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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 801/2025
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott. Dario Albergo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da in persona del l.r.p.t., con sede in Serradifalco (CL) Via Cav. Vitt. Parte_1 Parte_2 (P. Iva ); P.IVA_1 ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti, anche alla luce della disposta integrazione, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto sussistere un rapporto di transazione commerciale;
ritenuto dunque che non si pone un problema di rapporti tra professionista e consumatore, data la natura giuridica delle parti, e dunque non è necessario operare gli accertamenti di cui alla recente giurisprudenza in materia di clausole vessatorie;
vista la richiesta di distrazione delle spese;
INGIUNGE A in persona del l.r.p.t., con sede in Fiano Romano Controparte_1 (RM), Via dell'Astronomia Snc (P. Iva P.IVA_2 di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro il termine di quaranta giorni:
1. la somma di € 37.430,70;
2. interessi come da domanda (“oltre gli interessi moratori ex D.L. 231/02 dal dovuto all'effettivo soddisfo.”);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed in € 1.370,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, disponendosene la distrazione in favore del difensore, Avv. Paolo Catra, dichiaratosi antistatario;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto a norma di legge nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Caltanissetta, 07.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott. Dario Albergo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da in persona del l.r.p.t., con sede in Serradifalco (CL) Via Cav. Vitt. Parte_1 Parte_2 (P. Iva ); P.IVA_1 ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti, anche alla luce della disposta integrazione, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto sussistere un rapporto di transazione commerciale;
ritenuto dunque che non si pone un problema di rapporti tra professionista e consumatore, data la natura giuridica delle parti, e dunque non è necessario operare gli accertamenti di cui alla recente giurisprudenza in materia di clausole vessatorie;
vista la richiesta di distrazione delle spese;
INGIUNGE A in persona del l.r.p.t., con sede in Fiano Romano Controparte_1 (RM), Via dell'Astronomia Snc (P. Iva P.IVA_2 di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro il termine di quaranta giorni:
1. la somma di € 37.430,70;
2. interessi come da domanda (“oltre gli interessi moratori ex D.L. 231/02 dal dovuto all'effettivo soddisfo.”);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed in € 1.370,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, disponendosene la distrazione in favore del difensore, Avv. Paolo Catra, dichiaratosi antistatario;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto a norma di legge nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Caltanissetta, 07.06.2025
Il Giudice Dario Albergo