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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 403/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ)
APPELLANTE
E
(C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ) - CodiceFiscale_3 Parte_2 CodiceFiscale_4 tutti in qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Maria Persona_1
Sassano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marsico Nuovo (PZ)
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: azione contrattuale.
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 3.7.2009, conveniva in giudizio, dinanzi Persona_1 il Tribunale di Potenza, , chiedendo: - di condannare il convenuto alla immediata Parte_2 restituzione- rilascio, in favore EL concludente , dei fondi detenuti sine titulo Persona_1 siti in agro di Grumento Nova, alla località TR al fg. 45 p.lle 60 e 126, ed alla località Piano EL TT al fg. 6 p.lle 59 e 166, e fg. 6 p.lle 24 e 24, liberi da persone e vuoti da cose;
- di condannare il medesimo convenuto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno ed indennizzo, quantomeno ragguagliato al valore dei frutti percepiti e percepibili dallo sfruttamento dei fondi, almeno a partire dall'annata agraria 2007-2008; - di condannare il convenuto al rimborso ELle spese EL giudizio da distrarsi all'antistatario; - in via istruttoria, di essere ammessi a citare le circostanze in fatto e di ammettersi CTU per la stima e quantificazione dei danni e per la indicazione EL valore dei frutti percepiti e percepibili.
Sosteneva che:
- con contratto registrato a Montemurro in data 18.6.1996, il deducente Persona_1 concedeva in comodato al nipote alcuni suoi terreni seminativi siti in Grumento Parte_2
Nova (Pz), censiti al fg. 45, p.lle 60 e 126 e al fg. 6, p.lle 59 e 166; nonostante il contratto fosse formalmente qualificato come “contratto di affitto di fondo agricolo”, il rapporto doveva invece qualificarsi come comodato, stante l'assoluta gratuità ELl'uso concesso al nipote;
- con lettera raccomandata ricevuta dal comodatario in data 11.6.2007, , Persona_1 esponendo la necessità di riavere la disponibilità dei propri beni per poterli coltivare direttamente, invitava il nipote , alla restituzione dei fondi, entro e non oltre l'11.11.2007; il Parte_2 nipote non aderiva all'invito e continuava ad occupare sine titulo i detti fondi, nonché altri due terreni riportati al catasto al fg. 6 p.lle 25 e 24 in parte, acquistati da con scrittura Persona_1 privata EL 12.4.1988, già occupati per graziosa concessione ELlo zio, in quanto confinanti con gli altri, già concessigli formalmente in comodato;
- aveva il diritto di esigere ed ottenere giudizialmente la immediata Persona_1 restituzione di tutti i propri immobili, stante l'urgente bisogno, nonché di essere risarcito EL danno subito, calcolato anche tenuto conto EL valore dei frutti percepiti o percepibili dallo sfruttamento dei fondi;
- la controversia era devoluta al giudice ordinario anche relativamente ai fondi detenuti dalla controparte in virtù di contratto, solo apparentemente di affitto di fondo agricolo, ma nella sostanza di comodato.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'11.12.2009, si costituiva , Parte_2 chiedendo: - di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e condannare al pagamento ELle spese, diritti ed onorari EL procedimento, con distrazione Persona_1 all'antistatario.
Sosteneva che: - in via preliminare, vi era una carenza di legittimazione attiva in quanto l'attore doveva dimostrare di essere proprietario dei fondi in oggetto ed una carenza di legittimazione passiva in quanto i fondi erano sempre stati nel possesso esclusivo di padre EL convenuto;
Parte_1
- i terreni di cui al fg. 45, p.lle 60 e 120 erano stati acquistati da ed Parte_1
con scrittura privata EL 1993; i fondi di cui al fg.6 p.lle 59 e 66 erano stati Persona_1 acquistati da e sempre da lui posseduti;
i fondi di cui al fg. 6 p.lle 24 e 25 Parte_1 erano stati acquistati da e con scrittura privata EL Parte_1 Persona_1
12.4.1988 e da allora erano rimasti nell'esclusivo possesso di Parte_1
- tra i fratelli ed vi era un accordo secondo il quale Parte_1 Persona_1
continuava l'attività commerciale di vendita di concime ed altri generi di Persona_1 prodotti agricoli, mentre continuava l'attività agricola vera e propria;
Parte_1
- il contratto di affitto dei fondi era stato stipulato in favore di al solo scopo di Parte_2 percepire i contributi erogati dalla Regione Basilicata.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'11.6.2012, si costituiva Parte_1
terzo chiamato in causa dall'attore, chiedendo: - in via preliminare, di accertare e dichiarare
[...] il proprio difetto di legittimazione passiva nella vicenda per cui era causa;
- nel merito, di rigettare le domande proposte da poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via Persona_1 riconvenzionale, di dichiarare unico ed esclusivo proprietario dei terreni di Parte_1 cui al catasto fg. 45 p.lle 60 e 126 e dei fondi distinti al fg. 6 p.lle 24 e 25, in riferimento alle quote di , per intervenuta usucapione;
- di dichiarare unico Persona_1 Parte_1 proprietario dei fondi distinti al catasto fg. 6 p.lle 59 e 166; - con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore ELl'antistatario.
Sosteneva che:
- vi era un difetto di legittimazione passiva sia sostanziale che processuale di Parte_1 con riferimento al rapporto di comodato intercorso tra ed Parte_2 Persona_1
e sorto in virtù EL contratto di affitto di fondo rustico, essendo EL tutto Parte_1 estraneo alle obbligazioni nascenti in capo ad , e non derivando da tale contratto Parte_2 nessuna obbligazione nei suoi confronti;
- la domanda di condanna al rilascio era infondata in quanto era circostanza pacifica e acclarata che il reale ed attuale possessore era solo non essendo tale possesso mai Parte_1 contestato specificamente da alcuno ed essendo, pertanto, unico proprietario;
- pertanto, voleva ottenere il riconoscimento ELla proprietà dei terreni distinti in catasto fg. 45 p.lle
60 e 126 e dei fondi in catasto fg. 6 p.lle 24 e 25, per intervenuta usucapione ELle quote di
, nonché l'accertamento EL suo diritto esclusivo sui fondi distinti al catasto fg. Persona_1
6 p.lle 59 e 166 acquistati per scrittura privata.
All'udienza EL 20.11.2029 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4. Con sentenza n. 196/2020, pubblicata il 19.2.2020, il Tribunale: - dichiarava la cessazione EL contratto di comodato fra e , registrato in data 18-6-1996, Persona_1 Parte_2
e per l'effetto condannava al rilascio immediato in favore di Parte_2 Persona_1
dei terreni seminativi siti in Grumento Nova distinti al catasto al fg. 45 p.lle 60 e 126e dei
[...] terreni seminativi siti in Grumento Nova distinti al catasto al fg. 6 p.lle 59 e 166; - dichiarava la cessazione EL contratto di comodato stipulato verbalmente tra ed Persona_1
e, per l'effetto, condannava al rilascio immediato in favore Parte_2 Parte_2 di dei terreni seminativi siti in Grumento Nova distinti al catasto al fg. 6 p.lle Persona_1
24 in parte, e 25; - rigettava la domanda risarcitoria proposta da;
- dichiarava Persona_1 inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da - condannava Parte_1
al pagamento, in favore di di metà ELle spese processuali Parte_2 Persona_1 che liquidava in € 3.120,79; - compensava le restanti spese tra e Persona_1 Parte_2
- compensava le spese EL giudizio nei rapporti fra e
[...] Persona_1 Parte_1
- poneva definitivamente a carico di le spese relative alla CTU.
[...] Persona_1
Il primo Giudice affermava:
• che aveva agito per ottenere il rilascio di fondi concessi in comodato Persona_1 in forza di due contratti, uno stipulato per iscritto e l'altro stipulato verbalmente;
• che il contratto stipulato per iscritto tra le parti, pur essendo stato definito come affitto di fondo rustico, doveva essere qualificato come contratto di comodato, essendo caratterizzato da gratuità;
• che la domanda di rilascio era stata formulata da sul presupposto Persona_1 ELl'intervenuta cessazione ELl'efficacia dei contratti di comodato stipulati con Parte_2
per effetto ELla comunicazione ELla sopravvenuta necessità EL comodante, di
[...] rientrare nella disponibilità dei beni concessi in uso gratuito;
• che, al fine di paralizzare la domanda attorea, il convenuto , aveva eccepito Parte_2 il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attore e il proprio difetto di legittimazione passiva;
• che tali eccezioni rendevano pregiudiziale, rispetto all'esame EL merito, la corretta qualificazione ELl'azione esercitata da;
Persona_1
• che l'azione proposta da doveva essere qualificata come azione Persona_1 contrattuale di natura obbligatoria, in quanto incentrata sulla allegazione ELla stipula fra le parti di un contratto di comodato e ELla cessazione ELla sua efficacia;
che ciò assumeva rilevanza ai fini ELla individuazione ELla legittimazione attiva in capo all'attore, sia ai fini ELla individuazione EL titolare dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio, nonché ai fini ELla distribuzione ELl'onere ELla prova -essendo necessario e sufficiente, ai fini ELl'accoglimento ELla domanda di rilascio in seguito alla cessazione ELl'efficacia EL contratto di comodato, che l'attore provasse l'esistenza EL contratto di comodato e la legittimità ELla richiesta di rilascio, oltre che l'attualità ELla detenzione in capo al comodatario, non essendo invece necessaria l'acquisizione ELla prova ELla proprietà-;
• che doveva essere riconosciuta in capo all'attore -in quanto parte contraente EL contratto- la legittimazione ad agire contestata e in capo al convenuto -in quanto Parte_2 individuato come comodatario- la legittimazione passiva, mentre doveva essere esclusa la titolarità dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio in capo al terzo chiamato in causa;
• nel merito, che risultava documentalmente provata l'esistenza EL contratto di comodato stipulato per iscritto datato 18.6.1996, con il quale concedeva ad Persona_1
i terreni seminativi siti in Grumento Nova alla località TR (al Parte_2 catasto fg. 45 p.lle 60 e 126) ed i terreni seminativi siti in Grumento Nova alla località PI EL TT (al catasto fg. 6 p.lle 59 e 166), per la durata di quindici anni;
• che, quanto alla prova ELla stipulazione in forma verbale ELl'altro contratto di comodato, avente ad oggetto i terreni seminativi siti in Grumento Nova, alla località PI EL TT
(al catasto fg. 6 p.lle 24 e 25) il convenuto, non contestando il fatto costitutivo ELla domanda
-contratto di comodato stipulato verbalmente- aveva esonerato l'attore dall'onus probandi, anche se in goni caso era emersa, dall'attività istruttoria svolta, la prova che l'attore effettivamente aveva concesso in uso gratuito ad i suddetti terreni Parte_2 seminativi;
• che, nonostante la costituzione tardiva EL convenuto che gli precludeva la facoltà di proporre eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, l'eccezione sollevata dal predetto di simulazione assoluta EL contratto -per non avere le parti inteso concludere alcun contratto, avendo simulato un contratto di affitto di fondo rustico al fine di consentire all'apparente comodatario, coltivatore diretto, di percepire i contributi erogati dalla Regione Basilicata- doveva essere ritenuta ammissibile essendo rilevabile d'ufficio; detta eccezione era tuttavia rimasta sprovvista di prova;
• che, pertanto, disattesa l'eccezione di simulazione assoluta EL contratto di comodato stipulato in data 18.6.1996, occorreva verificare la cessazione di efficacia di entrambi i contratti;
con riferimento al contratto stipulato per iscritto, con durata prevista di quindici anni, occorreva dimostrare la sopravvenuta necessità di servirsi dei terreni concessi in comodato, mentre con riferimento al contratto verbale, era sufficiente che il comodante fornisse la prova di aver richiesto la restituzione dei terreni;
• quanto al contratto stipulato per iscritto, era emersa la prova che, in epoca successiva alla stipula EL contratto di comodato, le condizioni ELl'attore si erano deteriorate, tanto che uno dei suoi creditori aveva proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, il che era sufficiente ad integrare il presupposto EL bisogno urgente e imprevedibile legittimante la richiesta di restituzione anticipata EL bene, formulata con lettera raccomandata ricevuta dal comodatario in data 11.6.2007, momento in cui il contratto aveva perso efficacia, con conseguente obbligo di restituzione, EL comodatario, che non era stato tuttavia adempiuto;
• quanto al contratto di comodato stipulato verbalmente, inquadrabile nello schema EL comodato precario, premesso il comodante aveva la facoltà di richiedere ad nutum la restituzione ELl'immobile, doveva ritenersi che soltanto con l'atto di citazione l'attore aveva formulato la richiesta di rilascio dei terreni;
• che, pertanto, doveva ritenersi cessata l'efficacia di entrambi i contratti, con conseguente condanna EL convenuto al rilascio dei terreni;
• che la richiesta di risarcimento EL danno per occupazione abusiva avanzata da Persona_1
era infondata e andava rigettata, in quanto priva di ogni allegazione in ordine alla
[...] riconducibilità al ritardo nel rilascio dei terreni di un pregiudizio economico effettivo nella sfera giuridica ELl'attore, non avendo lo stesso provato né allegato le conseguenze dannose riconducibili alla mancata tempestiva disponibilità dei terreni seminativi oggetto EL contratto stipulato per iscritto, rispetto al quale soltanto era configurabile una ritardata restituzione;
• che la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato nei Parte_1 confronti di era tempestiva, ma era una domanda di rivendica e di Persona_1 accertamento ELl'acquisto ELla proprietà per usucapione, che non appariva legata alla domanda principale -che era un'azione contrattuale di natura obbligatoria- da un rapporto significativo e che, pertanto, era inammissibile;
• che le spese processuali nei rapporti tra attore e convenuto dovevano essere compensate per metà, stante l'accoglimento parziale ELla domanda attorea;
nella parte residua dovevano seguire il principio ELla soccombenza ed essere poste a carico EL convenuto;
nei rapporti tra l'attore ed il terzo chiamato in causa, le spese di giudicio dovevano essere interamente compensate, in considerazione ELla soccombenza reciproca;
le spese relative alla CTU dovevano essere poste definitivamente a carico ELl'attore.
