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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANNA MARIA RASCHELLÁ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1010/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 17.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti in proprio ed in qualità di eredi di (C.F. Parte_4 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Catanzaro il 22.02.2009 CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Valerio Zimatore, Orazio
Zimatore e Alessandro Zimatore giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis: - in via principale – in accoglimento dei motivi di appello sub 1. 2. e 5. – riformare l'impugnata sentenza, accogliendo le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e quindi: I. accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la responsabilità della in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per Controparte_1 la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva n. 2004/80/CE; II. accertare
e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli odierni attori, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva n.
2004/80/CE, è pari ad € 2.500.000,00 ciascuno ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
III. per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del pro tempore al pagamento in favore degli odierni
[...] Controparte_2 attori della somma di € 2.500.000,00 ciascuno (ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio) a titolo di risarcimento e/o indennizzo per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva n. 2004/80/CE”;
Per Parte appellata … “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:
Rigettare l'appello, in quanto infondato;
2) In subordine, ridurre il quantum richiesto, poiché erroneo ed eccessivo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Parte_4 [...] al fine di accertare la sua responsabilità per la mancata e non corretta attuazione Controparte_1 della Direttiva n. 2004/80 CE, con conseguente risarcimento del danno a titolo di indennizzo dei danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del reato violento ed intenzionale di omicidio volontario, commesso nei confronti del proprio congiunto . Persona_1
A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto che:
- la sera del 22 febbraio 2009, è stato aggredito e accoltellato da Persona_1 [...]
e nei pressi del Centro Commerciale “Le Fornaci”, in Parte_5 Controparte_3
Catanzaro, decedendo poco dopo l'arrivo dei soccorsi;
- in sede di giudizio penale, è stata definitivamente accertata, con sentenze passate in giudicato, la responsabilità di e per il reato di cui all'art. 575 Parte_5 Controparte_3
c.p. (omicidio volontario) in danno di congiunto convivente degli Persona_1 odierni attori;
- con sentenza n. 2/12 R. G. Sent. della Corte di Assise di Catanzaro, Parte_5 confermata in sede di appello e divenuta irrevocabile in data 18.02.2014 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, è stato condannato alla pena di anni 21 e mesi 3 di reclusione, oltre che al pagamento di una provvisionale in favore di e pari Parte_1 Parte_2 ad € 100.000,00, ciascuno e pari ad € 50.000,00 in favore di e delle spese Parte_3 processuali liquidate in complessivi € 11.250,00; invece, all'epoca dei Controparte_3 fatti minore, per questo motivo non vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale da parte degli attori, è stato condannato, all'esito del giudizio di appello (sentenza n. 21/10
Reg. Sent. della Corte di Appello di Catanzaro -Sezione Minorenni Penale), alla pena di anni dieci di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici e la condanna è divenuta irrevocabile in data 18.10.2011 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione.
Hanno rappresentato che sussisteva una assoluta impossibilità di conseguire il risarcimento da e privi delle risorse necessarie, anche in considerazione del lungo stato Pt_5 Controparte_3 di detenzione inflitto in sentenza.
Con atto di diffida del 12.2.2014 hanno richiesto al governo italiano e quindi, alla
[...]
il risarcimento e/o l'indennizzo di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti a causa del gravissimo reato di cui è stato vittima il proprio congiunto, sul presupposto della responsabilità civile dello Stato Italiano, in specie del Governo, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della Direttiva 2004/80/CE nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti;
la suddetta diffida è rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse di fatto, gli istanti hanno dedotto che, sussistono tutti i presupposti per ottenere la condanna della al risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 causa del gravissimo reato di cui è stato vittima il proprio congiunto.
Alla domanda ha resistito la Consiglio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 CP_1 poiché infondata stante l'inapplicabilità della direttiva 2004/80/CE alle situazioni interne, l'assenza di responsabilità e la mancata condizione dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva e in subordine, la riduzione del quantum, poiché erroneo ed eccessivo, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e l'espletamento consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1474/20220 resa il 10.12.2020 il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto: Rigetta tutte le domande attoree;
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda sul presupposto che le parti attrici non hanno provato la condizione di accesso all'indennizzo, consistente nell'impossibilità ad ottenere il risarcimento dal responsabile del fatto ai sensi dell'art. 12 lett. b) della legge 122/20216, ovvero non hanno dimostrato, né tanto meno provato, di aver agito con una procedura esecutiva nei confronti del responsabile e che detta procedura sia risultata infruttuosa come previsto espressamente dalla legge sopra menzionata, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.05.2021.
Con comparsa depositata il 21.09.2021 si è costituito in giudizio la Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto
[...]
e la conferma della sentenza di primo grado.
L'udienza del 09 ottobre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15 ottobre 2024 comunicato in data 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, sostituendo il Giudice Relatore con la
Dott.ssa Ferriero Silvana.
Parte appellante ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. mentre parte appellata ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per “Violazione di legge: errata applicazione art. 12 lett. b) legge n. 122/2016”.
Rilevano gli appellanti che la citata legge è entrata in vigore successivamente alla proposizione del giudizio di primo grado ed ha introdotto nell'ordinamento italiano un particolare sistema di indennizzo, in presenza di particolari presupposti, a favore delle “vittime di reati violenti” e che quindi le sue previsioni non potessero essere applicate nel giudizio in questione che, peraltro, non aveva ad oggetto la domanda di indennizzo previsto dalla legge, ma la domanda di risarcimento del danno per omesso recepimento della direttiva comunitaria.
Precisano che rispetto a detta domanda hanno dimostrato la ricorrenza di tutti i presupposti ivi compresa la mancanza di beni mobili ed immobili in capo agli stessi;
la lunga condanna inflitta ad entrambi gli autori del reato, che porta a concludere per l' impossibilità che durante il periodo di detenzione gli obbligati fossero capaci di produrre ulteriori fonti di reddito pignorabile;
la appartenenza dimostrata ed accertata dalle sentenze penali all'etnia rom residente in [...], notoriamente oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia e da parte dell'autorità giudiziaria che li rende soggetti da ritenere potenzialmente privi di fonte lecita di guadagno e quindi non solvibili e aggredibili civilmente.
In più le suddette circostanze, non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte della
[...]
né d'altra parte sono mai stati allegati fatti e/o circostanze dirette a Controparte_1 dimostrare il contrario. Ritengono pertanto, illegittima e meritevole di riforma la sentenza appellata avendo errato il giudice di primo grado nel ritenere applicabile al caso di specie la legge n. 122/16 ed i suoi presupposti non avendo del resto mai agito in forza di detta legge e non avendo applicato la normativa comunitaria ed i principi comunitari dettati in materia e cristallizzati nella recente giurisprudenza comunitaria.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la sentenza per “Interpretazione adeguatrice e/o disapplicazione dell'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122/16 nel rispetto del diritto comunitario”.
Adducono che qualora fosse corretto doversi applicare al caso di specie la legge n. 122/16, assumendo così rilievo in specie l'art. 12, comma 1 lett. b) e conseguentemente il gravoso presupposto che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, ritengono suggerire una interpretazione ed applicazione “adeguatrici” della normativa in questione che non contrasti con le finalità del diritto comunitario ed in particolare con le finalità della direttiva
2004/80/CE, oltre che con i principi comunitari di non discriminazione tra vittime di reati intenzionali violenti in situazione transfrontaliera e vittime di reati intenzionali violenti residenti e di libera circolazione delle persone e dei servizi che la stessa direttiva europea, mirando a facilitare l'accesso all'indennizzo dei cittadini dell'unione europea vittime di reati intenzionali violenti, concorre a realizzare
Detta direttiva, pare richiamare quale presupposto, ai fini dell'accesso all'indennizzo, la semplice insolvenza del colpevole del reato.
La condizione della preventiva escussione del reo introdotta nell'ordinamento interno, invero, appare collidere con la finalità della citata direttiva che è chiaramente quella di rendere effettiva la libertà di circolazione delle persone nel territorio dell'Unione ed evitare discriminazioni tra i cittadini europei agevolando l'indennizzo dei danni patiti in uno Stato membro qualsiasi in quanto vittime di reati violenti e intenzionali.
Nel caso di specie, per quanto già rappresentato può dirsi raggiunta la prova di detta insolvenza dimostrata documentalmente, oltre che a seguito del comportamento processuale di controparte che non ha mai contestato i fatti e le circostanze in tal senso allegati e documentati e non ha mai dedotto e/o provato fatti o circostanze contrari.
Detta condizione ritengono sia stato in ogni caso adempiuta in primo grado dagli odierni appellanti, per quanto già sopra ampiamente rappresentato in merito alla dedotta insolvenza del colpevole del reato, commesso in danno del congiunto, avendo gli stessi allegato, dedotto e provato fatti e circostanze in merito a detta condizione. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per “Incostituzionalità dell'art. 12, comma
1, lett. b) della legge n. 122/16 per contrasto e violazione degli artt. 3, 10 e 11 della costituzione e per contrasto e vio-lazione della direttiva comunitaria 2004/80/ce, del principio comunitario della libera circolazione delle persone e dei servizi e del principio comunitario di non discriminazione”.
Invero, sollevano la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 12, comma 1, lett.
b) della legge n. 122/2016; ritengono che il legislatore europeo mira a realizzare attraverso la finalità della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29/04/2004 di facilitare l'accesso all'indennizzo dei cittadini dell'unione europea vittime di reati intenzionali violenti in situazione transfrontaliera e vittime di reati intenzionali violenti residenti.
Rendere più gravoso l'accesso all'indennizzo, obbligando la vittima del reato o in ipotesi di omicidio,
i parenti della vittima, ad esperire azione esecutiva nei confronti del colpevole del reato, si pone in contrasto e in violazione di detti principi ed obiettivi comunitari, con la finalità della direttiva
2004/80/CE e quindi, con i citati artt. 10 e 11 della costituzione italiana che sanciscono, come detto, il primato del diritto comunitario su quello italiano.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti contestano l'”Incostituzionalità dell'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122/16 “nella parte in cui prevede che la condizione della preventiva infruttuosa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato “ non si applica in ipotesi di delitto di omicidio alle sole ipotesi in cui l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza” e non anche a tutte le ipotesi di delitto di omicidio, per contrasto e violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di ragionevolezza e del divieto di disparità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.
La disposizione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122/16, invero, in ipotesi di omicidio, prevedendo l'applicazione della particolare condizione della preventiva ed infruttuosa esecuzione nei confronti del responsabile del reato, nell'escludere solo particolare ipotesi in cui le vittime si trovino in determinate condizioni personali appare incostituzionale per contrasto e violazione dei citati principi garantiti ed espressi dall'art. 3 del Costituzione in quanto opera chiaramente una discriminazione in ipotesi di delitto di omicidio.
Secondo gli appellanti, la differenziazione operata dalla citata disposizione si concretizza in una disparità di trattamento nell'accesso al beneficio dell'indennizzo statale, ossia una discriminazione tra i soggetti potenzialmente beneficiari dell'indennizzo, fondata su situazioni personali che possono caratterizzare la persona vittima del reato di omicidio, soprattutto se rapportata alla ratio esclusivamente economica della condizione della preventiva infruttuosa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato.
Sostengono pertanto che il principio di cui all'art. 3 Cost. risulta violato quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate.
Alle ragioni degli appellanti la ha replicato evidenziando che, Controparte_1 indipendentemente dalla data di entrata in vigore della legge, il presupposto per l'intervento dello
Stato nello stesso impianto della direttiva è costituito dalla impossibilità del danneggiato di conseguire il risarcimento nei confronti dell'autore del reato e che detta impossibilità deve essere allegata e provata dalla parte che invochi il beneficio: ha evidenziato altresì che nel caso in esame gli attori a seguito della loro costituzione di parte civile nel giudizio penale nei confronti dell'autore di reato maggiorenne avevano ottenuto un titolo esecutivo costituito dalla pronuncia di una provvisionale in loro favore e non avevano in alcun modo dato seguito a detto titolo. In ogni caso ha evidenziato in ordine al quantum che gli attori non potrebbero ottenere di più di quanto avrebbero ottenuto in caso di tempestivo adeguamento alla normativa e quindi non più dell'importo dell'indennizzo fissato dal DM del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019 in € 50.000 per i parenti vittime del reato di omicidio.
Il primo motivo d'appello è fondato e vale a determinare la riforma della sentenza impugnata con assorbimento di ogni altro rilievo.
