Art. 10.
Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979.
Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In ogni caso gli effetti di decisioni delle commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.
Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979.
Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In ogni caso gli effetti di decisioni delle commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.