Articolo 22 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 marzo 1981
Art. 22.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la residua competenza in materia di costruzioni ferroviarie riservata al Ministero dei lavori pubblici a norma dell' articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , e' trasferita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche per quanto attinente alle opere per le quali i lavori, alla stessa data, siano ancora in corso.
I fondi disponibili, alla data di cui al precedente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinati alla esecuzione delle opere devolute alla competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi di detto comma, sono trasferiti in apposito capitolo del bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il finanziamento di tutti gli ulteriori oneri conseguenti, sia di carattere patrimoniale sia derivanti comunque dalla gestione dei lavori, fino al completamento delle opere e procedure divenute di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non grava sul finanziamento di cui all'articolo 1.
A decorrere dalla data di trasferimento, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato subentra al Ministero dei lavori pubblici nei rapporti contrattuali ancora in corso. Ai predetti contratti continua ad applicarsi la normativa che, in materia di esecuzione e gestione delle opere, e' vigente per il Ministero dei lavori pubblici.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, saranno definite le modalita' relative al passaggio delle competenze di cui al presente articolo dal Ministero dei lavori pubblici all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per ciascuna opera dovranno essere verbalizzati tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi, ivi compresa la situazione in atto per ogni rapporto con i terzi non ancora definito, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma precedente.
Alle riduzioni di organico, da disporre in misura pari alle unita' di personale assegnate all'ufficio nuove costruzioni ferroviarie della Direzione generale del coordinamento territoriale, si provvedera' con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da adottare successivamente al trasferimento delle competenze di cui al primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 marzo 1981
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