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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1199/2021, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI Parte_1 C.F._1
ALFREDO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. CARIELLO CP_1 C.F._3
GIOVANNI ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “RIFORMARE O ANNULLARE i capi della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
n.244/2021, emessa dal Dott. Vicenzo Del Sorbo nel giudizio avente r.g. 2410/2018 e pubblicata il
02/02/2021, così come sopra individuati, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
- CONDANNARE al risarcimento in favore di dei danni patiti, CP_1 Parte_1 nella misura di euro € 298.000,00 previa compensazione parziale con quanto già versato dalla ricorrente a titolo di caparra confirmatoria e di primo acconto sul prezzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal primo inadempimento (30.09.2013) il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio secondo i valori medi dei vigenti parametri ministeriali, oltre il 15% ex art. 15 L.P., IVA e
CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare integralmente l'appello principale proposto dal sig. perche' Parte_1 infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile per tutti i motivi meglio sopra evidenziati;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Sig.ra ed in parziale riforma CP_1 della Sentenza n. 244/2021, emessa e pubblicata in data 02.02.2021 nel giudizio R.G. 2410/2018 dal Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile Giudice Dott. Del Sorbo, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del promittente venditore Sig. e per Parte_1
l'effetto dichiarare legittimo il recesso della Sig.ra dal contratto preliminare di CP_1 vendita stipulato in data 22.02.2013, per tutti i motivi meglio sopra evidenziati, e conseguentemente condannare il Sig. , non solo alla restituzione in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
della somma di € 100.000,00 (centomila/00) a titolo di acconto, così come previsto CP_1 dall'impugnata sentenza, ma anche al pagamento in favore della Sig.ra del doppio CP_1 della caparra confirmatoria versata dalla stessa pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre interessi legali, per tutti i motivi meglio sopra evidenziati, o in via gradata alla restituzione in favore della
Sig.ra della caparra confirmatoria versata dalla stessa pari ad € 50.000,00 oltre CP_1 interessi legali, per tutti i motivi meglio sopra evidenziati.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via gradata, in caso di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale condannare
l' al pagamento delle spese del Primo grado di giudizio per i motivi meglio Parte_1 evidenziati nell'apposito capo del presente atto.” RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
esponeva: 1) di aver stipulato, in data 22.2.2013, un contratto preliminare di vendita CP_1 immobiliare con finalizzato all'acquisito da parte sua di un immobile in Parte_1
Sorrento; 2) di aver versato l'importo di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e successivamente, in data 15.3.2013, un ulteriore acconto di € 100.000,00; 3) di aver poi appreso che l' aveva alienato l'immobile a terzi, con contratto stipulato il 13.7.2016; 4) che per tali Parte_1 motivi, con raccomandata del 29.12.2017, ella aveva dichiarato di voler recedere dal contratto chiedendo al resistente la restituzione del doppio della caparra, oltre alla ulteriore somma già versata a titolo di acconto, per un totale di € 200.000,00; 5) che il resistente era rimasto inadempiente rispetto a quanto richiesto, e che pertanto occorreva una pronuncia giudiziale che accertasse e dichiarasse l'inadempimento del promittente venditore, dichiarasse legittimo il recesso esercitato dalla ricorrente e condannasse l'Archivolti alla restituzione della somma di € 200.000,00.
Costituitosi, il resistente si opponeva a quanto riferito dalla , esponendo: 1) che, a fronte di un CP_1 prezzo di vendita complessivo per € 1.250.000,00, il contratto preliminare prevedeva un primo acconto di € 100.000,00 regolarmente versato, ma che la ricorrente non aveva poi versato l' ulteriore acconto di pari importo entro la data pattuita del 30.9.2013, né si era attivata per la stipula del contratto definitivo da rogarsi entro il 30.3.2014; 2) che la ricorrente era a conoscenza che l'immobile era stato nelle more venduto a terzi, proprio per il suo palese inadempimento;
3) che la gli aveva altresì cagionato danni rilevanti sia perché egli aveva provveduto tempestivamente a CP_1 liberare l'immobile dal precedente conduttore in vista della vendita, perdendo così per svariati mesi una rendita mensile di € 1.600,00, sia perché il successivo atto di compravendita stipulato era stato realizzato per l'importo di € 850.000,00, di gran lunga inferiore a quanto pattuito con la , atteso CP_1 il generale decremento dei valori immobiliari nelle more concretizzatosi.
Il resistente proponeva domanda riconvenzionale finalizzata a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente acquirente con condanna della stessa al pagamento della somma di € 448.000,00, quale importo rinveniente dalla differenza del prezzo delle due compravendite oltre ai canoni di locazione non goduti, ridotto poi ad € 298.000,00 per effetto della compensazione con quanto invece già ricevuto dalla . CP_1 Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie, con sentenza n. 244/2021 resa in data 2.2.2021, il
Tribunale accoglieva parzialmente la domanda della , condannando l' alla CP_1 Parte_1 restituzione in suo favore della somma di € 100.000,00.
Il Giudice di prime cure osservava che era mancata, per omissione della ricorrente, la prova di una dilazione dei termini pattuiti nel preliminare, che dunque risultava non adempiuto dalla stessa nella parte in cui prevedeva il versamento a suo carico entro la data del 30.9.2013 di un secondo acconto pari ad € 100.000,00, e che per tali motivi si configurava solo a carico della ricorrente un profilo di inadempimento, e non anche a carico del resistente.
Venivano poi rigettate le domande proposte dal resistente, attesa la mancanza di prova del danno ulteriore. Infine, il Giudice riteneva che la caparra versata dalla dovesse essere Parte_2 da lui trattenuta a liquidazione del danno patito, considerato l'inadempimento contrattuale della
, mentre l'importo di € 100.000,00 versato quale primo acconto, dovesse essere restituito in CP_1 favore di quest'ultima.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza.
Nel merito, l'appellante – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – ha denunciato l'erronea decisione del Giudice per non aver dichiarato risolto il contratto preliminare, una volta accertato l'inadempimento della , e per non aver dato spazio alle proprie domande di CP_1 risarcimento dei danni, atteso che egli aveva dato piena prova della successiva vendita dell'immobile al minor prezzo di € 850.000,00 producendo in giudizio il contratto definitivo. Ha altresì denunciato che il Tribunale gli aveva riconosciuto il diritto a ritenere la caparra confirmatoria, pur in assenza di una sua domanda a tal fine, avendo egli optato per la domanda finalizzata ad ottenere il maggior danno patito, e non avendo dunque esercitato alcuna azione ai sensi dell'art. 1385, II comma c.c. Ha altresì dedotto come il Giudice non avesse dato spazio ad alcuna prova sull'ammontare del canone di locazione a cui egli aveva rinunciato, formalizzando la disdetta al conduttore in vista della stipula del definitivo di vendita con la ricorrente, poi non verificatosi per l'inadempimento di quest'ultima.
L'appellante ha pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata con condanna della CP_1 al pagamento della somma di € 298.000,00 in suo favore a titolo di risarcimento del danno, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della stessa.
Costituitasi, l'appellata ha eccepito la genericità dei motivi di appello, ed ha proposto appello incidentale finalizzato ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' con Parte_1 accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 200.000,00 pari all'acconto corrisposto ed al doppio della caparra, o in via gradata della somma di € 150.000,00.
All'udienza del 2.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, deve osservarsi che per ragioni di logica nel vaglio dei motivi di appello, devono essere esaminati congiuntamente il motivo di appello principale proposto dall' e quello Parte_1 incidentale proposto dalla in relazione alle opposte prospettazioni circa l'inadempimento al CP_1 contratto preliminare;
sotto tale profilo, mentre l'appellante principale ha soltanto richiesto la integrazione della pronuncia di primo grado evidenziando come in essa, pur accertato l'inadempimento della , non sia stata conseguentemente pronunciata la risoluzione del CP_1 contratto, l'appellata (appellante incidentale) ha richiesto invece la riforma della pronuncia nella parte in cui non si era riconosciuto il grave inadempimento dell' rispetto agli obblighi del Parte_1 preliminare.
Occorre pertanto riesaminare l'intera dinamica contrattuale al fine di verificare se l'accertamento dell'inadempimento della compiuto in primo grado sia immune da censure rispetto a quanto CP_1 dalla stessa dedotto in questa sede, per poi valutare, all'esito di tale operazione, se la pronuncia debba essere modificata, confermata o integrata secondo la opposta prospettazione dell'appellante principale.
E' dato pacifico quello per cui, in data 22.2.2013, le parti hanno stipulato un contratto preliminare con cui la si impegnava ad acquistare al prezzo di € 1.250.000,00 un immobile in Sorrento, di CP_1 proprietà dell' corrispondendo l'importo di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria Parte_1 al momento della stipula del preliminare;
quanto al residuo prezzo, le parti convenivano che alle scadenze del 15.5.2013 e 30.9.2013, la avrebbe corrisposto altri due acconti di € 100.000,00 CP_1 ciascuno, per poi versare l'intero saldo di € 1.000.000,00 alla stipula del rogito da effettuarsi entro il
30.3.2014; è altrettanto circostanza incontestata quella per cui la abbia versato la caparra CP_1 confirmatoria e la prima delle due rate di acconto di € 100.000,00, rimanendo invece inadempiente rispetto al pagamento del secondo acconto di pari importo alla scadenza del 30.9.2013. Risulta altresì provato documentalmente che, con preliminare del 5.10.2015, l' ha poi promesso Parte_1 in vendita il medesimo immobile ad un soggetto terzo, ed al minor prezzo di € 850.000,00, stipulando con quest'ultimo il contratto definitivo di vendita in data 13.7.2016 (cfr. contratto in atti). A fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta in primo grado, la ha posto esclusivamente tale ultima circostanza, evidenziando in modo generico di averla CP_1 appresa “recentemente”, senza ulteriori precisazioni, ed omettendo invece di riferire circa il suo inadempimento alla consegna dell'importo di € 100.000,00 alla scadenza contrattualmente pattuita al 30.9.2013; a sua volta, l' ha posto a sostegno della sua domanda di inadempimento Parte_1 proprio il mancato rispetto della a quanto pattuito circa la corresponsione del prezzo di CP_1 vendita, nonché la sua successiva inerzia nella stipula del definitivo, fissata entro il termine del
31.3.2014, e che avrebbe dovuto tenersi proprio presso lo studio del legale della , così come CP_1 pattuito tra le parti nel preliminare, rappresentando dunque la circostanza per cui l'acquirente avesse un ruolo prioritario nella calendarizzazione e organizzazione della stipula del definitivo, a differenza del venditore.
L ha poi dedotto l'evidente malafede della , la quale, inadempiente sin dal Parte_1 CP_1 settembre del 2013, solo in data 29.12.2017, e cioè ben dopo 4 anni di inerzia, gli aveva inoltrato una richiesta restitutoria delle somme, facendo valere la circostanza della vendita dell'immobile a terzi come causa della risoluzione del contratto, e di fatto alterando la verità storica dei fatti addossando al venditore inesistenti colpe circa il naufragio del contratto preliminare. Dunque, ai sensi dell'art. 1453 c.c., l' ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della Parte_1 controparte, ferme le richieste di danno di cui appresso si dirà.
Ciò posto, ferma la qualificazione della domanda esercitata dall' ai sensi degli artt. 1453 e Parte_1
1385 terzo comma c.c. – come dallo stesso evidenziato anche nei motivi di appello – risulta pienamente corretta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha accertato il grave inadempimento della promissaria acquirente . CP_1
Ed infatti, nel complessivo giudizio delle condotte delle parti, connesso alle domande dagli stessi proposte, risulta provato che alla scadenza del 30.9.2013 la non abbia versato l'importo a CP_1 titolo di acconto pattuito nel preliminare, né che si sia attivata per la stipula del definitivo entro il termine pattuito al 31.3.2014, atteso che tale evento era pattiziamente connesso alla organizzazione del rogito presso lo studio legale che la rappresentava evidentemente già nella fase delle trattative;
va altresì aggiunto che la non ha provato in alcun modo, pur avendo allegato tali circostanze, CP_1 che fosse intervenuto un accordo con l' finalizzato a dilazionare i termini pattuiti in sede Parte_1 di preliminare, non articolando prove testimoniali sul punto (se non l'interrogatorio formale del resistente che ha negato tale circostanza), né depositando in atti prova documentale di tale rinegoziazione dei termini, rinegoziazione che - ove sussistente – avrebbe sicuramente avuto forma scritta, considerata anche l'entità degli importi da corrispondere e la articolata disciplina degli acconti già fissata nel preliminare.
Quanto invece all' risulta che egli abbia predisposto tutto quanto necessario alla stipula Parte_1 del definitivo, essendosi attivato per liberare l'immobile dal terzo conduttore (giusta disdetta indicata e prodotta in atti) entro la data del 31.12.2013, e dunque anteriormente alla stipula pattuita per il definitivo;
è pur vero tuttavia – osserva la Corte – che l'assenza di comunicazioni con la , CP_1
a ridosso della scadenza del termine per il pagamento del secondo acconto e successivamente della scadenza del termine per il rogito, appare come un elemento in fatto che indica una certa opacità nella ricostruzione della intera vicenda (considerata anche l'assenza di comunicazione tra le parti sino al dicembre del 2017, e la certa consapevolezza in capo alla di gran lunga anteriore a tale CP_1 data della cessione a terzi dell'immobile da parte del venditore), ma tuttavia tale considerazione non
è idonea a fondare un pari giudizio di inadempimento a carico del promittente venditore, il quale non risulta aver posto in essere – differentemente dalla – azioni contrarie rispetto CP_1 all'adempimento degli obblighi nascenti dal preliminare, atteso che la vendita a terzi (formalizzata con preliminare dell'ottobre del 2015) è intervenuta a distanza di ben 19 mesi dal termine andato inevaso per la stipula del definitivo e dopo che la ormai perdurante inerzia della promissaria acquirente aveva già cristallizzato in modo evidente e plastico il suo inadempimento.
Va, dunque, confermata ogni valutazione compiuta in primo grado circa l'inadempimento della
, mentre, quanto alla richiesta di integrazione della pronuncia con l'esplicita statuizione circa la CP_1 risoluzione del contratto preliminare, la Corte osserva che la indubbia volontà demolitoria delle parti sul contratto in oggetto (resa evidente dalle reciproche domande proposte di recesso e di risoluzione), nonché la circostanza acclarata per cui l'immobile è stato poi ceduto a terzi, rendono di fatto superflua tale statuizione, non essendoci interesse delle parti a tale pronuncia, né una esplicita necessità per cui il contratto venga espressamente posto nel nulla, atteso che tale effetto risulta nei fatti già verificatosi.
Alla conferma dell'accertamento dell'inadempimento della , consegue invece il contestuale CP_1 rigetto del contrapposto motivo di appello incidentale da lei formulato, non ravvisandosi in capo all' pari condotte inadempienti. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, l' ha inteso censurare la pronuncia di primo grado nella Parte_1 parte in cui, rigettando la domanda di risarcimento dei danni, ha invece ritenuto il buon diritto dello stesso a ritenere la caparra confirmatoria consegnatagli dalla alla stipula del definitivo, stante CP_1 il dichiarato inadempimento di quest'ultima, ed in applicazione della disciplina di cui all'art. 1385,
II comma c.c.
Nel merito, l'appellante ha giustamente osservato di aver esercitato in primo grado, non una azione di recesso con richiesta di ritenzione della caparra ai sensi della norma indicata, bensì una azione di risoluzione per inadempimento disciplinata dalle norme di cui agli artt. 1456 e 1385 u.c. C.C., optando dunque per una richiesta di risarcimento dei danni ben più ampia di quelli predeterminati nell'ammontare della caparra. Il motivo è fondato. La domanda proposta dall' va, infatti, inquadrata in quella di Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento, e non di recesso ex art. 1385 II comma c.c., stante le sue esplicite ed inequivocabili conclusioni in tal senso, con la conseguenza che – essendo i due rimedi chiaramente incompatibili tra loro – la domanda di danno andava vagliata nei suoi presupposti sull'an e sul quantum, in applicazione dei principi generali, e tanto in ossequio al noto principio giurisprudenziale per cui una volta introdotta la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, non e' applicabile la disciplina della caparra di cui al secondo comma dell'articolo 1385 c.c. (Cass. 13828/2000; 8881/2000; 8630/1998; 3602/1983), ed è illegittima la condanna della parte inadempiente a restituire il doppio della caparra ricevuta, stante la non cumulabilita' dei due rimedi (Cass. 18850 del 2004); quanto al danno, risulta invece necessaria la prova dello stesso secondo le regole generali (Cass. 17923/2007; 1301/2003;
849/2002; 4465/1997).
Dunque, la statuizione circa il buon diritto dell a trattenere la caparra confirmatoria a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, è conseguentemente erronea atteso che il danno andava valutato, nell'an e nel quantum, secondo le regole generali, e non in misura predeterminata.
Sul punto, nella prospettiva delle allegazioni e dei riscontri probatori dei presunti danni lamentati,
l' ha censurato – con ulteriore motivo di appello - le considerazioni del giudice di primo Parte_1 grado nel ritenere non provato il pregiudizio patito per aver venduto l'immobile ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello oggetto del preliminare con la (a causa del presunto deprezzamento CP_1 connesso al trascorrere del tempo causato dalla inerzia della ), nonché quello legato alla CP_1 mancata redditività dell'immobile, liberato dal suo conduttore al fine di stipulare la vendita con la
, poi non stipulata per colpa di quest'ultima. CP_1
Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.
Quanto al presunto danno da deprezzamento dell'immobile, occorre precisare in primo luogo che è un dato certo quello per cui l' a fronte di una promessa di vendita dell'immobile alla Parte_1
al prezzo di € 1.250.000,00, a causa dell'inadempimento di quest'ultima, abbia di fatto CP_1 perduto tale concreta opportunità di guadagno connessa alla stipula del contratto a cui la controparte si era obbligata, ed è ulteriore dato certo quello per cui, a distanza di tre anni, l'immobile sia stato ceduto a terzi all'importo di gran lunga inferiore di € 850.000,00. Appare altresì circostanza oggettivamente desumibile dalla dinamica contrattuale come in precedenza ricostruita, quella per cui dalla stipula del preliminare con la (22.2.2013), sino almeno al 31.3.2014 (data fissata per CP_1 la stipula del definitivo), il promittente venditore sia rimasto contrattualmente legato alla , CP_1 senza poter – per tale motivo – porre in essere alcuna contromisura che potesse limitare l'eventuale pregiudizio rispetto all'inadempimento dell'acquirente, che cominciava invero a manifestarsi sin dal mancato versamento del secondo acconto alla data del 30.9.2013. All'oggettività di tali dati, connessa in primo luogo al raffronto dei due prezzi di vendita (quello promesso con efficacia obbligatoria dalla , e quello poi concretamente realizzato), si accompagna poi un valido CP_1 riscontro della prospettazione dell'attore circa il deprezzamento dell'immobile nell'arco temporale compreso tra la stipula del preliminare con la ed il contratto definitivo di vendita a terzi, CP_1 periodo di inerzia la cui decorrenza, giocoforza, è stata determinata dall'inadempimento della CP_1 alla stipula del definitivo: i report della Agenzia delle Entrate (fonte terza ed attendibile) indicano, infatti, per immobili quale quello in questione, dotato di evidenti caratteri di pregio (composto da sette vani e mezzo, per una superficie di circa 200 mq, oltre terrazza, e con R.C. di € 1626,84), un abbattimento del valore commerciale per metro quadro da una forbice compresa tra € 4.400,00 ed €
6.600,00 nell'anno 2013, a quella compresa tra € 3.600,00 ed € 5.400,00 nel 2016. Appare dunque fondata la prospettazione dell' dovendosi ritenere che l'aver venduto nell'anno 2016 ad Parte_1 un prezzo di mercato inferiore rispetto all'anno 2013, con conseguente pregiudizio economico, è circostanza eziologicamente legata all'inadempimento della rispetto all'obbligo da lei assunto CP_1 con il preliminare del 2013 e colpevolmente non mantenuto, di acquistare l'immobile al maggior prezzo all'epoca pattuito.
Il danno patito dall' è dunque quantificabile nel minor prezzo di vendita, e dunque va Parte_1 liquidato in misura di € 400.000,00, richiamando sotto tale aspetto quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 2771/2014) che ha ben chiarito che il risarcimento del danno, in tali ipotesi, è ancorato alla differenza del prezzo tra quanto pattuito in occasione del preliminare rimasto inadempiuto, e quanto poi risultante come valore di mercato concretamente realizzato.
Quanto invece al danno asseritamente patito per il venir meno della locazione, la domanda è stata correttamente respinta. La Corte osserva infatti che, oltre alla mancata produzione del contratto di locazione su cui verificare l'ammontare esatto del canone mensile, va evidenziato che l'intenzione di vendere l'immobile, con un primo tentativo in favore della , e con la successiva e compiuta CP_1 operazione con la seconda acquirente, avrebbe in ogni caso portato alla risoluzione del contratto di locazione, al fine della sua vendita, e dunque non è possibile ipotizzare alcun nesso causale esclusivo tra la decisione di dismettere la locazione e la specifica operazione di vendita con la . CP_1
Ciò posto, stante la valida prova del danno patito per effetto dell'inadempimento della CP_1
(sebbene limitatamente alla questione della successiva vendita al minor prezzo), la va CP_1 condannata al risarcimento del danno in favore dell' nella misura di € 400.000,00, Parte_1 importo da cui va detratto quello di € 150.000,00, che invece l' è tenuto a restituire alla Parte_1
rinveniente dal pagamento dell'acconto di € 100.000,00 già disposto in primo grado (e qui CP_1 confermato) e della caparra di € 50.000,00. Per le considerazioni esposte, in parziale riforma della pronuncia impugnata, va dunque condannata la al pagamento in favore dell' a titolo di risarcimento del danno, della somma di € CP_1 Parte_1
400.000,00, e va parimenti condannato l' alla ulteriore restituzione in favore della Parte_1 CP_1 dell'importo di € 50.000,00, oltre a quello di € 100.000,00 già disposto in primo grado nella relativa statuizione in questa sede confermata.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta pienamente applicabile il principio della soccombenza a carico della appellata , soccombente rispetto a tutte le domande CP_1 originariamente esercitate.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri compresi tra i minimi ed i medi (tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -
2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante principale stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €
52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del decisum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989). Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1199/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_1 parziale modifica della pronuncia n. 244/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 2.2.2021:
Condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
400.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
Condanna alla restituzione in favore della della somma di € 150.000,00, Parte_1 CP_1 per le causali di cui in motivazione, oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida in euro 8.500,00 per il primo grado ed in euro 9.250,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellata/appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello incidentale proposto.
Napoli, 9.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1199/2021, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI Parte_1 C.F._1
ALFREDO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. CARIELLO CP_1 C.F._3
GIOVANNI ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “RIFORMARE O ANNULLARE i capi della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
n.244/2021, emessa dal Dott. Vicenzo Del Sorbo nel giudizio avente r.g. 2410/2018 e pubblicata il
02/02/2021, così come sopra individuati, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
- CONDANNARE al risarcimento in favore di dei danni patiti, CP_1 Parte_1 nella misura di euro € 298.000,00 previa compensazione parziale con quanto già versato dalla ricorrente a titolo di caparra confirmatoria e di primo acconto sul prezzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal primo inadempimento (30.09.2013) il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio secondo i valori medi dei vigenti parametri ministeriali, oltre il 15% ex art. 15 L.P., IVA e
CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare integralmente l'appello principale proposto dal sig. perche' Parte_1 infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile per tutti i motivi meglio sopra evidenziati;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Sig.ra ed in parziale riforma CP_1 della Sentenza n. 244/2021, emessa e pubblicata in data 02.02.2021 nel giudizio R.G. 2410/2018 dal Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile Giudice Dott. Del Sorbo, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del promittente venditore Sig. e per Parte_1
l'effetto dichiarare legittimo il recesso della Sig.ra dal contratto preliminare di CP_1 vendita stipulato in data 22.02.2013, per tutti i motivi meglio sopra evidenziati, e conseguentemente condannare il Sig. , non solo alla restituzione in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
della somma di € 100.000,00 (centomila/00) a titolo di acconto, così come previsto CP_1 dall'impugnata sentenza, ma anche al pagamento in favore della Sig.ra del doppio CP_1 della caparra confirmatoria versata dalla stessa pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre interessi legali, per tutti i motivi meglio sopra evidenziati, o in via gradata alla restituzione in favore della
Sig.ra della caparra confirmatoria versata dalla stessa pari ad € 50.000,00 oltre CP_1 interessi legali, per tutti i motivi meglio sopra evidenziati.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via gradata, in caso di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale condannare
l' al pagamento delle spese del Primo grado di giudizio per i motivi meglio Parte_1 evidenziati nell'apposito capo del presente atto.” RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
esponeva: 1) di aver stipulato, in data 22.2.2013, un contratto preliminare di vendita CP_1 immobiliare con finalizzato all'acquisito da parte sua di un immobile in Parte_1
Sorrento; 2) di aver versato l'importo di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e successivamente, in data 15.3.2013, un ulteriore acconto di € 100.000,00; 3) di aver poi appreso che l' aveva alienato l'immobile a terzi, con contratto stipulato il 13.7.2016; 4) che per tali Parte_1 motivi, con raccomandata del 29.12.2017, ella aveva dichiarato di voler recedere dal contratto chiedendo al resistente la restituzione del doppio della caparra, oltre alla ulteriore somma già versata a titolo di acconto, per un totale di € 200.000,00; 5) che il resistente era rimasto inadempiente rispetto a quanto richiesto, e che pertanto occorreva una pronuncia giudiziale che accertasse e dichiarasse l'inadempimento del promittente venditore, dichiarasse legittimo il recesso esercitato dalla ricorrente e condannasse l'Archivolti alla restituzione della somma di € 200.000,00.
Costituitosi, il resistente si opponeva a quanto riferito dalla , esponendo: 1) che, a fronte di un CP_1 prezzo di vendita complessivo per € 1.250.000,00, il contratto preliminare prevedeva un primo acconto di € 100.000,00 regolarmente versato, ma che la ricorrente non aveva poi versato l' ulteriore acconto di pari importo entro la data pattuita del 30.9.2013, né si era attivata per la stipula del contratto definitivo da rogarsi entro il 30.3.2014; 2) che la ricorrente era a conoscenza che l'immobile era stato nelle more venduto a terzi, proprio per il suo palese inadempimento;
3) che la gli aveva altresì cagionato danni rilevanti sia perché egli aveva provveduto tempestivamente a CP_1 liberare l'immobile dal precedente conduttore in vista della vendita, perdendo così per svariati mesi una rendita mensile di € 1.600,00, sia perché il successivo atto di compravendita stipulato era stato realizzato per l'importo di € 850.000,00, di gran lunga inferiore a quanto pattuito con la , atteso CP_1 il generale decremento dei valori immobiliari nelle more concretizzatosi.
Il resistente proponeva domanda riconvenzionale finalizzata a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente acquirente con condanna della stessa al pagamento della somma di € 448.000,00, quale importo rinveniente dalla differenza del prezzo delle due compravendite oltre ai canoni di locazione non goduti, ridotto poi ad € 298.000,00 per effetto della compensazione con quanto invece già ricevuto dalla . CP_1 Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie, con sentenza n. 244/2021 resa in data 2.2.2021, il
Tribunale accoglieva parzialmente la domanda della , condannando l' alla CP_1 Parte_1 restituzione in suo favore della somma di € 100.000,00.
Il Giudice di prime cure osservava che era mancata, per omissione della ricorrente, la prova di una dilazione dei termini pattuiti nel preliminare, che dunque risultava non adempiuto dalla stessa nella parte in cui prevedeva il versamento a suo carico entro la data del 30.9.2013 di un secondo acconto pari ad € 100.000,00, e che per tali motivi si configurava solo a carico della ricorrente un profilo di inadempimento, e non anche a carico del resistente.
Venivano poi rigettate le domande proposte dal resistente, attesa la mancanza di prova del danno ulteriore. Infine, il Giudice riteneva che la caparra versata dalla dovesse essere Parte_2 da lui trattenuta a liquidazione del danno patito, considerato l'inadempimento contrattuale della
, mentre l'importo di € 100.000,00 versato quale primo acconto, dovesse essere restituito in CP_1 favore di quest'ultima.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza.
Nel merito, l'appellante – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – ha denunciato l'erronea decisione del Giudice per non aver dichiarato risolto il contratto preliminare, una volta accertato l'inadempimento della , e per non aver dato spazio alle proprie domande di CP_1 risarcimento dei danni, atteso che egli aveva dato piena prova della successiva vendita dell'immobile al minor prezzo di € 850.000,00 producendo in giudizio il contratto definitivo. Ha altresì denunciato che il Tribunale gli aveva riconosciuto il diritto a ritenere la caparra confirmatoria, pur in assenza di una sua domanda a tal fine, avendo egli optato per la domanda finalizzata ad ottenere il maggior danno patito, e non avendo dunque esercitato alcuna azione ai sensi dell'art. 1385, II comma c.c. Ha altresì dedotto come il Giudice non avesse dato spazio ad alcuna prova sull'ammontare del canone di locazione a cui egli aveva rinunciato, formalizzando la disdetta al conduttore in vista della stipula del definitivo di vendita con la ricorrente, poi non verificatosi per l'inadempimento di quest'ultima.
L'appellante ha pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata con condanna della CP_1 al pagamento della somma di € 298.000,00 in suo favore a titolo di risarcimento del danno, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della stessa.
Costituitasi, l'appellata ha eccepito la genericità dei motivi di appello, ed ha proposto appello incidentale finalizzato ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' con Parte_1 accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 200.000,00 pari all'acconto corrisposto ed al doppio della caparra, o in via gradata della somma di € 150.000,00.
All'udienza del 2.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, deve osservarsi che per ragioni di logica nel vaglio dei motivi di appello, devono essere esaminati congiuntamente il motivo di appello principale proposto dall' e quello Parte_1 incidentale proposto dalla in relazione alle opposte prospettazioni circa l'inadempimento al CP_1 contratto preliminare;
sotto tale profilo, mentre l'appellante principale ha soltanto richiesto la integrazione della pronuncia di primo grado evidenziando come in essa, pur accertato l'inadempimento della , non sia stata conseguentemente pronunciata la risoluzione del CP_1 contratto, l'appellata (appellante incidentale) ha richiesto invece la riforma della pronuncia nella parte in cui non si era riconosciuto il grave inadempimento dell' rispetto agli obblighi del Parte_1 preliminare.
Occorre pertanto riesaminare l'intera dinamica contrattuale al fine di verificare se l'accertamento dell'inadempimento della compiuto in primo grado sia immune da censure rispetto a quanto CP_1 dalla stessa dedotto in questa sede, per poi valutare, all'esito di tale operazione, se la pronuncia debba essere modificata, confermata o integrata secondo la opposta prospettazione dell'appellante principale.
E' dato pacifico quello per cui, in data 22.2.2013, le parti hanno stipulato un contratto preliminare con cui la si impegnava ad acquistare al prezzo di € 1.250.000,00 un immobile in Sorrento, di CP_1 proprietà dell' corrispondendo l'importo di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria Parte_1 al momento della stipula del preliminare;
quanto al residuo prezzo, le parti convenivano che alle scadenze del 15.5.2013 e 30.9.2013, la avrebbe corrisposto altri due acconti di € 100.000,00 CP_1 ciascuno, per poi versare l'intero saldo di € 1.000.000,00 alla stipula del rogito da effettuarsi entro il
30.3.2014; è altrettanto circostanza incontestata quella per cui la abbia versato la caparra CP_1 confirmatoria e la prima delle due rate di acconto di € 100.000,00, rimanendo invece inadempiente rispetto al pagamento del secondo acconto di pari importo alla scadenza del 30.9.2013. Risulta altresì provato documentalmente che, con preliminare del 5.10.2015, l' ha poi promesso Parte_1 in vendita il medesimo immobile ad un soggetto terzo, ed al minor prezzo di € 850.000,00, stipulando con quest'ultimo il contratto definitivo di vendita in data 13.7.2016 (cfr. contratto in atti). A fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta in primo grado, la ha posto esclusivamente tale ultima circostanza, evidenziando in modo generico di averla CP_1 appresa “recentemente”, senza ulteriori precisazioni, ed omettendo invece di riferire circa il suo inadempimento alla consegna dell'importo di € 100.000,00 alla scadenza contrattualmente pattuita al 30.9.2013; a sua volta, l' ha posto a sostegno della sua domanda di inadempimento Parte_1 proprio il mancato rispetto della a quanto pattuito circa la corresponsione del prezzo di CP_1 vendita, nonché la sua successiva inerzia nella stipula del definitivo, fissata entro il termine del
31.3.2014, e che avrebbe dovuto tenersi proprio presso lo studio del legale della , così come CP_1 pattuito tra le parti nel preliminare, rappresentando dunque la circostanza per cui l'acquirente avesse un ruolo prioritario nella calendarizzazione e organizzazione della stipula del definitivo, a differenza del venditore.
L ha poi dedotto l'evidente malafede della , la quale, inadempiente sin dal Parte_1 CP_1 settembre del 2013, solo in data 29.12.2017, e cioè ben dopo 4 anni di inerzia, gli aveva inoltrato una richiesta restitutoria delle somme, facendo valere la circostanza della vendita dell'immobile a terzi come causa della risoluzione del contratto, e di fatto alterando la verità storica dei fatti addossando al venditore inesistenti colpe circa il naufragio del contratto preliminare. Dunque, ai sensi dell'art. 1453 c.c., l' ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della Parte_1 controparte, ferme le richieste di danno di cui appresso si dirà.
Ciò posto, ferma la qualificazione della domanda esercitata dall' ai sensi degli artt. 1453 e Parte_1
1385 terzo comma c.c. – come dallo stesso evidenziato anche nei motivi di appello – risulta pienamente corretta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha accertato il grave inadempimento della promissaria acquirente . CP_1
Ed infatti, nel complessivo giudizio delle condotte delle parti, connesso alle domande dagli stessi proposte, risulta provato che alla scadenza del 30.9.2013 la non abbia versato l'importo a CP_1 titolo di acconto pattuito nel preliminare, né che si sia attivata per la stipula del definitivo entro il termine pattuito al 31.3.2014, atteso che tale evento era pattiziamente connesso alla organizzazione del rogito presso lo studio legale che la rappresentava evidentemente già nella fase delle trattative;
va altresì aggiunto che la non ha provato in alcun modo, pur avendo allegato tali circostanze, CP_1 che fosse intervenuto un accordo con l' finalizzato a dilazionare i termini pattuiti in sede Parte_1 di preliminare, non articolando prove testimoniali sul punto (se non l'interrogatorio formale del resistente che ha negato tale circostanza), né depositando in atti prova documentale di tale rinegoziazione dei termini, rinegoziazione che - ove sussistente – avrebbe sicuramente avuto forma scritta, considerata anche l'entità degli importi da corrispondere e la articolata disciplina degli acconti già fissata nel preliminare.
Quanto invece all' risulta che egli abbia predisposto tutto quanto necessario alla stipula Parte_1 del definitivo, essendosi attivato per liberare l'immobile dal terzo conduttore (giusta disdetta indicata e prodotta in atti) entro la data del 31.12.2013, e dunque anteriormente alla stipula pattuita per il definitivo;
è pur vero tuttavia – osserva la Corte – che l'assenza di comunicazioni con la , CP_1
a ridosso della scadenza del termine per il pagamento del secondo acconto e successivamente della scadenza del termine per il rogito, appare come un elemento in fatto che indica una certa opacità nella ricostruzione della intera vicenda (considerata anche l'assenza di comunicazione tra le parti sino al dicembre del 2017, e la certa consapevolezza in capo alla di gran lunga anteriore a tale CP_1 data della cessione a terzi dell'immobile da parte del venditore), ma tuttavia tale considerazione non
è idonea a fondare un pari giudizio di inadempimento a carico del promittente venditore, il quale non risulta aver posto in essere – differentemente dalla – azioni contrarie rispetto CP_1 all'adempimento degli obblighi nascenti dal preliminare, atteso che la vendita a terzi (formalizzata con preliminare dell'ottobre del 2015) è intervenuta a distanza di ben 19 mesi dal termine andato inevaso per la stipula del definitivo e dopo che la ormai perdurante inerzia della promissaria acquirente aveva già cristallizzato in modo evidente e plastico il suo inadempimento.
Va, dunque, confermata ogni valutazione compiuta in primo grado circa l'inadempimento della
, mentre, quanto alla richiesta di integrazione della pronuncia con l'esplicita statuizione circa la CP_1 risoluzione del contratto preliminare, la Corte osserva che la indubbia volontà demolitoria delle parti sul contratto in oggetto (resa evidente dalle reciproche domande proposte di recesso e di risoluzione), nonché la circostanza acclarata per cui l'immobile è stato poi ceduto a terzi, rendono di fatto superflua tale statuizione, non essendoci interesse delle parti a tale pronuncia, né una esplicita necessità per cui il contratto venga espressamente posto nel nulla, atteso che tale effetto risulta nei fatti già verificatosi.
Alla conferma dell'accertamento dell'inadempimento della , consegue invece il contestuale CP_1 rigetto del contrapposto motivo di appello incidentale da lei formulato, non ravvisandosi in capo all' pari condotte inadempienti. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, l' ha inteso censurare la pronuncia di primo grado nella Parte_1 parte in cui, rigettando la domanda di risarcimento dei danni, ha invece ritenuto il buon diritto dello stesso a ritenere la caparra confirmatoria consegnatagli dalla alla stipula del definitivo, stante CP_1 il dichiarato inadempimento di quest'ultima, ed in applicazione della disciplina di cui all'art. 1385,
II comma c.c.
Nel merito, l'appellante ha giustamente osservato di aver esercitato in primo grado, non una azione di recesso con richiesta di ritenzione della caparra ai sensi della norma indicata, bensì una azione di risoluzione per inadempimento disciplinata dalle norme di cui agli artt. 1456 e 1385 u.c. C.C., optando dunque per una richiesta di risarcimento dei danni ben più ampia di quelli predeterminati nell'ammontare della caparra. Il motivo è fondato. La domanda proposta dall' va, infatti, inquadrata in quella di Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento, e non di recesso ex art. 1385 II comma c.c., stante le sue esplicite ed inequivocabili conclusioni in tal senso, con la conseguenza che – essendo i due rimedi chiaramente incompatibili tra loro – la domanda di danno andava vagliata nei suoi presupposti sull'an e sul quantum, in applicazione dei principi generali, e tanto in ossequio al noto principio giurisprudenziale per cui una volta introdotta la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, non e' applicabile la disciplina della caparra di cui al secondo comma dell'articolo 1385 c.c. (Cass. 13828/2000; 8881/2000; 8630/1998; 3602/1983), ed è illegittima la condanna della parte inadempiente a restituire il doppio della caparra ricevuta, stante la non cumulabilita' dei due rimedi (Cass. 18850 del 2004); quanto al danno, risulta invece necessaria la prova dello stesso secondo le regole generali (Cass. 17923/2007; 1301/2003;
849/2002; 4465/1997).
Dunque, la statuizione circa il buon diritto dell a trattenere la caparra confirmatoria a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, è conseguentemente erronea atteso che il danno andava valutato, nell'an e nel quantum, secondo le regole generali, e non in misura predeterminata.
Sul punto, nella prospettiva delle allegazioni e dei riscontri probatori dei presunti danni lamentati,
l' ha censurato – con ulteriore motivo di appello - le considerazioni del giudice di primo Parte_1 grado nel ritenere non provato il pregiudizio patito per aver venduto l'immobile ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello oggetto del preliminare con la (a causa del presunto deprezzamento CP_1 connesso al trascorrere del tempo causato dalla inerzia della ), nonché quello legato alla CP_1 mancata redditività dell'immobile, liberato dal suo conduttore al fine di stipulare la vendita con la
, poi non stipulata per colpa di quest'ultima. CP_1
Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.
Quanto al presunto danno da deprezzamento dell'immobile, occorre precisare in primo luogo che è un dato certo quello per cui l' a fronte di una promessa di vendita dell'immobile alla Parte_1
al prezzo di € 1.250.000,00, a causa dell'inadempimento di quest'ultima, abbia di fatto CP_1 perduto tale concreta opportunità di guadagno connessa alla stipula del contratto a cui la controparte si era obbligata, ed è ulteriore dato certo quello per cui, a distanza di tre anni, l'immobile sia stato ceduto a terzi all'importo di gran lunga inferiore di € 850.000,00. Appare altresì circostanza oggettivamente desumibile dalla dinamica contrattuale come in precedenza ricostruita, quella per cui dalla stipula del preliminare con la (22.2.2013), sino almeno al 31.3.2014 (data fissata per CP_1 la stipula del definitivo), il promittente venditore sia rimasto contrattualmente legato alla , CP_1 senza poter – per tale motivo – porre in essere alcuna contromisura che potesse limitare l'eventuale pregiudizio rispetto all'inadempimento dell'acquirente, che cominciava invero a manifestarsi sin dal mancato versamento del secondo acconto alla data del 30.9.2013. All'oggettività di tali dati, connessa in primo luogo al raffronto dei due prezzi di vendita (quello promesso con efficacia obbligatoria dalla , e quello poi concretamente realizzato), si accompagna poi un valido CP_1 riscontro della prospettazione dell'attore circa il deprezzamento dell'immobile nell'arco temporale compreso tra la stipula del preliminare con la ed il contratto definitivo di vendita a terzi, CP_1 periodo di inerzia la cui decorrenza, giocoforza, è stata determinata dall'inadempimento della CP_1 alla stipula del definitivo: i report della Agenzia delle Entrate (fonte terza ed attendibile) indicano, infatti, per immobili quale quello in questione, dotato di evidenti caratteri di pregio (composto da sette vani e mezzo, per una superficie di circa 200 mq, oltre terrazza, e con R.C. di € 1626,84), un abbattimento del valore commerciale per metro quadro da una forbice compresa tra € 4.400,00 ed €
6.600,00 nell'anno 2013, a quella compresa tra € 3.600,00 ed € 5.400,00 nel 2016. Appare dunque fondata la prospettazione dell' dovendosi ritenere che l'aver venduto nell'anno 2016 ad Parte_1 un prezzo di mercato inferiore rispetto all'anno 2013, con conseguente pregiudizio economico, è circostanza eziologicamente legata all'inadempimento della rispetto all'obbligo da lei assunto CP_1 con il preliminare del 2013 e colpevolmente non mantenuto, di acquistare l'immobile al maggior prezzo all'epoca pattuito.
Il danno patito dall' è dunque quantificabile nel minor prezzo di vendita, e dunque va Parte_1 liquidato in misura di € 400.000,00, richiamando sotto tale aspetto quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 2771/2014) che ha ben chiarito che il risarcimento del danno, in tali ipotesi, è ancorato alla differenza del prezzo tra quanto pattuito in occasione del preliminare rimasto inadempiuto, e quanto poi risultante come valore di mercato concretamente realizzato.
Quanto invece al danno asseritamente patito per il venir meno della locazione, la domanda è stata correttamente respinta. La Corte osserva infatti che, oltre alla mancata produzione del contratto di locazione su cui verificare l'ammontare esatto del canone mensile, va evidenziato che l'intenzione di vendere l'immobile, con un primo tentativo in favore della , e con la successiva e compiuta CP_1 operazione con la seconda acquirente, avrebbe in ogni caso portato alla risoluzione del contratto di locazione, al fine della sua vendita, e dunque non è possibile ipotizzare alcun nesso causale esclusivo tra la decisione di dismettere la locazione e la specifica operazione di vendita con la . CP_1
Ciò posto, stante la valida prova del danno patito per effetto dell'inadempimento della CP_1
(sebbene limitatamente alla questione della successiva vendita al minor prezzo), la va CP_1 condannata al risarcimento del danno in favore dell' nella misura di € 400.000,00, Parte_1 importo da cui va detratto quello di € 150.000,00, che invece l' è tenuto a restituire alla Parte_1
rinveniente dal pagamento dell'acconto di € 100.000,00 già disposto in primo grado (e qui CP_1 confermato) e della caparra di € 50.000,00. Per le considerazioni esposte, in parziale riforma della pronuncia impugnata, va dunque condannata la al pagamento in favore dell' a titolo di risarcimento del danno, della somma di € CP_1 Parte_1
400.000,00, e va parimenti condannato l' alla ulteriore restituzione in favore della Parte_1 CP_1 dell'importo di € 50.000,00, oltre a quello di € 100.000,00 già disposto in primo grado nella relativa statuizione in questa sede confermata.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta pienamente applicabile il principio della soccombenza a carico della appellata , soccombente rispetto a tutte le domande CP_1 originariamente esercitate.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri compresi tra i minimi ed i medi (tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -
2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante principale stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €
52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del decisum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989). Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1199/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_1 parziale modifica della pronuncia n. 244/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 2.2.2021:
Condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
400.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
Condanna alla restituzione in favore della della somma di € 150.000,00, Parte_1 CP_1 per le causali di cui in motivazione, oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida in euro 8.500,00 per il primo grado ed in euro 9.250,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellata/appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello incidentale proposto.
Napoli, 9.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano