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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL NA, Presidente
BL CE, RE
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 831/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL. RIFIUTO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente espone di aver inviato in data 11.9.2024, a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di
Latina un'istanza di rimborso di somme erroneamente versate dalla medesima società a titolo di imposta ipotecaria, catastale e di registrazione provvedimento giudiziario, di euro 80.000,00 riferibili al periodo d'imposta 2023, oltre gli interessi legali per versamenti eseguiti in eccesso.
L'Agenzia delle Entrate non avrebbe risposto entro i 90 giorni.
Il credito deriverebbe dall'aggiudicazione, a seguito di asta giudiziaria presso il Tribunale di Latina, Sez.
Esecizioni Immobiliari, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare al prezzo di € 750.400,00 delle seguenti unità immobiliari:
- un edificio industriale realizzato in apposita area industriale, dotato di n. 2 grandi vani adibiti alla produzione e a lavorazioni industriali e una superficie utilizzata a fini direzionali, ricreativi e servizi igienici, dotata a sua volta di n. 3 uffici, n. 4 bagni, n. 2 ripostigli, n. 3 disimpegni, spogliatoi e sala consumo pasti.
- 7 Terreni di qualità seminativo di pertinenza del bene precedente.
Gli immobili sono ubicati in Cisterna di Latina (LT), via Grotte di Nottola di proprietà della società Comel Srl in liquidazione, nella sua qualità di debitrice esecutata.
In data 4.1.2024, il delegato alla vendita all'asta dei predetti immobili invitava la società Ricorrente_1 Srl a pagare € 112.660,00 a titolo di imposta ipotecaria, catastale e registrazione di provvedimento giudiziario, tramite apposito modello di pagamento.
L'istante premette che i beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare possiederebbero la qualità di beni strumentali all'esercizio di attività di impresa e che gli importi versati dalla ricorrente sarebbero eccessivi rispetto a quanto effettivamente dovuto dalla stessa a titolo di imposte. La somma da versarsi avrebbe dovuto essere di € 32.660,00 e non € 112.660,00 come indicato nel modello di pagamento ricevuto dalla società Ricorrente_1 Srl. Pertanto ha chiesto all'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Latina, apposita istanza per il rimborso della somma versata erroneamente, di € 80.000,00.
Sostiene che il regime di tassazione che avrebbe dovuto essere applicato nel caso in esame, in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, prevederebbe l'applicazione di aliquote nella misura dell'1% per la liquidazione di imposta ipotecaria e del 3% per la liquidazione di imposta catastale, come indicato nella perizia immobiliare redatta nel corso della procedura esecutiva.
In data 3.7.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. rendeva una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicava che il capannone industriale ubicato in territorio comunale di Cisterna di Latina (LT) e censito nel locale Catasto al foglio 121, p.lla 345, Cat. D1 come opificio industriale, rendita catastale € 12.859,78, veniva acquistato a far data dall'aggiudicazione, avvenuta il 11.07.2023, quale immobile strumentale dell'attività della società Ricorrente_1 S.r.l.. Lo stesso capannone sarebbe iscritto nel libro dei cespiti aziendali ed al suo interno si svolgerebbe attività di carpenteria metallica e fabbricazione di infissi in alluminio e PVC, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega (all.5 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'11.7.2023).
L'interessata chiede quindi la restituzione della somma sopra indicata deducendo i seguenti motivi:
1) SUL RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO DI IMPOSTA IPOTECARIA, CATASTALE E REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO:
Il versamento di € 112.660,00 sarebbe sproporzionato rispetto a quanto avrebbe dovuto essere versato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. a titolo di imposta ipotecaria, catastale e di registrazione del provvedimento giudiziario di aggiudicazione immobili. Sulla base delle aliquote indicate nella perizia immobiliare eseguita in sede di procedura esecutiva, la somma da versarsi avrebbe dovuto essere di € 32.660,00.
Chiede quindi il rimborso di € 80.000,00 ex art. 8 dello Statuto del Contribuente e art. 57 del D.P.R. n. 131/1986;
2) SULL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO RIFIUTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
Il diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza da parte della società Ricorrente_1 S.r.l. si evincerebbe dal modello di pagamento inviato alla stessa ai fini del versamento della somma complessiva di € 112.660,00.
L'agenzia delle Entrate di Latina si è costituita in giudizio eccependo la infondatezza del ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione ha ad oggetto il trasferimento di proprietà di un capannone industriale e di alcuni terreni, aggiudicati alla società ricorrente, a seguito di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Latina, per un importo pari ad € 750.400,00 e quindi assoggettata ad oneri di registrazione.
Per la suddetta registrazione l'istante ha pagato € 112.660,00 (€ 50,00 imposta ipotecaria fissa, € 50,00 imposta catastale fissa ed € 112.560,00 imposta di registro al 15%), a fronte della base imponibile del prezzo di aggiudicazione pari ad € 750.400,00.
Con istanza di rimborso avanzata in data 11.09.2024 la società unipersonale Ricorrente_1.l ha chiesto il rimborso della somma di € 80.000,00 (a fronte del versamento dell'importo pari ad € 112.660,00) per aver versato una somma superiore per la registrazione del provvedimento giudiziario.
Con il verbale di aggiudicazione dell'esecuzione immobiliare la Società ricorrente si è aggiudicata 6 terreni
(qualità seminativo) e un edificio di mq. 2662,34, ubicati in Cisterna di Latina, per un importo pari ad
€ 750.400,00.
La ricorrente ritiene che la tassazione corretta relativa all'imposta ipotecaria pari al 3% e catastale all'1% sarebbe di € 32.660,00 “come indicato nella perizia immobiliare operata nel corso della procedura esecutiva”, trattandosi dell'acquisto di un bene strumentale all'esercizio di attività di impresa e che, quindi, avrebbe diritto al rimborso dell'importo versato in più pari ad € 80.000,00.
La tesi non persuade.
Non solo nella perizia immobiliare non sono state riportate le aliquote relative alla tassazione dell'atto ma, come eccepito dall'Agenzia delle entrate, è stato indicato un valore unico della procedura (e non due valori distinti) pari ad € 750.400,00 per due tipi di immobili, un opificio industriale e 6 terreni.
L'aggiudicazione in questione riguarda un edificio industriale, quale bene strumentale, e dei terreni.
Di conseguenza, convince la difesa dell'Agenzia delle entrate secondo cui, ai fini della registrazione dell'atto, si è tenuto conto dei due tipi di immobili ed è stata considerato l'art. 23 del D.P.R. 131/86 secondo cui “Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti”.
Poiché l'atto da registrare prevedeva il trasferimento di un edifico industriale e di terreni agricoli, è stata correttamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 26 aprile
1986 n. 131 (nel testo così come modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, dall'art. 10 d.lgs. 14 marzo
2011, n. 23 e s.m.i., e così come successivamente ulteriormente modificato, con decorrenza dal 1 gennaio
2016, dall'art. 1, comma 905, legge 28 dicembre 2015, n. 208), vale a dire l'imposta di registro pari al 15% quale aliquota più elevata, l'imposta ipotecaria di € 50,00 e l'imposta catastale di € 50,00.
Come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria, per i due beni (capannone e terreni) non sono stati indicati corrispettivi distinti nell'ambito della procedura immobiliare (cfr. verbale di aggiudicazione dell'11.8.2023, all. 2 ricorrente), per cui appare corretta l'attività dell'Ufficio che ha applicato l'aliquota corrispondente al valore complessivo della procedura (€ 750.400,00).
Il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.000,00, oltre oneri di legge ove dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL NA, Presidente
BL CE, RE
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 831/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL. RIFIUTO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente espone di aver inviato in data 11.9.2024, a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di
Latina un'istanza di rimborso di somme erroneamente versate dalla medesima società a titolo di imposta ipotecaria, catastale e di registrazione provvedimento giudiziario, di euro 80.000,00 riferibili al periodo d'imposta 2023, oltre gli interessi legali per versamenti eseguiti in eccesso.
L'Agenzia delle Entrate non avrebbe risposto entro i 90 giorni.
Il credito deriverebbe dall'aggiudicazione, a seguito di asta giudiziaria presso il Tribunale di Latina, Sez.
Esecizioni Immobiliari, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare al prezzo di € 750.400,00 delle seguenti unità immobiliari:
- un edificio industriale realizzato in apposita area industriale, dotato di n. 2 grandi vani adibiti alla produzione e a lavorazioni industriali e una superficie utilizzata a fini direzionali, ricreativi e servizi igienici, dotata a sua volta di n. 3 uffici, n. 4 bagni, n. 2 ripostigli, n. 3 disimpegni, spogliatoi e sala consumo pasti.
- 7 Terreni di qualità seminativo di pertinenza del bene precedente.
Gli immobili sono ubicati in Cisterna di Latina (LT), via Grotte di Nottola di proprietà della società Comel Srl in liquidazione, nella sua qualità di debitrice esecutata.
In data 4.1.2024, il delegato alla vendita all'asta dei predetti immobili invitava la società Ricorrente_1 Srl a pagare € 112.660,00 a titolo di imposta ipotecaria, catastale e registrazione di provvedimento giudiziario, tramite apposito modello di pagamento.
L'istante premette che i beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare possiederebbero la qualità di beni strumentali all'esercizio di attività di impresa e che gli importi versati dalla ricorrente sarebbero eccessivi rispetto a quanto effettivamente dovuto dalla stessa a titolo di imposte. La somma da versarsi avrebbe dovuto essere di € 32.660,00 e non € 112.660,00 come indicato nel modello di pagamento ricevuto dalla società Ricorrente_1 Srl. Pertanto ha chiesto all'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Latina, apposita istanza per il rimborso della somma versata erroneamente, di € 80.000,00.
Sostiene che il regime di tassazione che avrebbe dovuto essere applicato nel caso in esame, in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, prevederebbe l'applicazione di aliquote nella misura dell'1% per la liquidazione di imposta ipotecaria e del 3% per la liquidazione di imposta catastale, come indicato nella perizia immobiliare redatta nel corso della procedura esecutiva.
