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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7299/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.06.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabiana Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabiana Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 11 maggio 2013 (anno 2013 atto n. 0116 reg. 03 parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- C.F. cittadina italiana, nata a [...], il [...]; Persona_1 C.F._3
- C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) affidamento congiunto dei figli minori e collocamento paritario lunedi-martedi con la mamma, mercoledi- giovedi con il papà, week-end alternati (venerdi dalle ore 19,00 a domenica ore 19,00). Eventuali deroghe al calendario, dovuti ad imprevisti, verranno comunicate da ciascun coniuge con 48 h di anticipo a mezzo whatsapp. La residenza delle figlie resterà sempre presso la madre. 4) le vacanze saranno così disciplinate. Vacanze di Natale dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni (il padre terrà le minori con sé per il primo periodo per il 2025). Vacanze di Pasqua. Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro (Pasqua 2025 con la mamma). Vacanze estive: 7 giorni consecutivi con ciascun genitore (la scelta del periodo deve essere comunicata entro il 31 marzo. Nel 2025 sceglie la madre e l'anno successivo il padre, poi ad anni alterni). I compleanni delle figlie verranno festeggiati, laddove possibile, con entrambi i genitori. 5) mantenimento diretto delle figlie minori;
Il mantenimento diretto è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (oltre al mantenimento diretto ordinario) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% concordata dalle parti, delle spese extra contributo ordinario che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) assegno unico e tutti emolumenti a favore dei minori al 50% tra i coniugi;
7) trasferimento del 50 per cento della propria quota relativa alla casa coniugale (sita in Rozzano, Via Isonzo n. 116 A) [appartamento ad uso abitativo al piano terreno composto da ingresso, soggiorno/cucina, disimpegno, ripostiglio, due camere, bagno oltre a due piccole aree retrostanti ed antistanti in proprietà, con annesso vano ad uso cantina al piano interrato), censito al N.C.E.U. del Comune di Rozzano come segue: foglio 10 (dieci), mappale 238 (duecentotrentotto) sub. 10 (dieci), Viale Isonzo n. 114 n. 116/A, piano T-S1, cat. A/3 classe 4, vani 4,5, rendita 488, 05 (rendita proposta ai sensi del D.M.701/94) in forza di planimetria depositata in catasto in data 29.06.2011 protocollo n. MI0585135. Rogito Rep. 21.159, Raccolta n. 9.119, Notaio , con studio in Milano, Via Persona_2
TT SA n.28] dal signor alla signora a titolo gratuito. La signora Pt_1 Pt_2 [...]
come da comunicazione del 27.05.2025 della Banca, si è accollata integralmente il mutuo, Pt_2 liberando il signor Pt_1
I beni mobili della casa coniugale saranno assegnati alla signora Pt_2
8) trasferimento della propria quota (1/3) dell'immobile sito in Marina di Carrara, Via XX Settembre n. 363 [porzione di fabbricato ad uso civile abitazione composta da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, bagno con antibagno e ripostiglio al piano terra e da camera al piano primo con accesso da scala comune, confina nell'insieme con proprietà condominiale da più lati, particelle 139 e 203 e proprietà e successivi aventi causa, salvo se altri) sito in Carrara (MS), frazione Marina di Per_3 Carrara Viale XX Settembre n. 323, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Carrara (MS) come segue: Foglio 103, particella 145 subalterno 1, zona censuaria 1, categoria A/4, CLASSE 6, VANI 5,5, RC Euro 426,08- Rogito Rep. 32.038, Raccolta n. 23.818. Atto Registrato all'Ufficio territoriale di Massa Carrara n. 2777 Serie 1T, Modello Unico, Notaio con studio in Massa Persona_4
(MS), Piazza Aranci n. 31] da parte della signora al signor a titolo gratuito. I beni Pt_2 Pt_1 mobili contenuti nel suddetto immobile verranno assegnati al signor Pt_1
9) trasferimento del 50 per cento della propria quota relativa alla casa di Opera (Via Cavedini n. 12)
[appartamento posto al primo piano, composto di due locali e servizio) sito in Opera (MI), Via Cavedini n. 12, già via Roma n. 10, censito nel Catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 4, mappale 54, sub. 13, via Pietro Cavedini n. 12, piano 1, categoria A/4, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 36, totale escluse aree scoperte mq 36, R.C. Euro 135, 57, così risultante dalla scheda di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni registrata il 5 aprile 2017 al n. 57138.1/2017 (prot. n. MI0175537)] Confini: ballatoio comune, proprietà di terzi, via Cavedini, proprietà di terzi giusta la planimetria con la quale detto immobile risulta censito in catasto come da allegato al rogito segnalato da lettera “A”. Rogito Rep. 331, Raccolta n. 268. Atto Registrato a Milano 4 il 29.04.2017 n. 22796 serie 1T, trascritto a Milano 2 il 02.05.2017 ai nn. 50635/32971. Notaio Avv. Roberto Battiloro con studio in Opera, Via Martiri di Belfiore n.3 dalla signora al signor a titolo gratuito. Pt_2 Pt_1
I beni mobili ivi contenuti saranno assegnati al signor Pt_1
10) Le suddette quote immobiliari saranno tra i coniugi reciprocamente cedute ed accettate nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, compresi gli arredi ivi presenti, onerandosi colui che ne diventerà titolare esclusivo in forza delle cessioni qui pattuite di sostenere eventuali costi di sistemazione, regolarizzazione e ristrutturazione dei beni suddetti. Le cessioni, qui pattuite sono funzionali ed indispensabili al superamento della crisi coniugale ed al raggiungimento dell'accordo consensuale di separazione con richiesta di applicazione delle agevolazioni derivanti dalle esenzioni dovute per le condizioni di separazione tra i coniugi (verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, come chiarito dalla Circolare del 21.06.2012 n.27), verranno rogitate contestualmente dinanzi al notaio con studio in Bollate, Piazza Persona_5
Alberto Dalla Chiesa n.
7. I trasferimenti di proprietà dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale, dinanzi al notaio Persona_5
11) fino al momento del rogito della casa coniugale i signori si alterneranno, nei Parte_3 giorni stabiliti per la gestione delle figlie, in modo da consentire alle stesse di continuare ivi a vivere. Fino al rogito il signor rimborserà alla signora il 50% del mutuo relativo Pt_1 Pt_2 all'immobile di Rozzano, Via Isonzo n. 116, bonificando l'importo dovuto sul C/C cointestato. A partire dalla data del rogito il conto cointestato diverrà di esclusiva proprietà del signor e Pt_1 la rata del mutuo oltre tutte le utenze saranno trasferite sul C/C personale esclusivamente intestato alla signora acceso l'Istituto ing. Direct n. IT 16N0347501605CC001295755 Pt_2
Fino al rogito le spese ordinarie e straordinarie relative al suddetto immobile, comprese le tasse, saranno suddivise al 50% tra i signori Parte_4
I coniugi concordano di assumere una colf, scelta di comune accordo, per tre ore a settimana durante il periodo di alternanza nella casa coniugale. Il canone di locazione della casa Opera verrà diviso al 50% fino al giorno del rogito avente ad oggetto il trasferimento della quota relativa al suddetto immobile dalla signora al signor Pt_2 Pt_1
12) L'autovettura Mercedes classe B targata EN768HN, già di proprietà della signora resta Pt_2 assegnata alla stessa;
13) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
14) Le parti dichiarano espressamente di aver regolato con il presente atto tutti gli aspetti economici relativi al proprio rapporto coniugale, rinunciando a reciproche pretese, azioni e/o restituzioni e dichiarano altresì, con la perfetta osservanza di cui sopra, di non aver nulla più a che pretendere le une dalle altre.
15) le spese relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra i coniugi.
16) Le Parti rinunziano sin d'ora a presenziare fisicamente alla celebranda udienza di cui si chiede la trattazione scritta e dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17) I ricorrenti da ultimo chiedono che il Tribunale voglia provvedere all'omologa della separazione e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di Milano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto negli atti di stato civile del Comune di Milano (Anno 2013, Numero 0116, Registro 03, Parte 2, Serie A)
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano, il giorno 11 maggio 2013, atto di matrimonio trascritto negli atti di stato civile del Comune di Milano (Anno 2013, Numero 0116, Registro 03, Parte
2, Serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG