Art. 4.
Il personale delle societa' ex concessionarie sara' iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.
Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le societa' ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I.N.P.S., e' utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale fondo del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto trasferira' al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.
Il personale delle societa' ex concessionarie sara' iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.
Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le societa' ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I.N.P.S., e' utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale fondo del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto trasferira' al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.