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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. BE TE Presidente dott.ssa EL ES Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342 /2024 promossa da:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. BE TE Presidente dott.ssa EL ES Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Vaccaneo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 78;
-ricorrente- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Rizzari, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Torino, Via Saffi n. 8;
-convenuta-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis,
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e e con CP_1 Parte_1
l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
a) Affidare le minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per tutto quanto attiene la normale amministrazione nei periodi che le minori trascorrono con ciascun genitore mentre le decisioni straordinarie verranno prese congiuntamente.
b) Assegnare la casa familiare alla sig.ra con residenza prevalente delle minori presso la CP_1
stessa per i prossimi due anni.
c) Le minori trascorreranno con il padre un fine settimana alternato a partire dal pomeriggio del venerdì, o in alternativa dal sabato nel caso in cui il turno di lavoro del sig. non lo renda Pt_1
possibile, all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola. Trascorreranno altresì due pomeriggi settimanali con pernotto, anche consecutivi, che saranno concordati tra i coniugi mensilmente secondo i turni di lavoro.
d) Trascorreranno le festività natalizie alternativamente con il padre e con la madre come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro alternativamente. Per il corrente anno trascorreranno con il padre il periodo 23/30 dicembre e di seguito così.
e) Trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi durante le ferie estive del medesimo, a seconda del periodo concesso al padre, e altri 15 giorni anche non continuativi durante e vacanze scolastiche estive, periodi da concordarsi entrambi entro il 30 maggio precedente.
f) Le minori trascorreranno i rispettivi compleanni ad anni alterni con un genitore o con l'altro a prescindere dei periodi di spettanza in cui cadranno. g) Qualora un ponte o una festività cada immediatamente dopo uno dei periodi di spettanza le minori resteranno con il genitore con il quale si trovano in quel momento senza necessità di successivo recupero.
h) Il padre corrisponderà un contributo per il mantenimento delle minori di € 200,00 per minore, oltre la metà delle spese extra come da protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino.
i) Il genitore collocatario, in considerazione della peculiarità del lavoro del sig. dovrà Pt_1
rendersi parte diligente a consentire il recupero dei giorni di sua spettanza non potuti fruire per turnazioni immodificabili o emergenze imprevedibili e ineludibili.
j) A far data dall'immissione nel nuovo posto di lavoro del sig. trasferimento già Pt_1
richiesto, la cui ragionevole previsione è tra due anni, con il ricorrere di orari di lavoro compatibili con gli orari delle minori, anche in considerazione che la minore delle figlie sarà più grande, richiede fin da ora l'affido condiviso paritario con collocamento paritetico e mantenimento diretto.
Per parte convenuta
Come da verbale udienza del 25.09.2025
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in data 27/05/2018, Parte_1 CP_1
dopo circa due anni dalla nascita della prima figlia, (17 giugno 2016). Per_1
Dopo quattro anni di matrimonio, e precisamente il 6 maggio 2022, i coniugi hanno avuto la seconda figlia Per_2
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e di disporre l'affido condiviso paritario delle minori.
La signora si è costituita in giudizio in data 24.04.2024. CP_1
Avanti al Giudice istruttore, all'udienza del 14.10.2024, sono comparse entrambe le parti. Il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha autorizzato le parti a vivere separate e, con ordinanza del 12.11.2024, emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti;
in particolare ha stabilito l'affido condiviso delle due minori, con residenza anagrafica presso la madre, ha previsto il calendario degli incontri del padre con le figlie ed ha stabilito l'assegno di mantenimento per le stesse a carico del padre.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 25.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, hanno discusso oralmente la causa e il giudice ha rimesso al collegio la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte convenuta ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. CP_1
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia provata la violazione da parte del ricorrente degli obblighi derivanti dal matrimonio e che sussista il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. e la fine del matrimonio. Pt_1
Risulta, infatti, come il ricorrente abbia iniziato una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, quando il rapporto con la moglie risultava essere tutt'altro che in crisi, essendo i coniugi in procinto di avere la seconda figlia.
Come emerso dall'istruttoria, nulla poteva immaginare la signora della relazione CP_1
extraconiugale intrattenuta dal marito (di cui venne a conoscenza il 15 marzo 2023, molto tempo dopo il suo inizio) già iniziata durante la gravidanza e nei primi mesi di vita della piccola Per_2
(nata a [...] 2022).
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del procedimento.
La signora , amica della ha confermato le allegazioni di parte convenuta. La teste, in Tes_1 CP_1
particolare, ha riferito “Ho sentito che le parti parlarono della relazione extraconiugale del signor con la signora;
io rimasi in disparte mentre loro parlavano;
il ricorrente Pt_1 Parte_2
ammise che la relazione era in corso mentre cercavano di avere un secondo figlio, mentre la resistente era incinta”. Ed ancora riferisce “lui ha ammesso di avere una relazione con la signora
da prima che la resistente rimanesse incinta”. Parte_2
L'assunto viene confermato anche dall'altra teste, la quale ha risposto: “Posso Testimone_2
dire che parlando con me mi disse di avere una relazione extraconiugale, non ricordo da quando mi disse di avere tale relazione, ricordo che successivamente mi confermò che nel periodo in cui la moglie aspettava il secondo figlio lui aveva iniziato una relazione, per gioco, con la signora
ma che nel tempo la stessa si era tramutata in altro;
questa conversazione avvenne Parte_2
dopo che la situazione era stata scoperta ed io lo avevo convocato per parlare con lui”. Ed ancora la medesima teste afferma: “Confermo che lui mi riferì di non poter recuperare il matrimonio, dispiaciuto per le bambine e mi disse di essere ritornato dalla , dove già abitava, dopo il Parte_2
28 luglio”.
Il durante l'interpello, ha confermato di aver avuto una relazione extraconiugale sin dal Pt_1
mese di maggio 2022, mai interrotta e che a gennaio 2023 si era trasferito a casa della signora
, l'altra donna, ad insaputa della moglie. Parte_2
Fra i molti messaggi inviati dal alla signora nei giorni successivi Pt_1 Parte_2
all'allontanamento da casa (pacificamente avvenuto nel dicembre 2022) si legge, inoltre, quanto segue: “E come facciamo Torniamo ai tempi in cui vivevi a casa con lei e noi facevamo Pt_1
gli amanti clandestini?”.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dagli audio prodotti in giudizio dalla convenuta, inviati dall'allora amante del marito, in cui la stessa chiede scusa e si vergogna per il comportamento tenuto da lei durante il loro matrimonio e si dice pronta a raccontare tutto alla signora CP_1
Risulta pertanto provata la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. con la signora Pt_1
. Risulta altresì come il ricorrente abbia trascurato la moglie in un momento molto Parte_2
delicato e impegnativo come quello della gravidanza e dei primi mesi di vita della figlia (egli, peraltro, lascia la casa famigliare a dicembre 2022, pochi mesi dopo la nascita di , con ciò Per_2
determinando il progressivo ed inesorabile sgretolamento dell'unione matrimoniale.
La tesi del ricorrente dell'esistenza di una crisi matrimoniale precedente al tradimento non risulta invece provata: la stessa risulta anzi smentita dalle dichiarazioni rese nel corso delle testimonianze.
La teste sul punto riferisce che la crisi inizia nell'agosto 2022, dopo il suo matrimonio, Tes_1
quando lei e suo marito hanno dato sostegno ad entrambi i coniugi.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'unica ragione che ha condotto alla fine del matrimonio sia rinvenibile nella relazione extraconiugale intrapresa dal con la signora Pt_1
. Il fatto che per un certo periodo il sig. sia rientrato a vivere a casa con la Parte_2 Pt_1
moglie, non appare rilevante a parere di questo Collegio. Egli, infatti, anche in tale periodo, continua ad essere legato sentimentalmente con la signora , tanto che nel luglio 2023 Parte_2
ammetteva il legame alla moglie e lasciava definitivamente la casa coniugale. Non vi è dubbio, dunque, che l'unica ragione che ha condotto alla separazione sia da rinvenirsi nella predetta relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente. Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione al signor Parte_1
Affido e collocamento del minore. Diritto di visita.
L'affidamento delle figlie minori va disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle minori, come peraltro richiesto da entrambi i genitori.
Quanto al collocamento delle figlie, ritiene questo Collegio di confermare quanto già disposto con ordinanza del 12.11.2024 in quanto e hanno sempre vissuto con la madre presso Per_1 Per_2
l'abitazione famigliare e tale collocamento non si ritiene debba, allo stato, subire mutamenti.
Va pertanto rigettata la domanda di collocamento paritetico in quanto tale soluzione non rappresenta il migliore interesse delle minori.
Sul punto, occorre precisare che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.
Orbene nel caso di specie, considerata in particolare la tenera età della figlia più piccola, di soli tre anni e la separazione in atto, è necessario tutelare l'ambiente in cui le bimbe sono vissute in costanza di matrimonio ed evitare a queste ultime traumi ulteriori rispetto alla separazione dei genitori, quale sarebbe anche il collocamento presso l'abitazione del padre (che condivide con la nuova compagna) per lo stesso periodo di tempo in cui le stesse si trovano presso la madre.
Anche a voler ritenere tale strada percorribile per la figlia più grande, la separazione delle bambine,
l'una collocata in prevalenza dalla madre e l'altra da entrambi in modo paritetico, comporterebbe l'allontanamento delle due sorelle per la metà del tempo, il che sarebbe deleterio e traumatico per entrambe.
Ne consegue che il padre avrà diritto di incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze delle minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 12.11.2024, qui integralmente richiamate.
Al collocamento del minore presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale alla signora come da concorde richiesta. CP_1
Mantenimento delle minori.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 500 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, è emerso come la posizione economica del sia Pt_1
migliorata rispetto all'epoca dell'ordinanza del 12.11.2024, in quanto le ultime buste paga
(aprile/giugno 2025), sono di circa 3300,00 euro, come risulta dagli accrediti sul c.c. del ricorrente, rispetto ai precedenti stipendi di circa 2200,00 euro.
Deve considerarsi inoltre che il sig. vive in casa di proprietà della nuova compagna, Pt_1
continua a pagare il 50% della rata del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, pari a 600 euro mensili e riceve l'assegno unico al 50% pari a 235,00 euro.
La sig.ra invece, ha un reddito di circa 1830 euro mensili (per 12 mensilità-cfr CU 2025) e CP_1
percepisce l'assegno unico al 50%, pari a 235,00 euro.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda addebito, considerato il sostanziale accordo in ordine ad affidamento, collocazione, visite e assegnazione della casa coniugale e la soccombenza reciproca in ordine all'assegno di mantenimento, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, per l'intero, in complessivi
€ 4252,50 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito in capo al signor;
CP_1 Parte_1
AFFIDA le figlie a entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola (indicativamente il martedì con riaccompaganmento a casa della madre entro le ore 21,00 ed il giovedì con pernottamento);
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); solo per le vacanze natalizie 2024 le minori staranno con il padre il giorno della , dalle ore 10,00 alle ore 22,00, e dal 30 dicembre al 2 gennaio;
Pt_3
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Per le sole vacanze estive 2025, le minori trascorreranno con il padre due periodi distinti con tre pernottamenti consecutivi, oltre ad una settimana nel mese di agosto (da concordare con la madre entro il 31 maggio).
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Pt_1
delle figlie, l'assegno periodico di € 500,00 (euro 250,00 per ogni figlia), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. pronuncia l'addebito della separazione nei confronti di Parte_1
CONDANNA alla rifusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
spese liquidate per intero in complessivi € 4252,50, oltre contributo forfettario del 15%, CP_1
IVA, CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17.10.2025
Il Presidente
BE TE
Il Giudice estensore
EL ES
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Claudia Piras, Magistrato in tirocinio
generico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. BE TE Presidente dott.ssa EL ES Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342 /2024 promossa da:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. BE TE Presidente dott.ssa EL ES Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Vaccaneo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 78;
-ricorrente- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Rizzari, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Torino, Via Saffi n. 8;
-convenuta-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis,
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e e con CP_1 Parte_1
l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
a) Affidare le minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per tutto quanto attiene la normale amministrazione nei periodi che le minori trascorrono con ciascun genitore mentre le decisioni straordinarie verranno prese congiuntamente.
b) Assegnare la casa familiare alla sig.ra con residenza prevalente delle minori presso la CP_1
stessa per i prossimi due anni.
c) Le minori trascorreranno con il padre un fine settimana alternato a partire dal pomeriggio del venerdì, o in alternativa dal sabato nel caso in cui il turno di lavoro del sig. non lo renda Pt_1
possibile, all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola. Trascorreranno altresì due pomeriggi settimanali con pernotto, anche consecutivi, che saranno concordati tra i coniugi mensilmente secondo i turni di lavoro.
d) Trascorreranno le festività natalizie alternativamente con il padre e con la madre come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro alternativamente. Per il corrente anno trascorreranno con il padre il periodo 23/30 dicembre e di seguito così.
e) Trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi durante le ferie estive del medesimo, a seconda del periodo concesso al padre, e altri 15 giorni anche non continuativi durante e vacanze scolastiche estive, periodi da concordarsi entrambi entro il 30 maggio precedente.
f) Le minori trascorreranno i rispettivi compleanni ad anni alterni con un genitore o con l'altro a prescindere dei periodi di spettanza in cui cadranno. g) Qualora un ponte o una festività cada immediatamente dopo uno dei periodi di spettanza le minori resteranno con il genitore con il quale si trovano in quel momento senza necessità di successivo recupero.
h) Il padre corrisponderà un contributo per il mantenimento delle minori di € 200,00 per minore, oltre la metà delle spese extra come da protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino.
i) Il genitore collocatario, in considerazione della peculiarità del lavoro del sig. dovrà Pt_1
rendersi parte diligente a consentire il recupero dei giorni di sua spettanza non potuti fruire per turnazioni immodificabili o emergenze imprevedibili e ineludibili.
j) A far data dall'immissione nel nuovo posto di lavoro del sig. trasferimento già Pt_1
richiesto, la cui ragionevole previsione è tra due anni, con il ricorrere di orari di lavoro compatibili con gli orari delle minori, anche in considerazione che la minore delle figlie sarà più grande, richiede fin da ora l'affido condiviso paritario con collocamento paritetico e mantenimento diretto.
Per parte convenuta
Come da verbale udienza del 25.09.2025
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in data 27/05/2018, Parte_1 CP_1
dopo circa due anni dalla nascita della prima figlia, (17 giugno 2016). Per_1
Dopo quattro anni di matrimonio, e precisamente il 6 maggio 2022, i coniugi hanno avuto la seconda figlia Per_2
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e di disporre l'affido condiviso paritario delle minori.
La signora si è costituita in giudizio in data 24.04.2024. CP_1
Avanti al Giudice istruttore, all'udienza del 14.10.2024, sono comparse entrambe le parti. Il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha autorizzato le parti a vivere separate e, con ordinanza del 12.11.2024, emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti;
in particolare ha stabilito l'affido condiviso delle due minori, con residenza anagrafica presso la madre, ha previsto il calendario degli incontri del padre con le figlie ed ha stabilito l'assegno di mantenimento per le stesse a carico del padre.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 25.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, hanno discusso oralmente la causa e il giudice ha rimesso al collegio la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte convenuta ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. CP_1
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia provata la violazione da parte del ricorrente degli obblighi derivanti dal matrimonio e che sussista il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. e la fine del matrimonio. Pt_1
Risulta, infatti, come il ricorrente abbia iniziato una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, quando il rapporto con la moglie risultava essere tutt'altro che in crisi, essendo i coniugi in procinto di avere la seconda figlia.
Come emerso dall'istruttoria, nulla poteva immaginare la signora della relazione CP_1
extraconiugale intrattenuta dal marito (di cui venne a conoscenza il 15 marzo 2023, molto tempo dopo il suo inizio) già iniziata durante la gravidanza e nei primi mesi di vita della piccola Per_2
(nata a [...] 2022).
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del procedimento.
La signora , amica della ha confermato le allegazioni di parte convenuta. La teste, in Tes_1 CP_1
particolare, ha riferito “Ho sentito che le parti parlarono della relazione extraconiugale del signor con la signora;
io rimasi in disparte mentre loro parlavano;
il ricorrente Pt_1 Parte_2
ammise che la relazione era in corso mentre cercavano di avere un secondo figlio, mentre la resistente era incinta”. Ed ancora riferisce “lui ha ammesso di avere una relazione con la signora
da prima che la resistente rimanesse incinta”. Parte_2
L'assunto viene confermato anche dall'altra teste, la quale ha risposto: “Posso Testimone_2
dire che parlando con me mi disse di avere una relazione extraconiugale, non ricordo da quando mi disse di avere tale relazione, ricordo che successivamente mi confermò che nel periodo in cui la moglie aspettava il secondo figlio lui aveva iniziato una relazione, per gioco, con la signora
ma che nel tempo la stessa si era tramutata in altro;
questa conversazione avvenne Parte_2
dopo che la situazione era stata scoperta ed io lo avevo convocato per parlare con lui”. Ed ancora la medesima teste afferma: “Confermo che lui mi riferì di non poter recuperare il matrimonio, dispiaciuto per le bambine e mi disse di essere ritornato dalla , dove già abitava, dopo il Parte_2
28 luglio”.
Il durante l'interpello, ha confermato di aver avuto una relazione extraconiugale sin dal Pt_1
mese di maggio 2022, mai interrotta e che a gennaio 2023 si era trasferito a casa della signora
, l'altra donna, ad insaputa della moglie. Parte_2
Fra i molti messaggi inviati dal alla signora nei giorni successivi Pt_1 Parte_2
all'allontanamento da casa (pacificamente avvenuto nel dicembre 2022) si legge, inoltre, quanto segue: “E come facciamo Torniamo ai tempi in cui vivevi a casa con lei e noi facevamo Pt_1
gli amanti clandestini?”.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dagli audio prodotti in giudizio dalla convenuta, inviati dall'allora amante del marito, in cui la stessa chiede scusa e si vergogna per il comportamento tenuto da lei durante il loro matrimonio e si dice pronta a raccontare tutto alla signora CP_1
Risulta pertanto provata la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. con la signora Pt_1
. Risulta altresì come il ricorrente abbia trascurato la moglie in un momento molto Parte_2
delicato e impegnativo come quello della gravidanza e dei primi mesi di vita della figlia (egli, peraltro, lascia la casa famigliare a dicembre 2022, pochi mesi dopo la nascita di , con ciò Per_2
determinando il progressivo ed inesorabile sgretolamento dell'unione matrimoniale.
La tesi del ricorrente dell'esistenza di una crisi matrimoniale precedente al tradimento non risulta invece provata: la stessa risulta anzi smentita dalle dichiarazioni rese nel corso delle testimonianze.
La teste sul punto riferisce che la crisi inizia nell'agosto 2022, dopo il suo matrimonio, Tes_1
quando lei e suo marito hanno dato sostegno ad entrambi i coniugi.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'unica ragione che ha condotto alla fine del matrimonio sia rinvenibile nella relazione extraconiugale intrapresa dal con la signora Pt_1
. Il fatto che per un certo periodo il sig. sia rientrato a vivere a casa con la Parte_2 Pt_1
moglie, non appare rilevante a parere di questo Collegio. Egli, infatti, anche in tale periodo, continua ad essere legato sentimentalmente con la signora , tanto che nel luglio 2023 Parte_2
ammetteva il legame alla moglie e lasciava definitivamente la casa coniugale. Non vi è dubbio, dunque, che l'unica ragione che ha condotto alla separazione sia da rinvenirsi nella predetta relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente. Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione al signor Parte_1
Affido e collocamento del minore. Diritto di visita.
L'affidamento delle figlie minori va disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle minori, come peraltro richiesto da entrambi i genitori.
Quanto al collocamento delle figlie, ritiene questo Collegio di confermare quanto già disposto con ordinanza del 12.11.2024 in quanto e hanno sempre vissuto con la madre presso Per_1 Per_2
l'abitazione famigliare e tale collocamento non si ritiene debba, allo stato, subire mutamenti.
Va pertanto rigettata la domanda di collocamento paritetico in quanto tale soluzione non rappresenta il migliore interesse delle minori.
Sul punto, occorre precisare che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.
Orbene nel caso di specie, considerata in particolare la tenera età della figlia più piccola, di soli tre anni e la separazione in atto, è necessario tutelare l'ambiente in cui le bimbe sono vissute in costanza di matrimonio ed evitare a queste ultime traumi ulteriori rispetto alla separazione dei genitori, quale sarebbe anche il collocamento presso l'abitazione del padre (che condivide con la nuova compagna) per lo stesso periodo di tempo in cui le stesse si trovano presso la madre.
Anche a voler ritenere tale strada percorribile per la figlia più grande, la separazione delle bambine,
l'una collocata in prevalenza dalla madre e l'altra da entrambi in modo paritetico, comporterebbe l'allontanamento delle due sorelle per la metà del tempo, il che sarebbe deleterio e traumatico per entrambe.
Ne consegue che il padre avrà diritto di incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze delle minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 12.11.2024, qui integralmente richiamate.
Al collocamento del minore presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale alla signora come da concorde richiesta. CP_1
Mantenimento delle minori.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 500 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, è emerso come la posizione economica del sia Pt_1
migliorata rispetto all'epoca dell'ordinanza del 12.11.2024, in quanto le ultime buste paga
(aprile/giugno 2025), sono di circa 3300,00 euro, come risulta dagli accrediti sul c.c. del ricorrente, rispetto ai precedenti stipendi di circa 2200,00 euro.
Deve considerarsi inoltre che il sig. vive in casa di proprietà della nuova compagna, Pt_1
continua a pagare il 50% della rata del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, pari a 600 euro mensili e riceve l'assegno unico al 50% pari a 235,00 euro.
La sig.ra invece, ha un reddito di circa 1830 euro mensili (per 12 mensilità-cfr CU 2025) e CP_1
percepisce l'assegno unico al 50%, pari a 235,00 euro.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda addebito, considerato il sostanziale accordo in ordine ad affidamento, collocazione, visite e assegnazione della casa coniugale e la soccombenza reciproca in ordine all'assegno di mantenimento, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, per l'intero, in complessivi
€ 4252,50 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito in capo al signor;
CP_1 Parte_1
AFFIDA le figlie a entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola (indicativamente il martedì con riaccompaganmento a casa della madre entro le ore 21,00 ed il giovedì con pernottamento);
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); solo per le vacanze natalizie 2024 le minori staranno con il padre il giorno della , dalle ore 10,00 alle ore 22,00, e dal 30 dicembre al 2 gennaio;
Pt_3
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Per le sole vacanze estive 2025, le minori trascorreranno con il padre due periodi distinti con tre pernottamenti consecutivi, oltre ad una settimana nel mese di agosto (da concordare con la madre entro il 31 maggio).
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Pt_1
delle figlie, l'assegno periodico di € 500,00 (euro 250,00 per ogni figlia), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. pronuncia l'addebito della separazione nei confronti di Parte_1
CONDANNA alla rifusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
spese liquidate per intero in complessivi € 4252,50, oltre contributo forfettario del 15%, CP_1
IVA, CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17.10.2025
Il Presidente
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Il Giudice estensore
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La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Claudia Piras, Magistrato in tirocinio
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