Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4557/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Parte_1
Ciccone e dall'avv. Gennaro Crispo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palma
Campania (NA), via S. Carbone n. 27;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: a) dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 1.168,72, dovuto a indebita percezione di ratei o quote di ratei di pensione di reversibilità cat.SO n.28457972 per il periodo dal 01 02 2020 al 31 12 2020 per la sua inesistenza e/o per la sua genericità e/o perché per il caso di specie trova applicazione la sanatoria prevista dalla legge
88/89,così come interpretata dalla legge 412/91 e confermata da varie pronunce della Cassazione, cosi come in premessa. b) vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
PER L' : dichiarare infondata la domanda attorea e rigettarla con compensazione delle CP_1 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.09.2022, la ricorrente in epigrafe - premesso di essere titolare di assegno sociale (da trasformazione da invalidità civile) cat. INVCIV n. 07441979 con decorrenza dal 01.04.1999 e di pensione di reversibilità cat. SO n. 28457972 con decorrenza dal
01.09.2019 - riferiva:
- che, in data 04.10.2021, l' le aveva comunicato un indebito pari ad € 1.168,72 sulla sua CP_1 pensione di reversibilità, per il periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2020, motivato dall'essere “stata corrisposta la maggiorazione sociale … della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
Premessa la genericità della motivazione della pretesa restitutoria, sosteneva l'irripetibilità delle somme asseritamente indebite in ragione dell'assenza di dolo del percipiente ai sensi dell'art. 52 L.
n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13 comma 1 L. n. 412/1991; evidenziava, inoltre, come i redditi in godimento erano ben conosciuti all' in quanto dallo stesso erogati. CP_1
Esperito invano il ricorso al Comitato Provinciale, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 deducendo che l'indebito di cui è causa era scaturito dal superamento dei redditi dell'istante della soglia prevista dalla legge, per l'anno 2020, per poter beneficiare della maggiorazione sociale sulla pensione di reversibilità in godimento;
contestava l'applicazione della normativa speciale in tema di indebito previdenziale, concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c pc. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, è chiaramente indicato che l'indebito in discussione scaturisce da motivi reddituali.
L' ha dedotto e documentato che “Per l'anno 2020 i redditi dell'utente … ammontano, CP_1 oltre alla casa di abitazione per € 181,00, anche alla pensione SO/28457972, decorrenza 09.2019, pari ad € 545,47 mensili (reddito annuo € 7.091,11), e alla pensione INVCIV/07441979, decorrenza 04.1999, pari ad € 6,81 mensili (reddito annuo € 3.728,53). La somma dei redditi dell'utente ammonta pertanto ad € 11.000,64, ben superiore al limite reddituale di cui alla circolare 147.”.
Sul punto non vi sono contestazioni.
3. Ciò posto, parte ricorrente non contesta il merito della pretesa restitutoria, limitandosi ad affermare l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione ex art. 52 L. n. 88/1989, così come autenticamente interpretato dall'art. 13 L. n. 412/1991; richiama poi la giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale che ha escluso la ripetibilità dell'indebito in caso di assenza di dolo del beneficiario.
3.1. Così definito il thema decidendum, va preliminarmente chiarito che, nella fattispecie, si discute di un indebito previdenziale con conseguente applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 e all'art. 13 L. n. 412/1991.
Come chiarito dalla Suprema Corte “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21)” (Cass. civ., sez. lav., 09/01/2024, n. 847).
La maggiorazione sociale e/o l'integrazione al minimo è stata corrisposta pacificamente sulla pensione di reversibilità in godimento dalla ricorrente.
4. Trattandosi di indebito previdenziale, è dunque applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 e all'art. 13 L. n. 412/1991.
È principio consolidato quello secondo cui “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)….” (così Cass. civ. sez. lav., 29/01/2024, n. 2692 che richiama in motivazione Cass. civ. sez. lav., 23/02/2022, n. 5984).
Deve, tuttavia, considerarsi quanto previsto dall'art. 13, comma 2 L. n. 412/1991 che stabilisce che l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
È, dunque, preliminare la verifica della tempestività dell'azione recuperatoria posta in essere dall' . CP_1
4.1. Nell'interpretazione della norma, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
3802/2019, Cass. n. 13915/2021) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle CP_1 verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass. n. 13915/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato “che "l'obbligo dell di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. CP_1
52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del
1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' "(...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza".
Il termine "recupero" non può essere inteso … nel senso che entro l'anno (civile1) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' ma va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la CP_1 CP_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n.
23031 del 2020.
Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' finendo per affidare il CP_1 prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato”
(così Cass. civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13918).
5. Ciò posto e venendo al caso di specie, si osserva che il superamento dei limiti di reddito per la maggiorazione sociale è dato essenzialmente dal cumulo (oltre dal reddito da casa di abitazione) della pensione di reversibilità e dell'assegno sociale (da invalidità civile).
Se è vero che i redditi in discussione (per lo meno quelli rilevanti) sono erogati dall' , per CP_1 cui sono conosciuti o conoscibili dallo stesso, è altresì vero che la comunicazione dell'ottobre 2021 rispetto al periodo di erogazione della prestazione (2/2020-12/2020) risulta essere tempestiva.
Avendo, pertanto, l' contestato nei termini di cui al comma 2 dell'art. 13 L. n. 412/1991 CP_1
l'indebito in discussione, diviene irrilevante lo stato di buona fede del percipiente, con conseguente diritto dell'ente previdenziale a ripetere le somme indebitamente percepite dalla ricorrente.
Invero, “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione CP_1 del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cass., sez. lav., 31/05/2019, n. 15039).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
6. In ragione della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/06/2025. Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1° gennaio – 31 dicembre.