La questione dell'incidenza della entrata in vigore della legge n. 22 del 2016 sui giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva CE 2004/80 è stata espressamente affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 228 del 2023 che ha fissato i seguenti principi:
1) La sopravvenienza in corso di causa del provvedimento normativo che disciplina i benefici previsti dalla direttiva comunitaria tardivamente attuata non determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta sul presupposto della mancata attuazione della direttiva;
2) Con specifico riferimento ai rapporti tra la direttiva CE 2004/80 e la legge 122 del 2016 il requisito della preventivo esperimento dell'azione esecutiva non può applicarsi all'azione di risarcimento del danno proposta prima dell'entrata in vigore della legge;
3) Per la richiesta di risarcimento è sufficiente anche una “oggettiva difficoltà nel conseguire il risarcimento, e ciò sulla base di "fattori diversi" tra i quali anche l'assenza di "risorse economiche sufficienti" in capo al medesimo- desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso secondo quanto richiesto dalla direttiva” Nel caso all'esame della Corte gli appellanti hanno dimostrato attraverso la produzione delle visure catastali che entrambi gli autori di reato non sono titolari di beni immobili, hanno inoltre allegato le lunghe detenzioni scaturite proprio dalle condanne inflitte per il reato di cui fu vittima il loro congiunto, in uno con la abitualità al delitto emergente dalle sentenze penali e, quindi, alla verosimile mancanza di fonti di reddito lecite da potere aggredire,
l'appartenenza infine alla etnia rom e, quindi, l'inserimento in un contesto socio ambientale caratterizzato dal uno stile di vita fatto di espedienti spesso illeciti.
Le puntuali allegazioni degli attori non sono state smentite da nessun elemento di segno contrario: è un fatto che al momento della proposizione della domanda di primo grado entrambi gli obbligati erano in stato di detenzione in espiazione rispettivamente di una condanna a dieci anni per il minore e a ventuno anni e tre mesi per il maggiorenne. Dalla motivazione delle sentenze a carico dell'allora minorenne emerge che il Controparte_3 reato fu da questi commesso in occasione di un rientro a casa, essendo il minore inserito già da tre anni in una comunità in ragione del suo precoce esordio criminale, che lo ha visto autore di reati contro il patrimonio sin dall'età di quattordici anni. Questo essendo lo scenario sociale e personologico degli autori del reato, deve ritenersi che in mancanza di beni immobili aggredibili, pressocchè inesistenti fossero le possibilità degli appellati di rivalersi economicamente nei confronti dei rei.
Deve quindi ritenersi ricorrente quella situazione difficoltà che secondo la Corte di Cassazione giustifica l'intervento suppletivo dello Stato e che della possibilità di detto intervento le parti siano stati private in conseguenza dell'inadempimento dello Stato Italiano all'obbligo di dare attuazione alla direttiva CE 2004/80.
Ritenuta quindi la fondatezza della domanda risarcitoria, con riferimento alla quantificazione degli importi spettanti occorre ricordare che il danno da mancato tempestivo recepimento di una direttiva comunitaria, secondo la costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di
Cassazione “dà luogo a una responsabilità contrattuale dello Stato per violazione di un obbligo "ex lege", di natura indennitaria per attività non antigiuridica”, la natura indennitaria dell'obbligazione comporta che essa, a differenza di una responsabilità risarcitoria che nasce dal fatto illecito a monte, non ha una funzione integralmente ristoratrice del pregiudizio subito dalle vittime del reato. A queste spetta, infatti, esclusivamente il beneficio cui avrebbero potuto accedere se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita.
Deve quindi convenirsi con la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui nella situazione data gli appellanti hanno diritto alla corresponsione di una somma di denaro pari a quella spettante sulla base della legge che seppure tardivamente ha dato attuazione alla direttiva e, quindi, l'importo spettante è quindi quello stabilito dal DM 22 novembre 2019 che per le vittime collaterali del reato di omicidio prevede la corresponsione della somma di € 50.000.
Trattandosi di obbligazione indennitaria su detta somma non spetta la rivalutazione monetaria ma solo gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le ragioni della decisione e, in particolare, il riferimento ad un orientamento giurisprudenziale affermatosi successivamente alla data di decisione del giudizio di primo grado, giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del
2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, individuato in ragione dell'importo riconosciuto a ciascun appellante, ridotti del 30% in ragione della identità delle questioni e aumentati del 30% per ciascuna parte oltre la prima ( cfr. Cass. 10367/2024). Sull'importo così ottenuto viene applicata la riduzione del 50% in conseguenza della parziale compensazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Catanzaro n. 1474/2020 e nei confronti della Controparte_1
così provvede:
[...] in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie parzialmente la domanda degli appellanti e condanna lo alla corresponsione nei confronti di CP_4 ciascuno di essi della somma di € 50.000 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
condanna lo Stato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che, già compensate della metà, liquida per il primo grado in € 856,5 per spese vive ed € € 5.065 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 402 per spese vive ed € 6.645 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANNA MARIA RASCHELLÁ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1010/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 17.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti in proprio ed in qualità di eredi di (C.F. Parte_4 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Catanzaro il 22.02.2009 CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Valerio Zimatore, Orazio
Zimatore e Alessandro Zimatore giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis: - in via principale – in accoglimento dei motivi di appello sub 1. 2. e 5. – riformare l'impugnata sentenza, accogliendo le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e quindi: I. accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la responsabilità della in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per Controparte_1 la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva n. 2004/80/CE; II. accertare
e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli odierni attori, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva n.
2004/80/CE, è pari ad € 2.500.000,00 ciascuno ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
III. per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del pro tempore al pagamento in favore degli odierni
[...] Controparte_2 attori della somma di € 2.500.000,00 ciascuno (ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio) a titolo di risarcimento e/o indennizzo per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva n. 2004/80/CE”;
Per Parte appellata … “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:
Rigettare l'appello, in quanto infondato;
2) In subordine, ridurre il quantum richiesto, poiché erroneo ed eccessivo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Parte_4 [...] al fine di accertare la sua responsabilità per la mancata e non corretta attuazione Controparte_1 della Direttiva n. 2004/80 CE, con conseguente risarcimento del danno a titolo di indennizzo dei danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del reato violento ed intenzionale di omicidio volontario, commesso nei confronti del proprio congiunto . Persona_1
A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto che:
- la sera del 22 febbraio 2009, è stato aggredito e accoltellato da Persona_1 [...]
e nei pressi del Centro Commerciale “Le Fornaci”, in Parte_5 Controparte_3
Catanzaro, decedendo poco dopo l'arrivo dei soccorsi;
- in sede di giudizio penale, è stata definitivamente accertata, con sentenze passate in giudicato, la responsabilità di e per il reato di cui all'art. 575 Parte_5 Controparte_3
c.p. (omicidio volontario) in danno di congiunto convivente degli Persona_1 odierni attori;
- con sentenza n. 2/12 R. G. Sent. della Corte di Assise di Catanzaro, Parte_5 confermata in sede di appello e divenuta irrevocabile in data 18.02.2014 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, è stato condannato alla pena di anni 21 e mesi 3 di reclusione, oltre che al pagamento di una provvisionale in favore di e pari Parte_1 Parte_2 ad € 100.000,00, ciascuno e pari ad € 50.000,00 in favore di e delle spese Parte_3 processuali liquidate in complessivi € 11.250,00; invece, all'epoca dei Controparte_3 fatti minore, per questo motivo non vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale da parte degli attori, è stato condannato, all'esito del giudizio di appello (sentenza n. 21/10
Reg. Sent. della Corte di Appello di Catanzaro -Sezione Minorenni Penale), alla pena di anni dieci di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici e la condanna è divenuta irrevocabile in data 18.10.2011 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione.
Hanno rappresentato che sussisteva una assoluta impossibilità di conseguire il risarcimento da e privi delle risorse necessarie, anche in considerazione del lungo stato Pt_5 Controparte_3 di detenzione inflitto in sentenza.
Con atto di diffida del 12.2.2014 hanno richiesto al governo italiano e quindi, alla
[...]
il risarcimento e/o l'indennizzo di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti a causa del gravissimo reato di cui è stato vittima il proprio congiunto, sul presupposto della responsabilità civile dello Stato Italiano, in specie del Governo, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della Direttiva 2004/80/CE nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti;
la suddetta diffida è rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse di fatto, gli istanti hanno dedotto che, sussistono tutti i presupposti per ottenere la condanna della al risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 causa del gravissimo reato di cui è stato vittima il proprio congiunto.
Alla domanda ha resistito la Consiglio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 CP_1 poiché infondata stante l'inapplicabilità della direttiva 2004/80/CE alle situazioni interne, l'assenza di responsabilità e la mancata condizione dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva e in subordine, la riduzione del quantum, poiché erroneo ed eccessivo, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e l'espletamento consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1474/20220 resa il 10.12.2020 il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto: Rigetta tutte le domande attoree;
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda sul presupposto che le parti attrici non hanno provato la condizione di accesso all'indennizzo, consistente nell'impossibilità ad ottenere il risarcimento dal responsabile del fatto ai sensi dell'art. 12 lett. b) della legge 122/20216, ovvero non hanno dimostrato, né tanto meno provato, di aver agito con una procedura esecutiva nei confronti del responsabile e che detta procedura sia risultata infruttuosa come previsto espressamente dalla legge sopra menzionata, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.05.2021.
Con comparsa depositata il 21.09.2021 si è costituito in giudizio la Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto
[...]
e la conferma della sentenza di primo grado.
L'udienza del 09 ottobre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15 ottobre 2024 comunicato in data 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, sostituendo il Giudice Relatore con la
Dott.ssa Ferriero Silvana.
Parte appellante ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. mentre parte appellata ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per “Violazione di legge: errata applicazione art. 12 lett. b) legge n. 122/2016”.
Rilevano gli appellanti che la citata legge è entrata in vigore successivamente alla proposizione del giudizio di primo grado ed ha introdotto nell'ordinamento italiano un particolare sistema di indennizzo, in presenza di particolari presupposti, a favore delle “vittime di reati violenti” e che quindi le sue previsioni non potessero essere applicate nel giudizio in questione che, peraltro, non aveva ad oggetto la domanda di indennizzo previsto dalla legge, ma la domanda di risarcimento del danno per omesso recepimento della direttiva comunitaria.
Precisano che rispetto a detta domanda hanno dimostrato la ricorrenza di tutti i presupposti ivi compresa la mancanza di beni mobili ed immobili in capo agli stessi;
la lunga condanna inflitta ad entrambi gli autori del reato, che porta a concludere per l' impossibilità che durante il periodo di detenzione gli obbligati fossero capaci di produrre ulteriori fonti di reddito pignorabile;
la appartenenza dimostrata ed accertata dalle sentenze penali all'etnia rom residente in [...], notoriamente oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia e da parte dell'autorità giudiziaria che li rende soggetti da ritenere potenzialmente privi di fonte lecita di guadagno e quindi non solvibili e aggredibili civilmente.
In più le suddette circostanze, non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte della
[...]
né d'altra parte sono mai stati allegati fatti e/o circostanze dirette a Controparte_1 dimostrare il contrario. Ritengono pertanto, illegittima e meritevole di riforma la sentenza appellata avendo errato il giudice di primo grado nel ritenere applicabile al caso di specie la legge n. 122/16 ed i suoi presupposti non avendo del resto mai agito in forza di detta legge e non avendo applicato la normativa comunitaria ed i principi comunitari dettati in materia e cristallizzati nella recente giurisprudenza comunitaria.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la sentenza per “Interpretazione adeguatrice e/o disapplicazione dell'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122/16 nel rispetto del diritto comunitario”.
Adducono che qualora fosse corretto doversi applicare al caso di specie la legge n. 122/16, assumendo così rilievo in specie l'art. 12, comma 1 lett. b) e conseguentemente il gravoso presupposto che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, ritengono suggerire una interpretazione ed applicazione “adeguatrici” della normativa in questione che non contrasti con le finalità del diritto comunitario ed in particolare con le finalità della direttiva
2004/80/CE, oltre che con i principi comunitari di non discriminazione tra vittime di reati intenzionali violenti in situazione transfrontaliera e vittime di reati intenzionali violenti residenti e di libera circolazione delle persone e dei servizi che la stessa direttiva europea, mirando a facilitare l'accesso all'indennizzo dei cittadini dell'unione europea vittime di reati intenzionali violenti, concorre a realizzare
Detta direttiva, pare richiamare quale presupposto, ai fini dell'accesso all'indennizzo, la semplice insolvenza del colpevole del reato.
La condizione della preventiva escussione del reo introdotta nell'ordinamento interno, invero, appare collidere con la finalità della citata direttiva che è chiaramente quella di rendere effettiva la libertà di circolazione delle persone nel territorio dell'Unione ed evitare discriminazioni tra i cittadini europei agevolando l'indennizzo dei danni patiti in uno Stato membro qualsiasi in quanto vittime di reati violenti e intenzionali.
Nel caso di specie, per quanto già rappresentato può dirsi raggiunta la prova di detta insolvenza dimostrata documentalmente, oltre che a seguito del comportamento processuale di controparte che non ha mai contestato i fatti e le circostanze in tal senso allegati e documentati e non ha mai dedotto e/o provato fatti o circostanze contrari.
Detta condizione ritengono sia stato in ogni caso adempiuta in primo grado dagli odierni appellanti, per quanto già sopra ampiamente rappresentato in merito alla dedotta insolvenza del colpevole del reato, commesso in danno del congiunto, avendo gli stessi allegato, dedotto e provato fatti e circostanze in merito a detta condizione. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per “Incostituzionalità dell'art. 12, comma
1, lett. b) della legge n. 122/16 per contrasto e violazione degli artt. 3, 10 e 11 della costituzione e per contrasto e vio-lazione della direttiva comunitaria 2004/80/ce, del principio comunitario della libera circolazione delle persone e dei servizi e del principio comunitario di non discriminazione”.
Invero, sollevano la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 12, comma 1, lett.
b) della legge n. 122/2016; ritengono che il legislatore europeo mira a realizzare attraverso la finalità della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29/04/2004 di facilitare l'accesso all'indennizzo dei cittadini dell'unione europea vittime di reati intenzionali violenti in situazione transfrontaliera e vittime di reati intenzionali violenti residenti.
Rendere più gravoso l'accesso all'indennizzo, obbligando la vittima del reato o in ipotesi di omicidio,
i parenti della vittima, ad esperire azione esecutiva nei confronti del colpevole del reato, si pone in contrasto e in violazione di detti principi ed obiettivi comunitari, con la finalità della direttiva
2004/80/CE e quindi, con i citati artt. 10 e 11 della costituzione italiana che sanciscono, come detto, il primato del diritto comunitario su quello italiano.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti contestano l'”Incostituzionalità dell'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122/16 “nella parte in cui prevede che la condizione della preventiva infruttuosa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato “ non si applica in ipotesi di delitto di omicidio alle sole ipotesi in cui l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza” e non anche a tutte le ipotesi di delitto di omicidio, per contrasto e violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di ragionevolezza e del divieto di disparità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.
La disposizione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122/16, invero, in ipotesi di omicidio, prevedendo l'applicazione della particolare condizione della preventiva ed infruttuosa esecuzione nei confronti del responsabile del reato, nell'escludere solo particolare ipotesi in cui le vittime si trovino in determinate condizioni personali appare incostituzionale per contrasto e violazione dei citati principi garantiti ed espressi dall'art. 3 del Costituzione in quanto opera chiaramente una discriminazione in ipotesi di delitto di omicidio.
Secondo gli appellanti, la differenziazione operata dalla citata disposizione si concretizza in una disparità di trattamento nell'accesso al beneficio dell'indennizzo statale, ossia una discriminazione tra i soggetti potenzialmente beneficiari dell'indennizzo, fondata su situazioni personali che possono caratterizzare la persona vittima del reato di omicidio, soprattutto se rapportata alla ratio esclusivamente economica della condizione della preventiva infruttuosa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato.
Sostengono pertanto che il principio di cui all'art. 3 Cost. risulta violato quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate.
Alle ragioni degli appellanti la ha replicato evidenziando che, Controparte_1 indipendentemente dalla data di entrata in vigore della legge, il presupposto per l'intervento dello
Stato nello stesso impianto della direttiva è costituito dalla impossibilità del danneggiato di conseguire il risarcimento nei confronti dell'autore del reato e che detta impossibilità deve essere allegata e provata dalla parte che invochi il beneficio: ha evidenziato altresì che nel caso in esame gli attori a seguito della loro costituzione di parte civile nel giudizio penale nei confronti dell'autore di reato maggiorenne avevano ottenuto un titolo esecutivo costituito dalla pronuncia di una provvisionale in loro favore e non avevano in alcun modo dato seguito a detto titolo. In ogni caso ha evidenziato in ordine al quantum che gli attori non potrebbero ottenere di più di quanto avrebbero ottenuto in caso di tempestivo adeguamento alla normativa e quindi non più dell'importo dell'indennizzo fissato dal DM del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019 in € 50.000 per i parenti vittime del reato di omicidio.
Il primo motivo d'appello è fondato e vale a determinare la riforma della sentenza impugnata con assorbimento di ogni altro rilievo.
La questione dell'incidenza della entrata in vigore della legge n. 22 del 2016 sui giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva CE 2004/80 è stata espressamente affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 228 del 2023 che ha fissato i seguenti principi:
1) La sopravvenienza in corso di causa del provvedimento normativo che disciplina i benefici previsti dalla direttiva comunitaria tardivamente attuata non determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta sul presupposto della mancata attuazione della direttiva;
2) Con specifico riferimento ai rapporti tra la direttiva CE 2004/80 e la legge 122 del 2016 il requisito della preventivo esperimento dell'azione esecutiva non può applicarsi all'azione di risarcimento del danno proposta prima dell'entrata in vigore della legge;
3) Per la richiesta di risarcimento è sufficiente anche una “oggettiva difficoltà nel conseguire il risarcimento, e ciò sulla base di "fattori diversi" tra i quali anche l'assenza di "risorse economiche sufficienti" in capo al medesimo- desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso secondo quanto richiesto dalla direttiva” Nel caso all'esame della Corte gli appellanti hanno dimostrato attraverso la produzione delle visure catastali che entrambi gli autori di reato non sono titolari di beni immobili, hanno inoltre allegato le lunghe detenzioni scaturite proprio dalle condanne inflitte per il reato di cui fu vittima il loro congiunto, in uno con la abitualità al delitto emergente dalle sentenze penali e, quindi, alla verosimile mancanza di fonti di reddito lecite da potere aggredire,
l'appartenenza infine alla etnia rom e, quindi, l'inserimento in un contesto socio ambientale caratterizzato dal uno stile di vita fatto di espedienti spesso illeciti.
Le puntuali allegazioni degli attori non sono state smentite da nessun elemento di segno contrario: è un fatto che al momento della proposizione della domanda di primo grado entrambi gli obbligati erano in stato di detenzione in espiazione rispettivamente di una condanna a dieci anni per il minore e a ventuno anni e tre mesi per il maggiorenne. Dalla motivazione delle sentenze a carico dell'allora minorenne emerge che il Controparte_3 reato fu da questi commesso in occasione di un rientro a casa, essendo il minore inserito già da tre anni in una comunità in ragione del suo precoce esordio criminale, che lo ha visto autore di reati contro il patrimonio sin dall'età di quattordici anni. Questo essendo lo scenario sociale e personologico degli autori del reato, deve ritenersi che in mancanza di beni immobili aggredibili, pressocchè inesistenti fossero le possibilità degli appellati di rivalersi economicamente nei confronti dei rei.
Deve quindi ritenersi ricorrente quella situazione difficoltà che secondo la Corte di Cassazione giustifica l'intervento suppletivo dello Stato e che della possibilità di detto intervento le parti siano stati private in conseguenza dell'inadempimento dello Stato Italiano all'obbligo di dare attuazione alla direttiva CE 2004/80.
Ritenuta quindi la fondatezza della domanda risarcitoria, con riferimento alla quantificazione degli importi spettanti occorre ricordare che il danno da mancato tempestivo recepimento di una direttiva comunitaria, secondo la costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di
Cassazione “dà luogo a una responsabilità contrattuale dello Stato per violazione di un obbligo "ex lege", di natura indennitaria per attività non antigiuridica”, la natura indennitaria dell'obbligazione comporta che essa, a differenza di una responsabilità risarcitoria che nasce dal fatto illecito a monte, non ha una funzione integralmente ristoratrice del pregiudizio subito dalle vittime del reato. A queste spetta, infatti, esclusivamente il beneficio cui avrebbero potuto accedere se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita.
Deve quindi convenirsi con la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui nella situazione data gli appellanti hanno diritto alla corresponsione di una somma di denaro pari a quella spettante sulla base della legge che seppure tardivamente ha dato attuazione alla direttiva e, quindi, l'importo spettante è quindi quello stabilito dal DM 22 novembre 2019 che per le vittime collaterali del reato di omicidio prevede la corresponsione della somma di € 50.000.
Trattandosi di obbligazione indennitaria su detta somma non spetta la rivalutazione monetaria ma solo gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le ragioni della decisione e, in particolare, il riferimento ad un orientamento giurisprudenziale affermatosi successivamente alla data di decisione del giudizio di primo grado, giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del
2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, individuato in ragione dell'importo riconosciuto a ciascun appellante, ridotti del 30% in ragione della identità delle questioni e aumentati del 30% per ciascuna parte oltre la prima ( cfr. Cass. 10367/2024). Sull'importo così ottenuto viene applicata la riduzione del 50% in conseguenza della parziale compensazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Catanzaro n. 1474/2020 e nei confronti della Controparte_1
così provvede:
[...] in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie parzialmente la domanda degli appellanti e condanna lo alla corresponsione nei confronti di CP_4 ciascuno di essi della somma di € 50.000 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
condanna lo Stato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che, già compensate della metà, liquida per il primo grado in € 856,5 per spese vive ed € € 5.065 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 402 per spese vive ed € 6.645 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto