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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/10/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 214 R. G. anno 2025 promossa in grado di appello DA
, elettivamente domiciliato in Palermo nella Piazza F. Parte_1
Chopin n. 13 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Butticè, che lo rappresenta e difende. Appellante CONTRO
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai propri atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.1040/2025, pubblicata il 5 marzo 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., ha dichiarato che il ricorrente, per la malattia professionale che lo affligge, ha riportato un danno biologico nella misura del 10% ed ha condannato l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo con gli CP_2 accessori come per legge, nonché alla refusione della metà delle spese di lite, liquidate in € 1.348,50, e distratte in favore dei difensori. Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in cancelleria il 7 marzo 2025, censurando esclusivamente il capo di sentenza relativo al regolamento delle spese.
1 Lamenta, in particolare, l'illegittimità della compensazione parziale e la violazione del principio di soccombenza;
che il Tribunale avrebbe, inoltre, liquidato le stesse senza conformarsi ai parametri minimi tabellari inderogabili previsti dal D.M. n.55/2014 e succ. modif . in materia di compensi professionali. Pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio l e ne va CP_2 quindi, dichiarata la contumacia All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce.
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L'appello è infondato. Il Tribunale ha valutato che il mancato riconoscimento in sede amministrativa della malattia è derivato anche da un comportamento negligente del ricorrente e che comunque la malattia è stata riconosciuta con decorrenza successiva al ricorso in via amministrativa e che, di conseguenza, le spese di lite vanno compensate per metà mentre si pongono per la restante metà a carico dell' e distratte in favore dei CP_2 procuratori antistatari, dovendosi liquidare, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, al minimo della tariffa, tenuto conto che si tratta di cause seriali e che lo scaglione di riferimento è da € 5.200 ad € 26.000. Rimarca, invece, l'appellante la piena soccombenza dell' ed il giudizio CP_2
(non seriale) caratterizzato da una difesa di merito (vedi ricorso introduttivo e verbali di udienza) nonché da istruttoria completa con esecuzione della CTU, la non sussistenza di ragioni giustificative della “compensazione parziale” e la erroneità dei fatti riportati a preteso supporto della detta compensazione. Esclude che vi fosse stata “negligenza” del ricorrente durante l'iter amministrativo - sottopostosi a tutti i controlli richiesti - e che alcuna incidenza in termini di spese dovesse avere la “decorrenza” del beneficio – in quanto indennizzo una tantum - ; contesta, in ultimo il carattere “seriale” della causa, connotata da peculiari oneri probatori circa l'esposizione a rischio e alla “complessità del giudizio medico legale di derivazione causale della patologia dalle sostanze nocive presenti sul luogo di lavoro”, esitata in senso pienamente favorevole al Cosenza. Giova rammentare che l'art. 92, comma 2 c.p.c. (dapprima emendato dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificato dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi ulteriormente modificato dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009, ed infine riformato dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132) nell'ultima sua formulazione (qui applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso di primo grado depositato l 11.10.2023) consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso
2 di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, a seguito dell'intervento additivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche ove si presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso che occupa, il Tribunale ha proceduto ad una compensazione parziale delle spese di lite sulla scorta di dette eccezionali ragioni;
tale statuizione, sorretta da una valutazione di per sé ampiamente discrezionale (con riferimento non solo all'an ma anche al quantum dell'eventuale compensazione delle spese), non è in alcun modo censurabile in quanto effettuata secundum legem, restando preclusa al giudice soltanto la possibilità di condannare al pagamento delle spese processuali la parte anche parzialmente vittoriosa – divieto che il primo giudice non ha qui violato-; in altri termini, la verifica di legittimità nell'esercizio di tale potere non può che essere effettuata in negativo, ossia nel senso di accertare che il giudice non abbia posto a fondamento della compensazione ragioni contrarie al predetto divieto normativo, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. L'appellante contrappone, infatti, agli argomenti che il Tribunale ha posto a supporto della decisione, una personale deduzione in merito all'irrilevanza della decorrenza della prestazione (l'indennizzo) che è concetto diverso dalla decorrenza della malattia - determinante un danno biologico pari al 10%- accertata dal ctu solo attraverso un ulteriore esame spirometrico eseguito nel marzo 2022 e una ulteriore TAC torace del giugno 2023, dunque ben dopo il provvedimento di diniego dell' CP_2 del 26.01.2022 durante la fase amministrativa. Quanto al secondo motivo di gravame giova premettere che la disciplina regolamentare applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, in relazione all'epoca della contestata liquidazione, è certamente il d.m. n. 37/2018 che con l'art. 1 comma 1 lett. A) ha rimodulato l'art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. v. art.4 cit. aggiornato al DM n.147/2022). Tale art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, nella originaria formulazione, dettava precisi minimi tabellari ai quali il Giudice era tenuto a conformarsi nella quantificazione delle spese processuali. La norma stabiliva, in particolare, che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
3 dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
ed altresì che il giudice dovesse attenersi ai “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. La giurisprudenza di legittimità, (richiamata, da sent. Cass. n. 11788/2023), aveva, quindi, affermato che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6-3, 29 settembre 2022, n.28325; Cass. Sez. 2, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. Sez. 3, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. Sez. 6 - 2, 1° giugno 2020, n. 10343; Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286).” La Suprema Corte ha, poi, già avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sulla modifica introdotta dal D.M. n. 37/2018, art.1, comma 1, lettera a), all'art.4 su cit., secondo cui i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” statuendo l'inderogabilità delle “riduzioni massime” (v. Cass. Ord. n 1421/2021, n. 9690 e 9691/2021, sent. n.9815/2023 e n. 11788/2023 cit.). Con tali pronunce i Giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come l'autorità giudicante non possa scendere al di sotto dei minimi tariffari (se non che adottando un'adeguata motivazione- v. Cass. n.89/2021) nel computo delle spese di lite, in quanto aventi carattere inderogabile;
che, peraltro, “L'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi, e si
4 applicano solo in caso di mancata determinazione consensuale degli onorari, restando consentito all'avvocato e al cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 23 novembre 2017, C-427/16 e C-428/16; Quarta Sezione, 4 luglio 2019, C-377/17). Anche il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, nel parere espresso n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, ha osservato che le cennate modifiche dei parametri erano state introdotte proprio al fine di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”, finalità che era stata perseguita mediante l'espunzione, dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, della locuzione “di regola”. Tenuto conto dei criteri esposti, l'importo delle spese come liquidate dal Tribunale risulta, se pur di poco, superiore alle soglie minime contemplate dalla suddetta normativa regolamentare. Considerato, infatti, che lo scaglione di riferimento per valore era quello compreso tra €5.201,00 ed €26.000,00 (in base al principio secondo cui, per le prestazioni assistenziali, quale quella in argomento, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni), il Tribunale sarebbe potuto scendere al di sotto dei parametri minimi, commisurati ad un importo non inferiore ai parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi (ed eventualmente non oltre il 70% per la fase istruttoria).
Facendo corretta applicazione dei criteri direttivi su delineati il Tribunale si è attenuto ai seguenti importi minimi delle vigenti tabelle - D.M. n.147/2022 - in vigore dal 23.10.2022 (pure considerando l'oggetto e l'impegno professionale profuso in relazione alla non particolare complessità della controversia che, pur riguardando l'accertamento di una malattia professionale, richiedeva in concreto, esclusivamente, il riscontro di una accertamento medico legale, avendo l' escluso CP_2 solo la presenza della malattia, ma non l'esposizione all'amianto):
-fase di studio, €460,00,
5 -fase introduttiva, €389,00,
-fase di trattazione/istruttoria, €840,00,
-fase decisoria, €851,00, per un importo complessivo pari ad euro 2.540,00 a titolo di spese processuali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. In concreto il Tribunale ha liquidato una somma superiore al 50% di tale importo. Pertanto, l'appello va respinto. Nulla è dovuto per spese all'appellato non costituito.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui CP_2 dichiarata, conferma la sentenza n.1040/2025 emessa dal Tribunale GL di Palermo il 5 marzo 2025.
Nulla per spese. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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