5. Con atto di citazione notificato in data 27.7.20, proponeva appello contro Parte_1
ed , chiedendo: - in via principale, dichiarata ammissibile Persona_1 Parte_2 la domanda riconvenzionale proposta tempestivamente nella comparsa di costituzione nella precedente fase di giudizio, di dichiarare ed accertare che l'appellante era proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dei terreni oggetto di causa distinti in terreni siti in Grumento Nova alla località TR, riportati in catasto al fg. 45 p.lle 60 e 126 ed in località PI EL TT riportati al catasto fg.6 p.lle 59 e 166 e fg. 6 p.lle 24 in parte e 25, e per l'effetto, di respingere la domanda di restituzione e le altre domande avanzate dall'appellato; - in via subordinata, in accoglimento ELla eccezione riconvenzionale di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ELl'appellante con comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio, di rigettare Parte_1 la domanda di restituzione dei terreni per cui era causa proposta da , in quanto Persona_1 non proprietario dei terreni e, quindi, non legittimato a pretenderne la restituzione;
- di condannare al pagamento ELle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da Persona_1 distrarsi in favore ELl'antistatario.
In sintesi, sosteneva:
5.1. che vi era stata una violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 106, 269 e 271 c.p.c., avendo il Tribunale di Potenza erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dal terzo chiamato in causa;
che la chiamata EL terzo era stata espressamente richiesta dall'attore, stante la comunanza di causa ed era stata autorizzata dal
Tribunale, qualificando e riconoscendo implicitamente la comunanza di causa tra le domande ELl'attore e la posizione EL terzo chiamato;
che la domanda riconvenzionale di usucapione era peraltro risultata fondata, all'esito ELl'istruttoria svolta;
5.2. che vi era stata una violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e ELl'art. 1809 c.c., in quanto il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ELl'appellante e aveva erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da , non tenendo conto Parte_2 che non era mai stato proprietario dei terreni di cui richiedeva il rilascio, Persona_1 essendo stata dimostrata, nel corso EL giudizio, la proprietà per intervenuta usucapione di
Parte_1
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.2.2021, si costituivano
[...]
, e , in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2 Parte_2 Persona_1
, chiedendo: - di dichiarare inammissibili o comunque respingere nel merito le avverse
[...] censure, in ogni caso rigettando ogni avversa domanda;
- di condannare l'appellante al pagamento ELle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, in favore dei concludenti, con distrazione all'antistatario.
Con deposito ELl'1.10.2022 gli eredi di , a mezzo EL difensore costituito, Persona_1 depositavano il verbale di rilascio di immobili.
All'udienza EL 18.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , che non si è costituito, Parte_2 nonostante la rituale notifica ELl'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec EL 27.7.2020, presso il difensore costituito in primo grado.
8. Nel merito, l'appello principale -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente- è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Col primo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dal terzo chiamato in causa;
ha, in particolare, dedotto che la chiamata EL terzo era stata espressamente richiesta dall'attore, stante la comunanza di causa ed era stata autorizzata dal Tribunale, che aveva implicitamente riconosciuto la comunanza di causa tra le domande ELl'attore e la posizione EL terzo chiamato;
ha poi affermato che la domanda riconvenzionale di usucapione era peraltro risultata fondata, all'esito ELl'istruttoria svolta.
Col secondo motivo di appello, l'appellante principale ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa di Parte_1
e abbia erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da
[...]
, non tenendo conto che non era mai stato proprietario dei Parte_2 Persona_1 terreni di cui ha richiesto il rilascio, essendo stata dimostrata, nel corso EL giudizio, la proprietà, per intervenuta usucapione, di Parte_1 Ebbene, il Tribunale ha spiegato che l'azione proposta da doveva essere Persona_1 qualificata come azione contrattuale di natura obbligatoria, in quanto incentrata sulla allegazione ELla stipula fra le parti di un contratto di comodato e ELla cessazione ELla sua efficacia;
ha poi affermato che detta qualificazione assumeva rilevanza sia ai fini ELla individuazione ELla legittimazione attiva in capo all'attore -parte contraente EL contratto in forza EL quale aveva agito in giudizio-, sia ai fini ELla individuazione ELla titolare dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio -ovverosia il convenuto , individuato nell'atto introduttivo EL giudizio come comodatario, Parte_2 dovendosi invece escludere la titolarità dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio in capo al terzo chiamato in causa- e anche ai fini ELla distribuzione ELl'onere ELla prova -essendo necessario e sufficiente, ai fini ELl'accoglimento ELla domanda di rilascio in seguito alla cessazione ELl'efficacia EL contratto di comodato, che l'attore provasse l'esistenza EL contratto di comodato e la legittimità ELla richiesta di rilascio, oltre che l'attualità ELla detenzione in capo al comodatario, senza che fosse necessaria l'acquisizione ELla prova ELla proprietà, indispensabile invece nella distinta fattispecie ELl'azione di rivendica, fondata sulla deduzione ELla titolarità EL diritto di proprietà-.
Ha quindi esaminato nel merito la domanda attorea, affermando, in sintesi, che sussisteva la prova ELl'esistenza di due contratti di comodato stipulati tra e Persona_1 Parte_2
e che vi era stata una legittima richiesta di rilascio, con la conseguenza che il comodatario doveva essere condannato al rilascio dei terreni in favore EL comodante.
Poi, il Tribunale ha esaminato la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato Parte_1 nei confronti di ed ha concluso che essa, benchè tempestivamente
[...] Persona_1 formulata, era inammissibile, essendo una domanda di rivendica e di accertamento ELl'acquisto ELla proprietà per usucapione, che non appariva legata alla domanda principale -che era un'azione contrattuale di natura obbligatoria- da un rapporto significativo.
Ciò posto, ritiene la Corte che -a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale- la domanda di usucapione, tempestivamente formulata in via riconvenzionale da nei Parte_1 confronti di , dovesse essere esaminata nel merito. Persona_1
Ed infatti, la Suprema Corte ha con diverse pronunce ritenuto che se è vero che la difesa EL convenuto che pretenda di essere proprietario EL bene oggetto ELla domanda attorea di restituzione non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, è anche vero che l'eccezione e/o la domanda riconvenzionale EL convenuto, con le quali questi opponga un proprio autonomo diritto di proprietà a quello posto dall'attore a fondamento ELla domanda, hanno la natura e l'efficacia loro proprie ed, ove accolte, comportano la reiezione ELla domanda ELl'attore, perché il diritto di proprietà sul bene controverso è risultato accertato in capo al convenuto (cfr. ex plurimis Cass. Civ.,
n. 4416/2007 e n. 795/2020).
Ne consegue che, pur sussistendo, evidentemente, la legittimazione attiva di Persona_1
a proporre, in qualità di comodante, l'azione di restituzione promossa, doveva ritenersi comunque proponibile in via riconvenzionale la domanda -reale- di usucapione EL medesimo bene oggetto ELla domanda -personale- di restituzione formulata dal predetto . Persona_1
Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, all'esito ELl'istruttoria svolta in primo grado, la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da non Parte_1 risulta meritevole di accoglimento.
Ed invero, pur avendo i testi e dichiarato all'udienza EL Testimone_1 Testimone_2
26.2.2014 di aver visto per 25 anni solo lavorare i terreni oggetto di causa, è Parte_1 anche vero che altri testi -ELla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare- ed, in particolare,
-escusso all'udienza EL 26.2.2014-, e -escussi Testimone_3 Tes_4 Persona_2 all'udienza EL 28.1.2015-, nonché -escusso all'udienza EL 20.11.2015- hanno Testimone_5 dichiarato che i terreni erano lavorati da , da solo o con il padre Parte_2 Parte_1
circostanza compatibile con l'esistenza EL rapporto di comodato in essere tra
[...] Persona_1
e ; ne consegue che le dichiarazioni testimoniali raccolte non sono
[...] Controparte_4 sufficienti a far ritenere che abbia assolto l'onere di provare la dedotta Parte_1 usucapione.
9. La parte appellata, costituendosi, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione ELle spese di lite nei rapporti tra l'attore in primo grado ( ) Persona_1
e il terzo chiamato ( ; in particolare, ha sostenuto l'appellato che il Tribunale Parte_1 abbia erroneamente ritenuto sussistente una fattispecie di soccombenza reciproca e ha chiesto alla
Corte di statuire che “in parziale riforma ELla sentenza di primo grado ed in accoglimento ELla presente censura, controparte va condannata anche al rimborso ELle spese EL precedente grado di giudizio”.
Nella comparsa conclusionale depositata il 6.5.2025, la parte appellata ha ribadito detta richiesta, riportandosi alla “censura …. sollevata in via incidentale nella comparsa di risposta in appello”.
Ebbene, osserva la Corte che detta richiesta di riforma ELla statuizione adottata dal Tribunale sulle spese di lite, per come formulata dalla parte appellata, deve essere qualificata come appello incidentale. Tuttavia, l'appello incidentale -in quanto proposto con comparsa depositata dopo la scadenza EL termine di decadenza di cui all'art. 343 c.p.c.- risulta tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 343 c.p.c. stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto ELla costituzione in cancelleria ai sensi ELl'art. 166”; l'art. 166 c.p.c. dispone, a sua volta, che “il convenuto deve costituirsi … almeno venti giorni prima ELl'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma EL secondo comma ELl'art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima ELl'udienza fissata a norma ELl'art. 168 bis, quinto comma”.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che non assume rilevanza, ai fini ELla tempestività ELl'impugnazione incidentale, lo spostamento automatico ELla data d'udienza fissata nell'atto di citazione, che sia rimandata d'ufficio ai sensi ELl'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d'appello (cfr. Cass. Civ., n. 18274/2021).
Pertanto, in caso di slittamento ELl'udienza disposto ai sensi ELl'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., occorre fare riferimento, per verificare la tempestività ELl'appello incidentale, all'udienza originariamente indicata in citazione.
Nel caso di specie, l'appello incidentale è stato proposto dall'appellato con la comparsa di costituzione depositata in data 15.2.2021 ovverosia oltre il termine di venti giorni prima ELl'udienza di comparizione fissata per il 16.2.2021 con l'atto di citazione in appello e poi differita d'ufficio ai sensi ELl'art. 168 bis quarto comma c.p.c., all'udienza immediatamente successiva EL 9.3.2021, differimento inidoneo a far spostare il termine di costituzione ELla parte appellata.
10. Spese di lite.
Tenuto conto ELl'esito EL giudizio di appello -conclusosi con il rigetto ELl'appello principale e con la declaratoria di inammissibilità ELl'appello incidentale- sussistono i presupposti per la compensazione integrale ELle spese di lite EL presente grado tra le parti costituite.
Nulla sulle spese nei rapporti con la parte appellata non costituita.
Si dà atto ELl'obbligo a carico ELl'appellante principale e ELl'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello EL contributo unificato previsto per ciascuna ELle impugnazioni proposte, a norma ELl'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Parte_2
b) rigetta l'appello principale;
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
d) compensa integralmente tra le parti costituite le spese EL giudizio di appello;
e) nulla sulle spese EL presente grado di giudizio nei rapporti con la parte appellata non costituita;
f) dà atto ELl'obbligo a carico ELla parte appellante principale e ELla parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello EL contributo unificato previsto per ciascuna ELle impugnazioni proposte, a norma ELl'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica EL 21.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 403/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ)
APPELLANTE
E
(C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ) - CodiceFiscale_3 Parte_2 CodiceFiscale_4 tutti in qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Maria Persona_1
Sassano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marsico Nuovo (PZ)
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: azione contrattuale.
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 3.7.2009, conveniva in giudizio, dinanzi Persona_1 il Tribunale di Potenza, , chiedendo: - di condannare il convenuto alla immediata Parte_2 restituzione- rilascio, in favore EL concludente , dei fondi detenuti sine titulo Persona_1 siti in agro di Grumento Nova, alla località TR al fg. 45 p.lle 60 e 126, ed alla località Piano EL TT al fg. 6 p.lle 59 e 166, e fg. 6 p.lle 24 e 24, liberi da persone e vuoti da cose;
- di condannare il medesimo convenuto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno ed indennizzo, quantomeno ragguagliato al valore dei frutti percepiti e percepibili dallo sfruttamento dei fondi, almeno a partire dall'annata agraria 2007-2008; - di condannare il convenuto al rimborso ELle spese EL giudizio da distrarsi all'antistatario; - in via istruttoria, di essere ammessi a citare le circostanze in fatto e di ammettersi CTU per la stima e quantificazione dei danni e per la indicazione EL valore dei frutti percepiti e percepibili.
Sosteneva che:
- con contratto registrato a Montemurro in data 18.6.1996, il deducente Persona_1 concedeva in comodato al nipote alcuni suoi terreni seminativi siti in Grumento Parte_2
Nova (Pz), censiti al fg. 45, p.lle 60 e 126 e al fg. 6, p.lle 59 e 166; nonostante il contratto fosse formalmente qualificato come “contratto di affitto di fondo agricolo”, il rapporto doveva invece qualificarsi come comodato, stante l'assoluta gratuità ELl'uso concesso al nipote;
- con lettera raccomandata ricevuta dal comodatario in data 11.6.2007, , Persona_1 esponendo la necessità di riavere la disponibilità dei propri beni per poterli coltivare direttamente, invitava il nipote , alla restituzione dei fondi, entro e non oltre l'11.11.2007; il Parte_2 nipote non aderiva all'invito e continuava ad occupare sine titulo i detti fondi, nonché altri due terreni riportati al catasto al fg. 6 p.lle 25 e 24 in parte, acquistati da con scrittura Persona_1 privata EL 12.4.1988, già occupati per graziosa concessione ELlo zio, in quanto confinanti con gli altri, già concessigli formalmente in comodato;
- aveva il diritto di esigere ed ottenere giudizialmente la immediata Persona_1 restituzione di tutti i propri immobili, stante l'urgente bisogno, nonché di essere risarcito EL danno subito, calcolato anche tenuto conto EL valore dei frutti percepiti o percepibili dallo sfruttamento dei fondi;
- la controversia era devoluta al giudice ordinario anche relativamente ai fondi detenuti dalla controparte in virtù di contratto, solo apparentemente di affitto di fondo agricolo, ma nella sostanza di comodato.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'11.12.2009, si costituiva , Parte_2 chiedendo: - di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e condannare al pagamento ELle spese, diritti ed onorari EL procedimento, con distrazione Persona_1 all'antistatario.
Sosteneva che: - in via preliminare, vi era una carenza di legittimazione attiva in quanto l'attore doveva dimostrare di essere proprietario dei fondi in oggetto ed una carenza di legittimazione passiva in quanto i fondi erano sempre stati nel possesso esclusivo di padre EL convenuto;
Parte_1
- i terreni di cui al fg. 45, p.lle 60 e 120 erano stati acquistati da ed Parte_1
con scrittura privata EL 1993; i fondi di cui al fg.6 p.lle 59 e 66 erano stati Persona_1 acquistati da e sempre da lui posseduti;
i fondi di cui al fg. 6 p.lle 24 e 25 Parte_1 erano stati acquistati da e con scrittura privata EL Parte_1 Persona_1
12.4.1988 e da allora erano rimasti nell'esclusivo possesso di Parte_1
- tra i fratelli ed vi era un accordo secondo il quale Parte_1 Persona_1
continuava l'attività commerciale di vendita di concime ed altri generi di Persona_1 prodotti agricoli, mentre continuava l'attività agricola vera e propria;
Parte_1
- il contratto di affitto dei fondi era stato stipulato in favore di al solo scopo di Parte_2 percepire i contributi erogati dalla Regione Basilicata.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'11.6.2012, si costituiva Parte_1
terzo chiamato in causa dall'attore, chiedendo: - in via preliminare, di accertare e dichiarare
[...] il proprio difetto di legittimazione passiva nella vicenda per cui era causa;
- nel merito, di rigettare le domande proposte da poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via Persona_1 riconvenzionale, di dichiarare unico ed esclusivo proprietario dei terreni di Parte_1 cui al catasto fg. 45 p.lle 60 e 126 e dei fondi distinti al fg. 6 p.lle 24 e 25, in riferimento alle quote di , per intervenuta usucapione;
- di dichiarare unico Persona_1 Parte_1 proprietario dei fondi distinti al catasto fg. 6 p.lle 59 e 166; - con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore ELl'antistatario.
Sosteneva che:
- vi era un difetto di legittimazione passiva sia sostanziale che processuale di Parte_1 con riferimento al rapporto di comodato intercorso tra ed Parte_2 Persona_1
e sorto in virtù EL contratto di affitto di fondo rustico, essendo EL tutto Parte_1 estraneo alle obbligazioni nascenti in capo ad , e non derivando da tale contratto Parte_2 nessuna obbligazione nei suoi confronti;
- la domanda di condanna al rilascio era infondata in quanto era circostanza pacifica e acclarata che il reale ed attuale possessore era solo non essendo tale possesso mai Parte_1 contestato specificamente da alcuno ed essendo, pertanto, unico proprietario;
- pertanto, voleva ottenere il riconoscimento ELla proprietà dei terreni distinti in catasto fg. 45 p.lle
60 e 126 e dei fondi in catasto fg. 6 p.lle 24 e 25, per intervenuta usucapione ELle quote di
, nonché l'accertamento EL suo diritto esclusivo sui fondi distinti al catasto fg. Persona_1
6 p.lle 59 e 166 acquistati per scrittura privata.
All'udienza EL 20.11.2029 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4. Con sentenza n. 196/2020, pubblicata il 19.2.2020, il Tribunale: - dichiarava la cessazione EL contratto di comodato fra e , registrato in data 18-6-1996, Persona_1 Parte_2
e per l'effetto condannava al rilascio immediato in favore di Parte_2 Persona_1
dei terreni seminativi siti in Grumento Nova distinti al catasto al fg. 45 p.lle 60 e 126e dei
[...] terreni seminativi siti in Grumento Nova distinti al catasto al fg. 6 p.lle 59 e 166; - dichiarava la cessazione EL contratto di comodato stipulato verbalmente tra ed Persona_1
e, per l'effetto, condannava al rilascio immediato in favore Parte_2 Parte_2 di dei terreni seminativi siti in Grumento Nova distinti al catasto al fg. 6 p.lle Persona_1
24 in parte, e 25; - rigettava la domanda risarcitoria proposta da;
- dichiarava Persona_1 inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da - condannava Parte_1
al pagamento, in favore di di metà ELle spese processuali Parte_2 Persona_1 che liquidava in € 3.120,79; - compensava le restanti spese tra e Persona_1 Parte_2
- compensava le spese EL giudizio nei rapporti fra e
[...] Persona_1 Parte_1
- poneva definitivamente a carico di le spese relative alla CTU.
[...] Persona_1
Il primo Giudice affermava:
• che aveva agito per ottenere il rilascio di fondi concessi in comodato Persona_1 in forza di due contratti, uno stipulato per iscritto e l'altro stipulato verbalmente;
• che il contratto stipulato per iscritto tra le parti, pur essendo stato definito come affitto di fondo rustico, doveva essere qualificato come contratto di comodato, essendo caratterizzato da gratuità;
• che la domanda di rilascio era stata formulata da sul presupposto Persona_1 ELl'intervenuta cessazione ELl'efficacia dei contratti di comodato stipulati con Parte_2
per effetto ELla comunicazione ELla sopravvenuta necessità EL comodante, di
[...] rientrare nella disponibilità dei beni concessi in uso gratuito;
• che, al fine di paralizzare la domanda attorea, il convenuto , aveva eccepito Parte_2 il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attore e il proprio difetto di legittimazione passiva;
• che tali eccezioni rendevano pregiudiziale, rispetto all'esame EL merito, la corretta qualificazione ELl'azione esercitata da;
Persona_1
• che l'azione proposta da doveva essere qualificata come azione Persona_1 contrattuale di natura obbligatoria, in quanto incentrata sulla allegazione ELla stipula fra le parti di un contratto di comodato e ELla cessazione ELla sua efficacia;
che ciò assumeva rilevanza ai fini ELla individuazione ELla legittimazione attiva in capo all'attore, sia ai fini ELla individuazione EL titolare dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio, nonché ai fini ELla distribuzione ELl'onere ELla prova -essendo necessario e sufficiente, ai fini ELl'accoglimento ELla domanda di rilascio in seguito alla cessazione ELl'efficacia EL contratto di comodato, che l'attore provasse l'esistenza EL contratto di comodato e la legittimità ELla richiesta di rilascio, oltre che l'attualità ELla detenzione in capo al comodatario, non essendo invece necessaria l'acquisizione ELla prova ELla proprietà-;
• che doveva essere riconosciuta in capo all'attore -in quanto parte contraente EL contratto- la legittimazione ad agire contestata e in capo al convenuto -in quanto Parte_2 individuato come comodatario- la legittimazione passiva, mentre doveva essere esclusa la titolarità dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio in capo al terzo chiamato in causa;
• nel merito, che risultava documentalmente provata l'esistenza EL contratto di comodato stipulato per iscritto datato 18.6.1996, con il quale concedeva ad Persona_1
i terreni seminativi siti in Grumento Nova alla località TR (al Parte_2 catasto fg. 45 p.lle 60 e 126) ed i terreni seminativi siti in Grumento Nova alla località PI EL TT (al catasto fg. 6 p.lle 59 e 166), per la durata di quindici anni;
• che, quanto alla prova ELla stipulazione in forma verbale ELl'altro contratto di comodato, avente ad oggetto i terreni seminativi siti in Grumento Nova, alla località PI EL TT
(al catasto fg. 6 p.lle 24 e 25) il convenuto, non contestando il fatto costitutivo ELla domanda
-contratto di comodato stipulato verbalmente- aveva esonerato l'attore dall'onus probandi, anche se in goni caso era emersa, dall'attività istruttoria svolta, la prova che l'attore effettivamente aveva concesso in uso gratuito ad i suddetti terreni Parte_2 seminativi;
• che, nonostante la costituzione tardiva EL convenuto che gli precludeva la facoltà di proporre eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, l'eccezione sollevata dal predetto di simulazione assoluta EL contratto -per non avere le parti inteso concludere alcun contratto, avendo simulato un contratto di affitto di fondo rustico al fine di consentire all'apparente comodatario, coltivatore diretto, di percepire i contributi erogati dalla Regione Basilicata- doveva essere ritenuta ammissibile essendo rilevabile d'ufficio; detta eccezione era tuttavia rimasta sprovvista di prova;
• che, pertanto, disattesa l'eccezione di simulazione assoluta EL contratto di comodato stipulato in data 18.6.1996, occorreva verificare la cessazione di efficacia di entrambi i contratti;
con riferimento al contratto stipulato per iscritto, con durata prevista di quindici anni, occorreva dimostrare la sopravvenuta necessità di servirsi dei terreni concessi in comodato, mentre con riferimento al contratto verbale, era sufficiente che il comodante fornisse la prova di aver richiesto la restituzione dei terreni;
• quanto al contratto stipulato per iscritto, era emersa la prova che, in epoca successiva alla stipula EL contratto di comodato, le condizioni ELl'attore si erano deteriorate, tanto che uno dei suoi creditori aveva proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, il che era sufficiente ad integrare il presupposto EL bisogno urgente e imprevedibile legittimante la richiesta di restituzione anticipata EL bene, formulata con lettera raccomandata ricevuta dal comodatario in data 11.6.2007, momento in cui il contratto aveva perso efficacia, con conseguente obbligo di restituzione, EL comodatario, che non era stato tuttavia adempiuto;
• quanto al contratto di comodato stipulato verbalmente, inquadrabile nello schema EL comodato precario, premesso il comodante aveva la facoltà di richiedere ad nutum la restituzione ELl'immobile, doveva ritenersi che soltanto con l'atto di citazione l'attore aveva formulato la richiesta di rilascio dei terreni;
• che, pertanto, doveva ritenersi cessata l'efficacia di entrambi i contratti, con conseguente condanna EL convenuto al rilascio dei terreni;
• che la richiesta di risarcimento EL danno per occupazione abusiva avanzata da Persona_1
era infondata e andava rigettata, in quanto priva di ogni allegazione in ordine alla
[...] riconducibilità al ritardo nel rilascio dei terreni di un pregiudizio economico effettivo nella sfera giuridica ELl'attore, non avendo lo stesso provato né allegato le conseguenze dannose riconducibili alla mancata tempestiva disponibilità dei terreni seminativi oggetto EL contratto stipulato per iscritto, rispetto al quale soltanto era configurabile una ritardata restituzione;
• che la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato nei Parte_1 confronti di era tempestiva, ma era una domanda di rivendica e di Persona_1 accertamento ELl'acquisto ELla proprietà per usucapione, che non appariva legata alla domanda principale -che era un'azione contrattuale di natura obbligatoria- da un rapporto significativo e che, pertanto, era inammissibile;
• che le spese processuali nei rapporti tra attore e convenuto dovevano essere compensate per metà, stante l'accoglimento parziale ELla domanda attorea;
nella parte residua dovevano seguire il principio ELla soccombenza ed essere poste a carico EL convenuto;
nei rapporti tra l'attore ed il terzo chiamato in causa, le spese di giudicio dovevano essere interamente compensate, in considerazione ELla soccombenza reciproca;
le spese relative alla CTU dovevano essere poste definitivamente a carico ELl'attore.
5. Con atto di citazione notificato in data 27.7.20, proponeva appello contro Parte_1
ed , chiedendo: - in via principale, dichiarata ammissibile Persona_1 Parte_2 la domanda riconvenzionale proposta tempestivamente nella comparsa di costituzione nella precedente fase di giudizio, di dichiarare ed accertare che l'appellante era proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dei terreni oggetto di causa distinti in terreni siti in Grumento Nova alla località TR, riportati in catasto al fg. 45 p.lle 60 e 126 ed in località PI EL TT riportati al catasto fg.6 p.lle 59 e 166 e fg. 6 p.lle 24 in parte e 25, e per l'effetto, di respingere la domanda di restituzione e le altre domande avanzate dall'appellato; - in via subordinata, in accoglimento ELla eccezione riconvenzionale di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ELl'appellante con comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio, di rigettare Parte_1 la domanda di restituzione dei terreni per cui era causa proposta da , in quanto Persona_1 non proprietario dei terreni e, quindi, non legittimato a pretenderne la restituzione;
- di condannare al pagamento ELle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da Persona_1 distrarsi in favore ELl'antistatario.
In sintesi, sosteneva:
5.1. che vi era stata una violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 106, 269 e 271 c.p.c., avendo il Tribunale di Potenza erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dal terzo chiamato in causa;
che la chiamata EL terzo era stata espressamente richiesta dall'attore, stante la comunanza di causa ed era stata autorizzata dal
Tribunale, qualificando e riconoscendo implicitamente la comunanza di causa tra le domande ELl'attore e la posizione EL terzo chiamato;
che la domanda riconvenzionale di usucapione era peraltro risultata fondata, all'esito ELl'istruttoria svolta;
5.2. che vi era stata una violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e ELl'art. 1809 c.c., in quanto il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ELl'appellante e aveva erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da , non tenendo conto Parte_2 che non era mai stato proprietario dei terreni di cui richiedeva il rilascio, Persona_1 essendo stata dimostrata, nel corso EL giudizio, la proprietà per intervenuta usucapione di
Parte_1
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.2.2021, si costituivano
[...]
, e , in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2 Parte_2 Persona_1
, chiedendo: - di dichiarare inammissibili o comunque respingere nel merito le avverse
[...] censure, in ogni caso rigettando ogni avversa domanda;
- di condannare l'appellante al pagamento ELle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, in favore dei concludenti, con distrazione all'antistatario.
Con deposito ELl'1.10.2022 gli eredi di , a mezzo EL difensore costituito, Persona_1 depositavano il verbale di rilascio di immobili.
All'udienza EL 18.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , che non si è costituito, Parte_2 nonostante la rituale notifica ELl'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec EL 27.7.2020, presso il difensore costituito in primo grado.
8. Nel merito, l'appello principale -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente- è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Col primo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dal terzo chiamato in causa;
ha, in particolare, dedotto che la chiamata EL terzo era stata espressamente richiesta dall'attore, stante la comunanza di causa ed era stata autorizzata dal Tribunale, che aveva implicitamente riconosciuto la comunanza di causa tra le domande ELl'attore e la posizione EL terzo chiamato;
ha poi affermato che la domanda riconvenzionale di usucapione era peraltro risultata fondata, all'esito ELl'istruttoria svolta.
Col secondo motivo di appello, l'appellante principale ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa di Parte_1
e abbia erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da
[...]
, non tenendo conto che non era mai stato proprietario dei Parte_2 Persona_1 terreni di cui ha richiesto il rilascio, essendo stata dimostrata, nel corso EL giudizio, la proprietà, per intervenuta usucapione, di Parte_1 Ebbene, il Tribunale ha spiegato che l'azione proposta da doveva essere Persona_1 qualificata come azione contrattuale di natura obbligatoria, in quanto incentrata sulla allegazione ELla stipula fra le parti di un contratto di comodato e ELla cessazione ELla sua efficacia;
ha poi affermato che detta qualificazione assumeva rilevanza sia ai fini ELla individuazione ELla legittimazione attiva in capo all'attore -parte contraente EL contratto in forza EL quale aveva agito in giudizio-, sia ai fini ELla individuazione ELla titolare dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio -ovverosia il convenuto , individuato nell'atto introduttivo EL giudizio come comodatario, Parte_2 dovendosi invece escludere la titolarità dal lato passivo EL rapporto dedotto in giudizio in capo al terzo chiamato in causa- e anche ai fini ELla distribuzione ELl'onere ELla prova -essendo necessario e sufficiente, ai fini ELl'accoglimento ELla domanda di rilascio in seguito alla cessazione ELl'efficacia EL contratto di comodato, che l'attore provasse l'esistenza EL contratto di comodato e la legittimità ELla richiesta di rilascio, oltre che l'attualità ELla detenzione in capo al comodatario, senza che fosse necessaria l'acquisizione ELla prova ELla proprietà, indispensabile invece nella distinta fattispecie ELl'azione di rivendica, fondata sulla deduzione ELla titolarità EL diritto di proprietà-.
Ha quindi esaminato nel merito la domanda attorea, affermando, in sintesi, che sussisteva la prova ELl'esistenza di due contratti di comodato stipulati tra e Persona_1 Parte_2
e che vi era stata una legittima richiesta di rilascio, con la conseguenza che il comodatario doveva essere condannato al rilascio dei terreni in favore EL comodante.
Poi, il Tribunale ha esaminato la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato Parte_1 nei confronti di ed ha concluso che essa, benchè tempestivamente
[...] Persona_1 formulata, era inammissibile, essendo una domanda di rivendica e di accertamento ELl'acquisto ELla proprietà per usucapione, che non appariva legata alla domanda principale -che era un'azione contrattuale di natura obbligatoria- da un rapporto significativo.
Ciò posto, ritiene la Corte che -a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale- la domanda di usucapione, tempestivamente formulata in via riconvenzionale da nei Parte_1 confronti di , dovesse essere esaminata nel merito. Persona_1
Ed infatti, la Suprema Corte ha con diverse pronunce ritenuto che se è vero che la difesa EL convenuto che pretenda di essere proprietario EL bene oggetto ELla domanda attorea di restituzione non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, è anche vero che l'eccezione e/o la domanda riconvenzionale EL convenuto, con le quali questi opponga un proprio autonomo diritto di proprietà a quello posto dall'attore a fondamento ELla domanda, hanno la natura e l'efficacia loro proprie ed, ove accolte, comportano la reiezione ELla domanda ELl'attore, perché il diritto di proprietà sul bene controverso è risultato accertato in capo al convenuto (cfr. ex plurimis Cass. Civ.,
n. 4416/2007 e n. 795/2020).
Ne consegue che, pur sussistendo, evidentemente, la legittimazione attiva di Persona_1
a proporre, in qualità di comodante, l'azione di restituzione promossa, doveva ritenersi comunque proponibile in via riconvenzionale la domanda -reale- di usucapione EL medesimo bene oggetto ELla domanda -personale- di restituzione formulata dal predetto . Persona_1
Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, all'esito ELl'istruttoria svolta in primo grado, la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da non Parte_1 risulta meritevole di accoglimento.
Ed invero, pur avendo i testi e dichiarato all'udienza EL Testimone_1 Testimone_2
26.2.2014 di aver visto per 25 anni solo lavorare i terreni oggetto di causa, è Parte_1 anche vero che altri testi -ELla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare- ed, in particolare,
-escusso all'udienza EL 26.2.2014-, e -escussi Testimone_3 Tes_4 Persona_2 all'udienza EL 28.1.2015-, nonché -escusso all'udienza EL 20.11.2015- hanno Testimone_5 dichiarato che i terreni erano lavorati da , da solo o con il padre Parte_2 Parte_1
circostanza compatibile con l'esistenza EL rapporto di comodato in essere tra
[...] Persona_1
e ; ne consegue che le dichiarazioni testimoniali raccolte non sono
[...] Controparte_4 sufficienti a far ritenere che abbia assolto l'onere di provare la dedotta Parte_1 usucapione.
9. La parte appellata, costituendosi, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione ELle spese di lite nei rapporti tra l'attore in primo grado ( ) Persona_1
e il terzo chiamato ( ; in particolare, ha sostenuto l'appellato che il Tribunale Parte_1 abbia erroneamente ritenuto sussistente una fattispecie di soccombenza reciproca e ha chiesto alla
Corte di statuire che “in parziale riforma ELla sentenza di primo grado ed in accoglimento ELla presente censura, controparte va condannata anche al rimborso ELle spese EL precedente grado di giudizio”.
Nella comparsa conclusionale depositata il 6.5.2025, la parte appellata ha ribadito detta richiesta, riportandosi alla “censura …. sollevata in via incidentale nella comparsa di risposta in appello”.
Ebbene, osserva la Corte che detta richiesta di riforma ELla statuizione adottata dal Tribunale sulle spese di lite, per come formulata dalla parte appellata, deve essere qualificata come appello incidentale. Tuttavia, l'appello incidentale -in quanto proposto con comparsa depositata dopo la scadenza EL termine di decadenza di cui all'art. 343 c.p.c.- risulta tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 343 c.p.c. stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto ELla costituzione in cancelleria ai sensi ELl'art. 166”; l'art. 166 c.p.c. dispone, a sua volta, che “il convenuto deve costituirsi … almeno venti giorni prima ELl'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma EL secondo comma ELl'art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima ELl'udienza fissata a norma ELl'art. 168 bis, quinto comma”.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che non assume rilevanza, ai fini ELla tempestività ELl'impugnazione incidentale, lo spostamento automatico ELla data d'udienza fissata nell'atto di citazione, che sia rimandata d'ufficio ai sensi ELl'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d'appello (cfr. Cass. Civ., n. 18274/2021).
Pertanto, in caso di slittamento ELl'udienza disposto ai sensi ELl'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., occorre fare riferimento, per verificare la tempestività ELl'appello incidentale, all'udienza originariamente indicata in citazione.
Nel caso di specie, l'appello incidentale è stato proposto dall'appellato con la comparsa di costituzione depositata in data 15.2.2021 ovverosia oltre il termine di venti giorni prima ELl'udienza di comparizione fissata per il 16.2.2021 con l'atto di citazione in appello e poi differita d'ufficio ai sensi ELl'art. 168 bis quarto comma c.p.c., all'udienza immediatamente successiva EL 9.3.2021, differimento inidoneo a far spostare il termine di costituzione ELla parte appellata.
10. Spese di lite.
Tenuto conto ELl'esito EL giudizio di appello -conclusosi con il rigetto ELl'appello principale e con la declaratoria di inammissibilità ELl'appello incidentale- sussistono i presupposti per la compensazione integrale ELle spese di lite EL presente grado tra le parti costituite.
Nulla sulle spese nei rapporti con la parte appellata non costituita.
Si dà atto ELl'obbligo a carico ELl'appellante principale e ELl'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello EL contributo unificato previsto per ciascuna ELle impugnazioni proposte, a norma ELl'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Parte_2
b) rigetta l'appello principale;
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
d) compensa integralmente tra le parti costituite le spese EL giudizio di appello;
e) nulla sulle spese EL presente grado di giudizio nei rapporti con la parte appellata non costituita;
f) dà atto ELl'obbligo a carico ELla parte appellante principale e ELla parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello EL contributo unificato previsto per ciascuna ELle impugnazioni proposte, a norma ELl'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica EL 21.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria