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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
EN GA, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore PRESTA DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 115/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ric_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 41981 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 26/01/2026
1 Richieste delle Parti: entrambe le Parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ric_1 espone che:
- in data 30.09.2021 ha acquistato un immobile (p.ed. 1675, p.m. 7) in C.C. Lizzana e ha stipulato con
Banca_1 un contratto di mutuo per euro 500.000,00; ha altresì chiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa", di cui all'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e all'art. 7, comma 4, della l. n. 488 del 1999;
- era consapevole che l'Agenzia delle Entrate avrebbe provveduto al recupero delle imposte di registro nella misura ordinaria, con gli interessi di mora oltre ad una soprattassa del 30%, in caso di mancata alienazione entro un anno (quindi entro il 30.09.2022) dell'immobile che nel 2005 aveva acquistato con la stessa agevolazione fiscale c.d. "prima casa";
- in data 30.09.2022, posto che non aveva allenato l'immobile acquistato nel 2005 e reputando che fosse trascorso l'anno, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la liquidazione dell'imposta dovuta e dei relativi interessi;
di seguito l'Ufficio gli ha notificato due avvisi di liquidazione:
--- prot. 115757 del 12.10.2022 sull'atto registrato presso l'Ufficio di Trento (codice T2M) al numero Numero_1 del 27.10.2021 (contratto di mutuo) per complessivi euro 8.838,26;
--- prot. 116067 del 13.10.2022 sull'atto registrato presso l'Ufficio di Trento (codice T2M) al numero
Numero_2 del 27.10.2021 (compravendita di fabbricato) per complessivi euro 18.536,20;
- di avere pagato quanto richiesto in data 21.10.2022.
Successivamente, il 20.03.2023, appurato che i termini per procedere alla vendita del primo immobile erano stati sospesi (e che nel frattempo aveva venduto l'immobile oggetto della prima agevolazione), ha chiesto il rimborso delle imposte versate. L'Ufficio ha respinto l'istanza con provvedimento del
17.4.2024.
2. Il sig. Ric_1 ha impugnato tale provvedimento di diniego, l'Agenzia ha resistito nel giudizio e la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 589/2024, depositata il 24.12.2024, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, sull'affermazione che: “l'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. 198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe) del 29/12/2022, convertito con la L. 14/2023 del
24/02/2023, … la norma è recisa nel negare il diritto al rimborso per tutti i soggetti destinatari di avvisi di liquidazione nel periodo anteriore alla sua entrata in vigore, senza operare alcuna distinzione circa l'origine di detti avvisi”.
2 Ric_13. Questa è la sentenza appellata dal sig. sulla base del seguente motivo di diritto:
- “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2023, e dell'art. 3, comma 5 septies del d.l. n. 228 del
2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 15 del 2022”, perché la previsione normativa di cui all'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022 non doveva applicarsi al caso in esame, ove rileva solo la sospensione dei termini inizialmente prevista dal d.l. n. 23 del 2020, poi prorogata dal d.l.
n. 183 del 2020 e quindi dal d.l. n. 228 del 2021;
- l'autodenuncia è stata posta in essere sulla base di un presupposto fattuale errato, ossia la credenza che il termine fosse già spirato, ma, a quella data, il termine di un anno era in corso perché a seguito dei vari interventi legislativi citati decorreva dal 01.04.2022 e spirava il 31.03.2023, termine finale entro il quale la prima abitazione è stata venduta;
- alla data di presentazione dell'istanza di rimborso il termine di un anno non era ancora spirato.
Il Contribuente conclude chiedendo la riforma della sentenza n. 589/2024 e di accertare e dichiarare la legittimità dell'istanza di rimborso del 20.03.2023 nonché, per l'effetto, di condannare l'Agenzia al rimborso degli importi versati per un totale di euro 27.374,46.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per confutare la tesi dell'Appellante sui rilievi che a causa di tre interventi normativi il periodo di sospensione del termine per vendere il primo immobile agevolato “prima casa” si è esteso dal 23.02.2020 al 31.03.2022, ma che un quarto intervento normativo, l'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022, ha nuovamente “prorogato il termine per la vendita” ma anche fatto “salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”; che alla data della richiesta di liquidazione non era in vigore alcun periodo di sospensione del termine di un anno.
L'Agenzia conclude chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della decisione di Primo Grado, con vittoria delle spese.
5. In vista dell'udienza pubblica il Contribuente ha presentato una memoria per ribadire che “il d.l. n.
198 del 2022 non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto normativa successiva ai fatti di causa”; che nella prospettazione dell'Ufficio vi è un errore perché la vendita del primo immobile è avvenuta non il 31.10.2023 bensì il 31.1.2023; che l'ultima “proroga” rilevante ai fini di causa è quella prevista dal d.l. n. 228 del 2021 per cui solo con il 01.04.2022 il termine è cominciato a decorrere nei confronti del sig. Ric_1 per la prima volta ed egli aveva tempo sino al 31 marzo 2023 per vendere l'immobile precedentemente acquistato;
che quando l'Agenzia gli ha notificato gli avvisi di 3 liquidazione (il 12 e il 13 ottobre 2022) non si era verificata alcuna decadenza dal beneficio;
gli avvisi
“sono illegittimi per difetto di un loro presupposto sostanziale”.
6. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, udita la relazione della Giudice relatrice e quindi i
Difensori delle Parti che hanno illustrato le divergenti posizioni e relative conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è meritevole di essere vagliato favorevolmente.
2. In termini generali si ricorda che dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali per l'acquisto della c.d.
“prima casa” sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno (termine previsto dalla legislazione vigente ratione temporis) dal nuovo acquisto.
3. Il termine di un anno per vendere l'immobile acquistato in precedenza è stato oggetto di interessamento da parte della legislazione emergenziale. Difatti, l'art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, a seguito della modifiche apportate dapprima con l'art. 3, comma 11 quinquies, del d.l. n. 183 del 2020
(convertito, con modificazioni, dalla l. n. 21 del 2021) e successivamente con l'art. 3, comma 5 septies, del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 15 del 2022), ha stabilito che: “i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022”.
Tale allungamento del termine per eseguire gli adempimenti per usufruire delle agevolazioni c.d.
“prima casa” è stata introdotta, come ha bene precisato l'Agenzia, “in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In sostanza, ciò ha comportato che per le compravendite immobiliari effettuate dopo il 23 febbraio
2020, il termine di un anno per la vendita dell'immobile “prima casa”, e quindi per poter nuovamente usufruire della pertinente agevolazione fiscale, è rimasto “sospeso” fino al 31 marzo 2022. In altre parole, per le dette compravendite il termine di un anno è iniziato a decorrere l'1 aprile 2022 ed è terminato il 31 marzo 2023.
4 4. Tornando ora ai fatti di causa, si osserva che il Contribuente:
- ha acquistato il secondo immobile “prima casa” il 30.09.2021, quindi durante il periodo di sospensione del termine per la vendita del primo immobile;
- il termine di un anno per la vendita del primo immobile è iniziato a decorrere il giorno 01.04.2022;
- il 30.9.2022 (quindi dopo 6 mesi dall'inizio del decorso del termine annuale) si è auto-denunciato perché credeva che il termine di un anno fosse spirato, convinzione però errata;
- il 12 e il 13.10.2022 ha ricevuto la notifica dei due avvisi di liquidazione oggetto di causa, che ha pagato il 21.10.2022;
- il 31.1.2023 (quindi dopo 10 mesi dall'inizio del decorso del termine annuale per vendere) ha venduto il primo immobile che era stato acquistato con l'agevolazione “prima casa”;
- il 20.3.2023 (quindi prima della scadenza dell'anno) ha presentato l'istanza di rimborso di quanto erroneamente versato (istanza poi denegata il 17.4.2024);
- il 31.3.2023, per effetto degli interventi normativi di cui sopra, è scaduto il termine di un anno per vendere il primo immobile, immobile che in effetti, a quella data, era stato ceduto a terzi.
5. Si osserva ora che undici mesi dopo la ripresa del decorso del termine di legge di un anno è entrato in vigore l'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022 - comma inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata in G.U. il 27.2.2023, in vigore dal 28.2.2023 - disposizione che ha:
- stabilito che la “sospensione” del decorso del termine annuale (sospensione che era terminata il
31.3.2022) si prolungava fino al 30.10.2023 (letteralmente: “i termini … sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023”);
- tale intervento si è tradotto non in una proroga (perché essa deve sopraggiungere prima della scadenza) bensì in un atto di rinnovazione con effetti retroattivi perché intervenuto undici mesi dopo che la sospensione del termine si era conclusa;
- conseguentemente, posto che l'attività accertativa dell'Agenzia era ripresa, il legislatore ha, al contempo, fatto salvi “gli atti dell'Agenzia emessi per il mancato rispetto dei termini” (“di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre
1998, n. 448”), atti per i quali ha disposto che “non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
6. Ebbene, tale ultima disposizione legislativa non è di alcun interesse nella vicenda di causa perché:
5 - per il profilo dell'ulteriore rinnovo della sospensione, essa non ha presentato alcun interesse per il contribuente Ric_1 che aveva già venduto il primo immobile agevolato il 31.1.2023, quindi tempestivamente perché il termine annuale di sospensione, a quel tempo, scadeva il 31.3.2023;
- per il profilo della salvezza degli atti emessi dall'Agenzia, la disposizione menziona gli “atti emessi per il mancato rispetto dei termini”, fra i quali non rientrano quelli sub iudice posto che sono stati emessi mentre il termine stava decorrendo, a seguito della richiesta (fondata di un presupposto fattuale errato) del contribuente e, difatti, fondati sulla seguente motivazione: “Istanza di riliquidazione delle imposte per le agevolazioni fiscale per l'acquisto della prima casa”.
In altre parole, i due avvisi di liquidazione in esame (prot. 115757 del 12.10.2022 e prot. 116067 del
13.10.2022) non sono stati emessi “per il mancato rispetto del termine” di un anno per vendere il primo immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa”. E sul punto si condivide l'osservazione del contribuente: “pur non essendoci l'onere da parte dell'Agenzia di verificare la correttezza sostanziale di imposte autoliquidate in favor dell'Agenzia, al momento dell'istanza di rimborso essa avrebbe dovuto operare un esame della correttezza della stessa e della sottesa domanda di autoliquidazione: con ogni probabilità, se ciò fosse stato fatto, l'errore del contribuente sarebbe immediatamente emerso”.
7. Consegue a quanto sin qui esaminato che l'appello è fondato. Per l'effetto è legittima l'istanza di rimborso presentata dal Contribuente per cui occorre condannare l'Agenzia delle Entrare a rimborsare al sig. Ric_1 gli importi da egli erroneamente versati per un totale di euro 27.374,46.
8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo (euro 2.550,00 per il Primo Grado e euro 3.000,00 per questo Grado), seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, accoglie l'appello del contribuente e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle entrate di Trento a rimborsare al medesimo l'importo di 27.374,46 euro. Condanna inoltre l'Ufficio alle spese di lite, che liquida in 5.550,00 euro complessivi per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Gabriele Casalena
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Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
EN GA, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore PRESTA DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 115/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ric_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 41981 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 26/01/2026
1 Richieste delle Parti: entrambe le Parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ric_1 espone che:
- in data 30.09.2021 ha acquistato un immobile (p.ed. 1675, p.m. 7) in C.C. Lizzana e ha stipulato con
Banca_1 un contratto di mutuo per euro 500.000,00; ha altresì chiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa", di cui all'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e all'art. 7, comma 4, della l. n. 488 del 1999;
- era consapevole che l'Agenzia delle Entrate avrebbe provveduto al recupero delle imposte di registro nella misura ordinaria, con gli interessi di mora oltre ad una soprattassa del 30%, in caso di mancata alienazione entro un anno (quindi entro il 30.09.2022) dell'immobile che nel 2005 aveva acquistato con la stessa agevolazione fiscale c.d. "prima casa";
- in data 30.09.2022, posto che non aveva allenato l'immobile acquistato nel 2005 e reputando che fosse trascorso l'anno, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la liquidazione dell'imposta dovuta e dei relativi interessi;
di seguito l'Ufficio gli ha notificato due avvisi di liquidazione:
--- prot. 115757 del 12.10.2022 sull'atto registrato presso l'Ufficio di Trento (codice T2M) al numero Numero_1 del 27.10.2021 (contratto di mutuo) per complessivi euro 8.838,26;
--- prot. 116067 del 13.10.2022 sull'atto registrato presso l'Ufficio di Trento (codice T2M) al numero
Numero_2 del 27.10.2021 (compravendita di fabbricato) per complessivi euro 18.536,20;
- di avere pagato quanto richiesto in data 21.10.2022.
Successivamente, il 20.03.2023, appurato che i termini per procedere alla vendita del primo immobile erano stati sospesi (e che nel frattempo aveva venduto l'immobile oggetto della prima agevolazione), ha chiesto il rimborso delle imposte versate. L'Ufficio ha respinto l'istanza con provvedimento del
17.4.2024.
2. Il sig. Ric_1 ha impugnato tale provvedimento di diniego, l'Agenzia ha resistito nel giudizio e la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 589/2024, depositata il 24.12.2024, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, sull'affermazione che: “l'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. 198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe) del 29/12/2022, convertito con la L. 14/2023 del
24/02/2023, … la norma è recisa nel negare il diritto al rimborso per tutti i soggetti destinatari di avvisi di liquidazione nel periodo anteriore alla sua entrata in vigore, senza operare alcuna distinzione circa l'origine di detti avvisi”.
