Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
Proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2, sicché essa non può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado.
Commentario • 1
- 1. attuazione e rimedi a violazionihttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2017, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento