Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3801 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01/07/1975,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Margherita Bernardi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, previo deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti disposto ai sensi degli artt. 127 ter e 473-bis. 51
1
− Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario da e il giorno 04/05/2002 a Nanto (VI), con atto trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Nanto al n. 2, Parte II, Serie A, anno
2002, alle seguenti condizioni concordate e accettate reciprocamente dai coniugi ricorrenti:
1) Mantenimento del figlio - Il sig. corrisponderà alla signora Per_1 Parte_1
a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e fino alla sua indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00= (euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versare entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra o nella diversa Parte_2
modalità scelta di comune accordo dai medesimi.
2) Spese straordinarie del figli - Il sig. e la sig.ra Per_1 Parte_1 Parte_2
contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie (quali spese mediche non coperte dal servizio sanitario sociale, spese scolastiche ed extrascolastiche, spese sportive, ecc.) riguardanti il figlio maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, previste dal documento relativo alla spese straordinarie dei figli allegato al Protocollo per i procedimenti in diritto di famiglia del
Tribunale di Vicenza che dichiarano di conoscere e di richiamare integralmente, restando inteso che le spese che verranno anticipate per intero da un genitore dovranno essere preventivamente concordate, se previsto dal Protocollo, e dovranno comunque essere documentate e rimborsate pro quota dall'altro genitore entro il giorno quindici del mese
2 successivo all'esecuzione della relativa spesa, con la precisazione che le relative fatture,
scontrini o ricevute fiscali dovranno essere intestati al figlio per consentirne la detrazione fiscale ove possibile.
3) Assegno unico. - L'assegno unico universale riconosciuto dall' ai sensi del D.Lgs. n. CP_1
230/2021 e succ. mod. continuerà a venire percepito nella misura del 100% dal sig. Parte_1
fino alla sua cessazione prevista ai sensi di legge, con l'impegno dello stesso a
[...]
corrisponderlo mensilmente alla sig.ra Parte_2
4) Mantenimento personale dei coniugi. - Il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2
dichiarano di non avere richieste economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento personale, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
5) Disposizioni patrimoniali. - I signori e convengono di Parte_1 Parte_2
definire tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro pendenti mediante le seguenti pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituendo le stesse un elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti maturati nel corso del matrimonio ed espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi:
5.1 L'immobile sito ad Albettone (VI), Via Brigata Cadore n. 14, adibito a casa coniugale durante il matrimonio, rimarrà di proprietà comune dei signori e Parte_1 Parte_2
per la quota indivisa di 1/2 fino a diversa decisione che verrà concordata dagli stessi.
[...]
5.2 Il sig. continuerà ad abitare in via esclusiva nell'immobile sito ad Parte_1
Albettone (VI), Via Brigata Cadore n. 14, di proprietà comune dei coniugi, mentre la sig.ra si è trasferita in via definitiva altrove. Parte_2
5.3 I coniugi danno atto di avere ripartito tra loro gli arredi, le suppellettili, gli elettrodomestici, le attrezzature, gli accessori e comunque tutti i beni mobili comuni presenti nella casa coniugale, di ritenersi soddisfatti e di non vantare alcuna pretesa riguardo agli stessi.
3 5.4 Le rate dei mutui n. 554019629-55 del 21/01/2022 e n. 777022105-16 del 13/01/2010
stipulati dai signori e con la Banca Monte dei Paschi di Parte_1 Parte_2
Siena per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale continueranno ad essere pagate dal sig. fino alla sua estinzione, con l'impegno Parte_1
della sig.ra a rimborsare al medesimo la propria quota delle rate del Parte_2
mutuo che viene concordemente stabilita nell'importo mensile di € 150,00= (euro centocinquanta/00), nonché la metà delle spese di chiusura della pratica di mutuo e di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie.
5.5 Nell'ipotesi in cui il sig. intendesse ospitare stabilmente un'altra persona Parte_1
nell'immobile di proprietà comune, il medesimo si impegna ad informare tempestivamente la sig.ra e a corrispondere alla stessa la somma mensile di € 150,00 a titolo Parte_2
di indennità di occupazione a decorrere dall'inizio della convivenza, senza che ciò comporti la costituzione di diritti o pretese di alcun genere sull'immobile in capo alla persona ospitata.
5.6 I signori e si danno reciprocamente atto che con la Parte_1 Parte_2
sottoscrizione congiunta delle suddette condizioni dichiarano reciprocamente di essere soddisfatti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo economico, patrimoniale, risarcitorio e comunque a qualsiasi titolo relativo e conseguente al loro rapporto coniugale.
6) Con spese e competenze processuali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Nanto (VI) in data 04.05.2002.
All'esito dell'udienza del 30.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di
4 note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 20/04/2012 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che
5 limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Nanto (VI) il 04.05.2002 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nanto (VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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