento alle condanne per il reato di associazione a delinquere e per i reati di corruzione dei PP. UU. Controparte_4 ovvero limitatamente ad alcune soltanto di tali condanne;
che, in riferimento al reato di corruzione del
P.U. quello che sarebbe stato un regolare controllo della Guardia di Finanza, presso il Persona_1 panificio Pane e Amore, veniva assunto come “atto contrario ai doveri d'ufficio”, effettuato nell'interesse dell'attore e dietro compenso di denaro (euro 1.200,00); che la sentenza non chiarirebbe il movente che avrebbe indotto l'attore ad orchestrare la suddetta operazione ispettiva;
che la traditio dell'utilità in denaro (euro 1.200,00) sarebbe stata individuata dal primo Giudice solo per via induttiva,
e non accertata positivamente, ben potendo la somma di denaro, depositata sul suo conto corrente da pagina 8 di 14 il giorno seguente al prelievo di 1.200,00 euro, effettuato da , provenire da altra Persona_1 Pt_1 fonte, considerata la pretesa “opacità” dello stesso che anche la condanna per l'altro Persona_1 episodio di corruzione del pubblico ufficiale prescinderebbe completamente Parte_3 dall'individuazione delle utilità di denaro o di altro genere di cui sarebbe stato beneficiato il pubblico ufficiale.
L'avv. parte appellata, ha affermato che l'attore non avrebbe fornito la prova dell'avvenuto CP_1 conferimento del mandato difensivo, avente ad oggetto la proposizione dell'appello; che in ogni caso, tale contratto di patrocinio sarebbe annullabile ex art. 1345 c.c., in quanto l'appellato sarebbe stato costretto, con minacce e pressioni, a proporre l'appello de quo; che l' allegazione di una negligenza professionale, diversa dal deposito tardivo dell'appello, quale è quella riferibile al contenuto dell'atto di appello, dovrebbe essere qualificata come fatto nuovo e pertanto inammissibile in appello;
che l'omesso deposito del fascicolo del giudizio di primo grado, da parte di impedirebbe lo CP_5 sviluppo di un giudizio prognostico circa l'esito favorevole dell'appello, in riferimento all'assoluzione dei capi di sentenza impugnati;
che l'atto di appello non avrebbe contenuto impugnazioni, relative alla determinazione della pena operata dal G.I.P. e, pertanto, il Giudice di appello non sarebbe stato chiamato a decidere sul punto, se non a seguito di assoluzione dell'appellante dai reati di corruzione e associazione a delinquere.
La terza chiamata in garanzia da parte dell'appellato, aderendo alle difese del Controparte_2 proprio assicurato, ha rilevato che le doglianze, contenute nell'atto di appello, sarebbero tutte in fatto, e presupporrebbero l'utilizzo e la disponibilità degli atti di indagine del P. M., contenuti nel fascicolo di primo grado, che l'appellante ha omesso di produrre;
che, in riferimento ai reati di corruzione e di associazione per delinquere, le indagini si sarebbero fondate in gran parte su intercettazioni telefoniche ed esame dei tabulati dell'utenza in uso al nonché sulle dichiarazioni rese da Persona_1 [...]
che la mancata produzione degli atti di indagine non permetterebbe di Persona_2 smentire il giudizio contenuto nella sentenza di primo grado;
che, anche in assenza degli atti di indagine, la motivazione della sentenza di condanna sarebbe precisa e compiuta.
come chiamata in garanzia dall'avvocato , ha dedotto che deve escludersi ogni CP_2 CP_3 responsabilità del proprio assistito per difetto di mandato professionale, della cui esistenza non è stata fornita prova alcuna né da parte dell'appellante né da parte dell'appellato che, in ogni caso, CP_1 mancherebbe la prova del nesso causale e del quantum debeatur; che la garanzia, di cui alla polizza r.c.
N. 380428184, sarebbe operativa nei limiti del massimale e dello scoperto ivi previsti, con diritto di regresso della Compagnia nei confronti del condebitore solidale, avvocato per la quota di CP_1 responsabilità accertata a carico del co-difensore. pagina 9 di 14 Con il secondo motivo, ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, Parte_1 qualora l'appello fosse stato proposto tempestivamente dall'avv. i giudici di secondo grado CP_1 non avrebbero applicato uno sconto di pena, anche in mancanza di riforma su tutti o alcuni dei capi impugnati. Ha sostenuto che l'assoluzione, da lui ritenuta come dovuta, dai reati di corruzione, pur permanendo la condanna per associazione a delinquere, avrebbe comportato una riduzione della pena, in quanto sarebbe stato assunto, per determinare la pena relativa alla continuazione, proprio quest'ultimo reato, per il quale è stabilita una pena edittale da uno a cinque anni. Non operando la recidiva e la continuazione (venendo meno il duplice episodio della corruzione), l'appellante avrebbe ottenuto un ulteriore sconto di pena;
il trattamento sanzionatorio sarebbe stato eccessivo e sproporzionato;
la perdita di chance sarebbe degna di ristoro, a prescindere dall'ipotesi di consenso o meno della Procura generale alla richiesta di patteggiamento.
Sul punto l'appellato ha dedotto che parte appellante non ha prodotto alcuna prova, che possa giustificare un esito favorevole, in merito ad una quantificazione della pena differente da quella compiuta dal G.I.P.; che analoghe considerazioni valgono anche in riferimento al concordato in appello, per il quale l'appellante avrebbe potuto ad esempio produrre un accordo in appello raggiunto dagli altri correi.
La terza chiamata dall'avvocato sul punto afferma che nessuna modificazione del Controparte_6 trattamento sanzionatorio sarebbe stato possibile in appello, posto che l'appellante, per nessuno dei reati contestati, per i quali vi è stata condanna, ha fornito la prova di una probabile assoluzione in appello, né ha prodotto il certificato del casellario e il certificato dei carichi pendenti.
come chiamata in garanzia dall'avvocato , ha rilevato che l'appellante pretenderebbe CP_2 CP_3 di dimostrare l'insussistenza dei reati di corruzione e di associazione per delinquere, allo stesso ascritti, mediante deduzioni del tutto nuove e diverse;
che l'infondatezza dei suddetti motivi risulterebbe chiaramente dalla sentenza impugnata;
che l'appellante non avrebbe precisato né dimostrato la fondatezza dei suddetti motivi di appello.
La Corte osserva, quanto ad entrambi i motivi di appello principale, che correttamente il Tribunale ha ritenuto provato per tabulas che l'atto di appello è stato depositato tardivamente da nel CP_1 procedimento penale di cui è causa, il n. 8873/2016 RGNR- n. 3957/2019 RGGIP Monza - n.
1483/2020 RG APP (Sentenza n. 724/2019 del 16.07.- 14.10.2019 del GUP di Monza). La circostanza, peraltro, non è smentita dall'appellato l'allegazione di quest'ultimo, che non vi sarebbe stato CP_1 un mandato a depositare l'atto di appello, non è suffragata da alcun elemento di prova, ed è smentita pagina 10 di 14 dal deposito stesso. Essa inoltre è contraddittoria rispetto all' allegazione di circa lo CP_1 svolgimento del mandato sotto pressioni e minacce da parte di sulle quali non ha offerto alcun CP_5 elemento di prova.
Tale deposito tardivo costituisce una negligenza professionale da parte di Tuttavia, CP_1 correttamente il Tribunale ha ritenuto non provato da , su cui incombe il relativo onere, che tale Pt_1 negligenza professionale gli abbia causato un danno. Infatti, il cliente, che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento del mandato difensivo e la difettosa o inadeguata prestazione professionale, sui quali, come sopra indicato, risulta raggiunta la prova nel caso odierno;
sia l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra esso e la difettosa o inadeguata prestazione professionale (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Al fine di verificare la sussistenza degli ultimi due elementi, per l'affermazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio assistito, per negligente svolgimento dell'attività professionale, deve potersi effettuare una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, qualora la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Qualora manchino elementi probatori, idonei a giustificare tale valutazione prognostica positiva, non può ritenersi accertata la responsabilità dell'avvocato. Se, qualora l'avvocato avesse agito in maniera diligente, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, sussiste tale responsabilità; in caso contrario, manca la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone.
Deve essere accertato, pertanto, se, qualora l'avvocato avesse proposto Controparte_1 tempestivo ricorso in appello davanti alla Corte d'Appello di Milano, sarebbe stato possibile per Pt_1 ottenere una pronuncia a sé favorevole, quindi di totale o parziale assoluzione, o riduzione della pena;
tale accertamento ha luogo in base agli elementi probatori, che il cliente ha l'onere di fornire in merito al fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata.
Deve concludersi, conformemente alla sentenza di primo grado, che non ha adempiuto a tale Pt_1 onere.
Quanto ai reati di natura corruttiva, sulla base del fascicolo di causa del procedimento penale, risulta infatti raggiunta la prova degli eventi contestati, quanto alla dazione di euro 1200 da a Pt_1 [...]
(non diversamente giustificata da nessuno dei due, in sede di interrogatorio dinanzi al P.M., Per_1 confermata dalla contiguità temporale del prelievo bancario di e del deposito della stessa somma Pt_1 da parte di sul suo conto corrente bancario, suffragata dalle dichiarazioni testimoniali di Persona_1
che dimostravano una stretta collaborazione tra questi e , e dalle Persona_2 Pt_1
pagina 11 di 14 risultanze di indagini patrimoniali su . Rispetto alla seconda ipotesi di corruzione, le Persona_1 indagini hanno fatto emergere un “costante asservimento della funzione pubblica ricoperta dal
Sovrintendente della polizia di Stato Alongi all'interesse personale del ” (pag. 12 sentenza di Pt_1 primo grado), di talché anche tale ipotesi di reato risulta provata.
Quanto ai reati associativi, risultano provati il comune disegno criminoso e la stabile organizzazione di uomini e mezzi, in base a numerosi riscontri probatori.
Deve rilevarsi, inoltre, che non ha allegato né provato che gli esiti dei giudizi a carico dei correi Pt_1 avrebbero potuto giustificare un diverso giudizio prognostico di responsabilità per i reati a lui contestati, mentre, al contrario, l'ordinanza del Tribunale del riesame, prodotta da conferma CP_1 quanto affermato dal G.I.P., e descrive come persona pericolosa e propensa al crimine;
Pt_1
Rilevante, per il giudizio prognostico relativo ad una possibile riduzione della pena, se l'appello fosse stato depositato tempestivamente, è il fatto che il Tribunale di Monza ha comminato una pena pari al minimo edittale;
pertanto non può ipotizzarsi pronuncia in Appello più favorevole a tramite la Pt_1 riduzione della pena.
