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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11850 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
, e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 Parte_2 [...]
, residente in [...], n. q. di attuale legale rappresentante della società C.F._2
, con sede legale in Caltagirone, Contrada San Mauro Sotto SP 39/2 Km Controparte_1
3,8, C.F. , quale obbligata in solido, ed entrambi elettivamente domiciliati in Caltagirone, Viale P.IVA_1
Sicilia n. 25, presso lo studio dell'Avv. Endy Di Pasquale, che li rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
16.12.2024, il ricorrente, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1 della società , e quale attuale legale rappresentante p.t. della Controparte_1 Parte_2
1 predetta società, proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-002528554, relativa ad atto CP_ di accertamento n. .2100.25/11/2022.0736645 del 25/11/2022, emessa nei confronti del responsabile e CP_ n. OI-002521513, relativa ad atto di accertamento n. .2100.25/11/2022.0736646 del 25/11/2022, emessa nei confronti della società quale obbligata solidale, entrambe notificate in data 25.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2020 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.679,18, a titolo di sanzione amministrativa, oltre
€ 9,05 a titolo di spese.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dei prodromici atti di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
la carenza di motivazione e dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno dell'emissione del provvedimento sanzionatorio.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… in via preliminare:
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 14 della L. 689/81 e, conseguentemente, dichiarare estinto il diritto
CP_ a riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' ed illegittima e/o nulla o comunque annullare la sanzione irrogata, e contestualmente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli
CP_ CP_ accertamenti della violazione nn. .2100.25/11/2022.0736646 e .2100. 25/11/2022.0736645 mai notificati, delle successive ordinanze-ingiunzioni n. OI-002521513 e OI-002528544 e di ogni altro atto presupposto. Nel merito: Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
CP_ e/o illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni nn. OI-002528554 prot. .2100.19/11/2024.0876399 e n. OI-
CP_ CP_ 002521513 prot. .2100.19/11/2024.0876390 emesse dall' , sede di Catania, e notificate in data
25/11/2024, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale per le ragioni ampiamente esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica dei prodromici atti di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzioni impugnate, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 14.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 04.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
2 Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0102 del
18/02/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni impugnate, essendo state annullate in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione e presupposti impositivi, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.12.2024 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della , e , n. q. di attuale legale rappresentante della Controparte_1 Parte_2 società , nei confronti nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] CP_2 così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo state annullate in autotutela le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente, come sopra generalizzata ed in solido, le spese di CP_2 giudizio, che previa compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi €
1.304,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
Così deciso in Catania, 04.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11850 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
, e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 Parte_2 [...]
, residente in [...], n. q. di attuale legale rappresentante della società C.F._2
, con sede legale in Caltagirone, Contrada San Mauro Sotto SP 39/2 Km Controparte_1
3,8, C.F. , quale obbligata in solido, ed entrambi elettivamente domiciliati in Caltagirone, Viale P.IVA_1
Sicilia n. 25, presso lo studio dell'Avv. Endy Di Pasquale, che li rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
16.12.2024, il ricorrente, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1 della società , e quale attuale legale rappresentante p.t. della Controparte_1 Parte_2
1 predetta società, proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-002528554, relativa ad atto CP_ di accertamento n. .2100.25/11/2022.0736645 del 25/11/2022, emessa nei confronti del responsabile e CP_ n. OI-002521513, relativa ad atto di accertamento n. .2100.25/11/2022.0736646 del 25/11/2022, emessa nei confronti della società quale obbligata solidale, entrambe notificate in data 25.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2020 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.679,18, a titolo di sanzione amministrativa, oltre
€ 9,05 a titolo di spese.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dei prodromici atti di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
la carenza di motivazione e dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno dell'emissione del provvedimento sanzionatorio.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… in via preliminare:
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 14 della L. 689/81 e, conseguentemente, dichiarare estinto il diritto
CP_ a riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' ed illegittima e/o nulla o comunque annullare la sanzione irrogata, e contestualmente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli
CP_ CP_ accertamenti della violazione nn. .2100.25/11/2022.0736646 e .2100. 25/11/2022.0736645 mai notificati, delle successive ordinanze-ingiunzioni n. OI-002521513 e OI-002528544 e di ogni altro atto presupposto. Nel merito: Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
CP_ e/o illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni nn. OI-002528554 prot. .2100.19/11/2024.0876399 e n. OI-
CP_ CP_ 002521513 prot. .2100.19/11/2024.0876390 emesse dall' , sede di Catania, e notificate in data
25/11/2024, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale per le ragioni ampiamente esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica dei prodromici atti di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzioni impugnate, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 14.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 04.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
2 Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0102 del
18/02/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni impugnate, essendo state annullate in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione e presupposti impositivi, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.12.2024 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della , e , n. q. di attuale legale rappresentante della Controparte_1 Parte_2 società , nei confronti nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] CP_2 così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo state annullate in autotutela le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente, come sopra generalizzata ed in solido, le spese di CP_2 giudizio, che previa compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi €
1.304,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
Così deciso in Catania, 04.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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