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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 1172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico DOTT.SSA TIZIANA TINESSA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto azione di inefficacia nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 08/03/2024,
DA
(FALL. N. 75/2022), CON SEDE IN FONDI (LT), VIA Parte_1
SCACCO DA VERONA N. 2, C.F. , IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. P.IVA_1 CP_1
IN REGIME DI GRATUITO , AUTORIZZATO CON DECRETO DEL G.D. DEL
[...] CP_2
10.07.2023 RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ALESSANDRO GIANNOTTI ED ELETTIVAMENTE
DOMICILIATO PRESSO IL SUO STUDIO IN LATINA, VIA E. TOTI N. 8,
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 45 L.F. della vendita del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio W0LPE8ENXF8065692, trascritta in data 19.1.2023 e, per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione del bene in favore del Controparte_3 Parte_1
Ove ciò non fosse possibile, condannare il Sig. al pagamento in favore del Controparte_3 del controvalore del bene per un importo pari ad Euro 5.000,00 Parte_1 oltre iva se dovuta ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite del corrente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e degli accessori di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha chiesto, in Parte_2
via principale, di dichiarare non opponibile ai sensi degli artt. 44 e/o 45 L.F. al Fallimento l'atto di
Pagina 1 vendita del 10.11.12, trascritto in data 19.01.2023, del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio
W0LPE8ENXF8065692, dalla in favore di Parte_1 Controparte_3
Sostiene, in particolare, il fallimento che l'atto di vendita de quo, non risulta essere stato trascritto precedentemente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 20.12.2022; pertanto, non pare opponibile alla massa dei creditori del come da Parte_2
documentazione allegata in atti.
All'udienza del 24.10.2024, parte convenuta veniva dichiarata contumace.
All'udienza dell'11.03.2025 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2644, primo comma, c.c., stabilisce che gli atti soggetti a trascrizione, seppur trascritti, non hanno effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Il secondo comma del medesimo articolo sancisce, inoltre, che non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni o trascrizioni di diritti acquistati dallo stesso autore anche se l'acquisto risale a data anteriore. Pertanto, verificata l'assenza di trascrizione dell'atto di vendita prima del fallimento, ne va dichiarata l'inopponibilità alla procedura ai sensi dell'art. 45 l.f., con condanna della parte convenuta alla restituzione del bene al fallimento, al fine di poter provvedere alla liquidazione dello stesso.
Nel caso di specie, l'atto di vendita impugnato non risulta opponibile al ceto creditorio, in quanto la relativa trascrizione presso l'Ufficio Provinciale del PRA di Latina è stata effettuata solo in data
19.01.2023, mentre risulta trascritta in data 20.12.2022 la sentenza di fallimento, come si evince dalla copia della visura del veicolo depositata in atti.
Tale inefficacia opera di diritto, a prescindere da ogni altra considerazione o da qualunque manifestazione di volontà, compresa la buona fede dell'acquirente, cui spetterà, a seguito dell'apprensione del bene alla massa, il diritto, comunque, di insinuarsi allo stato passivo, quale creditore chirografario, per la restituzione del prezzo eventualmente pagato.
Ne consegue che, per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarato inefficace, nei confronti del
, l'atto di vendita del 19.01.2023, del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio Parte_1
W0LPE8ENXF8065692, dalla in favore di Parte_1 Controparte_3
Considerato che il ha già provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento al Parte_1
PRA, non vi è necessità di disporre ulteriori annotazioni. non può essere, invece, condannato al pagamento dell'equivalente pecuniario in Controparte_3
ragione del fatto che non sono stati forniti elementi a riprova dell'avvenuta cessione del bene a terzi o del suo danneggiamento o infine dell'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sullo stesso (formalità peraltro non emergenti dalla visura PRA depositata).
Pagina 2 Va, in definitiva, accolta la sola domanda di inefficacia con obbligo del convenuto alla restituzione del bene alla procedura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in aderenza ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e con pagamento delle stesse in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 (già applicata la riduzione di cui all'art. 130 dello stesso D.P.R.), risultando la curatela attrice ammessa al gratuito patrocinio.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto:
- dichiara non opponibile ai sensi dell'art. 45 L.F. al Parte_2
l'atto di vendita l'atto di vendita del 19.01.2023, del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio W0LPE8ENXF8065692 e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del suindicato bene al fallimento;
- condanna parte convenuta al rimborso, in favore della curatela del e con Parte_1 pagamento nei confronti dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.226,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 24 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Tinessa
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico DOTT.SSA TIZIANA TINESSA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto azione di inefficacia nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 08/03/2024,
DA
(FALL. N. 75/2022), CON SEDE IN FONDI (LT), VIA Parte_1
SCACCO DA VERONA N. 2, C.F. , IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. P.IVA_1 CP_1
IN REGIME DI GRATUITO , AUTORIZZATO CON DECRETO DEL G.D. DEL
[...] CP_2
10.07.2023 RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ALESSANDRO GIANNOTTI ED ELETTIVAMENTE
DOMICILIATO PRESSO IL SUO STUDIO IN LATINA, VIA E. TOTI N. 8,
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 45 L.F. della vendita del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio W0LPE8ENXF8065692, trascritta in data 19.1.2023 e, per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione del bene in favore del Controparte_3 Parte_1
Ove ciò non fosse possibile, condannare il Sig. al pagamento in favore del Controparte_3 del controvalore del bene per un importo pari ad Euro 5.000,00 Parte_1 oltre iva se dovuta ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite del corrente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e degli accessori di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha chiesto, in Parte_2
via principale, di dichiarare non opponibile ai sensi degli artt. 44 e/o 45 L.F. al Fallimento l'atto di
Pagina 1 vendita del 10.11.12, trascritto in data 19.01.2023, del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio
W0LPE8ENXF8065692, dalla in favore di Parte_1 Controparte_3
Sostiene, in particolare, il fallimento che l'atto di vendita de quo, non risulta essere stato trascritto precedentemente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 20.12.2022; pertanto, non pare opponibile alla massa dei creditori del come da Parte_2
documentazione allegata in atti.
All'udienza del 24.10.2024, parte convenuta veniva dichiarata contumace.
All'udienza dell'11.03.2025 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2644, primo comma, c.c., stabilisce che gli atti soggetti a trascrizione, seppur trascritti, non hanno effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Il secondo comma del medesimo articolo sancisce, inoltre, che non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni o trascrizioni di diritti acquistati dallo stesso autore anche se l'acquisto risale a data anteriore. Pertanto, verificata l'assenza di trascrizione dell'atto di vendita prima del fallimento, ne va dichiarata l'inopponibilità alla procedura ai sensi dell'art. 45 l.f., con condanna della parte convenuta alla restituzione del bene al fallimento, al fine di poter provvedere alla liquidazione dello stesso.
Nel caso di specie, l'atto di vendita impugnato non risulta opponibile al ceto creditorio, in quanto la relativa trascrizione presso l'Ufficio Provinciale del PRA di Latina è stata effettuata solo in data
19.01.2023, mentre risulta trascritta in data 20.12.2022 la sentenza di fallimento, come si evince dalla copia della visura del veicolo depositata in atti.
Tale inefficacia opera di diritto, a prescindere da ogni altra considerazione o da qualunque manifestazione di volontà, compresa la buona fede dell'acquirente, cui spetterà, a seguito dell'apprensione del bene alla massa, il diritto, comunque, di insinuarsi allo stato passivo, quale creditore chirografario, per la restituzione del prezzo eventualmente pagato.
Ne consegue che, per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarato inefficace, nei confronti del
, l'atto di vendita del 19.01.2023, del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio Parte_1
W0LPE8ENXF8065692, dalla in favore di Parte_1 Controparte_3
Considerato che il ha già provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento al Parte_1
PRA, non vi è necessità di disporre ulteriori annotazioni. non può essere, invece, condannato al pagamento dell'equivalente pecuniario in Controparte_3
ragione del fatto che non sono stati forniti elementi a riprova dell'avvenuta cessione del bene a terzi o del suo danneggiamento o infine dell'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sullo stesso (formalità peraltro non emergenti dalla visura PRA depositata).
Pagina 2 Va, in definitiva, accolta la sola domanda di inefficacia con obbligo del convenuto alla restituzione del bene alla procedura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in aderenza ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e con pagamento delle stesse in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 (già applicata la riduzione di cui all'art. 130 dello stesso D.P.R.), risultando la curatela attrice ammessa al gratuito patrocinio.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto:
- dichiara non opponibile ai sensi dell'art. 45 L.F. al Parte_2
l'atto di vendita l'atto di vendita del 19.01.2023, del veicolo Opel Astra, targato FA305GD, telaio W0LPE8ENXF8065692 e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del suindicato bene al fallimento;
- condanna parte convenuta al rimborso, in favore della curatela del e con Parte_1 pagamento nei confronti dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.226,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 24 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Tinessa
Pagina 3