Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2017, n. 3316
CASS
Sentenza 8 febbraio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2, sicché essa non può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado.

Commentario1

  • 1attuazione e rimedi a violazioni
    https://www.osservatoriofamiglia.it/
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2017, n. 3316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3316
Data del deposito : 8 febbraio 2017

Testo completo