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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2046 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CATALANO Parte_1
STEFANO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott.
GUARRAGI LEONARDO ex art. 417 c.p.c.;
-resistente -
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26.6.24 proponeva domanda di accertamento Parte_1 tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità nella misura almeno del
74% (“riconosciuta una percentuale di invalidità con riduzione permanente della propria capacità lavorativa in misura pari e/o superiore al 74%”) al fine di fruire dell'assegno mensile.
Si costituiva tempestivamente sollevando eccezione di carenza di CP_2 interesse ad agire per superamento della soglia reddituale (come da estratto del casellario in atti). Parte ricorrente, con note dell'11.3.25, precisava che “l'interesse del ricorrente, portatore di handicap non grave (art. 3 comma 1 L. 104/92), è quello di vedersi riconosciuto il requisito sanitario chiesto, stante che con una invalidità superiore al 67 % (a fronte del 61% riconosciuto dall con il verbale CP_2 impugnato) avrebbe diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili (Art. 21 Legge 104), essendo lo stesso alle dipendenze della pubblica amministrazione”.
1 La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione L'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone- come proiezione dell'interesse ad agire
(art. 100 c.p.c.)- che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario.
In ogni caso, tale norma presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (C. 14629/2021; C.
2587/2020).
In sostanza, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è necessario indicare il beneficio assistenziale sotteso alla domanda solo al fine di consentire al giudice di valutare la sussistenza del concreto e attuale interesse ad agire
(come è risaputo, infatti, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti quale, ad esempio, la commisurazione di determinato grado di invalidità, poiché, in ossequio ai principi generali in materia di requisiti dell'azione giudiziaria e in particolare di interesse ad agire, è richiesto che la parte precisi il risultato utile e concreto che essa intenda conseguire), in quanto il thema decidendum dell'ATPO consisterà unicamente nell'accertamento del requisito sanitario, su cui l' ha una CP_2 competenza esclusiva.
Inoltre, (Cass. n. 36382 del 2021) l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato.
Nel caso di specie il petitum è stato inizialmente individuato dalla parte nel requisito sanitario prodromico all'assegno mensile, salvo poi effettuare una inammissibile mutatio libelli in sede di note ex art. 127 ter.
Dovendo far riferimento alla domanda come inizialmente proposta, non può non rilevarsi come la parte abbia pacificamente superato il limite reddituale previsto
2 per legge con conseguente inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Spese compensate alla luce della peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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