Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 105
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sulla sproporzione del versamento effettuato rispetto a quanto dovuto

    La Corte ha ritenuto non persuasive le argomentazioni del ricorrente, evidenziando che nella perizia immobiliare non erano riportate le aliquote di tassazione dell'atto e che, come eccepito dall'Agenzia delle Entrate, non erano stati pattuiti corrispettivi distinti per i diversi beni trasferiti (edificio industriale e terreni). Pertanto, è stata correttamente applicata l'aliquota più elevata del 15% sull'intero valore della procedura, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 131/86.

  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio rifiuto

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza delle ragioni poste a base della richiesta di rimborso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 105
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo