TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5606/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE REL
Dott.ssa Agnese di Battista GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5606 del ruolo generale dell'anno
2016, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
promosso da
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Romano;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Mario Urso;
Controparte_1
- resistente -
Conclusioni:
All'udienza del 7.3.2024 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'accoglimento. Il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 1729/2019 del
22.5.2019 con cui è stata dichiarata la separazione tra i coniugi, il giudizio pagina 1 di 5 proseguiva in ordine alle domande di addebito della separazione allo
, nonché di condanna dello stesso al versamento di assegno di CP_1
mantenimento in favore del figlio e della coniuge, rispettivamente Per_1 dell'importo di € 400,00 ed € 350,00, di affidamento del figlio minore e di assegnazione della casa coniugale.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prove orali.
Merita accoglimento la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'addebito presuppone la dimostrazione, da parte del coniuge istante, della violazione di doveri coniugali rilevanti e dell'incidenza causale di tali violazioni nella crisi irreversibile del rapporto (Cass. civ., sez. I, n. 10428/2014), ossia del nesso causale tra esse e l'intollerabilità della convivenza (art. 151, co. 2, c.p.c.).
La violazione del dovere di coabitazione è di per sé causa sufficiente all'addebito, salvo che il coniuge dimostri che l'allontanamento sia scaturito da comportamenti altrui, al fine di salvaguardare la propria integrità psicofisica, o da crisi già irreversibile. Quando l'allontanamento coinvolge figli minorenni, il caso assume rilievo aggravato (tra le altre, Cass. Civ., sent. n. 10719/2013 stabilisce che qualora il genitore abbandoni il tetto coniugale con figli minori, senza giusta causa e senza preavviso, la responsabilità della rottura le è addebitata e i figli vengono affidati all'altro genitore).
Nel caso in esame emerge dagli atti, e comunque non è contestato dalla stessa parte resistente, che esso si sia allontanato dall'abitazione CP_1
familiare nel gennaio del 2016, quando il figlio era ancora Per_1
minorenne
Il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, ha omesso di fornire elementi atti a “giustificare” il detto allontanamento. La circostanza che egli sia stato nel tempo ricoverato in comunità per problemi di tossicodipendenza, oltre a non risultare in concomitanza temporale con l'allontanamento dalla casa familiare, non è comunque idonea a giustificare il suo comportamento di disinteresse verso il figlio minore che egli ha avuto anche allorquando era in comunità, non potendosi ritenere il detto stato incompatibile con l'interessamento, morale e materiale, che il genitore deve pagina 2 di 5 comunque mantenere rispetto alla vita del figlio minore ( teste Tes_1
)
[...]
La domanda di addebito avanzata da va, pertanto, accolta. Parte_1
Va rigettata la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la determinazione dell'assegno di mantenimento presuppone una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, fondata su elementi concreti, documentati o comunque adeguatamente allegati.
Nel caso di specie, la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha documentato né altrimenti provato lo svolgimento di una qualche occupazione da parte del resistente o la percezione di una provvidenza da parte dello stesso tale da giustificare l'obbligo di provvedere anche al mantenimento del coniuge.
Al contrario, il resistente ha prodotto certificazione attestante il proprio stato di disoccupazione. La circostanza che il resistente non avesse redditi da lavoro è , peraltro, affermata anche dal teste il quale, nel Testimone_1
riportare lo svolgimento della vita familiare nel corso del rapporto di coniugio ha riferito che “Vista la situazione mia sorella cercava di spronare il marito a trovare un lavoro, altrimenti avrebbe chiesto la separazione”, così ulteriormente corroborandosi la condizione di disoccupazione sostenuta dal resistente.
A ciò si aggiunga il rilevo del pregresso svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa (come confermato dal teste , Testimone_2
che ha dichiarato di averle trovato lavoro), elemento che fa emergere la sussistenza di una qualche capacità lavorativa specifica in capo alla ricorrente idonea a consentirle di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Nulla va disposto in ordine all'affido collocamento e visita del figlio essendo nelle more divenuto maggiorenne. Per_1
pagina 3 di 5 Quanto, infine, alla domanda relativa al riconoscimento di contributo di mantenimento per i figli della coppia si osserva quanto segue.
Nulla va disposto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , a far data dalla presente sentenza, avendo la Per_2 ricorrente dichiarato in comparsa conclusionale l'avvenuto raggiungimento della indipendenza economica dello stesso, confermandosi per il pregresso i provvedimenti presidenziali assunti ( euro 250% per ciascun figlio) non sussistendo, prima della dichiarazione della ricorrente, evidenze in ordine alla prova della sussistenza dell'indipendenza economica.
Quanto a per il quale non è stata raggiunta la prova Per_1 dell'indipendenza economica, il contributo, tenuto conto dell'assenza di evidenze in ordine allo svolgimento di attività di studio da parte di esso, dell'attuale età dello stesso (oggi di anni 22) tale da consentirgli lo svolgimento di attività lavorative in grado di supportarlo, se pur non in modo esaustivo, nel proprio mantenimento, e del difetto di particolari emergenze reddituali della parte resistente, il tribunale reputa congruo ridursi lo stesso ad euro 150,00 al mese, confermandosi per il pregresso il maggiore importo fissato in sede presidenziale
Spese straordinarie, individuate come da vigente protocollo, si pongono a carico delle parti in pari misura.
Va, infine, revocata la statuizione afferente all'assegnazione della casa coniugale, richiesta dalla ricorrente nella memoria integrativa, avendovi la ricorrente rinunciato nella comparsa conclusionale.
Stante la parziale soccombenza, le spese vengono compensate al 50%, ponendo il restante 50% a carico del resistente. esse sono liquidate facendo applicazione del DM 55/2014, scaglione valore indeterminabile minimi in ragione della minima complessità della controversia
p.q.m.
- addebita la separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza n.
1729/2019 del 22.5.2019, a;
Controparte_1
- rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
pagina 4 di 5 -revoca l'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio a far Per_2
data dalla presente sentenza, confermandolo per il pregresso;
- onera il resistente di versare, in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, confermandosi, per il pregresso, l'importo determinato con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
pone le spese straordinarie, individuate come da vigente protocollo, a carico delle parti in pari misura.
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura del 50%, e condanna al pagamento del restante 50% in favore di Controparte_1
e per essa in favore dell'erario essendo ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio, da liquidarsi in € 1.900,00, oltre IVA, CAP, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge, se dovuti.
Lecce, 08.07.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott.Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore …
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE REL
Dott.ssa Agnese di Battista GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5606 del ruolo generale dell'anno
2016, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
promosso da
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Romano;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Mario Urso;
Controparte_1
- resistente -
Conclusioni:
All'udienza del 7.3.2024 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'accoglimento. Il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 1729/2019 del
22.5.2019 con cui è stata dichiarata la separazione tra i coniugi, il giudizio pagina 1 di 5 proseguiva in ordine alle domande di addebito della separazione allo
, nonché di condanna dello stesso al versamento di assegno di CP_1
mantenimento in favore del figlio e della coniuge, rispettivamente Per_1 dell'importo di € 400,00 ed € 350,00, di affidamento del figlio minore e di assegnazione della casa coniugale.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prove orali.
Merita accoglimento la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'addebito presuppone la dimostrazione, da parte del coniuge istante, della violazione di doveri coniugali rilevanti e dell'incidenza causale di tali violazioni nella crisi irreversibile del rapporto (Cass. civ., sez. I, n. 10428/2014), ossia del nesso causale tra esse e l'intollerabilità della convivenza (art. 151, co. 2, c.p.c.).
La violazione del dovere di coabitazione è di per sé causa sufficiente all'addebito, salvo che il coniuge dimostri che l'allontanamento sia scaturito da comportamenti altrui, al fine di salvaguardare la propria integrità psicofisica, o da crisi già irreversibile. Quando l'allontanamento coinvolge figli minorenni, il caso assume rilievo aggravato (tra le altre, Cass. Civ., sent. n. 10719/2013 stabilisce che qualora il genitore abbandoni il tetto coniugale con figli minori, senza giusta causa e senza preavviso, la responsabilità della rottura le è addebitata e i figli vengono affidati all'altro genitore).
Nel caso in esame emerge dagli atti, e comunque non è contestato dalla stessa parte resistente, che esso si sia allontanato dall'abitazione CP_1
familiare nel gennaio del 2016, quando il figlio era ancora Per_1
minorenne
Il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, ha omesso di fornire elementi atti a “giustificare” il detto allontanamento. La circostanza che egli sia stato nel tempo ricoverato in comunità per problemi di tossicodipendenza, oltre a non risultare in concomitanza temporale con l'allontanamento dalla casa familiare, non è comunque idonea a giustificare il suo comportamento di disinteresse verso il figlio minore che egli ha avuto anche allorquando era in comunità, non potendosi ritenere il detto stato incompatibile con l'interessamento, morale e materiale, che il genitore deve pagina 2 di 5 comunque mantenere rispetto alla vita del figlio minore ( teste Tes_1
)
[...]
La domanda di addebito avanzata da va, pertanto, accolta. Parte_1
Va rigettata la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la determinazione dell'assegno di mantenimento presuppone una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, fondata su elementi concreti, documentati o comunque adeguatamente allegati.
Nel caso di specie, la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha documentato né altrimenti provato lo svolgimento di una qualche occupazione da parte del resistente o la percezione di una provvidenza da parte dello stesso tale da giustificare l'obbligo di provvedere anche al mantenimento del coniuge.
Al contrario, il resistente ha prodotto certificazione attestante il proprio stato di disoccupazione. La circostanza che il resistente non avesse redditi da lavoro è , peraltro, affermata anche dal teste il quale, nel Testimone_1
riportare lo svolgimento della vita familiare nel corso del rapporto di coniugio ha riferito che “Vista la situazione mia sorella cercava di spronare il marito a trovare un lavoro, altrimenti avrebbe chiesto la separazione”, così ulteriormente corroborandosi la condizione di disoccupazione sostenuta dal resistente.
A ciò si aggiunga il rilevo del pregresso svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa (come confermato dal teste , Testimone_2
che ha dichiarato di averle trovato lavoro), elemento che fa emergere la sussistenza di una qualche capacità lavorativa specifica in capo alla ricorrente idonea a consentirle di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Nulla va disposto in ordine all'affido collocamento e visita del figlio essendo nelle more divenuto maggiorenne. Per_1
pagina 3 di 5 Quanto, infine, alla domanda relativa al riconoscimento di contributo di mantenimento per i figli della coppia si osserva quanto segue.
Nulla va disposto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , a far data dalla presente sentenza, avendo la Per_2 ricorrente dichiarato in comparsa conclusionale l'avvenuto raggiungimento della indipendenza economica dello stesso, confermandosi per il pregresso i provvedimenti presidenziali assunti ( euro 250% per ciascun figlio) non sussistendo, prima della dichiarazione della ricorrente, evidenze in ordine alla prova della sussistenza dell'indipendenza economica.
Quanto a per il quale non è stata raggiunta la prova Per_1 dell'indipendenza economica, il contributo, tenuto conto dell'assenza di evidenze in ordine allo svolgimento di attività di studio da parte di esso, dell'attuale età dello stesso (oggi di anni 22) tale da consentirgli lo svolgimento di attività lavorative in grado di supportarlo, se pur non in modo esaustivo, nel proprio mantenimento, e del difetto di particolari emergenze reddituali della parte resistente, il tribunale reputa congruo ridursi lo stesso ad euro 150,00 al mese, confermandosi per il pregresso il maggiore importo fissato in sede presidenziale
Spese straordinarie, individuate come da vigente protocollo, si pongono a carico delle parti in pari misura.
Va, infine, revocata la statuizione afferente all'assegnazione della casa coniugale, richiesta dalla ricorrente nella memoria integrativa, avendovi la ricorrente rinunciato nella comparsa conclusionale.
Stante la parziale soccombenza, le spese vengono compensate al 50%, ponendo il restante 50% a carico del resistente. esse sono liquidate facendo applicazione del DM 55/2014, scaglione valore indeterminabile minimi in ragione della minima complessità della controversia
p.q.m.
- addebita la separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza n.
1729/2019 del 22.5.2019, a;
Controparte_1
- rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
pagina 4 di 5 -revoca l'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio a far Per_2
data dalla presente sentenza, confermandolo per il pregresso;
- onera il resistente di versare, in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, confermandosi, per il pregresso, l'importo determinato con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
pone le spese straordinarie, individuate come da vigente protocollo, a carico delle parti in pari misura.
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura del 50%, e condanna al pagamento del restante 50% in favore di Controparte_1
e per essa in favore dell'erario essendo ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio, da liquidarsi in € 1.900,00, oltre IVA, CAP, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge, se dovuti.
Lecce, 08.07.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott.Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore …
pagina 5 di 5