TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2258/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
SA Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...] e residente in [...] in strada de Parte_1
Sen Roch nr. 51, C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale C.F._1 conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c., dall'Avv. Manuela de Pellegrini del foro di Trento (Cod. Fisc.:
ed elettivamente domiciliata nello studio della stessa in 38035 Moena (TN) C.F._2
Strada de Longiarif n. 30/A (indirizzo pec: Email_1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Regola 10/A, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale C.F._3 conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c dall'Avv. Martina Taddei del foro di Trento (Cod. Fisc.:
) ed elettivamente domiciliato nello studio della stessa in 38122 Trento, Viale C.F._4
S. Francesco d'Assisi n. 14 (indirizzo pec: Email_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 19 maggio 2025, così come successivamente confermate all'udienza dell'8 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19 maggio 2025.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e i quali saranno autorizzati Parte_2 Parte_1
a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del marito, dove risiedono le figlie, rimane nella disponibilità di entrambi i genitori alternativamente, con giornate e notti concordate di settimana in settimana tra gli stessi a seconda dei turni di lavoro della signora , garantendo l'alternanza dei genitori in ciascuna settimana. La signora Parte_1
comunicherà con messaggio whatsapp al signor i propri turni di lavoro e, dunque, Parte_1 Pt_2 le giornate in cui soggiornerà nell'appartamento. In tali giornate il non frequenterà Pt_2
l'appartamento.
3. Le spese della casa familiare, da intendersi le spese dell'acqua, dei rifiuti e del metano, compresa la spesa alimentare, rimangono a carico di entrambi i genitori mediante il versamento mensile a cura di entrambi, dell'importo di € 400 euro ciascuno su un conto corrente che verrà intestato alle figlie maggiorenni e , con possibilità per entrambi i Per_1 Persona_2 genitori di utilizzarlo. Su tale conto corrente le figlie e si impegnano a Per_1 Persona_2 versare, come da scrittura che si deposita (all. 7): nei mesi in cui saranno assunte, la somma di euro
250,00 ciascuna;
nei mesi in cui godranno dell'assegno di disoccupazione la somma di euro 100,00 ciascuna;
nei mesi in cui non percepiranno nulla, non verseranno alcunché. Su tale conto corrente verranno accreditati tutti gli assegni famigliari – aiuti a sostegno della famiglia percepiti da entrambi i genitori. Le altre spese di casa, di luce e legna nonché tutte le spese straordinarie, rimangono per intero a carico del proprietario signor .
4. Al fine di garantire l'alternanza nella casa Pt_2 familiare senza che i coniugi si incontrino, il signor , in accordo con le figlie, utilizzerà due Pt_2 locali del piano terra: il bagno e la camera da letto di - si sposterà o Per_2 Per_3 Per_3 sul soppalco o nella camera matrimoniale al piano superiore mentre antiene la stanza con Per_2 il padre, essendosi iscritta all'Università a Trento, dove vivrà durante la settimana - con entrata diretta dal garage, separando con una porta la zona, al fine evitare contatti con il resto della casa.
Al piano terra rimane solo la stanza della figlia maggiore , che potrà accedervi dalla porta Per_1 messa in fondo alle scale che portano dal piano superiore al piano terra. L'alternanza tra i genitori nella casa familiare deve intendersi fino al 31/12/2028; successivamente la casa familiare rientra nella piena disponibilità del proprietario signor e la signora porterà con sé tutti Pt_2 Parte_1
i suoi effetti personali e potrà vedere le figlie secondo un calendario che accorderà direttamente con le figlie stesse.
5. Affidamento congiunto della figlia minore (nata il [...]), Per_3 mantenimento ordinario delle figlie e quest'ultima maggiorenne ma non ancora Per_3 Per_2 autosufficiente, a cura di entrambi i genitori alternativamente, nei giorni in cui il genitore si trova nella casa familiare insieme alle figlie.
6. Le spese straordinarie sportive, scolastiche e mediche delle figlie e vanno suddivise al 50 % tra i genitori, come da protocollo del CNF del Per_3 Per_2
29/11/2017, da considerarsi parte integrante del presente atto (all. 8).
7. I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente autosufficienti.
8. Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 19 maggio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 15 maggio 1999 a Cavalese (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Cavalese al N.
5 - P. II - Serie A - Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 08 ottobre 2025 Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina