TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1922/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1922/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Pietro Latino Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Di Fede
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 15/02/2021)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14/05/2020, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Pachino il 15/05/2007 (atto n. 8, Controparte_1
pagina 1 di 4 parte I, anno 2007), nel corso del quale non sono nati figli - chiedeva a questo
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni;
- Disporre, in capo al resistente, l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad € 500,00 al mese;
- Condannare il resistente al risarcimento dei danni morali quantificati in €
100.000,00.
All'udienza presidenziale del 19/01/2021, compariva unicamente la ricorrente e il
Presidente si riservava. A scioglimento della riserva assunta, il Presidente emetteva provvedimenti provvisori, disponendo l'obbligo a carico del di Controparte_1 versare alla un assegno di mantenimento nella misura di € 450,00 mensili Parte_1
e rinviava all'udienza del 28/09/2021.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda relativa alla separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Contestava, invece, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di modificare i provvedimenti resi in sede di udienza presidenziale, revocando l'obbligo di mantenimento in capo al resistente.
All'udienza del 28/09/2021, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice – dopo aver dato atto del mancato deposito di note scritte da parte del resistente - si pronunciava sui mezzi istruttori e fissava per l'escussione l'udienza del 19/04/2022.
All'udienza del 19/04/2022, veniva sentito il teste di parte ricorrente ed il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03/10/2024, i procuratori delle parti insistevano in atti e chiedevano al Giudice di rimettere la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge ed il GOP rinviava per i medesimi incombenti al 15/05/2025.
In vista dell'udienza del 15/05/2025, tenutasi secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti depositavano un accordo, SIlato dalle parti, e chiedevano al Giudice di definire la causa in conformità alle seguenti condizioni:
“PREMESSO IN FATTO 1) che, con ricorso iscritto il 14.05.2020 la SI.ra Parte_1 chiedeva dichiararsi la separazione dal marito 2) che l'udienza CP_1
Presidenziale, celebrata in data 19.01.2021, non vedeva la partecipazione del SI. CP_1
che si trovava in Tunisia per ragioni di famiglia;
3) che, le parti, quindi, assunti i
[...] Cont provvedimenti urgenti, venivano rinviati davanti al Giudice Istruttore;
4) che il SI. pagina 2 di 4 si costituiva in data 25.06.2021 con comparsa di costituzione che depositava nel CP_1 fascicolo telematico;
5) che con la presente memoria si costituisce l'Avv. Pietro Latino quale nuovo procuratore della SI.ra , come da mandato che si allega;
5) Parte_1 che, la casa coniugale, abitata dalla coppia per locazione, è stata restituita al proprietario a seguito del mancato rinnovo del contratto;
6) che tra i coniugi è pendente la procedura esecutiva mobiliare n. 714/2024 RGE pendente presso il Tribunale di
Siracusa avente ad oggetto il recupero degli assegni di mantenimento posti a carico del SI. con Decreto del 19.01.2021; 7) che la SI.ra , nello Controparte_1 Parte_1 spirito conciliativo, dichiara di rinunciare ad ogni forma di mantenimento a carico del marito a far data dal mese di aprile 2024 e pertanto senza rinunciare alla procedura esecutiva azionata e iscritta al n. 714/24 RGE oggi pendente avanti il Tribunale di
Siracusa;
Stante le premesse, oggi i coniugi, dopo diversi anni di contrasti, sono divenuti alla comune volontà di separarsi consensualmente alle seguenti CONDIZIONI
- i coniugi, economicamente indipendenti, dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa di mantenimento fermo restando quanto ai punti 6 e 7 della premessa che si richiamano integralmente e dichiarano altresì di rinunciare ad ogni diritto sulla casa coniugale che, abitata per locazione, è stata da tempo rilasciata al proprietario;
- i coniugi prestano il consenso reciproco per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; - le parti dichiarano di rinunciare ai termini per
l'impugnazione della emananda sentenza alla luce degli accordi raggiunti.
Tutto ciò premesso, la SI.ra e congiuntamente Parte_1 Controparte_1
CHIEDONO previa modifica del rito, che sia dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni meglio sopra indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano pagina 3 di 4 manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1922/2020 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio civile a Pachino il 15/05/2007 CP_1
(atto n. 8, parte I, anno 2007); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1922/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Pietro Latino Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Di Fede
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 15/02/2021)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14/05/2020, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Pachino il 15/05/2007 (atto n. 8, Controparte_1
pagina 1 di 4 parte I, anno 2007), nel corso del quale non sono nati figli - chiedeva a questo
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni;
- Disporre, in capo al resistente, l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad € 500,00 al mese;
- Condannare il resistente al risarcimento dei danni morali quantificati in €
100.000,00.
All'udienza presidenziale del 19/01/2021, compariva unicamente la ricorrente e il
Presidente si riservava. A scioglimento della riserva assunta, il Presidente emetteva provvedimenti provvisori, disponendo l'obbligo a carico del di Controparte_1 versare alla un assegno di mantenimento nella misura di € 450,00 mensili Parte_1
e rinviava all'udienza del 28/09/2021.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda relativa alla separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Contestava, invece, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di modificare i provvedimenti resi in sede di udienza presidenziale, revocando l'obbligo di mantenimento in capo al resistente.
All'udienza del 28/09/2021, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice – dopo aver dato atto del mancato deposito di note scritte da parte del resistente - si pronunciava sui mezzi istruttori e fissava per l'escussione l'udienza del 19/04/2022.
All'udienza del 19/04/2022, veniva sentito il teste di parte ricorrente ed il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03/10/2024, i procuratori delle parti insistevano in atti e chiedevano al Giudice di rimettere la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge ed il GOP rinviava per i medesimi incombenti al 15/05/2025.
In vista dell'udienza del 15/05/2025, tenutasi secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti depositavano un accordo, SIlato dalle parti, e chiedevano al Giudice di definire la causa in conformità alle seguenti condizioni:
“PREMESSO IN FATTO 1) che, con ricorso iscritto il 14.05.2020 la SI.ra Parte_1 chiedeva dichiararsi la separazione dal marito 2) che l'udienza CP_1
Presidenziale, celebrata in data 19.01.2021, non vedeva la partecipazione del SI. CP_1
che si trovava in Tunisia per ragioni di famiglia;
3) che, le parti, quindi, assunti i
[...] Cont provvedimenti urgenti, venivano rinviati davanti al Giudice Istruttore;
4) che il SI. pagina 2 di 4 si costituiva in data 25.06.2021 con comparsa di costituzione che depositava nel CP_1 fascicolo telematico;
5) che con la presente memoria si costituisce l'Avv. Pietro Latino quale nuovo procuratore della SI.ra , come da mandato che si allega;
5) Parte_1 che, la casa coniugale, abitata dalla coppia per locazione, è stata restituita al proprietario a seguito del mancato rinnovo del contratto;
6) che tra i coniugi è pendente la procedura esecutiva mobiliare n. 714/2024 RGE pendente presso il Tribunale di
Siracusa avente ad oggetto il recupero degli assegni di mantenimento posti a carico del SI. con Decreto del 19.01.2021; 7) che la SI.ra , nello Controparte_1 Parte_1 spirito conciliativo, dichiara di rinunciare ad ogni forma di mantenimento a carico del marito a far data dal mese di aprile 2024 e pertanto senza rinunciare alla procedura esecutiva azionata e iscritta al n. 714/24 RGE oggi pendente avanti il Tribunale di
Siracusa;
Stante le premesse, oggi i coniugi, dopo diversi anni di contrasti, sono divenuti alla comune volontà di separarsi consensualmente alle seguenti CONDIZIONI
- i coniugi, economicamente indipendenti, dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa di mantenimento fermo restando quanto ai punti 6 e 7 della premessa che si richiamano integralmente e dichiarano altresì di rinunciare ad ogni diritto sulla casa coniugale che, abitata per locazione, è stata da tempo rilasciata al proprietario;
- i coniugi prestano il consenso reciproco per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; - le parti dichiarano di rinunciare ai termini per
l'impugnazione della emananda sentenza alla luce degli accordi raggiunti.
Tutto ciò premesso, la SI.ra e congiuntamente Parte_1 Controparte_1
CHIEDONO previa modifica del rito, che sia dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni meglio sopra indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano pagina 3 di 4 manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1922/2020 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio civile a Pachino il 15/05/2007 CP_1
(atto n. 8, parte I, anno 2007); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4