Alla luce di tutto quanto sopra motivato, si ritiene di confermare quanto stabilito dal Tribunale e cioè che una valutazione prognostica positiva dell'esito del giudizio di appello, se l'atto relativo fosse stato depositato tempestivamente da non può essere effettuata, mancando la prova, di cui onere CP_1 incombe su , di circostanze che depongano in tal senso. Pt_1
Pertanto, i motivi di appello di devono essere respinti Pt_1
L'appellato ha proposto appello incidentale. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante incidentale ha sostenuto che non avrebbe mai rilasciato all'avv. Pt_1 alcuna procura specifica per proporre appello;
che avrebbe nominato come difensore di CP_1 Pt_1 fiducia l'avvocato che l'avvocato sarebbe stato indotto a presentare Controparte_3 CP_1
l'appello a fronte di continue minacce e pressioni;
che l'eventuale contratto professionale sarebbe annullabile ex art. 1435 c.c.
Con il secondo motivo di appello incidentale (condizionato all'accoglimento dell'appello principale),
l'avvocato ha affermato che sarebbero operative con n. tre polizze: polizza n. CP_1 CP_2
370214905 con decorrenza dal 31.10.2017; polizza n. 400439165 che sostituisce la polizza n.
370214905; polizza integrativa n. 400439355; che pertanto avrebbe diritto di essere manlevato e tenuto indenne in caso di soccombenza alla domanda attorea.
pagina 12 di 14 La Corte osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la circostanza che abbia conferito mandato professionale, per difenderlo nel procedimento penale d'appello di cui è Pt_1 causa, all'avv. . Infatti, il doc. n. 1bis del fascicolo di parte attrice, che proverebbe che l'avv. CP_3
sarebbe stato codifensore di fiducia di , è il decreto di fissazione dell'udienza preliminare CP_3 Pt_1 del Proc. Pen. n. 2322/2019 RGNR – n. 6141/2019 RGGIP. Invece, il procedimento penale di cui è causa è il n. 8873/2016 RGNR- n. 3957/2019 Monza - n. 1483/2020 RG APP (Sentenza n. CP_7
724/2019 del 16.07.- 14.10.2019 del GUP di Monza). Il doc 1 bis riguarda dunque altro procedimento penale, estraneo rispetto alla domanda spiegata da nel presente procedimento civile. Pertanto, il Pt_1 primo motivo di appello incidentale, spiegato dall'avv. è infondato e deve essere respinto. CP_1
Il secondo motivo di appello incidentale, essendo condizionato all'accoglimento dell'appello principale che non ha luogo, risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
stante la soccombenza reciproca tra appellante principale,
ed appellante incidentale, , esse devono essere tra di loro Parte_1 Controparte_1 compensate. Le spese di devono essere liquidate a carico dell'appellante principale, essendo CP_2
l'assicuratrice stata costretta a difendersi in conseguenza della proposizione dell'appello principale da parte di nei confronti di Le spese di lite vengono dunque liquidate in applicazione del Pt_1 CP_1
DM 147/22, nei valori medi, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione, che non è stata svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1
, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come Controparte_1 modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
Conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Monza nr n. 331/2024, pubblicata il 31.01.2024;
Compensa integralmente le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_1
Condanna a rifondere le spese di lite del presente grado del giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 6946,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; CP_2
pagina 13 di 14 dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. CP_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 747/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO MILANO 27 – Parte_1 C.F._1
MONZA, presso lo studio dell'avv. DOMENICO VALENTINI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in LARGO PONTIDA NR. 3 -20871- VIMERCATE
(MB),
APPELLATO
Contro
P. IVA , elettivamente domiciliata in VIA DURINI 24 – Controparte_2 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO FERRONI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 14 APPELLATA TERZA MA
Contro
(P. IVA , elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA Controparte_2 P.IVA_1
N. 19 – BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. MASSIMO COLLIVA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA TERZA MA
Contro
, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previa ogni opportuna ed emittenda declaratoria, giudicare: in totale riforma della sentenza n. 331/2024 del Tribunale di Monza, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale intervenuto tra le parti, per esclusivi fatto e colpa dell'avv. ; per Controparte_1
l'effetto, condannare l'avv. al risarcimento in favore del ricorrente di ogni Controparte_1 danno, per lucro cessante, danno emergente, perdita di chances, danno morale, danno biologico ed alla vita di relazione, in qualsiasi forma, temporanea e/o permanente, subìta, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, artt. 1 e 2 sul dovuto dal giorno della domanda fino alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.
Il tutto oltre a maggior danno da svalutazione monetaria dal giorno del dovuto alla proposizione della domanda.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario".
per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano rigettare l'infondato e dilatorio appello principale e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza
In via subordinata: nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. Pt_1
e quindi qualora sia accertata in capo all'avv.to la responsabilità civile
[...] Controparte_1
pagina 2 di 14 professionale e conseguentemente questo ultimo sia condannato a risarcire il danno subito dall'attore si chiede di
1) accertare l'esistenza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale, concluso tra l'avv.to e Polizza nr. 370214905, polizza Controparte_1 Controparte_2 base intestata a decorrenza dal 31.10.2017 e rinnovata annualmente, Controparte_1
Polizza nr. 400439165, polizza base intestata a del 29.10.2020 che Controparte_1
la polizza nr. 370214905 Polizza nr. 400439355, polizza integrativa che aumenta il Parte_2 massimale previsto dalla polizza nr. 400439165 e quindi ritenere e dichiarare che
(P. IV ) deve tenere indenne e manlevare l'avv.to Controparte_2 P.IVA_2 [...]
da ogni esborso consequenziale alla condanna e conseguentemente condannare la CP_1 società a tenere indenne e manlevare da ogni esborso consequenziale alla Controparte_2 condanna l'avv.to e, quindi, a rimborsare all'avv.to Controparte_1 Controparte_1 quanto da esso dovuto al sig. a seguito della condanna. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per chiamata dall'Avv. Controparte_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni domanda, eccezione e deduzione ex art. 346 c.p.c., in via principale, rigettare l'atto di appello siccome infondato in fatto e in diritto e confermare
l'impugnata sentenza. In ogni caso, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente, siccome in-fondata in fatto e in diritto, tenuto conto di tutti i limiti contrattuali della denegata obbligazione assicurativa;
rigettare la domanda attorea siccome infondata, se del caso, anche per la ritenuta annullabilità del contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 1435 c.c.
Col favore delle spese”.
Per chiamata dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via principale: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 331/2024, che ha escluso la responsabilità professionale dell'Avv. e ritenuta assorbita la domanda di Controparte_3 manleva formulata dall'Assicurato a carico di con conferma altresì del capo Controparte_2 relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla predetta Compagnia;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale sopra formulata e di accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. : (i) accertare e Controparte_3 dichiarare la quota di responsabilità da attribuirsi rispettivamente agli Avv.ti e Controparte_1
pagina 3 di 14 e contestualmente (ii) accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo del Sig. Controparte_3
e disporre l'esclusione ovvero la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., quantomeno con Pt_1 riferimento alla quota di responsabilità da attribuirsi all'Avv. , e, per l'effetto, (iii) accertare e CP_3 dichiarare che sarà tenuta a manlevare/garantire/assicurare/tenere indenne Controparte_2
l'Assicurato entro la quota di responsabilità dello stesso, nonché entro il limite del massimale di €
350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 5% per ciascun sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio l'avvocato Parte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Monza, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale, e la condanna del professionista al risarcimento dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance.
In particolare, secondo l'attore, l'avvocato aveva presentato tardivamente l'appello contro la sentenza n. 724/19 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza, che lo aveva condannato a 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre alle spese processuali e di custodia cautelare.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ripercorreva i fatti all'origine della controversia, evidenziando quanto segue:
- nel biennio 2016 – 2017 era stato sottoposto a indagini da parte della Guardia di Finanza, al termine delle quali era stato rinviato a giudizio, unitamente ad altri soggetti, per:
• il reato di associazione per delinquere (art. 416, comma 2, c.p.);
• ulteriori reati previsti e puniti dagli art. 110 c.p. e art. 5, comma 8 bis, D.Lgs. 286/98 (T.U. delle norme sull'immigrazione) nonché dagli artt. 110, 48, 479, 61 n. 2 c.p.;
• corruzione, ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p., del Luogotenente della Guardia di Finanza
, previa corresponsione della somma di denaro di euro 1.200,00; Persona_1
• corruzione, ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p., del sovrintendente responsabile Parte_3 dell'Ufficio Immigrazione del Commissariato Greco-Turro di Milano.
-a seguito dell'udienza tenutasi il 16 luglio 2019, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza n.
724/19, depositata il 14 ottobre 2019, con la quale veniva riconosciuto colpevole dei reati a lui Pt_1 ascritti e condannato a 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare.
pagina 4 di 14 -avverso tale sentenza, l'avvocato da incaricato, aveva proposto appello oltre i termini di CP_1 Pt_1
45 giorni previsti dalla legge;
-pertanto, con ordinanza del 30 marzo 2020, la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo il deposito dell'atto tardivo (la sentenza impugnata era stata depositata il 14 ottobre 2019; il termine di 45 giorni per proporre appello decorreva dal 14 ottobre e scadeva il 28 novembre 2019; mentre l'atto di appello, come sopra riportato, veniva presentato, tardivamente, il 9 dicembre 2019);
- in virtù di quanto sopra, l'attore censurava la condotta gravemente negligente del proprio difensore nell'adempimento del mandato, sostenendo che, se l'impugnazione fosse stata tempestiva, avrebbe potuto ottenere l'assoluzione (parziale o totale), in considerazione delle lacune motivazionali presenti nella sentenza di primo grado;
in alternativa, avrebbe potuto accedere al patteggiamento in secondo grado o quantomeno, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe potuto ottenere una riduzione della pena;
infine, avrebbe avuto comunque la chance di impugnare la sentenza di secondo grado, ricorrendo in
Cassazione, in caso di mancato accoglimento dell'appello.
- secondo l'attore, vi sarebbero ampie ragioni per ritenere che la pena inflitta all'attore sarebbe stata ridotta, per effetto della probabile assoluzione in appello, almeno per le due ipotesi di reato di corruzione di P.U., risultanti meno solide sotto il profilo probatorio, e, parimenti, per il reato di associazione a delinquere, come evidenziato dallo stesso difensore convenuto, nell'atto di appello dichiarato inammissibile per deposito tardivo.
- l'errore professionale del difensore convenuto giustificava, quindi, secondo l'attore, la risoluzione del contratto d'opera professionale, e costituiva il fondamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.
Si costituiva l'avvocato chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a Controparte_1 chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, nonché l'autorizzazione Controparte_2
a chiamare in causa l'avvocato ritenuto dal convenuto co-difensore di fiducia Controparte_3 dell'attore nel medesimo giudizio penale (doc. n. 1 bis – fascicolo I grado parte conv.), responsabile anch'egli di avere del tutto omesso di proporre l'appello avverso la sentenza de quo e, quindi, tenuto, in caso di eventuale accoglimento della domanda, a rispondere in solido con il difensore convenuto.
Chiedeva la conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario, considerata la necessità di un'istruzione probatoria complessa. Chiedeva, altresì, l'acquisizione del fascicolo del P.M., la cui documentazione sarebbe stata indispensabile per poter svolgere un giudizio prognostico sull'esito dell'impugnazione, qualora la stessa fosse stata correttamente proposta nei termini di legge, non pagina 5 di 14 potendosi tale giudizio fondarsi unicamente sulla sentenza prodotta dall'attore, in quanto la stessa era stata emessa dal GIP del Tribunale di Monza a seguito di giudizio abbreviato.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree. Osservava il convenuto, in particolare, di aver subito pressioni e minacce da parte del suo assistito, tali da indurlo a rinunciare al mandato (doc. n. 3 – fasc. I grado, parte convenuta) già durante la pendenza del giudizio penale de quo, il quale era poi proseguito con il subentro di un altro difensore, l'avv. Villa, che aveva optato per il giudizio abbreviato;
che, dopo la sentenza di condanna, il convenuto si era lasciato convincere dall'attore ad assumere nuovamente la sua difesa, accettando l'incarico di presentare istanze di affievolimento della misura cautelare degli arresti domiciliari;
che, svolta tale assistenza, a fronte della mancata corresponsione del compenso pattuito, si vedeva costretto, a causa delle continue pressioni e minacce dell'attore, a proporre appello avverso il provvedimento ex art. 571, comma 3 c.p.p., pur non avendo ricevuto né un mandato espresso, né alcun compenso, ed avendo, per di più, appreso che un altro legale, l'avv. , era stato nominato quale difensore di fiducia nel giudizio di I grado e Controparte_3 in quello dinanzi alla Corte di Appello.
Con decreto del 06.05.2021, il Giudice adito disponeva la conversione del rito da sommario in ordinario, e autorizzava la chiamata in causa, svolta dal convenuto, di e dell'avv. Controparte_2
. Controparte_3
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'annullabilità del contratto di prestazione Controparte_2
d'opera professionale ex art. 1435 c.c., chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva, altresì, il terzo chiamato avv. , il quale, dichiaratosi estraneo ai fatti, Controparte_3 eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 702 c.p.c., per assoluta indeterminatezza del quantum della richiesta risarcitoria, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine, la chiamata in garanzia di al fine di manlevarlo e tenerlo indenne da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole del presente giudizio. In particolare, l'avv. osservava che il CP_3 documento n. 1 bis prodotto dal convenuto Avv. (doc. 1 bis, fascicolo di primo grado parte CP_1 convenuta) non riguardava il procedimento penale oggetto delle domande del presente giudizio, ma un altro procedimento.
Una volta autorizzata la chiamata in causa di svolta dall'avv. , si costituiva Controparte_2 CP_3 in giudizio la suddetta compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande di quest'ultimo.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 331/2024, pubblicata il 31.01.2024, rigettava le domande proposte contro l'avv. e contro l'avv. , ritenute assorbite le domande proposte dal primo CP_1 CP_3 contro il proprio assicuratore;
condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata da quest'ultimo, compensava per metà le spese Controparte_2
pagina 6 di 14 di lite tra e ponendo la restante metà a carico dell'avv. Controparte_1 Controparte_3
in favore dell'avv. ; condannava l'avv. a rifondere alla terza chiamata da CP_1 CP_3 CP_3 quest'ultimo, le spese di lite nella misura della metà, condannando, altresì, Controparte_2
al pagamento della restante metà in favore di CP_3 Controparte_2
Il primo Giudice, pertanto, preliminarmente respingeva ogni pretesa dell'attore nei confronti del terzo chiamato avv. , a cui documentalmente risultava non essere stato conferito alcun mandato CP_3 difensivo per i fatti di cui è causa.
In merito alla domanda risarcitoria, per l'inesatto adempimento del mandato professionale, il Tribunale, pur reputando pacifico l'errore professionale dell'avv. riteneva che l'attore non avesse assolto CP_1 all'onere della prova del nesso eziologico tra la condotta del legale e l'evento lesivo lamentato, ossia la prova che, qualora l'appello fosse stato proposto nei termini, l'attore avrebbe ottenuto una totale o parziale assoluzione, ovvero una riduzione della pena.
Relativamente ai reati di corruzione e di associazione a delinquere, rispetto ai quali l'attore lamentava la debolezza dell'impianto probatorio, il Tribunale osservava che:
- “dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge con chiarezza la natura corruttiva dell'episodio, accertata sia attraverso approfondimenti investigativi di natura patrimoniale, sia per mezzo dell'esame dei tabulati telefonici” (pag. 11, sentenza di primo grado);
- che la contestata dazione di euro 1.200,00 non era stata diversamente giustificata né dall'attore né dal in sede di interrogatorio dinanzi al P.M.; Persona_1
- che dalle indagini era emersa l'incompatibilità della situazione reddituale del pubblico ufficiale con la proprietà di due immobili, uno dei quali acquistato in occasione di una procedura esecutiva immobiliare a carico dell'attore;
- che sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di una Persona_2 stretta collaborazione tra e in diverse attività illecite, promosse dall'attore Persona_1 Pt_1 per soddisfarne gli interessi personali, in cambio di denaro;
- che anche la seconda ipotesi di corruzione, rispetto alla quale l'attore aveva lamentato l'assenza dell'elemento dell'utilità, era supportata dalle risultanze delle indagini, che avevano fatto emergere un “costante asservimento della funzione pubblica ricoperta dal Sovrintendente della polizia di Stato Alongi all'interesse personale del ” (pag. 12 sentenza di primo grado); Pt_1
- che l'accusa di associazione per delinquere, per la quale l'attore contestava l'assenza del comune disegno criminoso e della stabile organizzazione di uomini e mezzi, era suffragata da numerosi riscontri probatori;
pagina 7 di 14 - che l'attore non aveva riferito, né tantomeno prodotto documentazione, circa gli esiti dei giudizi, a carico dei correi, che avrebbero potuto giustificare un diverso giudizio prognostico di responsabilità per i reati a lui contestati;
- che il convenuto aveva invece prodotto l'ordinanza del Tribunale del riesame, che non CP_1 scalfiva minimamente l'impianto accusatorio del G.I.P., e che descriveva l'attore come persona pericolosa e propensa al crimine;
- che il Tribunale di Monza, nel comminare la pena, si era attenuta al minimo edittale, sicché non poteva ipotizzarsi una riforma della sentenza sul punto in senso più favorevole all'attore;
- che l'attore non aveva provato che avrebbe in concreto potuto beneficiare del patteggiamento in appello, non essendo “possibile effettuare una prognosi favorevole in merito al consenso della
Procura Generale al paventato patteggiamento” (pag. 13, sentenza di primo grado).
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , articolando due motivi e Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Si è costituito l'avvocato Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale. Si è costituita
[...]
chiamata in causa sia dall'avv. , che dall'avv. chiedendo il rigetto CP_2 CP_3 CP_1 dell'appello.
è rimasto contumace. Controparte_3
All'udienza del 14.01.2025, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352
c.p.c. il 13 maggio 2025; all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'atto di appello, predisposto dall'avv. ove fosse stato tempestivamente proposto, non avrebbe CP_1 ottenuto l'assoluzione, ovvero uno sconto di pena, in favore dell'attore, con riferimento alle condanne per il reato di associazione a delinquere e per i reati di corruzione dei PP. UU. Controparte_4 ovvero limitatamente ad alcune soltanto di tali condanne;
che, in riferimento al reato di corruzione del
P.U. quello che sarebbe stato un regolare controllo della Guardia di Finanza, presso il Persona_1 panificio Pane e Amore, veniva assunto come “atto contrario ai doveri d'ufficio”, effettuato nell'interesse dell'attore e dietro compenso di denaro (euro 1.200,00); che la sentenza non chiarirebbe il movente che avrebbe indotto l'attore ad orchestrare la suddetta operazione ispettiva;
che la traditio dell'utilità in denaro (euro 1.200,00) sarebbe stata individuata dal primo Giudice solo per via induttiva,
e non accertata positivamente, ben potendo la somma di denaro, depositata sul suo conto corrente da pagina 8 di 14 il giorno seguente al prelievo di 1.200,00 euro, effettuato da , provenire da altra Persona_1 Pt_1 fonte, considerata la pretesa “opacità” dello stesso che anche la condanna per l'altro Persona_1 episodio di corruzione del pubblico ufficiale prescinderebbe completamente Parte_3 dall'individuazione delle utilità di denaro o di altro genere di cui sarebbe stato beneficiato il pubblico ufficiale.
L'avv. parte appellata, ha affermato che l'attore non avrebbe fornito la prova dell'avvenuto CP_1 conferimento del mandato difensivo, avente ad oggetto la proposizione dell'appello; che in ogni caso, tale contratto di patrocinio sarebbe annullabile ex art. 1345 c.c., in quanto l'appellato sarebbe stato costretto, con minacce e pressioni, a proporre l'appello de quo; che l' allegazione di una negligenza professionale, diversa dal deposito tardivo dell'appello, quale è quella riferibile al contenuto dell'atto di appello, dovrebbe essere qualificata come fatto nuovo e pertanto inammissibile in appello;
che l'omesso deposito del fascicolo del giudizio di primo grado, da parte di impedirebbe lo CP_5 sviluppo di un giudizio prognostico circa l'esito favorevole dell'appello, in riferimento all'assoluzione dei capi di sentenza impugnati;
che l'atto di appello non avrebbe contenuto impugnazioni, relative alla determinazione della pena operata dal G.I.P. e, pertanto, il Giudice di appello non sarebbe stato chiamato a decidere sul punto, se non a seguito di assoluzione dell'appellante dai reati di corruzione e associazione a delinquere.
La terza chiamata in garanzia da parte dell'appellato, aderendo alle difese del Controparte_2 proprio assicurato, ha rilevato che le doglianze, contenute nell'atto di appello, sarebbero tutte in fatto, e presupporrebbero l'utilizzo e la disponibilità degli atti di indagine del P. M., contenuti nel fascicolo di primo grado, che l'appellante ha omesso di produrre;
che, in riferimento ai reati di corruzione e di associazione per delinquere, le indagini si sarebbero fondate in gran parte su intercettazioni telefoniche ed esame dei tabulati dell'utenza in uso al nonché sulle dichiarazioni rese da Persona_1 [...]
che la mancata produzione degli atti di indagine non permetterebbe di Persona_2 smentire il giudizio contenuto nella sentenza di primo grado;
che, anche in assenza degli atti di indagine, la motivazione della sentenza di condanna sarebbe precisa e compiuta.
come chiamata in garanzia dall'avvocato , ha dedotto che deve escludersi ogni CP_2 CP_3 responsabilità del proprio assistito per difetto di mandato professionale, della cui esistenza non è stata fornita prova alcuna né da parte dell'appellante né da parte dell'appellato che, in ogni caso, CP_1 mancherebbe la prova del nesso causale e del quantum debeatur; che la garanzia, di cui alla polizza r.c.
N. 380428184, sarebbe operativa nei limiti del massimale e dello scoperto ivi previsti, con diritto di regresso della Compagnia nei confronti del condebitore solidale, avvocato per la quota di CP_1 responsabilità accertata a carico del co-difensore. pagina 9 di 14 Con il secondo motivo, ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, Parte_1 qualora l'appello fosse stato proposto tempestivamente dall'avv. i giudici di secondo grado CP_1 non avrebbero applicato uno sconto di pena, anche in mancanza di riforma su tutti o alcuni dei capi impugnati. Ha sostenuto che l'assoluzione, da lui ritenuta come dovuta, dai reati di corruzione, pur permanendo la condanna per associazione a delinquere, avrebbe comportato una riduzione della pena, in quanto sarebbe stato assunto, per determinare la pena relativa alla continuazione, proprio quest'ultimo reato, per il quale è stabilita una pena edittale da uno a cinque anni. Non operando la recidiva e la continuazione (venendo meno il duplice episodio della corruzione), l'appellante avrebbe ottenuto un ulteriore sconto di pena;
il trattamento sanzionatorio sarebbe stato eccessivo e sproporzionato;
la perdita di chance sarebbe degna di ristoro, a prescindere dall'ipotesi di consenso o meno della Procura generale alla richiesta di patteggiamento.
Sul punto l'appellato ha dedotto che parte appellante non ha prodotto alcuna prova, che possa giustificare un esito favorevole, in merito ad una quantificazione della pena differente da quella compiuta dal G.I.P.; che analoghe considerazioni valgono anche in riferimento al concordato in appello, per il quale l'appellante avrebbe potuto ad esempio produrre un accordo in appello raggiunto dagli altri correi.
La terza chiamata dall'avvocato sul punto afferma che nessuna modificazione del Controparte_6 trattamento sanzionatorio sarebbe stato possibile in appello, posto che l'appellante, per nessuno dei reati contestati, per i quali vi è stata condanna, ha fornito la prova di una probabile assoluzione in appello, né ha prodotto il certificato del casellario e il certificato dei carichi pendenti.
come chiamata in garanzia dall'avvocato , ha rilevato che l'appellante pretenderebbe CP_2 CP_3 di dimostrare l'insussistenza dei reati di corruzione e di associazione per delinquere, allo stesso ascritti, mediante deduzioni del tutto nuove e diverse;
che l'infondatezza dei suddetti motivi risulterebbe chiaramente dalla sentenza impugnata;
che l'appellante non avrebbe precisato né dimostrato la fondatezza dei suddetti motivi di appello.
La Corte osserva, quanto ad entrambi i motivi di appello principale, che correttamente il Tribunale ha ritenuto provato per tabulas che l'atto di appello è stato depositato tardivamente da nel CP_1 procedimento penale di cui è causa, il n. 8873/2016 RGNR- n. 3957/2019 RGGIP Monza - n.
1483/2020 RG APP (Sentenza n. 724/2019 del 16.07.- 14.10.2019 del GUP di Monza). La circostanza, peraltro, non è smentita dall'appellato l'allegazione di quest'ultimo, che non vi sarebbe stato CP_1 un mandato a depositare l'atto di appello, non è suffragata da alcun elemento di prova, ed è smentita pagina 10 di 14 dal deposito stesso. Essa inoltre è contraddittoria rispetto all' allegazione di circa lo CP_1 svolgimento del mandato sotto pressioni e minacce da parte di sulle quali non ha offerto alcun CP_5 elemento di prova.
Tale deposito tardivo costituisce una negligenza professionale da parte di Tuttavia, CP_1 correttamente il Tribunale ha ritenuto non provato da , su cui incombe il relativo onere, che tale Pt_1 negligenza professionale gli abbia causato un danno. Infatti, il cliente, che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento del mandato difensivo e la difettosa o inadeguata prestazione professionale, sui quali, come sopra indicato, risulta raggiunta la prova nel caso odierno;
sia l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra esso e la difettosa o inadeguata prestazione professionale (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Al fine di verificare la sussistenza degli ultimi due elementi, per l'affermazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio assistito, per negligente svolgimento dell'attività professionale, deve potersi effettuare una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, qualora la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Qualora manchino elementi probatori, idonei a giustificare tale valutazione prognostica positiva, non può ritenersi accertata la responsabilità dell'avvocato. Se, qualora l'avvocato avesse agito in maniera diligente, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, sussiste tale responsabilità; in caso contrario, manca la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone.
Deve essere accertato, pertanto, se, qualora l'avvocato avesse proposto Controparte_1 tempestivo ricorso in appello davanti alla Corte d'Appello di Milano, sarebbe stato possibile per Pt_1 ottenere una pronuncia a sé favorevole, quindi di totale o parziale assoluzione, o riduzione della pena;
tale accertamento ha luogo in base agli elementi probatori, che il cliente ha l'onere di fornire in merito al fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata.
Deve concludersi, conformemente alla sentenza di primo grado, che non ha adempiuto a tale Pt_1 onere.
Quanto ai reati di natura corruttiva, sulla base del fascicolo di causa del procedimento penale, risulta infatti raggiunta la prova degli eventi contestati, quanto alla dazione di euro 1200 da a Pt_1 [...]
(non diversamente giustificata da nessuno dei due, in sede di interrogatorio dinanzi al P.M., Per_1 confermata dalla contiguità temporale del prelievo bancario di e del deposito della stessa somma Pt_1 da parte di sul suo conto corrente bancario, suffragata dalle dichiarazioni testimoniali di Persona_1
che dimostravano una stretta collaborazione tra questi e , e dalle Persona_2 Pt_1
pagina 11 di 14 risultanze di indagini patrimoniali su . Rispetto alla seconda ipotesi di corruzione, le Persona_1 indagini hanno fatto emergere un “costante asservimento della funzione pubblica ricoperta dal
Sovrintendente della polizia di Stato Alongi all'interesse personale del ” (pag. 12 sentenza di Pt_1 primo grado), di talché anche tale ipotesi di reato risulta provata.
Quanto ai reati associativi, risultano provati il comune disegno criminoso e la stabile organizzazione di uomini e mezzi, in base a numerosi riscontri probatori.
Deve rilevarsi, inoltre, che non ha allegato né provato che gli esiti dei giudizi a carico dei correi Pt_1 avrebbero potuto giustificare un diverso giudizio prognostico di responsabilità per i reati a lui contestati, mentre, al contrario, l'ordinanza del Tribunale del riesame, prodotta da conferma CP_1 quanto affermato dal G.I.P., e descrive come persona pericolosa e propensa al crimine;
Pt_1
Rilevante, per il giudizio prognostico relativo ad una possibile riduzione della pena, se l'appello fosse stato depositato tempestivamente, è il fatto che il Tribunale di Monza ha comminato una pena pari al minimo edittale;
pertanto non può ipotizzarsi pronuncia in Appello più favorevole a tramite la Pt_1 riduzione della pena.
Alla luce di tutto quanto sopra motivato, si ritiene di confermare quanto stabilito dal Tribunale e cioè che una valutazione prognostica positiva dell'esito del giudizio di appello, se l'atto relativo fosse stato depositato tempestivamente da non può essere effettuata, mancando la prova, di cui onere CP_1 incombe su , di circostanze che depongano in tal senso. Pt_1
Pertanto, i motivi di appello di devono essere respinti Pt_1
L'appellato ha proposto appello incidentale. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante incidentale ha sostenuto che non avrebbe mai rilasciato all'avv. Pt_1 alcuna procura specifica per proporre appello;
che avrebbe nominato come difensore di CP_1 Pt_1 fiducia l'avvocato che l'avvocato sarebbe stato indotto a presentare Controparte_3 CP_1
l'appello a fronte di continue minacce e pressioni;
che l'eventuale contratto professionale sarebbe annullabile ex art. 1435 c.c.
Con il secondo motivo di appello incidentale (condizionato all'accoglimento dell'appello principale),
l'avvocato ha affermato che sarebbero operative con n. tre polizze: polizza n. CP_1 CP_2
370214905 con decorrenza dal 31.10.2017; polizza n. 400439165 che sostituisce la polizza n.
370214905; polizza integrativa n. 400439355; che pertanto avrebbe diritto di essere manlevato e tenuto indenne in caso di soccombenza alla domanda attorea.
pagina 12 di 14 La Corte osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la circostanza che abbia conferito mandato professionale, per difenderlo nel procedimento penale d'appello di cui è Pt_1 causa, all'avv. . Infatti, il doc. n. 1bis del fascicolo di parte attrice, che proverebbe che l'avv. CP_3
sarebbe stato codifensore di fiducia di , è il decreto di fissazione dell'udienza preliminare CP_3 Pt_1 del Proc. Pen. n. 2322/2019 RGNR – n. 6141/2019 RGGIP. Invece, il procedimento penale di cui è causa è il n. 8873/2016 RGNR- n. 3957/2019 Monza - n. 1483/2020 RG APP (Sentenza n. CP_7
724/2019 del 16.07.- 14.10.2019 del GUP di Monza). Il doc 1 bis riguarda dunque altro procedimento penale, estraneo rispetto alla domanda spiegata da nel presente procedimento civile. Pertanto, il Pt_1 primo motivo di appello incidentale, spiegato dall'avv. è infondato e deve essere respinto. CP_1
Il secondo motivo di appello incidentale, essendo condizionato all'accoglimento dell'appello principale che non ha luogo, risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
stante la soccombenza reciproca tra appellante principale,
ed appellante incidentale, , esse devono essere tra di loro Parte_1 Controparte_1 compensate. Le spese di devono essere liquidate a carico dell'appellante principale, essendo CP_2
l'assicuratrice stata costretta a difendersi in conseguenza della proposizione dell'appello principale da parte di nei confronti di Le spese di lite vengono dunque liquidate in applicazione del Pt_1 CP_1
DM 147/22, nei valori medi, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione, che non è stata svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1
, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come Controparte_1 modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
Conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Monza nr n. 331/2024, pubblicata il 31.01.2024;
Compensa integralmente le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_1
Condanna a rifondere le spese di lite del presente grado del giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 6946,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; CP_2
pagina 13 di 14 dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. CP_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
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