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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/09/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 10 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 131/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Loredana Sfienti giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia, Contrada Murata s.n.c.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Nicosia, Via Fratelli Testa n. 53, nello studio dell'avv. Salvatore Timpanaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 47/2025, pubblicata il 27.02.2025, il Tribunale Di Enna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
disponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo della Parte_1
corresponsione, in favore della moglie dell'importo Controparte_1
mensile di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima: il presente appello è stato azionato da Parte_1
unicamente avverso la statuizione contenuta nella sentenza n. 47/2025 con la quale il Tribunale Di Enna ha riconosciuto il diritto al mantenimento in capo alla moglie per la somma mensile sopra menzionata.
Dopo avere sottolineato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti in precedenza adottati con ordinanza del 29 febbraio 2024 dal Tribunale di
Enna il quale aveva negato l'assegno di mantenimento alla sul CP_1
presupposto che “il Sig. , è un operaio dipendente di una ditta Parte_1
tedesca e percepisce uno stipendio mensile di importo variabile tra i 1.600,00
e i 2.000,00 euro;
la Sig.ra invece, è una giovane donna abile al CP_1
lavoro proficuo, e quando abitava con il Sig. , in Germania, Parte_1
risultava svolgere regolarmente lavoro subordinato alle dipendenze di una ditta di pulizie e sta attualmente frequentando un corso per O.S.S.(operatore socio-sanitario), il cui positivo esito le consentirà probabilmente di conseguire un adeguato sbocco lavorativo. La ricorrente, peraltro, non ha formulato alcuna deduzione o asserzione in ordine al tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale e alla cui conservazione potrebbe essere tesa la domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, tenore di vita che, comunque, tenuto conto del reddito complessivo di cui i coniugi godevano in
Germania, delle spese da affrontare per la locazione della casa di abitazione, per il pagamento delle bollette e per l'acquisto dei beni di prima necessità e, infine, del costo della vita da sostenere in terra tedesca, ragionevolmente non era particolarmente elevato”, la difesa del ha evidenziato Parte_1
l'inopinato mutamento di orientamento del Collegio decidente il quale ha stabilito a proprio carico il gravoso onere del mantenimento della moglie da un lato non avendo tenuto conto che le proprie condizioni reddituali, defalcate dalla spesa mensile di Euro 570,00 del canone di locazione per la conduzione in godimento della propria abitazione in Germania e dal costo relativo alle utenze domestiche, alle spese alimentari e di trasporto per spostarsi sul posto di lavoro distante oltre un'ora di strada dalla sua abitazione, non erano sufficienti ad assicurargli un tenore di vita minimamente accettabile, e dall'altro lato non avendo considerato che la giovane moglie, di appena 37 anni, aveva volontariamente lasciato il proprio posto di lavoro in Germania per realizzare il suo desiderio di far rientro in Italia ivi rinvenendo plurime occasioni di lavoro quali l'attività di baby-sitter presso la famiglia Parte_2
e di puliziera presso la palestra e l'attività commerciale “Fai Da Te” ubicata in
Nicosia; la difesa di parte appellante ha poi rilevato come la avesse CP_1
frequentato un corso presso l'Istituto “O.D.A.” di Nicosia per diventare operatore socio-sanitario, attività quest'ultima molto richiesta che consente alla di avere ottime possibilità lavorative nel settore sanitario CP_1
pubblico e privato, sostenendo pertanto che le potenzialità lavorative di quest'ultima, da riscontrare “in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ., Sez. I, 13 Gennaio 2017, n.
789), ben potevano ostare al riconoscimento dell'assegno di mantenimento erroneamente riconosciuto in primo grado.
Ad avviso del la capacità lavorativa, sia generica che specifica, Parte_1
della moglie tenuto conto della sua giovane età, della sua abilità al CP_1
lavoro e del fatto che la moglie aveva lavorato e maturato plurime esperienze lavorative, oltre che frequentato un corso attualmente molto richiesto nel settore sanitario dagli sbocchi professionali ben retribuiti, le attribuiva una concreta possibilità di guadagnare e di procurarsi un reddito adeguato al proprio sostentamento, non costituendo più il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio l'unico parametro determinante per la concessione o meno dell'assegno ma, al contrario, concorrendo con altri fattori quali la durata del matrimonio, nel caso in esame durato meno di cinque anni, l'età e l'abilità al lavoro del coniuge richiedente: parte appellante ha infine messo in evidenza sia il fatto che la risultava essere percettore dell'indennità di CP_1
disoccupazione NASPI dell'importo di Euro 800,00 al mese, sia il fatto che, come da risultanze tratte dalla sua pagina Facebook, ella lavorava presso un supermercato Conad, sia che la giovane moglie aveva nelle more instaurato una convivenza more uxorio con un nuovo compagno nei pressi di Napoli, circostanze che a suo dire avevano comportato un mutamento in senso migliorativo delle condizioni economiche e personali della moglie tali da escludere il presupposto della necessità di mantenimento da parte di esso appellante e che avevano scolorito lo squilibrio delle rispettive situazioni economico-reddituali palesato dal Tribunale a fondamento della esecrata statuizione di concessione del mantenimento.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto del gravame spiegato dal marito : la ha sostenuto che il Parte_1 CP_1
marito risultava essere dipendente presso un'impresa facente parte dell'indotto della nota casa automobilistica AUDI con il ragguardevole stipendio mensile di circa 2.500,00 - 3.000,00 Euro a fronte del suo attuale stato di disoccupazione;
di essere in possesso della sola licenza media inferiore e di non avere maturato alcuna significativa esperienza lavorativa ad onta dello svolgimento in Germania dell'attività di puliziera;
che, quale suo intento di procurarsi un lavoro autonomo e confacente alle proprie esigenze di vita, stava frequentando un corso per operatore socio sanitario, ancora in fase di ultimazione;
che, del tutto correttamente, il Tribunale le aveva riconosciuto il diritto a percepire l'assegno di mantenimento stante la sussistenza dei presupposti di legge dati dalla non sussistenza di alcun addebito della separazione a proprio carico e dal non disporre attualmente di adeguati redditi propri per causa a sé non riferibile;
che non era revocabile in dubbio il fatto di essere il coniuge economicamente debole, avuto riguardo al confronto della situazione economico-reddituale delle parti ed all'accertamento di una situazione patrimoniale di squilibrio tra i coniugi;
che l'assegno di disoccupazione percepito era in fase di scadenza, stante la limitata durata di
616 giorni, al 16 luglio 2025, di talché di esso non poteva tenersi conto ai fini della fruizione dell'assegno di mantenimento;
che l'asserita sua occupazione presso un centro CONAD non sussisteva, essendo la dichiarazione estrapolata dalla pagina del proprio profilo Facebook frutto di mera vanteria;
che, in definitiva, nulla ostava al riconoscimento in proprio favore dell'assegno di mantenimento ed alla conferma della sentenza impugnata.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza cartolare del 10 settembre 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i Parte_1
motivi di seguito evidenziati.
Per ciò che interessa nella presente sede, le parti contendenti, subito dopo le nozze, hanno stabilito la loro residenza familiare in Germania presso un'abitazione condotta in locazione: ha svolto e Parte_1
continua a svolgere l'attività di operario dipendente presso un'impresa facente parte dell'indotto della nota casa automobilistica AUDI con un emolumento mensile di circa 2.500,00 Euro mentre ha svolto le mansioni Controparte_1
di collaboratrice domestica con un reddito di circa 950,00 Euro mensili sino a quando, stante la crisi coniugale, ha fatto rientro in Sicilia;
al momento la risulta alla ricerca di un'occupazione stabile e risulta frequentare un CP_1
corso per operatore socio sanitario ancora in fase di svolgimento.
Tanto premesso, devesi rilevare che in tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio pur non avendo, a differenza dell'assegno di divorzio, alcuna componente compensativa: nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (si veda sul punto l'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 234 del 07/01/2025).
I Giudici di prime cure hanno statuito che “dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, emerga una rilevante sperequazione economica tra il resistente e la ricorrente, la quale certamente ad oggi non ha le risorse per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dello stato di disoccupazione della ricorrente e della retribuzione mensile percepita dal resistente, dall'altro lato, della giovane età della ricorrente (trentasei anni), la quale è certamente abile al lavoro, dell'esperienza lavorativa maturata in Germania come collaboratrice domestica e del fatto che si sta adoperando per trovare un lavoro mediante la frequentazione di un corso professionale per il conseguimento della qualifica di O.S.S., considerato il tenore di vita presumibilmente goduto dalle parti durante la breve durata del matrimonio sulla base del reddito complessivo di cui i coniugi godevano in Germania, delle spese da affrontare per la locazione della casa di abitazione, per
l'acquisto dell'autovettura, per il pagamento delle bollette, per l'acquisto dei beni di prima necessità e del costo della vita in Germania, si stima congruo riconoscere in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad €
250,00”.
Tanto premesso, la Corte rileva come del tutto correttamente i giudici di prime cure abbiano statuito in merito al riconoscimento alla dell'assegno di CP_1
mantenimento per cui è lite, avendo essi messo in evidenza i presupposti di legge a fondamento del predetto beneficio costituiti dalla mancanza di addebito della separazione in capo al soggetto richiedente, dallo stato di sproporzione delle condizioni reddituali dei coniugi e dalla impossibilità per il coniuge richiedente di continuare a mantenere un tenore di vita confacente a quello goduto durante il matrimonio se non mediante la corresponsione della somma oggetto dell'obbligo accertato: in sede di dosimetria dell'ammontare dell'assegno poi il Tribunale ha in modo condivisibile tenuto conto della giovane età della richiedente, delle sue potenzialità lavorative che in futuro le consentiranno di spiccare il volo in piena autonomia, del suo impegno a conseguire conoscenze professionali, mediante la frequentazioni di corso di formazione, volte a reperire attività lavorative nonché, infine, del minimo comune tenore di vita goduto dai coniugi all'estero sia pur in un ambiente nuovo e dai costi rilevanti, avendo individuato la somma di Euro 250,00 che, considerato tutte le predette circostanze, appare al momento congrua;
non è del resto revocabile in dubbio che la situazione economica dell'appellata CP_1
allo stato disoccupata e priva di alcun reddito, sia di gran lunga inferiore a quella del marito, avente al contrario una stabile occupazione con un buon trattamento economico, e sia inidonea a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nessuna delle circostanze addotte dalla difesa di parte appellante ai fini del disconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della merita CP_1
rilievo considerato che, quanto alla NASPI, quest'ultima ha dimostrato che tale beneficio è scaduto nel luglio del 2025 sì da non potere essere tenuto in considerazione ai fini della determinazione del reddito della odierna appellata, quanto all'asserita sussistenza di una relazione sentimentale stabile con un compagno che la avrebbe, a dire della difesa del , CP_1 Parte_1
instaurato subito dopo la crisi coniugale, di essa non vi è prova, non potendo bastare a tal uopo le fotografie tratte dai profili social della ed infine, CP_1
quanto alla asserita nuova occupazione presso un supermercato CONAD, anche a non voler credere alla difesa di parte appellata secondo cui la dichiarazione rinvenuta nei profilo Facebook della non sarebbe CP_1
veritiera, parte appellante non ha fornito elemento alcuno tale da perorarne la sussistenza né ha allegato l'incidenza reddituale che tale nuova occupazione possa avere sul tenore di vita medesima della CP_1
In definitiva devesi confermare la sentenza n. 47/2025 emessa dal Tribunale
Di Enna: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate all'appellante nella misura di cui al dispositivo, avuto Parte_1
riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria, salva la liquidazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza Parte_1
n. 47/2025, emessa dal Tribunale Di Enna, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dall'Erario, spese liquidate in Euro 6.946,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro
3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali
15 %, i.v.a. e c.p.a., se ed in quanto dovute, come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 15 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Emanuele De Gregorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 10 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 131/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Loredana Sfienti giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia, Contrada Murata s.n.c.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Nicosia, Via Fratelli Testa n. 53, nello studio dell'avv. Salvatore Timpanaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 47/2025, pubblicata il 27.02.2025, il Tribunale Di Enna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
disponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo della Parte_1
corresponsione, in favore della moglie dell'importo Controparte_1
mensile di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima: il presente appello è stato azionato da Parte_1
unicamente avverso la statuizione contenuta nella sentenza n. 47/2025 con la quale il Tribunale Di Enna ha riconosciuto il diritto al mantenimento in capo alla moglie per la somma mensile sopra menzionata.
Dopo avere sottolineato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti in precedenza adottati con ordinanza del 29 febbraio 2024 dal Tribunale di
Enna il quale aveva negato l'assegno di mantenimento alla sul CP_1
presupposto che “il Sig. , è un operaio dipendente di una ditta Parte_1
tedesca e percepisce uno stipendio mensile di importo variabile tra i 1.600,00
e i 2.000,00 euro;
la Sig.ra invece, è una giovane donna abile al CP_1
lavoro proficuo, e quando abitava con il Sig. , in Germania, Parte_1
risultava svolgere regolarmente lavoro subordinato alle dipendenze di una ditta di pulizie e sta attualmente frequentando un corso per O.S.S.(operatore socio-sanitario), il cui positivo esito le consentirà probabilmente di conseguire un adeguato sbocco lavorativo. La ricorrente, peraltro, non ha formulato alcuna deduzione o asserzione in ordine al tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale e alla cui conservazione potrebbe essere tesa la domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, tenore di vita che, comunque, tenuto conto del reddito complessivo di cui i coniugi godevano in
Germania, delle spese da affrontare per la locazione della casa di abitazione, per il pagamento delle bollette e per l'acquisto dei beni di prima necessità e, infine, del costo della vita da sostenere in terra tedesca, ragionevolmente non era particolarmente elevato”, la difesa del ha evidenziato Parte_1
l'inopinato mutamento di orientamento del Collegio decidente il quale ha stabilito a proprio carico il gravoso onere del mantenimento della moglie da un lato non avendo tenuto conto che le proprie condizioni reddituali, defalcate dalla spesa mensile di Euro 570,00 del canone di locazione per la conduzione in godimento della propria abitazione in Germania e dal costo relativo alle utenze domestiche, alle spese alimentari e di trasporto per spostarsi sul posto di lavoro distante oltre un'ora di strada dalla sua abitazione, non erano sufficienti ad assicurargli un tenore di vita minimamente accettabile, e dall'altro lato non avendo considerato che la giovane moglie, di appena 37 anni, aveva volontariamente lasciato il proprio posto di lavoro in Germania per realizzare il suo desiderio di far rientro in Italia ivi rinvenendo plurime occasioni di lavoro quali l'attività di baby-sitter presso la famiglia Parte_2
e di puliziera presso la palestra e l'attività commerciale “Fai Da Te” ubicata in
Nicosia; la difesa di parte appellante ha poi rilevato come la avesse CP_1
frequentato un corso presso l'Istituto “O.D.A.” di Nicosia per diventare operatore socio-sanitario, attività quest'ultima molto richiesta che consente alla di avere ottime possibilità lavorative nel settore sanitario CP_1
pubblico e privato, sostenendo pertanto che le potenzialità lavorative di quest'ultima, da riscontrare “in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ., Sez. I, 13 Gennaio 2017, n.
789), ben potevano ostare al riconoscimento dell'assegno di mantenimento erroneamente riconosciuto in primo grado.
Ad avviso del la capacità lavorativa, sia generica che specifica, Parte_1
della moglie tenuto conto della sua giovane età, della sua abilità al CP_1
lavoro e del fatto che la moglie aveva lavorato e maturato plurime esperienze lavorative, oltre che frequentato un corso attualmente molto richiesto nel settore sanitario dagli sbocchi professionali ben retribuiti, le attribuiva una concreta possibilità di guadagnare e di procurarsi un reddito adeguato al proprio sostentamento, non costituendo più il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio l'unico parametro determinante per la concessione o meno dell'assegno ma, al contrario, concorrendo con altri fattori quali la durata del matrimonio, nel caso in esame durato meno di cinque anni, l'età e l'abilità al lavoro del coniuge richiedente: parte appellante ha infine messo in evidenza sia il fatto che la risultava essere percettore dell'indennità di CP_1
disoccupazione NASPI dell'importo di Euro 800,00 al mese, sia il fatto che, come da risultanze tratte dalla sua pagina Facebook, ella lavorava presso un supermercato Conad, sia che la giovane moglie aveva nelle more instaurato una convivenza more uxorio con un nuovo compagno nei pressi di Napoli, circostanze che a suo dire avevano comportato un mutamento in senso migliorativo delle condizioni economiche e personali della moglie tali da escludere il presupposto della necessità di mantenimento da parte di esso appellante e che avevano scolorito lo squilibrio delle rispettive situazioni economico-reddituali palesato dal Tribunale a fondamento della esecrata statuizione di concessione del mantenimento.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto del gravame spiegato dal marito : la ha sostenuto che il Parte_1 CP_1
marito risultava essere dipendente presso un'impresa facente parte dell'indotto della nota casa automobilistica AUDI con il ragguardevole stipendio mensile di circa 2.500,00 - 3.000,00 Euro a fronte del suo attuale stato di disoccupazione;
di essere in possesso della sola licenza media inferiore e di non avere maturato alcuna significativa esperienza lavorativa ad onta dello svolgimento in Germania dell'attività di puliziera;
che, quale suo intento di procurarsi un lavoro autonomo e confacente alle proprie esigenze di vita, stava frequentando un corso per operatore socio sanitario, ancora in fase di ultimazione;
che, del tutto correttamente, il Tribunale le aveva riconosciuto il diritto a percepire l'assegno di mantenimento stante la sussistenza dei presupposti di legge dati dalla non sussistenza di alcun addebito della separazione a proprio carico e dal non disporre attualmente di adeguati redditi propri per causa a sé non riferibile;
che non era revocabile in dubbio il fatto di essere il coniuge economicamente debole, avuto riguardo al confronto della situazione economico-reddituale delle parti ed all'accertamento di una situazione patrimoniale di squilibrio tra i coniugi;
che l'assegno di disoccupazione percepito era in fase di scadenza, stante la limitata durata di
616 giorni, al 16 luglio 2025, di talché di esso non poteva tenersi conto ai fini della fruizione dell'assegno di mantenimento;
che l'asserita sua occupazione presso un centro CONAD non sussisteva, essendo la dichiarazione estrapolata dalla pagina del proprio profilo Facebook frutto di mera vanteria;
che, in definitiva, nulla ostava al riconoscimento in proprio favore dell'assegno di mantenimento ed alla conferma della sentenza impugnata.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza cartolare del 10 settembre 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i Parte_1
motivi di seguito evidenziati.
Per ciò che interessa nella presente sede, le parti contendenti, subito dopo le nozze, hanno stabilito la loro residenza familiare in Germania presso un'abitazione condotta in locazione: ha svolto e Parte_1
continua a svolgere l'attività di operario dipendente presso un'impresa facente parte dell'indotto della nota casa automobilistica AUDI con un emolumento mensile di circa 2.500,00 Euro mentre ha svolto le mansioni Controparte_1
di collaboratrice domestica con un reddito di circa 950,00 Euro mensili sino a quando, stante la crisi coniugale, ha fatto rientro in Sicilia;
al momento la risulta alla ricerca di un'occupazione stabile e risulta frequentare un CP_1
corso per operatore socio sanitario ancora in fase di svolgimento.
Tanto premesso, devesi rilevare che in tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio pur non avendo, a differenza dell'assegno di divorzio, alcuna componente compensativa: nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (si veda sul punto l'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 234 del 07/01/2025).
I Giudici di prime cure hanno statuito che “dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, emerga una rilevante sperequazione economica tra il resistente e la ricorrente, la quale certamente ad oggi non ha le risorse per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dello stato di disoccupazione della ricorrente e della retribuzione mensile percepita dal resistente, dall'altro lato, della giovane età della ricorrente (trentasei anni), la quale è certamente abile al lavoro, dell'esperienza lavorativa maturata in Germania come collaboratrice domestica e del fatto che si sta adoperando per trovare un lavoro mediante la frequentazione di un corso professionale per il conseguimento della qualifica di O.S.S., considerato il tenore di vita presumibilmente goduto dalle parti durante la breve durata del matrimonio sulla base del reddito complessivo di cui i coniugi godevano in Germania, delle spese da affrontare per la locazione della casa di abitazione, per
l'acquisto dell'autovettura, per il pagamento delle bollette, per l'acquisto dei beni di prima necessità e del costo della vita in Germania, si stima congruo riconoscere in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad €
250,00”.
Tanto premesso, la Corte rileva come del tutto correttamente i giudici di prime cure abbiano statuito in merito al riconoscimento alla dell'assegno di CP_1
mantenimento per cui è lite, avendo essi messo in evidenza i presupposti di legge a fondamento del predetto beneficio costituiti dalla mancanza di addebito della separazione in capo al soggetto richiedente, dallo stato di sproporzione delle condizioni reddituali dei coniugi e dalla impossibilità per il coniuge richiedente di continuare a mantenere un tenore di vita confacente a quello goduto durante il matrimonio se non mediante la corresponsione della somma oggetto dell'obbligo accertato: in sede di dosimetria dell'ammontare dell'assegno poi il Tribunale ha in modo condivisibile tenuto conto della giovane età della richiedente, delle sue potenzialità lavorative che in futuro le consentiranno di spiccare il volo in piena autonomia, del suo impegno a conseguire conoscenze professionali, mediante la frequentazioni di corso di formazione, volte a reperire attività lavorative nonché, infine, del minimo comune tenore di vita goduto dai coniugi all'estero sia pur in un ambiente nuovo e dai costi rilevanti, avendo individuato la somma di Euro 250,00 che, considerato tutte le predette circostanze, appare al momento congrua;
non è del resto revocabile in dubbio che la situazione economica dell'appellata CP_1
allo stato disoccupata e priva di alcun reddito, sia di gran lunga inferiore a quella del marito, avente al contrario una stabile occupazione con un buon trattamento economico, e sia inidonea a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nessuna delle circostanze addotte dalla difesa di parte appellante ai fini del disconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della merita CP_1
rilievo considerato che, quanto alla NASPI, quest'ultima ha dimostrato che tale beneficio è scaduto nel luglio del 2025 sì da non potere essere tenuto in considerazione ai fini della determinazione del reddito della odierna appellata, quanto all'asserita sussistenza di una relazione sentimentale stabile con un compagno che la avrebbe, a dire della difesa del , CP_1 Parte_1
instaurato subito dopo la crisi coniugale, di essa non vi è prova, non potendo bastare a tal uopo le fotografie tratte dai profili social della ed infine, CP_1
quanto alla asserita nuova occupazione presso un supermercato CONAD, anche a non voler credere alla difesa di parte appellata secondo cui la dichiarazione rinvenuta nei profilo Facebook della non sarebbe CP_1
veritiera, parte appellante non ha fornito elemento alcuno tale da perorarne la sussistenza né ha allegato l'incidenza reddituale che tale nuova occupazione possa avere sul tenore di vita medesima della CP_1
In definitiva devesi confermare la sentenza n. 47/2025 emessa dal Tribunale
Di Enna: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate all'appellante nella misura di cui al dispositivo, avuto Parte_1
riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria, salva la liquidazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza Parte_1
n. 47/2025, emessa dal Tribunale Di Enna, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dall'Erario, spese liquidate in Euro 6.946,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro
3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali
15 %, i.v.a. e c.p.a., se ed in quanto dovute, come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 15 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Emanuele De Gregorio