In data 3.7.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. rendeva una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicava che il capannone industriale ubicato in territorio comunale di Cisterna di Latina (LT) e censito nel locale Catasto al foglio 121, p.lla 345, Cat. D1 come opificio industriale, rendita catastale € 12.859,78, veniva acquistato a far data dall'aggiudicazione, avvenuta il 11.07.2023, quale immobile strumentale dell'attività della società Ricorrente_1 S.r.l.. Lo stesso capannone sarebbe iscritto nel libro dei cespiti aziendali ed al suo interno si svolgerebbe attività di carpenteria metallica e fabbricazione di infissi in alluminio e PVC, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega (all.5 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'11.7.2023).
L'interessata chiede quindi la restituzione della somma sopra indicata deducendo i seguenti motivi:
1) SUL RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO DI IMPOSTA IPOTECARIA, CATASTALE E REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO:
Il versamento di € 112.660,00 sarebbe sproporzionato rispetto a quanto avrebbe dovuto essere versato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. a titolo di imposta ipotecaria, catastale e di registrazione del provvedimento giudiziario di aggiudicazione immobili. Sulla base delle aliquote indicate nella perizia immobiliare eseguita in sede di procedura esecutiva, la somma da versarsi avrebbe dovuto essere di € 32.660,00.
Chiede quindi il rimborso di € 80.000,00 ex art. 8 dello Statuto del Contribuente e art. 57 del D.P.R. n. 131/1986;
2) SULL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO RIFIUTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
Il diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza da parte della società Ricorrente_1 S.r.l. si evincerebbe dal modello di pagamento inviato alla stessa ai fini del versamento della somma complessiva di € 112.660,00.
L'agenzia delle Entrate di Latina si è costituita in giudizio eccependo la infondatezza del ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione ha ad oggetto il trasferimento di proprietà di un capannone industriale e di alcuni terreni, aggiudicati alla società ricorrente, a seguito di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Latina, per un importo pari ad € 750.400,00 e quindi assoggettata ad oneri di registrazione.
Per la suddetta registrazione l'istante ha pagato € 112.660,00 (€ 50,00 imposta ipotecaria fissa, € 50,00 imposta catastale fissa ed € 112.560,00 imposta di registro al 15%), a fronte della base imponibile del prezzo di aggiudicazione pari ad € 750.400,00.
Con istanza di rimborso avanzata in data 11.09.2024 la società unipersonale Ricorrente_1.l ha chiesto il rimborso della somma di € 80.000,00 (a fronte del versamento dell'importo pari ad € 112.660,00) per aver versato una somma superiore per la registrazione del provvedimento giudiziario.
Con il verbale di aggiudicazione dell'esecuzione immobiliare la Società ricorrente si è aggiudicata 6 terreni
(qualità seminativo) e un edificio di mq. 2662,34, ubicati in Cisterna di Latina, per un importo pari ad
€ 750.400,00.
La ricorrente ritiene che la tassazione corretta relativa all'imposta ipotecaria pari al 3% e catastale all'1% sarebbe di € 32.660,00 “come indicato nella perizia immobiliare operata nel corso della procedura esecutiva”, trattandosi dell'acquisto di un bene strumentale all'esercizio di attività di impresa e che, quindi, avrebbe diritto al rimborso dell'importo versato in più pari ad € 80.000,00.
La tesi non persuade.
Non solo nella perizia immobiliare non sono state riportate le aliquote relative alla tassazione dell'atto ma, come eccepito dall'Agenzia delle entrate, è stato indicato un valore unico della procedura (e non due valori distinti) pari ad € 750.400,00 per due tipi di immobili, un opificio industriale e 6 terreni.
L'aggiudicazione in questione riguarda un edificio industriale, quale bene strumentale, e dei terreni.
Di conseguenza, convince la difesa dell'Agenzia delle entrate secondo cui, ai fini della registrazione dell'atto, si è tenuto conto dei due tipi di immobili ed è stata considerato l'art. 23 del D.P.R. 131/86 secondo cui “Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti”.
Poiché l'atto da registrare prevedeva il trasferimento di un edifico industriale e di terreni agricoli, è stata correttamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 26 aprile
1986 n. 131 (nel testo così come modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, dall'art. 10 d.lgs. 14 marzo
2011, n. 23 e s.m.i., e così come successivamente ulteriormente modificato, con decorrenza dal 1 gennaio
2016, dall'art. 1, comma 905, legge 28 dicembre 2015, n. 208), vale a dire l'imposta di registro pari al 15% quale aliquota più elevata, l'imposta ipotecaria di € 50,00 e l'imposta catastale di € 50,00.
Come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria, per i due beni (capannone e terreni) non sono stati indicati corrispettivi distinti nell'ambito della procedura immobiliare (cfr. verbale di aggiudicazione dell'11.8.2023, all. 2 ricorrente), per cui appare corretta l'attività dell'Ufficio che ha applicato l'aliquota corrispondente al valore complessivo della procedura (€ 750.400,00).
Il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.000,00, oltre oneri di legge ove dovuti.