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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AN NI Presidente dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera dr.ssa ST LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Goldoni del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Mantova (C.F.: ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Macchion del Foro di CP_1 P.IVA_2
CI (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10675/2024, pubblicata il
10.12.24; in materia di: contratto d'appalto.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: 1) in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10675/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Settima pagina 1 di 8 Civile, Giudice Dott. Gian Piero Vitale, nell'ambito del giudizio R.G.n° 46831/2022, notificata il 07.01.25, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate, e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 2) Con vittoria di spese e compensi, anche del primo grado, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Voglia l'ecc.ma Corte adita disattesa ogni avversa istanza eccezione e deduzione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'impugnazione così come proposta dalla avverso la decisione assunta dal Tribunale di Milano siccome infondata in fatto e Parte_1 in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 10675/2024 Rep. n. 9863 pronunciata in data 10 dicembre 2024 nel giudizio n. 46831/2022 R.G. dalla settima sezione civile del Tribunale di Milano, notificata in data 7 gennaio 2025. Spese del presente grado di giudizio integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: ove occorre possa e laddove ritenuto necessario dall'On.le Collegio adito, ammettere tutte le istanze istruttorie proposte in primo grado dalla come formulate in CP_1 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 10 luglio 2023, e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni mediante il deposito delle note scritte autorizzate datate 13 settembre 2024.”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 10675/2024 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (d'ora in avanti, per brevità, ) nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, ) e avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per Parte_1 effetto dei vizi dei lavori commissionati alla convenuta, condannava quest'ultima al risarcimento dei danni pari a € 6.056,97 oltre IVA e interessi ai sensi dell'art. 1284, co.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Condannava quindi parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €
5.341,00, ponendo a suo carico anche le spese di CTU.
2. Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio chiedendo che, accertati i vizi presenti nelle tubature CP_1 Parte_1 della piscina ad essa commissionata, venisse condannata al risarcimento del danno nella Parte_1 misura di € 21.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma ritenuta in corso di causa.
pagina 2 di 8 A sostegno della sua pretesa, la società attrice deduceva di aver commissionato alla società convenuta la realizzazione di una piscina presso l'immobile sito in Soiano del Lago (BS), via Monti Lunghi n. 8, ultimata nel mese di giugno 2020; di aver accertato in data 30.12.2021, a seguito di infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'immobile, la rottura di un tubo di mandata della piscina;
di aver denunciato il vizio a il 07.01.2022. Parte_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione ex Parte_1 art. 1667 c.c., dal momento che la domanda giudiziale era stata proposta oltre i due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta nel giugno 2020 e, nel merito, contestava le pretese avversarie, sostenendo la propria estraneità ai vizi riscontrati.
Domandava pertanto il rigetto della domanda di parte attrice con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di CTU.
Con sentenza n. 10675/2024, il Tribunale di Milano:
- ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, posto che – per giurisprudenza granitica- il termine di prescrizione biennale decorre, per i vizi occulti quale quello in esame
(rottura di un tubo di mandata), dalla scoperta del vizio, che nel caso di specie sarebbe avvenuta in data 30.12.2021; pertanto, a fronte della notifica dell'atto di citazione in data 17.11.2022, il termine di prescrizione biennale non poteva considerarsi decorso;
- condividendo le risultanze della CTU espletata, ha accolto la domanda di garanzia ex artt. 1667
e 1668 c.c. di parte attrice, accertando la sussistenza del difetto lamentato consistente nella rottura di uno dei tubi di mandata della piscina e condannando a versare Parte_1 all'attrice la somma di € 6.056,97 oltre IVA, pari al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
3. Il presente giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti quattro motivi. Parte_1
I ) “Sulla dedotta decadenza e prescrizione dell'azione della ”. CP_1
Con il motivo in esame l'appellante afferma di avere tempestivamente eccepito sia la prescrizione che la decadenza e di avere contestato, durante il giudizio, la data della scoperta allegata dall'attrice
(30.12.2020), deducendo che la scoperta del vizio, mediante video-ispezione delle condotte, era in realtà avvenuta prima, in data 1° ottobre 2020, come risulterebbe dai file video contenuti nel doc. 7 pagina 3 di 8 (chiavetta USB depositata il 10.5.2023, giorno in cui si celebrò la prima udienza di comparizione in primo grado).
Dovendosi considerare, dunque, come data della scoperta del vizio, quella del 1° ottobre 2020, CP_1 sarebbe decaduta dall'azione di garanzia (avendo denunciato il vizio soltanto il 7 gennaio 2022, oltre i
60 giorni previsti dall'art. 1667 c.c.) e il suo relativo diritto sarebbe prescritto, avendo agito in giudizio soltanto con atto notificato il 17.11.2022, oltre i due anni previsti dalla medesima norma.
II) “Sull'accertamento del vizio contestato”
La società appellante lamenta le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine all'accertamento e all'individuazione delle cause del vizio contestato, ossia la rottura dell'incollaggio di un tubo a gomito di mandata dell'impianto. Nella specie sostiene che il CTU non avrebbe alcun accertamento del vizio denunciato, limitandosi ad esaminare il file della video ispezione a suo tempo eseguita dall'attrice, senza procedere ad una verifica con strumenti propri.
Primo comma lamenta, inoltre, che il CTU non avrebbe individuato le cause concrete della asserita rottura dell'incollaggio del tubo e la loro riconducibilità alla società convenuta: il CTU non ha rilevato vizi nella posa in opera delle tubazioni e non ha considerato che durante i mesi in cui le tubature sono rimaste in pressione prima di essere interrate non si era verificata alcuna perdita;
si potrebbe dunque ipotizzare che la rottura dell'incollaggio del tubo sia stata provocata da chi ha provveduto ad interrare le tubature, o comunque alle imprese che hanno lavorato nel cantiere della nei mesi successivi. Pt_2
III) “Sulla condanna alle spese di causa”
L'appellante censura anche la statuizione sulle spese di lite, ritenendo che queste avrebbero dovuto essere quanto meno compensate, a fronte di un riconoscimento della pretesa dell'attrice per un importo inferiore ad un terzo rispetto a quanto richiesto con l'atto introduttivo.
IV) “Applicazione dell'IVA sulla condanna risarcitoria”
Primo OM lamenta infine l'applicazione dell'IVA alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno: “poiché tale somma rappresenta un mero indennizzo per il pregiudizio subito, e non una fornitura di beni o servizi”, l'IVA non sarebbe dovuta.
A tal riguardo l'appellante richiama il contenuto di una risposta pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
*
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. CP_1 pagina 4 di 8 *
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
4. Decisione
I) Il primo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Va anzi tutto chiarito che, contrariamente a quanto asserito da nell'atto di appello, essa Parte_1
NON ha tempestivamente eccepito la decadenza di dall'azione di garanzia proposta: CP_1 Pt_1
invero, si è limitata ad eccepire, nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta
[...] tempestivamente depositata, la sola prescrizione biennale, sollevando la questione della decadenza soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Ora, trattandosi – sia con riferimento alla decadenza che alla prescrizione – di eccezioni non rilevabili d'ufficio, esse devono essere sollevate, a pena d'inammissibilità, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 167 c.p.c. Non avendo sollevato la Parte_1 decadenza (istituto ben distinto, con i propri specifici presupposti e le proprie specifiche finalità, dalla prescrizione) entro tale termine, essa è decaduta dal diritto di eccepirla, e la relativa eccezione, formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale, è evidentemente tardiva ed inammissibile.
Ciò detto, nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio ha altresì per la Parte_1 prima volta dedotto che, contrariamente a quanto asserito da la scoperta del vizio doveva CP_1 ritenersi risalire al 1° ottobre 2020, con i conseguenti effetti anche in ordine all'eccepita prescrizione.
La Corte sul punto osserva anzi tutto che l'allegazione circa l'effettiva data di scoperta del vizio, ricavabile dal file video contenuto nella chiavetta USB sub doc. 7 depositata il giorno della prima udienza di comparizione – 10.5.2023, è del tutto tardiva. Nonostante, infatti, tale documento video fosse stato depositato in atti sin dal 10 maggio 2023, in sede di prima udienza, ha Parte_1 dedotto la circostanza soltanto in sede di comparsa conclusionale, senza mai nulla allegare né in sede di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (di cui risulta depositata soltanto la memoria n. 3), né nelle successive udienze. Soltanto con la memoria n. 3 Primo OM si duole del fatto che la copia cortesia del doc. 7 fornitale da controparte non sarebbe stata completa;
detta deduzione, però, da un lato è insufficiente ed inidonea a dimostrare che non poté effettivamente rilevare la “vera” Parte_1 data della scoperta del vizio nella sua copia di cortesia, dall'altro è del tutto irrilevante, posto che era onere di a fronte dell'asserita incompletezza della copia di cortesia del doc. 7, chiedere Parte_1
pagina 5 di 8 l'autorizzazione a estrarre copia della chiavetta originale depositata in cancelleria e formulare le proprie deduzioni nel primo atto utile, ovvero nella memoria ex art. 183 6° comma, n.1), c.p.c.
In secondo luogo – ed in misura dirimente – quand'anche si potesse ritenere che abbia Parte_1 tempestivamente dedotto che la data della scoperta del vizio andrebbe identificata in quella che appare sovraimpressa nel file della video-ispezione contenuta nel doc. 7 (1 ottobre 2020), in ogni caso tale deduzione sarebbe inidonea ad ottenere il risultato sperato, ovvero l'accoglimento dell'unica eccezione sollevata - quella di prescrizione: il termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 1667, 3° comma,
c.c. risulta interrotto una prima volta con la missiva del 7 gennaio 2022 (doc. 5 ed una seconda CP_1 volta con il ricorso per accertamento tecnico preventivo incardinato da nel mese di aprile 2022 CP_1
(doc. 8 cfr. Cass. 26225/2023). CP_1
Ne consegue che, poiché nel caso di specie, trattandosi di vizio occulto dell'opera appaltata, il termine biennale di prescrizione comincia a decorrere non già dalla consegna dell'opera, ma dalla scoperta del vizio (cfr., ex multis, Cass. 26233/2013), sia che la data della scoperta del vizio debba essere fissata al
30.12.2020 (come afferma , sia che la stessa debba essere fissata al 1.10.2020 (come afferma, CP_1 tardivamente, , in ogni caso, stanti i due atti interruttivi di cui sopra, il termine biennale Parte_1 non era ancora decorso alla data della notifica dell'atto introduttivo di primo grado (17.11.2022).
Il primo motivo d'appello è dunque respinto.
II) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta le risultanze dell'indagine peritale, asserendo da un lato l'inidoneità della video-ispezione prodotta dall'attrice ed esaminata dal CTU a dimostrare il vizio lamentato dall'attrice, dall'altro che, non avendo il CTU rilevato alcun vizio nella posa in opera da parte di ed essendo le tubature rimaste in Parte_1 pressione durante un periodo di quasi sei mesi prima del loro interramento, la causa del vizio potrebbe ben essere riconducibile a condotte di imprese terze che avevano successivamente lavorato nel cantiere.
Premesso che il CTU, avuto riguardo ai documenti versati in atti – in primis i file video della video- ispezione prodotti da e al sopralluogo effettuato, ha concluso nel senso che “la causa principale CP_1 della mancata tenuta della tubazione di mandata è dovuta alla rottura dell'incollaggio di un gomito a
45°. Dalla video ispezione si può desumere che si tratta dell'ultimo gomito a 45° posto prima della parete del locale impianti” (CTU pag. 12); la Corte osserva che durante le operazioni peritali Pt_1 non ha mai messo in dubbio che i file della video-ispezione eseguita da riguardassero
[...] CP_1 proprio le condotte dell'impianto realizzato da cosicché le deduzioni circa la mancanza Parte_1
pagina 6 di 8 di prova che detti file riguardassero le condotte in esame, contenute nella comparsa conclusionale in primo grado e reiterate nell'atto di appello, appaiono tardive ed ultronee.
Quanto agli ulteriori assunti dell'appellante, circa la possibile riconducibilità della fessurazione del tubo alla condotta di altre imprese intervenute nel cantiere successivamente alla la Parte_1
Corte osserva da un lato che in sede di operazioni peritali il CTP di non ha mai neppure Parte_1 prospettato che la causa della rottura dell'incollaggio potesse essere attribuita ad altri soggetti, limitandosi ad affermare che la pressione delle altre tubazioni di mandata avrebbe comunque consentito un buon funzionamento della piscina, e che la soluzione di ripristino da egli proposta – il cd “relining”- sarebbe stata idonea e sufficiente a riparare il danno alla tubatura e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 1218 c.c., una volta accertato che l'opera appaltata presenta un determinato vizio, si presume che il vizio sia imputabile all'appaltatore, gravando su quest'ultimo l'onere di allegare specificamente, e poi dimostrare, che l'inadempimento è invece causalmente riconducibile ad una condotta altrui (cfr., tra le altre, Cass. n. 7267/2023).
Ciò detto, non ha mai tempestivamente dedotto che la rottura rilevata nella tubatura di Parte_1 mandata fosse imputabile ad un altro soggetto, non ha mai neppure individuato il posatore delle tubature tanto meno l'ha chiamato in causa, né ha mai articolato prove orali e/o formulate istanze di esibizione volte a dimostrare l'imputabilità ad altri del vizio in esame.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione va respinto.
III) Anche il terzo motivo di appello va respinto.
Correttamente il Tribunale, infatti, ha posto le spese di lite integralmente a carico della parte soccombente essendo la stessa rimasta integralmente soccombente in relazione Parte_1 all'unica domanda proposta da CP_1
Il giudice ha peraltro correttamente quantificato i compensi in funzione del decisum (€ 6.057,00 oltre
IVA e interessi), assumendo come scaglione di riferimento quello compreso tra € 5000,00 ed €
26.000,00, utilizzando i parametri medi.
Anche sotto il profilo delle spese di lite la sentenza impugnata appare dunque ineccepibile.
IV) E' infine destituito di fondamento il quarto motivo di appello con cui si censura l'applicazione dell'IVA sulla somma necessaria per eliminare il vizio accertato.
Il CTU ha infatti accertato che, per l'intervento di eliminazione del vizio, dovrà affidare ad CP_1 un'impresa lavori per la spesa complessiva di € 6.056,97 oltre IVA (pag. 13 relazione CTU). pagina 7 di 8 Nè è possibile valutare la pertinenza al caso di specie della “risposta” resa dall'Agenzia delle Entrate e richiamata dall'appellante a supporto del presente motivo di impugnazione, non avendo Parte_1 depositato in atti detta “risposta”.
*
In definitiva, sulla base delle suesposte ragioni, l'appello dovrà essere respinto, con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €5.201 a €26.000, senza nulla riconoscere per la non svolta fase istruttoria.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 10675/2024 del Tribunale di Milano, così
[...] CP_1 dispone:
- respinge l'appello perché infondato;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025
La Consigliera rel. La Presidente
ST LL AN NI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AN NI Presidente dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera dr.ssa ST LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Goldoni del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Mantova (C.F.: ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Macchion del Foro di CP_1 P.IVA_2
CI (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10675/2024, pubblicata il
10.12.24; in materia di: contratto d'appalto.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: 1) in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10675/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Settima pagina 1 di 8 Civile, Giudice Dott. Gian Piero Vitale, nell'ambito del giudizio R.G.n° 46831/2022, notificata il 07.01.25, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate, e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 2) Con vittoria di spese e compensi, anche del primo grado, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Voglia l'ecc.ma Corte adita disattesa ogni avversa istanza eccezione e deduzione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'impugnazione così come proposta dalla avverso la decisione assunta dal Tribunale di Milano siccome infondata in fatto e Parte_1 in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 10675/2024 Rep. n. 9863 pronunciata in data 10 dicembre 2024 nel giudizio n. 46831/2022 R.G. dalla settima sezione civile del Tribunale di Milano, notificata in data 7 gennaio 2025. Spese del presente grado di giudizio integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: ove occorre possa e laddove ritenuto necessario dall'On.le Collegio adito, ammettere tutte le istanze istruttorie proposte in primo grado dalla come formulate in CP_1 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 10 luglio 2023, e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni mediante il deposito delle note scritte autorizzate datate 13 settembre 2024.”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 10675/2024 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (d'ora in avanti, per brevità, ) nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, ) e avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per Parte_1 effetto dei vizi dei lavori commissionati alla convenuta, condannava quest'ultima al risarcimento dei danni pari a € 6.056,97 oltre IVA e interessi ai sensi dell'art. 1284, co.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Condannava quindi parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €
5.341,00, ponendo a suo carico anche le spese di CTU.
2. Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio chiedendo che, accertati i vizi presenti nelle tubature CP_1 Parte_1 della piscina ad essa commissionata, venisse condannata al risarcimento del danno nella Parte_1 misura di € 21.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma ritenuta in corso di causa.
pagina 2 di 8 A sostegno della sua pretesa, la società attrice deduceva di aver commissionato alla società convenuta la realizzazione di una piscina presso l'immobile sito in Soiano del Lago (BS), via Monti Lunghi n. 8, ultimata nel mese di giugno 2020; di aver accertato in data 30.12.2021, a seguito di infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'immobile, la rottura di un tubo di mandata della piscina;
di aver denunciato il vizio a il 07.01.2022. Parte_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione ex Parte_1 art. 1667 c.c., dal momento che la domanda giudiziale era stata proposta oltre i due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta nel giugno 2020 e, nel merito, contestava le pretese avversarie, sostenendo la propria estraneità ai vizi riscontrati.
Domandava pertanto il rigetto della domanda di parte attrice con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di CTU.
Con sentenza n. 10675/2024, il Tribunale di Milano:
- ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, posto che – per giurisprudenza granitica- il termine di prescrizione biennale decorre, per i vizi occulti quale quello in esame
(rottura di un tubo di mandata), dalla scoperta del vizio, che nel caso di specie sarebbe avvenuta in data 30.12.2021; pertanto, a fronte della notifica dell'atto di citazione in data 17.11.2022, il termine di prescrizione biennale non poteva considerarsi decorso;
- condividendo le risultanze della CTU espletata, ha accolto la domanda di garanzia ex artt. 1667
e 1668 c.c. di parte attrice, accertando la sussistenza del difetto lamentato consistente nella rottura di uno dei tubi di mandata della piscina e condannando a versare Parte_1 all'attrice la somma di € 6.056,97 oltre IVA, pari al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
3. Il presente giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti quattro motivi. Parte_1
I ) “Sulla dedotta decadenza e prescrizione dell'azione della ”. CP_1
Con il motivo in esame l'appellante afferma di avere tempestivamente eccepito sia la prescrizione che la decadenza e di avere contestato, durante il giudizio, la data della scoperta allegata dall'attrice
(30.12.2020), deducendo che la scoperta del vizio, mediante video-ispezione delle condotte, era in realtà avvenuta prima, in data 1° ottobre 2020, come risulterebbe dai file video contenuti nel doc. 7 pagina 3 di 8 (chiavetta USB depositata il 10.5.2023, giorno in cui si celebrò la prima udienza di comparizione in primo grado).
Dovendosi considerare, dunque, come data della scoperta del vizio, quella del 1° ottobre 2020, CP_1 sarebbe decaduta dall'azione di garanzia (avendo denunciato il vizio soltanto il 7 gennaio 2022, oltre i
60 giorni previsti dall'art. 1667 c.c.) e il suo relativo diritto sarebbe prescritto, avendo agito in giudizio soltanto con atto notificato il 17.11.2022, oltre i due anni previsti dalla medesima norma.
II) “Sull'accertamento del vizio contestato”
La società appellante lamenta le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine all'accertamento e all'individuazione delle cause del vizio contestato, ossia la rottura dell'incollaggio di un tubo a gomito di mandata dell'impianto. Nella specie sostiene che il CTU non avrebbe alcun accertamento del vizio denunciato, limitandosi ad esaminare il file della video ispezione a suo tempo eseguita dall'attrice, senza procedere ad una verifica con strumenti propri.
Primo comma lamenta, inoltre, che il CTU non avrebbe individuato le cause concrete della asserita rottura dell'incollaggio del tubo e la loro riconducibilità alla società convenuta: il CTU non ha rilevato vizi nella posa in opera delle tubazioni e non ha considerato che durante i mesi in cui le tubature sono rimaste in pressione prima di essere interrate non si era verificata alcuna perdita;
si potrebbe dunque ipotizzare che la rottura dell'incollaggio del tubo sia stata provocata da chi ha provveduto ad interrare le tubature, o comunque alle imprese che hanno lavorato nel cantiere della nei mesi successivi. Pt_2
III) “Sulla condanna alle spese di causa”
L'appellante censura anche la statuizione sulle spese di lite, ritenendo che queste avrebbero dovuto essere quanto meno compensate, a fronte di un riconoscimento della pretesa dell'attrice per un importo inferiore ad un terzo rispetto a quanto richiesto con l'atto introduttivo.
IV) “Applicazione dell'IVA sulla condanna risarcitoria”
Primo OM lamenta infine l'applicazione dell'IVA alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno: “poiché tale somma rappresenta un mero indennizzo per il pregiudizio subito, e non una fornitura di beni o servizi”, l'IVA non sarebbe dovuta.
A tal riguardo l'appellante richiama il contenuto di una risposta pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
*
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. CP_1 pagina 4 di 8 *
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
4. Decisione
I) Il primo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Va anzi tutto chiarito che, contrariamente a quanto asserito da nell'atto di appello, essa Parte_1
NON ha tempestivamente eccepito la decadenza di dall'azione di garanzia proposta: CP_1 Pt_1
invero, si è limitata ad eccepire, nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta
[...] tempestivamente depositata, la sola prescrizione biennale, sollevando la questione della decadenza soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Ora, trattandosi – sia con riferimento alla decadenza che alla prescrizione – di eccezioni non rilevabili d'ufficio, esse devono essere sollevate, a pena d'inammissibilità, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 167 c.p.c. Non avendo sollevato la Parte_1 decadenza (istituto ben distinto, con i propri specifici presupposti e le proprie specifiche finalità, dalla prescrizione) entro tale termine, essa è decaduta dal diritto di eccepirla, e la relativa eccezione, formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale, è evidentemente tardiva ed inammissibile.
Ciò detto, nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio ha altresì per la Parte_1 prima volta dedotto che, contrariamente a quanto asserito da la scoperta del vizio doveva CP_1 ritenersi risalire al 1° ottobre 2020, con i conseguenti effetti anche in ordine all'eccepita prescrizione.
La Corte sul punto osserva anzi tutto che l'allegazione circa l'effettiva data di scoperta del vizio, ricavabile dal file video contenuto nella chiavetta USB sub doc. 7 depositata il giorno della prima udienza di comparizione – 10.5.2023, è del tutto tardiva. Nonostante, infatti, tale documento video fosse stato depositato in atti sin dal 10 maggio 2023, in sede di prima udienza, ha Parte_1 dedotto la circostanza soltanto in sede di comparsa conclusionale, senza mai nulla allegare né in sede di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (di cui risulta depositata soltanto la memoria n. 3), né nelle successive udienze. Soltanto con la memoria n. 3 Primo OM si duole del fatto che la copia cortesia del doc. 7 fornitale da controparte non sarebbe stata completa;
detta deduzione, però, da un lato è insufficiente ed inidonea a dimostrare che non poté effettivamente rilevare la “vera” Parte_1 data della scoperta del vizio nella sua copia di cortesia, dall'altro è del tutto irrilevante, posto che era onere di a fronte dell'asserita incompletezza della copia di cortesia del doc. 7, chiedere Parte_1
pagina 5 di 8 l'autorizzazione a estrarre copia della chiavetta originale depositata in cancelleria e formulare le proprie deduzioni nel primo atto utile, ovvero nella memoria ex art. 183 6° comma, n.1), c.p.c.
In secondo luogo – ed in misura dirimente – quand'anche si potesse ritenere che abbia Parte_1 tempestivamente dedotto che la data della scoperta del vizio andrebbe identificata in quella che appare sovraimpressa nel file della video-ispezione contenuta nel doc. 7 (1 ottobre 2020), in ogni caso tale deduzione sarebbe inidonea ad ottenere il risultato sperato, ovvero l'accoglimento dell'unica eccezione sollevata - quella di prescrizione: il termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 1667, 3° comma,
c.c. risulta interrotto una prima volta con la missiva del 7 gennaio 2022 (doc. 5 ed una seconda CP_1 volta con il ricorso per accertamento tecnico preventivo incardinato da nel mese di aprile 2022 CP_1
(doc. 8 cfr. Cass. 26225/2023). CP_1
Ne consegue che, poiché nel caso di specie, trattandosi di vizio occulto dell'opera appaltata, il termine biennale di prescrizione comincia a decorrere non già dalla consegna dell'opera, ma dalla scoperta del vizio (cfr., ex multis, Cass. 26233/2013), sia che la data della scoperta del vizio debba essere fissata al
30.12.2020 (come afferma , sia che la stessa debba essere fissata al 1.10.2020 (come afferma, CP_1 tardivamente, , in ogni caso, stanti i due atti interruttivi di cui sopra, il termine biennale Parte_1 non era ancora decorso alla data della notifica dell'atto introduttivo di primo grado (17.11.2022).
Il primo motivo d'appello è dunque respinto.
II) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta le risultanze dell'indagine peritale, asserendo da un lato l'inidoneità della video-ispezione prodotta dall'attrice ed esaminata dal CTU a dimostrare il vizio lamentato dall'attrice, dall'altro che, non avendo il CTU rilevato alcun vizio nella posa in opera da parte di ed essendo le tubature rimaste in Parte_1 pressione durante un periodo di quasi sei mesi prima del loro interramento, la causa del vizio potrebbe ben essere riconducibile a condotte di imprese terze che avevano successivamente lavorato nel cantiere.
Premesso che il CTU, avuto riguardo ai documenti versati in atti – in primis i file video della video- ispezione prodotti da e al sopralluogo effettuato, ha concluso nel senso che “la causa principale CP_1 della mancata tenuta della tubazione di mandata è dovuta alla rottura dell'incollaggio di un gomito a
45°. Dalla video ispezione si può desumere che si tratta dell'ultimo gomito a 45° posto prima della parete del locale impianti” (CTU pag. 12); la Corte osserva che durante le operazioni peritali Pt_1 non ha mai messo in dubbio che i file della video-ispezione eseguita da riguardassero
[...] CP_1 proprio le condotte dell'impianto realizzato da cosicché le deduzioni circa la mancanza Parte_1
pagina 6 di 8 di prova che detti file riguardassero le condotte in esame, contenute nella comparsa conclusionale in primo grado e reiterate nell'atto di appello, appaiono tardive ed ultronee.
Quanto agli ulteriori assunti dell'appellante, circa la possibile riconducibilità della fessurazione del tubo alla condotta di altre imprese intervenute nel cantiere successivamente alla la Parte_1
Corte osserva da un lato che in sede di operazioni peritali il CTP di non ha mai neppure Parte_1 prospettato che la causa della rottura dell'incollaggio potesse essere attribuita ad altri soggetti, limitandosi ad affermare che la pressione delle altre tubazioni di mandata avrebbe comunque consentito un buon funzionamento della piscina, e che la soluzione di ripristino da egli proposta – il cd “relining”- sarebbe stata idonea e sufficiente a riparare il danno alla tubatura e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 1218 c.c., una volta accertato che l'opera appaltata presenta un determinato vizio, si presume che il vizio sia imputabile all'appaltatore, gravando su quest'ultimo l'onere di allegare specificamente, e poi dimostrare, che l'inadempimento è invece causalmente riconducibile ad una condotta altrui (cfr., tra le altre, Cass. n. 7267/2023).
Ciò detto, non ha mai tempestivamente dedotto che la rottura rilevata nella tubatura di Parte_1 mandata fosse imputabile ad un altro soggetto, non ha mai neppure individuato il posatore delle tubature tanto meno l'ha chiamato in causa, né ha mai articolato prove orali e/o formulate istanze di esibizione volte a dimostrare l'imputabilità ad altri del vizio in esame.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione va respinto.
III) Anche il terzo motivo di appello va respinto.
Correttamente il Tribunale, infatti, ha posto le spese di lite integralmente a carico della parte soccombente essendo la stessa rimasta integralmente soccombente in relazione Parte_1 all'unica domanda proposta da CP_1
Il giudice ha peraltro correttamente quantificato i compensi in funzione del decisum (€ 6.057,00 oltre
IVA e interessi), assumendo come scaglione di riferimento quello compreso tra € 5000,00 ed €
26.000,00, utilizzando i parametri medi.
Anche sotto il profilo delle spese di lite la sentenza impugnata appare dunque ineccepibile.
IV) E' infine destituito di fondamento il quarto motivo di appello con cui si censura l'applicazione dell'IVA sulla somma necessaria per eliminare il vizio accertato.
Il CTU ha infatti accertato che, per l'intervento di eliminazione del vizio, dovrà affidare ad CP_1 un'impresa lavori per la spesa complessiva di € 6.056,97 oltre IVA (pag. 13 relazione CTU). pagina 7 di 8 Nè è possibile valutare la pertinenza al caso di specie della “risposta” resa dall'Agenzia delle Entrate e richiamata dall'appellante a supporto del presente motivo di impugnazione, non avendo Parte_1 depositato in atti detta “risposta”.
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In definitiva, sulla base delle suesposte ragioni, l'appello dovrà essere respinto, con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €5.201 a €26.000, senza nulla riconoscere per la non svolta fase istruttoria.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 10675/2024 del Tribunale di Milano, così
[...] CP_1 dispone:
- respinge l'appello perché infondato;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025
La Consigliera rel. La Presidente
ST LL AN NI
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