Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 26.2.2025 ed iscritta al n. 309 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Robbiate, Via Fortunato Serra Groppelli n. 9/N, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Claudia
Biava del foro di Monza ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore sito in Monza, Via
Carlo Alberto n, 1, giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Robbiate, Via Fortunato Serra Groppelli n. 9/N, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Alberto
Ravazzani del foro di Milano ed elettivamente domiciliato nello studio del difensore sito in Merate, Via
MonGN Colombo n. 1, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 7.4.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5
Parte_1 Parte_2
ordinare al Comune di Matera di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa familiare, sita in Robbiate (Lc), alla Via Fortunato Serra Groppelli, 9/N, resta assegnata, con quanto l'arreda,
alla GNa con la quale continuerà a risiedere la figlia maggiorenne , studentessa, non economicamente Pt_1 Per_1
autosufficiente;
2) Il GN verserà alla GNa a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma Parte_2 Pt_1 Per_1
di € 800,00, mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione febbraio 2026).
3) l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla GNa Pt_1
4) Ciascun genitore contribuirà al 50% alle spese straordinarie per la figlia secondo il seguente schema conforme al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco:
1- Spese mediche documentate che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste da medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale
(SSN); d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e / o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
2- Spese mediche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b)
cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche da SSN;
d) Farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
3- Spese scolastiche, da documentare, che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) dotazione informatica (come pc / tablet)
pagina 2 di 5 imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
e) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
f) mensa e buoni pasto.
4- Spese scolastiche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private d) alloggio presso sedi universitarie e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
5- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per tennis, atletica, basket,
pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
b) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per la figlia.
6- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze anche all'estero; c) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia
(motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) Il mutuo relativo alla casa coniugale, sita in Robbiate, resterà a carico dei coniugi al 50% ciascuno, così come le spese straordinarie relative alla casa coniugale, mentre le spese ordinarie resteranno a carico della GNa Il mutuo Pt_1
dell'immobile di IA RA (attualmente locato a terzi) resterà a carico dei coniugi al 50% ciascuno, così come le relative spese ordinarie / straordinarie e condominiali, nonché la cedolare secca e/o le tasse inerenti la locazione. Qualora
il GN si trasferisse a vivere nell'immobile di IA RA, egli provvederà in via esclusiva al pagamento Parte_2
pagina 3 di 5 dell'intero rateo mensile di mutuo e delle spese relative all'immobile fintanto che ivi vi abiterà, mentre le eventuali spese straordinarie continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi.
6) L'automobile Range Rover Sport, targata FP240NM di proprietà del GN resterà in uso alla moglie, con la Parte_2
precisazione che fintanto che detto veicolo resterà in uso alla stessa, la GNa provvederà a sostenere i costi per Pt_1
l'assicurazione, il bollo e il tagliando annuale.
7) Il conto corrente cointestato ai coniugi n. 1317 presso la Ubi Banca – filiale di Cernusco Lombardone, sul quale sono appoggiati i mutui accesi per l'acquisto della casa coniugale e della casa di IA RA, resterà cointestato ai ricorrenti sino all'estinzione dei mutui e verrà gestito come segue: a) su detto c/c continueranno ad essere accreditati i ratei di affitto della casa di IA RA e tali somme verranno utilizzate per pagare le relative spese condominiali,
eventuali spese ordinarie e straordinarie, cedolare secca e tasse (con la precisazione che qualora le spese afferenti all'immobile di IA RA fossero maggiori rispetto a quanto ricavato dall'affitto, i coniugi provvederanno in egual
[... misura a coprire la spesa eccedente); b) fintanto che l'automobile Range Rover Sport trg. FP240NM, intestata al GN
, resterà in uso alla moglie e fintanto che il GN pagherà il rateo mensile del finanziamento acceso per Pt_2 Parte_2
l'acquisto della detta automobile, la GNa pagherà interamente il rateo del mutuo acceso per l'acquisto della Pt_1
casa coniugale sita in Robbiate;
il GN riprenderà a versare sul c/c cointestato il 50% del rateo del mutuo Parte_2
contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale nel momento in cui cesserà di versare i ratei del finanziamento acceso per l'acquisto della Range Rover;
c) i coniugi danno atto che sul c/c cointestato continueranno ad essere accreditati i pagamenti da parte della in favore della GNa con la precisazione che tali somme restano nella CP_1 Pt_1
esclusiva disponibilità della GNa Pt_1
8) I coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 26.2.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 23.6.2001 in Matera;
- dalla loro unione è nata la figlia (in data 30.7.2005), attualmente maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
pagina 4 di 5 Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.5.1974 e (c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con Parte_2 C.F._2
rito concordatario in Matera in data 23.6.2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio anno 2001, parte II, serie A, numero 16), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Matera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 28 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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