Art. 1. 1. Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 , recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1 marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1 marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237 .