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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/09/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2929/2024 VG promosso da:
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARON Parte_1 C.F._1
MARIA LUISA
ROBERTA IN, (cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. CARON C.F._2
MARIA LUISA
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1152/2021, pubblicata il
19/07/2021, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose,
4) Il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario per i figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti la somma di € 600,00 (euro seicento/00) e, quindi, € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno. Tale
somma verrà versata entro il 15 di ogni mese sui riferimenti bancari della signora NI e dovrà
essere rivalutata all'inizio di ogni anno in base agli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
5) Le spese straordinarie – così come da protocollo del Tribunale di Modena - verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Con ricorso del 03/07/2024 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi tali statuizioni, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“che in modifica della clausola n 4 della sentenza di divorzio, sia disposta la revoca dell'obbligo di
corresponsione da parte di alla ex moglie della somma di € 600,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario dei due figli gemelli ed in riforma della clausola n 5 sia
disposta la revoca dell'obbligo del padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie
per i predetti.
- Le parti concordano che il signor versi all'ex moglie la somma residua di € Parte_1
2.400,00 a titolo di contributo da destinare a soddisfare desiderata dei due figli nell'anno 2024/2025,
da corrispondere in 12 rate mensili a far data dal mese di luglio 2024, entro il giorno 15 di ogni mese,
senza maturazione di interessi. Null'altro dovuto.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene che tali accordi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Modena 1152/2021, pubblicata il
19/07/2021, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 02/09/2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2929/2024 VG promosso da:
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARON Parte_1 C.F._1
MARIA LUISA
ROBERTA IN, (cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. CARON C.F._2
MARIA LUISA
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1152/2021, pubblicata il
19/07/2021, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose,
4) Il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario per i figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti la somma di € 600,00 (euro seicento/00) e, quindi, € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno. Tale
somma verrà versata entro il 15 di ogni mese sui riferimenti bancari della signora NI e dovrà
essere rivalutata all'inizio di ogni anno in base agli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
5) Le spese straordinarie – così come da protocollo del Tribunale di Modena - verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Con ricorso del 03/07/2024 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi tali statuizioni, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“che in modifica della clausola n 4 della sentenza di divorzio, sia disposta la revoca dell'obbligo di
corresponsione da parte di alla ex moglie della somma di € 600,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario dei due figli gemelli ed in riforma della clausola n 5 sia
disposta la revoca dell'obbligo del padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie
per i predetti.
- Le parti concordano che il signor versi all'ex moglie la somma residua di € Parte_1
2.400,00 a titolo di contributo da destinare a soddisfare desiderata dei due figli nell'anno 2024/2025,
da corrispondere in 12 rate mensili a far data dal mese di luglio 2024, entro il giorno 15 di ogni mese,
senza maturazione di interessi. Null'altro dovuto.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene che tali accordi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Modena 1152/2021, pubblicata il
19/07/2021, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 02/09/2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3