2 Ric_13. Questa è la sentenza appellata dal sig. sulla base del seguente motivo di diritto:
- “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2023, e dell'art. 3, comma 5 septies del d.l. n. 228 del
2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 15 del 2022”, perché la previsione normativa di cui all'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022 non doveva applicarsi al caso in esame, ove rileva solo la sospensione dei termini inizialmente prevista dal d.l. n. 23 del 2020, poi prorogata dal d.l.
n. 183 del 2020 e quindi dal d.l. n. 228 del 2021;
- l'autodenuncia è stata posta in essere sulla base di un presupposto fattuale errato, ossia la credenza che il termine fosse già spirato, ma, a quella data, il termine di un anno era in corso perché a seguito dei vari interventi legislativi citati decorreva dal 01.04.2022 e spirava il 31.03.2023, termine finale entro il quale la prima abitazione è stata venduta;
- alla data di presentazione dell'istanza di rimborso il termine di un anno non era ancora spirato.
Il Contribuente conclude chiedendo la riforma della sentenza n. 589/2024 e di accertare e dichiarare la legittimità dell'istanza di rimborso del 20.03.2023 nonché, per l'effetto, di condannare l'Agenzia al rimborso degli importi versati per un totale di euro 27.374,46.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per confutare la tesi dell'Appellante sui rilievi che a causa di tre interventi normativi il periodo di sospensione del termine per vendere il primo immobile agevolato “prima casa” si è esteso dal 23.02.2020 al 31.03.2022, ma che un quarto intervento normativo, l'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022, ha nuovamente “prorogato il termine per la vendita” ma anche fatto “salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”; che alla data della richiesta di liquidazione non era in vigore alcun periodo di sospensione del termine di un anno.
L'Agenzia conclude chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della decisione di Primo Grado, con vittoria delle spese.
5. In vista dell'udienza pubblica il Contribuente ha presentato una memoria per ribadire che “il d.l. n.
198 del 2022 non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto normativa successiva ai fatti di causa”; che nella prospettazione dell'Ufficio vi è un errore perché la vendita del primo immobile è avvenuta non il 31.10.2023 bensì il 31.1.2023; che l'ultima “proroga” rilevante ai fini di causa è quella prevista dal d.l. n. 228 del 2021 per cui solo con il 01.04.2022 il termine è cominciato a decorrere nei confronti del sig. Ric_1 per la prima volta ed egli aveva tempo sino al 31 marzo 2023 per vendere l'immobile precedentemente acquistato;
che quando l'Agenzia gli ha notificato gli avvisi di 3 liquidazione (il 12 e il 13 ottobre 2022) non si era verificata alcuna decadenza dal beneficio;
gli avvisi
“sono illegittimi per difetto di un loro presupposto sostanziale”.
6. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, udita la relazione della Giudice relatrice e quindi i
Difensori delle Parti che hanno illustrato le divergenti posizioni e relative conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è meritevole di essere vagliato favorevolmente.
2. In termini generali si ricorda che dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali per l'acquisto della c.d.
“prima casa” sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno (termine previsto dalla legislazione vigente ratione temporis) dal nuovo acquisto.
3. Il termine di un anno per vendere l'immobile acquistato in precedenza è stato oggetto di interessamento da parte della legislazione emergenziale. Difatti, l'art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, a seguito della modifiche apportate dapprima con l'art. 3, comma 11 quinquies, del d.l. n. 183 del 2020
(convertito, con modificazioni, dalla l. n. 21 del 2021) e successivamente con l'art. 3, comma 5 septies, del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 15 del 2022), ha stabilito che: “i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022”.
Tale allungamento del termine per eseguire gli adempimenti per usufruire delle agevolazioni c.d.
“prima casa” è stata introdotta, come ha bene precisato l'Agenzia, “in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In sostanza, ciò ha comportato che per le compravendite immobiliari effettuate dopo il 23 febbraio
2020, il termine di un anno per la vendita dell'immobile “prima casa”, e quindi per poter nuovamente usufruire della pertinente agevolazione fiscale, è rimasto “sospeso” fino al 31 marzo 2022. In altre parole, per le dette compravendite il termine di un anno è iniziato a decorrere l'1 aprile 2022 ed è terminato il 31 marzo 2023.
4 4. Tornando ora ai fatti di causa, si osserva che il Contribuente:
- ha acquistato il secondo immobile “prima casa” il 30.09.2021, quindi durante il periodo di sospensione del termine per la vendita del primo immobile;
- il termine di un anno per la vendita del primo immobile è iniziato a decorrere il giorno 01.04.2022;
- il 30.9.2022 (quindi dopo 6 mesi dall'inizio del decorso del termine annuale) si è auto-denunciato perché credeva che il termine di un anno fosse spirato, convinzione però errata;
- il 12 e il 13.10.2022 ha ricevuto la notifica dei due avvisi di liquidazione oggetto di causa, che ha pagato il 21.10.2022;
- il 31.1.2023 (quindi dopo 10 mesi dall'inizio del decorso del termine annuale per vendere) ha venduto il primo immobile che era stato acquistato con l'agevolazione “prima casa”;
- il 20.3.2023 (quindi prima della scadenza dell'anno) ha presentato l'istanza di rimborso di quanto erroneamente versato (istanza poi denegata il 17.4.2024);
- il 31.3.2023, per effetto degli interventi normativi di cui sopra, è scaduto il termine di un anno per vendere il primo immobile, immobile che in effetti, a quella data, era stato ceduto a terzi.
5. Si osserva ora che undici mesi dopo la ripresa del decorso del termine di legge di un anno è entrato in vigore l'art. 3, comma 10 quinquies, del d.l. n. 198 del 2022 - comma inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata in G.U. il 27.2.2023, in vigore dal 28.2.2023 - disposizione che ha:
- stabilito che la “sospensione” del decorso del termine annuale (sospensione che era terminata il
31.3.2022) si prolungava fino al 30.10.2023 (letteralmente: “i termini … sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023”);
- tale intervento si è tradotto non in una proroga (perché essa deve sopraggiungere prima della scadenza) bensì in un atto di rinnovazione con effetti retroattivi perché intervenuto undici mesi dopo che la sospensione del termine si era conclusa;
- conseguentemente, posto che l'attività accertativa dell'Agenzia era ripresa, il legislatore ha, al contempo, fatto salvi “gli atti dell'Agenzia emessi per il mancato rispetto dei termini” (“di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre
1998, n. 448”), atti per i quali ha disposto che “non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
6. Ebbene, tale ultima disposizione legislativa non è di alcun interesse nella vicenda di causa perché:
5 - per il profilo dell'ulteriore rinnovo della sospensione, essa non ha presentato alcun interesse per il contribuente Ric_1 che aveva già venduto il primo immobile agevolato il 31.1.2023, quindi tempestivamente perché il termine annuale di sospensione, a quel tempo, scadeva il 31.3.2023;
- per il profilo della salvezza degli atti emessi dall'Agenzia, la disposizione menziona gli “atti emessi per il mancato rispetto dei termini”, fra i quali non rientrano quelli sub iudice posto che sono stati emessi mentre il termine stava decorrendo, a seguito della richiesta (fondata di un presupposto fattuale errato) del contribuente e, difatti, fondati sulla seguente motivazione: “Istanza di riliquidazione delle imposte per le agevolazioni fiscale per l'acquisto della prima casa”.
In altre parole, i due avvisi di liquidazione in esame (prot. 115757 del 12.10.2022 e prot. 116067 del
13.10.2022) non sono stati emessi “per il mancato rispetto del termine” di un anno per vendere il primo immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa”. E sul punto si condivide l'osservazione del contribuente: “pur non essendoci l'onere da parte dell'Agenzia di verificare la correttezza sostanziale di imposte autoliquidate in favor dell'Agenzia, al momento dell'istanza di rimborso essa avrebbe dovuto operare un esame della correttezza della stessa e della sottesa domanda di autoliquidazione: con ogni probabilità, se ciò fosse stato fatto, l'errore del contribuente sarebbe immediatamente emerso”.
7. Consegue a quanto sin qui esaminato che l'appello è fondato. Per l'effetto è legittima l'istanza di rimborso presentata dal Contribuente per cui occorre condannare l'Agenzia delle Entrare a rimborsare al sig. Ric_1 gli importi da egli erroneamente versati per un totale di euro 27.374,46.
8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo (euro 2.550,00 per il Primo Grado e euro 3.000,00 per questo Grado), seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, accoglie l'appello del contribuente e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle entrate di Trento a rimborsare al medesimo l'importo di 27.374,46 euro. Condanna inoltre l'Ufficio alle spese di lite, che liquida in 5.550,00 euro complessivi per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Gabriele Casalena
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